Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.272/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_272/2015

Sentenza del 29 settembre 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
G.________,
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana,
ricorrente,

contro

Comune di Sementina,
patrocinato dall'avv. Camilla Ghiringhelli,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.

Oggetto
espropriazione formale,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 aprile 2015, rettificata il 6 maggio
2015, dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
G.________ è proprietaria del fondo part. xxx di Sementina, di originari 24'871
m2, sito in località "Ciossetto". In seguito a diversi mutamenti, la particella
presenta attualmente una superficie di 17'463 m2. Il piano regolatore comunale,
approvato il 12 aprile 1988 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, inseriva
circa 15'600 m2 del fondo nella zona per attrezzature ed edifici pubblici
(AP-EP), destinata alla costruzione di un centro scolastico e culturale, di
sale multiuso, di una chiesa e di altre infrastrutture di interesse pubblico,
compreso un posteggio. A seguito di tale vincolo AP-EP, dopo una serie di atti
che non occorre qui evocare, il Comune ha versato alla proprietaria
un'indennità a titolo di espropriazione materiale di fr. 936'000.-- per il
terreno (in ragione di fr. 60.-- al m2 ) e di fr. 1'235'522.50 per gli
interessi. Le restrizioni a carico della particella xxx sono state
sostanzialmente confermate nell'ambito della revisione del piano regolatore e
delle relative varianti approvate dal Consiglio di Stato il 12 giugno 2007 e il
3 luglio 2012 (cfr. sentenza 1C_416/2014 del 17 dicembre 2014).

B. 
Il 4 maggio 1998 il Comune di Sementina ha promosso dinanzi al Tribunale di
espropriazione una procedura di espropriazione formale della superficie della
particella xxx gravata dal vincolo. La proprietaria si è opposta
all'espropriazione, mentre il Comune di Sementina ha chiesto l'anticipata
immissione in possesso di una parte della superficie colpita, al fine di
realizzare le opere previste nella prima fase di attuazione del progetto.
Con sentenza del 23 agosto 1999, il Tribunale di espropriazione ha respinto
l'opposizione all'espropriazione e la domanda di modifica dei piani,
accogliendo invece l'istanza di anticipata immissione in possesso del Comune.
Adito dall'espropriata, con giudizio del 4 febbraio 2002, il Tribunale
cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso e annullato la
sentenza del Tribunale di espropriazione limitatamente alla concessione
dell'anticipata immissione in possesso, negata siccome il Comune non disponeva
ancora della licenza edilizia per avviare la progettata costruzione. Il
Tribunale federale, con sentenza del 5 agosto 2002, ha respinto in quanto
ammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato dall'espropriata contro
il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo (causa 1P.132/2002).

C. 
Rilasciata nel frattempo la licenza edilizia per la realizzazione dell'opera e
ripresa la procedura di stima, con decisione del 18 dicembre 2003 il Tribunale
di espropriazione ha accordato al Comune, a partire dal 1° gennaio 2004,
l'anticipata immissione in possesso di circa 15'699 m2 del fondo in questione.
Su ricorso dell'espropriata, la decisione è stata confermata dapprima dal
Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 16 settembre 2004 e in
seguito da questa Corte con sentenza del 28 gennaio 2005 (causa 1P.477/2004).

D. 
Dopo ulteriori atti, che non occorre qui riepilogare, accertato che la
superficie oggetto di esproprio misurava precisamente 15'708 m2, con sentenza
del 12 dicembre 2012 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato
sull'indennità. Ha riconosciuto a G.________ fr. 60.-- al m2 per l'esproprio
materiale di 108 m2, oltre interessi, e a titolo di espropriazione formale le
ha assegnato un indennizzo di fr. 16.-- al m2 per la superficie di 15'708 m2,
oltre a fr. 67.50 al m2 per il deprezzamento di 1'791 m2, nonché fr.
126'817.--, a corpo, per la perdita del vigneto, oltre interessi. Il Tribunale
di espropriazione ha contestualmente respinto la domanda di ampliamento
dell'espropriazione formulata dal Comune e le ulteriori pretese avanzate da
G.________.

E. 
Contro il giudizio di primo grado sia l'espropriata che l'espropriante hanno
adito il Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza del 22 aprile
2015, rettificata il 6 maggio 2015, ha respinto il gravame della prima e
parzialmente accolto quello del secondo. La Corte cantonale ha negato a
G.________ un indennizzo per la perdita del vigneto, considerando il suo valore
già compreso nell'indennità di fr. 16.-- al m2 stabilita per l'espropriazione
formale della superficie di 15'708 m2. Ha per il resto confermato la decisione
della prima istanza.

F. 
G.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale, chiedendo di annullarla. In via subordinata, postula di limitare la
superficie oggetto di espropriazione formale a 7'674 m2, rispettivamente a
11'030 m2 o eventualmente a 11'138 m2, con restituzione del corrispondente
importo versato per l'espropriazione materiale. Chiede altresì di riconoscerle
un indennizzo di fr. 63'180.-- nel caso in cui fosse confermato l'esproprio
della superficie di 108 m2, come pure di aumentare a fr. 43.-- al m2
l'indennità per il titolo di espropriazione formale. Ribadisce inoltre
l'importo di fr. 126'817.-- riconosciuto nel giudizio di primo grado per la
perdita del vigneto. La ricorrente, che domanda pure di concedere effetto
sospensivo al ricorso, fa valere l'accertamento inesatto dei fatti e la
violazione del diritto federale.

G. 
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza, mentre il Comune di
Sementina chiede di dichiarare inammissibile il gravame o comunque di
respingerlo.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico è presentato tempestivamente contro
una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha statuito
definitivamente sull'indennità espropriativa relativa alla superficie di 15'708
m2 interessata dalla procedura in esame. Il gravame adempie i requisiti degli
art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. La ricorrente, proprietaria del
fondo oggetto dell'espropriazione, è legittimata a ricorrere giusta l'art. 89
cpv. 1 LTF. Essendo aperta la via del rimedio ordinario, con il quale può
essere censurata anche la violazione dei diritti costituzionali (DTF 133 I 201
consid. 1), il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg.
LTF) non è proponibile.

2.

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per
violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF
136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF,
nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il
diritto. La ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le
considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi
tale giudizio lo violi (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 II 249 consid. 1.4.1).
Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove è invocata la
violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106
cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1).

2.2. Nella misura in cui, come nella maggior parte del gravame, è genericamente
rimesso in discussione il vincolo pianificatorio d'interesse pubblico a carico
del fondo espropriato, il ricorso non adempie le esposte esigenze di
motivazione ed è quindi inammissibile. La ricorrente non si confronta infatti
con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando in osservanza degli art.
42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché violerebbero il diritto. Disattende, al
riguardo, che il Tribunale cantonale amministrativo, richiamando la propria
costante giurisprudenza, ha puntualmente esposto le ragioni per cui il vincolo
d'interesse pubblico non è mai decaduto. Ha inoltre ritenuto non realizzate in
concreto le condizioni per un esame a titolo pregiudiziale, nell'ambito della
procedura espropriativa, del provvedimento pianificatorio. Spettava pertanto
alla ricorrente confrontarsi con queste considerazioni e dimostrare ch'esse
violerebbe manifestamente specifiche disposizioni cantonali o disattenderebbero
altrimenti determinate norme del diritto federale.

2.3. Il gravame esula inoltre dall'oggetto del litigio, ed è quindi parimenti
inammissibile, laddove la ricorrente prospetta una retrocessione del fondo
espropriato. Da una parte, la ricorrente si fonda infatti, a torto, sulla
decadenza dell'aggravio a carico del fondo e, dall'altra, disattende che
l'esame dell'adempimento dei presupposti di una retrocessione giusta l'art. 61
della legge ticinese di espropriazione, dell'8 marzo 1971 (LEspr/TI), non è
oggetto della procedura in esame. Un'eventuale rinuncia da parte del Comune
all'attuazione degli scopi pubblici previsti non è peraltro seriamente in
discussione, né una retrocessione ai sensi dell'art. 61 segg. LEspr/TI entra
qui in considerazione. Una simile procedura non è infatti stata formalmente
avviata (art. 67 LEspr), né appare proponibile in questa fase ritenuto ch'essa
presuppone che la proprietà del fondo sia già passata nelle mani dell'ente
pubblico (cfr. EMILIO CATENAZZI, Rinuncia a un vincolo pianificatorio e
retrocessione del bene espropriato, in: Il Ticino e il diritto, 1997, pag.
223). Questa condizione non risulta realizzata nella fattispecie,
l'espropriante acquistando il diritto oggetto dell'espropriazione formale
soltanto mediante il pagamento dell'indennità (cfr. art. 56 cpv. 1 LEspr/TI).
La ricorrente disattende, in sostanza, che, come rilevato dalla precedente
istanza, la causa in esame è essenzialmente circoscritta alla questione
dell'indennità espropriativa.

2.4. Parimenti inammissibili sono poi le critiche concernenti la determinazione
dell'estensione della superficie espropriata. La ricorrente si limita a
sollevare contestazioni generiche, ma non adduce concreti elementi suscettibili
di fare seriamente dubitare dell'esattezza della misurazione eseguita dal
geometra ing. B.________. In particolare, non si confronta con il considerando
n. 4 della sentenza impugnata (pag. 20 segg.) e non sostanzia l'arbitrio degli
accertamenti riportati dalla Corte cantonale sulla scorta delle operazioni
svolte dal geometra. La ricorrente sembra inoltre fraintendere la portata del
giudizio impugnato, disattendendo che la superficie oggetto dell'esproprio qui
litigioso non è stata estesa nel corso della procedura da 15'600 m2 a 15'708
m2, ma è stata semplicemente misurata e stabilita con maggiore precisione,
ritenuto come l'area vincolata di circa 15'600 m2 negli atti del piano
regolatore era stata inizialmente indicata soltanto in modo approssimativo. Il
gravame non può infine essere esaminato nel merito nemmeno nella misura in cui
la ricorrente sembra volere criticare l'indennità relativa a questa differenza
di 108 m2, giacché si fonda, a torto, su un ampliamento della superficie
successivo all'imposizione del vincolo. Come detto, si tratta invece di una
misurazione più precisa della superficie gravata.

3.

3.1. La ricorrente lamenta la violazione degli art. 9 e 26 Cost. contestando il
mancato riconoscimento di un'indennità per la perdita del vigneto. Ritiene
insufficiente l'indennizzo di fr. 16.-- al m2, trattandosi di un prezzo medio
pagato per semplici particelle prative, di valore inferiore rispetto a quello
dei terreni vignati. Secondo la ricorrente, il valore di un simile terreno
ammonterebbe ad almeno fr. 43.-- al m2.

3.2. Adito con un ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro
un'indennità espropriativa cantonale, il Tribunale federale dispone di un
libero potere d'esame nella misura in cui è in discussione il principio stesso
dell'indennità o la determinazione del suo ammontare in modo metodologicamente
corretto, come pure la conformità del diritto cantonale all'esigenza della
piena indennità sancita dall'art. 26 cpv. 2 Cost. Per contro, alla stregua
degli accertamenti di fatto dell'istanza cantonale, l'applicazione del diritto
cantonale disciplinante le modalità di fissazione dell'indennità e il risultato
della stima possono essere controllati dal Tribunale federale unicamente sotto
il profilo ristretto dell'arbitrio (cfr. DTF 138 II 77 consid. 6.3; sentenza
1C_716/2013 del 1° aprile 2015 consid. 6.2, destinata a pubblicazione).

3.3. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., in caso d'espropriazione, o di restrizione
equivalente della proprietà, è dovuta piena indennità. L'art. 9 LEspr/TI
ribadisce questo principio (cfr. art. 16 LEspr), il quale esige che
l'espropriato non subisca perdite, né consegua guadagni dall'espropriazione e
sia quindi posto sotto il profilo economico come se la cessione di terreno non
avesse avuto luogo (DTF 122 I 168 consid. 4b/aa pag. 177).
L'art. 11 LEspr/TI, che riprende in sostanza il contenuto del diritto federale
(cfr. art. 19 LEspr), prevede che l'indennità deve comprendere tutti i
pregiudizi derivanti all'espropriato in seguito all'estinzione o alla
limitazione dei suoi diritti e segnatamente: l'intero valore venale del diritto
espropriato (lett. a); nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più
fondi economicamente connessi inoltre, l'importo di cui il valore venale della
frazione residua viene diminuito (lett. b); il corrispettivo di tutti gli altri
pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto siano prevedibili, nel corso
ordinario delle cose, come conseguenza dell'espropriazione (lett. c). Secondo
la giurisprudenza, il valore venale di un fondo è l'importo che il proprietario
del terreno espropriato avrebbe oggettivamente potuto conseguire vendendolo sul
libero mercato al giorno determinante a un qualsiasi potenziale acquirente (DTF
122 II 246 consid. 4a; sentenza 1C_141/2013 del 5 settembre 2013 consid. 5, in:
SJ 2014 I pag. 129 segg.).

3.4. La Corte cantonale ha confermato il valore venale di fr. 16.-- al m2
stabilito dalla prima istanza sulla scorta del metodo statistico-comparativo,
confrontando il prezzo pagato per l'acquisto di particelle prative nel Comune
di Sementina. Ha ritenuto il valore del vigneto già compreso in tale indennità,
considerando altresì che, in concreto, una stima in base al valore di reddito
non entrava in considerazione, non trattandosi di un'utilizzazione del fondo a
scopo puramente agricolo e conducendo un simile approccio verosimilmente a un
risultato ancora inferiore. La ricorrente di per sé non contesta il metodo
applicato dalla Corte cantonale, ma la mancata presa in considerazione del
valore della superficie vignata.
Il Tribunale cantonale amministrativo ha rettamente rilevato che, dopo
l'espropriazione materiale, il valore residuo del fondo corrisponde di
principio a quello di un terreno agricolo (cfr. DTF 114 Ib 112 consid. 7a).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Comune nella risposta al ricorso, qui non
si tratta di indennizzare il valore edilizio del terreno, nel qual caso di
regola le piantagioni esistenti sul fondo non vengono pagate da un potenziale
acquirente interessato ad edificare e quindi di massima nemmeno risarcite
dall'espropriante (cfr. HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des
Bundes, vol. I, 1986, pag. 267, n. 90). Oggetto dell'espropriazione formale è,
come visto, la sottrazione del rimanente terreno agricolo. Ora, il vigneto in
questione presenta un sicuro interesse per un potenziale acquirente di un tale
fondo, che certamente pagherebbe il prezzo corrispondente, superiore a quello
del solo terreno. Riservati ulteriori accertamenti, che dovessero essere
eseguiti nel seguito della procedura, risulta infatti che il vigneto esistente
sulla particella espropriata è assai ampio e regolarmente coltivato. Il valore
di fr. 16.-- al m2è tuttavia stato stabilito dai giudici cantonali sulla base
del prezzo medio pagato per particelle completamente prative, pur considerando
le qualità positive del fondo. Tale valore non tiene però conto delle concrete
caratteristiche della particella, contraddistinta da un'estesa superficie
vignata. Può pertanto verosimilmente rivelarsi inferiore rispetto al prezzo che
l'espropriata avrebbe potuto oggettivamente conseguire vendendola a un
potenziale acquirente. L'indennità di fr. 16.-- al m2, così come determinata
dalla Corte cantonale fondandosi solo sul valore del terreno, è pertanto
suscettibile di violare il diritto alla piena indennità previsto dall'art. 26
cpv. 2 Cost. Spetterà di conseguenza ai giudici cantonali, dopo avere eseguito
eventuali ulteriori accertamenti, ripronunciarsi sul suo ammontare,
considerando anche le caratteristiche del vigneto e il suo valore.

4.

4.1. Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere
dichiarato inammissibile, mentre il ricorso in materia di diritto pubblico deve
essere accolto nella misura della sua ammissibilità. La sentenza impugnata deve
quindi essere annullata e la causa rinviata alla Corte cantonale per un nuovo
giudizio sull'ammontare dell'indennità espropriativa.

4.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono
pertanto poste a carico del Comune di Sementina, che, pur agendo nell'esercizio
delle sue attribuzioni ufficiali, aveva un interesse pecuniario nella causa
(art. 66 cpv. 4 e art. 68 cpv. 1 LTF).

4.3. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è
accolto. La sentenza emanata il 22 aprile 2015 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino, rettificata il 6 maggio 2015, è annullata e la causa gli viene
rinviata per un nuovo giudizio.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del Comune di
Sementina, che rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo
di ripetibili della sede federale.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Tribunale di espropriazione e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 29 settembre 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni

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