Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.267/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_267/2015

Sentenza del 22 maggio 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528
Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
revoca della licenza di condurre a titolo preventivo
e cautelativo,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 aprile 2015 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:
che il 30 luglio 2013 la Guardia di Finanza di Verbania ha ritirato la licenza
di condurre svizzera a A.________, all'epoca domiciliato a X.________, poiché
sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti;

che, scaduto il mese di sospensione della patente decretato dalle autorità
italiane, gli atti sono pervenuti alla Sezione della circolazione di Camorino;
che il 7 settembre 2013 A.________ è stato fermato dalla polizia cantonale di
Argovia mentre si trovava, ancora senza patente, al volante di un'autovettura
sulla A1;

che, sottoposto a un test tossicologico preliminare, egli è risultato positivo
al consumo di cannabis, esito confermato da un successivo esame delle urine e
del sangue: l'interessato ha ammesso che negli ultimi tre anni e fino al luglio
2013 aveva fatto un uso quotidiano di marijuana;
che il 13 gennaio 2014 la Sezione della circolazione, nella prospettiva
dell'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre,
gli ha imposto controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi e la
susseguente presentazione di un certificato medico, attestante l'assenza di una
tossicomania e la sua idoneità alla guida;
che, dopo i risultati negativi di tre controlli, all'interessato è stata
restituita la licenza di condurre, con l'imposizione di continuare le verifiche
settimanali e di presentare il citato certificato medico finale;

che, riottenuta la patente e dopo essergli state comunicate le pertinenti norme
legali, A.________ non si è più sottoposto alle ordinate valutazioni
medico-interniste e alle analisi tossicologiche volte a porre rimedio ai
mancati controlli impostigli;
che il 7 agosto 2014 la Sezione della circolazione gli ha quindi revocato la
licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, misura confermata dal
Consiglio di Stato;
che, adito dall'interessato, con giudizio del 15 aprile 2015 il Tribunale
cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso;
che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale
federale, senza postularne l'annullamento e formulare specifiche conclusioni di
giudizio, chiedendo semplicemente di fissare un'udienza;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1);

che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione
dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola
il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176);

che il ricorso in esame non adempie manifestamente queste esigenze di
motivazione, ritenuto che il ricorrente si limita a rinviare, in maniera
inammissibile poiché la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto
di ricorso medesimo (DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 400 in alto e consid.
3.2), ad atti contenuti in un incarto da lui allegato e a porre domande
meramente teoriche, adducendo che il Tribunale federale dovrebbe esprimersi su
determinate questioni generali asseritamente di principio;

che con questa argomentazione egli disattende che non spetta al Tribunale
federale pronunciarsi su questioni meramente teoriche, né   fornire consulenza
giuridica, ricordato ch'esso può pronunciarsi soltanto su decisioni federali o
cantonali di ultima istanza deferitegli nelle forme stabilite dalla LTF;

che, infatti, il ricorrente non si confronta del tutto con le differenti
motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato, compiutamente motivato,
nel quale sono state accertate le sue inadempienze riguardo ai controlli a lui
imposti, né tenta di spiegare perché l'applicazione delle norme legali ritenute
dalla Corte cantonale, in particolare l'art. 30 dell'ordinanza
sull'ammissibilità alla circolazione di persone e veicoli del 27 ottobre 1976
(RS 741.51), non sarebbe corretta;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non
può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura
semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di
Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale
delle strade.

Losanna, 22 maggio 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

Il Cancelliere: Crameri

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