Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.25/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_25/2015

Sentenza del 9 febbraio 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Giudice presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,

contro

1. C.C.________,
2. D.C.________,
3. E.________,

Municipio di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2014 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 19 novembre 2012 C.C.________, D.C.________ e E.________ in via di notifica
hanno chiesto al Municipio di X.________ il rilascio del permesso per eseguire
alcune opere di sistemazione esterna nel giardino adiacente alla loro
abitazione, su un fondo attribuito alla zona residenziale. Al progetto si sono
opposti A.A.________ e B.A.________, proprietari del fondo confinante,
lamentando tra l'altro che alle opere previste osterebbe una convenzione
stipulata con il precedente proprietario.

B. 
Il 7 maggio 2013 il Municipio, respinta l'opposizione, ha rilasciato la licenza
edilizia, decisione confermata dal Consiglio di Stato. Adito dai vicini, con
giudizio del 4 dicembre 2014 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha
respinto il ricorso.

C. 
A.A.________ e B.A.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al
Tribunale federale. Chiedono, in sostanza, di annullarla.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

1.2. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46
cpv. 1 lett. c LTF) contro una decisione finale in ambito edilizio, il ricorso
in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82
lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF. La legittimazione dei ricorrenti è pacifica. È
tuttavia manifestamente inammissibile la conclusione di accertare che la loro
proposta di compromesso relativa al muro di cinta, formulata dai ricorrenti il
25 febbraio 2014 in sede civile, ma rifiutata dagli altri proprietari, sarebbe
cresciuta in giudicato, in quanto priva di effetti giuridici.

1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché
l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a
vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni
giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (
DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando i ricorrenti invocano,
come in concreto, la violazione di diritti fondamentali (divieto dell'arbitrio,
principio della buona fede), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e
nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono
stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag.
313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina
le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo
chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).

2.

2.1. I ricorrenti si diffondono in una descrizione dei fatti e degli antefatti
della vertenza, che in parte esula dall'oggetto del litigio e si scosta da
quella posta a fondamento della decisione impugnata. Essi disattendono tuttavia
che il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene
solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo
sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552
consid. 4.2 pag. 560 e rinvii). L'eliminazione del vizio dev'essere inoltre
determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.2. Siffatti estremi non sono ravvisabili in concreto, né sono dimostrati dai
ricorrrenti, che si limitano a proporre una loro personale interpretazione dei
fatti, fondata per di più in larga misura su questioni di diritto privato che,
come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, esulano dall'oggetto del
litigio. Adducono che i giudici cantonali avrebbero interpretato determinati
atti in maniera "sbagliata", poiché non hanno considerato le loro opinioni
divergenti. Ora, per essere arbitrario l'accertamento dei fatti non dev'essere
soltanto discutibile o opinabile, ma addirittura insostenibile, e non solo
nella motivazione, ma anche nel risultato, ciò che i ricorrenti non dimostrano
(DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5 e rinvii).

2.3. In effetti, essi insistono su una convenzione conclusa il 16 novembre 2009
con il precedente proprietario del fondo dedotto in edificazione, relativa al
buon funzionamento di una fossa drenante. Al riguardo, i giudici cantonali
hanno accertato che non risulta che la stessa sia stata presentata all'autorità
comunale o annotata a registro fondiario. Hanno aggiunto che il Municipio non
poteva comunque negare il rilascio della licenza edilizia, alla quale non si
oppone nessun impedimento di diritto pubblico, perché gli interventi
contrasterebbero con un accordo concluso tra privati. La stessa conclusione è
stata ritenuta anche riguardo a una servitù di stillicidio, peraltro non
comprovata, contenuta in una transazione di natura civile formulata il 22
gennaio 2014 dinanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. I ricorrenti
neppure tentano di dimostrare l'arbitrarietà di queste considerazioni, peraltro
corrette e decisive per il giudizio.

2.4. I ricorrenti adducono che, contrariamente all'accertamento della Corte
cantonale, non vi sarebbe stato alcun intervento precedente, che avrebbe
alterato il profilo naturale del terreno creando l'attuale pendio. Fondandosi
su una loro personale interpretazione di alcune fotografie, sostengono ch'esso
sarebbe stato orizzontale. Ora, il preteso implicito diniego di giustizia,
poiché al loro dire nessuna istanza si sarebbe pronunciata in merito,
chiaramente non regge. La questione è stata infatti esaminata, giungendo
tuttavia a un accertamento diverso da quello sostenuto dai ricorrenti. Neppure
con riferimento alle censure dichiarate irricevibili dal Consiglio di Stato, in
particolare sulla questione delle distanze, non contestate dai ricorrenti
dinanzi alla Corte cantonale, si è in presenza di un diniego di giustizia.
Dette critiche non possono quindi essere riproposte al Tribunale federale, per
mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 lett. d
LTF). L'eccezione da loro invocata con riferimento all'art. 99 cpv. 1 LTF è
infatti infinluente.

2.5. I ricorrenti insistono sulla convenzione conclusa il 16 novembre 2009 col
precedente proprietario del fondo dedotto in edificazione. Al proposito la
Corte cantonale ha accertato che non risulta ch'essa sia stata presentata
all'autorità comunale o annotata nel registro degli indici, come richiesto
dalla normativa comunale, concludendo, rettamente, che in ogni modo il
Municipio non poteva negare il rilascio della licenza edilizia per un accordo
stipulato tra privati. I ricorrenti non contestano, in particolare,
quest'ultimo argomento, determinante per l'esito della vertenza.

2.6. L'istanza precedente ha constatato ch'essi, invocando l'art. 685 CC, non
pretendono che il muro di sostegno del terrapieno sarebbe contrario
all'ordinamento edilizio. Ha stabilito che non hanno dimostrato che il muro e
la relativa rientranza (cosiddetto "risparmio") potrebbero concretamente
ostacolare il normale deflusso delle acque meteoriche verso la fossa drenante
da loro edificata sul terreno degli istanti, provocando infiltrazioni. Ha
aggiunto che tale problema esula dalla procedura in esame e che comunque il
rischio d'infiltrazione d'acqua nella condotta di ventilazione della loro
cucina non sarà aggravato. Anche al riguardo i ricorrenti si limitano ad
addurre un'altra versione dei fatti, senza tuttavia dimostrare che quella
ritenuta nel contestato giudizio sarebbe arbitraria. Per di più, quando la
decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni
indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, i
ricorrenti sono tenuti, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse
viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4), ciò che essi non fanno.

2.7. Infine, riguardo alla contestata realizzazione del terrapieno, i giudici
cantonali hanno compiutamente spiegato perchè l'ordinamento edilizio
applicabile non ne limita in particolare l'altezza a confine, che deve
rispettare unicamente il limite dei muri di cinta. Al riguardo, i ricorrenti si
limitano a sostenere che occorrerebbe nondimeno prevedere una restrizione. Con
questa affermazione essi non dimostrano che la Corte cantonale avrebbe
interpretato in maniera arbitraria la normativa comunale (DTF 138 I 232 consid.
6.2 pag. 239).

3. 
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione alle parti, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e
al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 febbraio 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri

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