Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.242/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_242/2015

Sentenza del 1° giugno 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Andrea Lenzin,
ricorrente,

contro

Municipio di Porza, 6948 Porza,
patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Area supporto e coordinamento, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 13 marzo 2015 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 4 maggio 2012 A.________ SA ha chiesto al Municipio di Porza di rilasciarle
la licenza edilizia per posare, sulla particella xxx ubicata nella zona
attività terziarie/amministrative del nuovo quartiere di Cornaredo, un pannello
luminoso a LED (tipo maxischermo; 4.00 m x 3.00 m) destinato a emettere
immagini pubblicitarie fisse a intervalli di dieci secondi l'una dall'altra.
L'impianto è collocato al bordo destro della strada proveniente dalla Galleria
Vedeggio-Cassarate, a circa 75 m da una rotonda. Il 2 luglio 2012 il Municipio,
preso atto dell'assenza di opposizioni e del parere favorevole del Dipartimento
del territorio, ha rilasciato il permesso " a titolo precario ".

B. 
Dopo aver offerto all'interessata la facoltà di esprimersi, con decisione del
30 aprile 2013 il Municipio, richiamati interessi pubblici preminenti e in
particolare la sicurezza stradale, ha revocato la licenza edilizia, ordinando
la rimozione dell'impianto pubblicitario entro 90 giorni dalla crescita in
giudicato della decisione, confermata poi dal Consiglio di Stato. Adito
dall'interessata, con giudizio del 13 marzo 2015 il Tribunale cantonale
amministrativo ne ha respinto il ricorso.

C. 
Avverso questo giudizio A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al ricorso l'effetto
sospensivo, di annullare la decisione della Corte cantonale, quella
governativa, nonché quella municipale.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

1.2. Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito
del diritto edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo
(art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), è ammissibile
sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409
consid. 1.1). La legittimazione della ricorrente è pacifica.

1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF
140 I 320 consid. 3.2; 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando la
ricorrente, come in concreto, invoca la violazione di diritti costituzionali
(diritto di essere sentito, principio dell'affidamento e parità di
trattamento), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati
in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il
Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le
censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo
chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).

2.

2.1. La ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato d'aver accertato i fatti in
maniera oggettivamente errata e quindi arbitraria, sostenendo che la Corte
cantonale, disattendendo l'obbligo di motivare le sentenze, non avrebbe
compiutamente esaminato le censure da essa sollevate al riguardo. Critica
inoltre il fatto che la Corte cantonale non ha effettuato il sopralluogo
richiesto.

2.2. Circa il mancato esperimento di un sopralluogo, la ricorrente,
disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con
la motivazione posta a fondamento del criticato diniego, segnatamente con
l'argomento secondo cui esso era superfluo poiché l'oggetto del litigio assume
essenzialmente un carattere giuridico. La censura è quindi inammissibile per
carenza di motivazione. La ricorrente neppure tenta di dimostrare che la
rinuncia ad assumere questo mezzo di prova, riconducibile alla convinzione
della Corte cantonale che non poteva condurla a modificare il suo giudizio,
sarebbe costitutiva di un apprezzamento anticipato delle prove arbitrario (DTF
140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299) : nell'ambito di questa valutazione
all'autorità spetta infatti un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale
federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3 pag.
236; 131 I 153 consid. 3 pag. 157), ciò che la ricorrente non dimostra.

2.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sui fatti
accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene
solo se tale accertamento è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo
sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552
consid. 4.2 pag. 560 e rinvii). Per essere arbitrario l'accertamento dei fatti
non dev'essere soltanto discutibile o opinabile, ma addirittura insostenibile,
non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4
pag. 5 e rinvii).

2.3.1. La Corte cantonale ha accertato che il pannello litigioso si trova sul
lato destro rispetto all'unico senso di marcia di una strada a grande
scorrimento, con un importante volume di traffico, e sulla quale vige il limite
di velocità di 50 km/h, sul finire di un'ampia curva piegante a sinistra, posto
al termine di un rettilineo a tre corsie lungo circa 200 m, dal quale, salvo
nel tratto iniziale, si intravvede chiaramente lo schermo della dimensione di
12 m2. In prossimità della curva, le corsie si riducono a due, per poi
ridiventare immediatamente tre, a seguito dell'innesto di un'uscita da un
centro commerciale dotato di un grande posteggio e di una stazione di
rifornimento. Dopo la curva, la strada prosegue rettilinea per 75 m circa, fino
a raggiungere una rotonda, preceduta da un passaggio pedonale che smista il
traffico in due diverse direzioni. Inoltre, pochi metri dopo l'impianto
pubblicitario, sullo stesso lato della strada, si trova l'imbocco/sbocco del
posteggio dello stand di tiro e la segnaletica stradale indicante le diverse
direzioni da prendere alla rotonda.

2.3.2. Riguardo al preteso accertamento arbitrario dei fatti, la ricorrente
adduce semplicemente alcune "incongruenze ed inesattezze" contenute nella
decisione governativa, riprese dalla Corte cantonale, segnatamente che l'uscita
della galleria Vedeggio-Cassarate si troverebbe a oltre 400 m dall'ubicazione
dell'impianto, che, per effettuare la scelta tra le tre corsie da percorrere,
gli automobilisti disporrebbero di un rettilineo di circa 200 m, per cui non
dovrebbero prestarvi un'accresciuta attenzione prima di raggiungerlo e, infine,
che il posteggio dello stand di tiro sarebbe utilizzato con minore frequenza di
quella ritenuta. Aggiunge che al momento in cui gli automobilisti giungono al
passaggio pedonale, essi si sarebbero lasciati alle spalle il tabellone
pubblicitario litigioso da oltre 100 m e non da circa 75 m come accertato dalla
Corte cantonale.

Con questi accenni la ricorrente non dimostra affatto che i fatti sarebbero
stati accertati in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria. Essa
nemmeno spiega perché l'eliminazione di queste asserite incongruenze potrebbe
essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Anche la
circostanza che l'impianto è dotato di un sensore che ne adatta costantemente
la luminosità all'ambiente circostante, non dimostra un accertamento arbitrario
dei fatti, essendo ininfluente. La Corte cantonale ha ritenuto infatti che
l'accentuata luminosità del pannello a LED e il frequente cambiamento del suo
messaggio pubblicitario lo fa risaltare in modo evidente rispetto al paesaggio
circostante, indipendentemente dalle condizioni di luce, ciò che contribuisce
ad aumentare l'effetto di distrazione degli utenti della strada, accertamento e
conclusioni non arbitrari (sentenza 1C_4/2014 del 2 maggio 2014 consid. 4.3). I
criticati accertamenti sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art.
105 cpv. 1 LTF).

2.4. Ne segue che, contrariamente all'accenno ricorsuale, la decisione
impugnata adempie chiaramente l'obbligo di motivazione delle decisioni dedotto
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. anche riguardo all'accertamento dei fatti (DTF 138 I
232 consid. 5.1 pag. 237).

3.

3.1. Ricordato che fra gli impianti pubblicitari rientra anche la cosiddetta
pubblicità stradale, il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato che lo
scopo della Legge ticinese sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007
(LImp) è quello di regolamentare la posa e l'esposizione di impianti
pubblicitari al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza del traffico
motorizzato e pedonale (art. 1). All'interno delle zone edificabili,
l'autorizzazione è rilasciata dal Municipio (art. 3 cpv. 1). Secondo l'art. 3
cpv. 3 LImp, le autorizzazioni possono essere modificate o revocate in ogni
tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni
di qualsiasi natura. La Corte cantonale ha rilevato che il concetto di "revoca"
ha sostituito quello del rilascio "a titolo precario" previsto dall'art. 3 cpv.
1 della previgente normativa. Ha ritenuto che l'utilizzazione impropria nella
licenza per la posa del pannello dell'espressione "a titolo precario", riferita
a una norma abrogata e sostituita dalla nozione di revocabilità, è comunque
priva di portata pratica, conclusione non contestata dalla ricorrente. Ha
ricordato che nel messaggio relativo alla previgente legge, il carattere
precario dell'autorizzazione implicava il diritto per l'autorità di chiedere la
rimozione delle insegne autorizzate in presenza di nuove circostanze di fatto o
di diritto o anche per semplice volontà di un mutamento duraturo della prassi.
Ha poi esposto che, riservati i casi nei quali per motivi di sicurezza
accertati successivamente occorre procedere a una rimozione immediata, di
regola si deve tener conto del principio di proporzionalità. Ha quindi aggiunto
che l'art. 3 cpv. 3 LImp pone condizioni meno restrittive di quelle sviluppate
dalla giurisprudenza per la revoca di atti amministrativi, conclusione di per
sé pure non criticata dalla ricorrente.

3.2. La Corte cantonale ha osservato che la domanda di autorizzazione per la
posa di un impianto pubblicitario non esonera dall'obbligo di presentare, se
del caso, una domanda o una notifica di costruzione secondo la legge edilizia
cantonale del 13 marzo 1991 (LE) : la domanda di autorizzazione dev'essere in
effetti inoltrata unitamente a quella di costruzione (art. 3 cpv. 3 del
regolamento d'esecuzione della LImp, del 24 settembre 2008). In tal caso,
secondo la Corte cantonale, le procedure per il rilascio dei due permessi vanno
coordinate, il ruolo di procedura direttrice essendo assunto da quella
dell'autorizzazione a costruire (art. 7 cpv. 3 della legge sul coordinamento
delle procedure, del 10 ottobre 2005), dimodoché la licenza edilizia vale anche
quale autorizzazione ai sensi della LImp (art. 13a LE). Contrariamente alla
tesi governativa, ha nondimeno stabilito che l'eventuale revoca della licenza
edilizia non è tuttavia subordinata alle condizioni dell'art. 18 LE, che a
determinate condizioni prevede il versamento di un'indennità, applicabile
essendo l'art. 3 cpv. 3 LImp, che non prevede indennità o risarcimento alcuno,
e che sotto questo profilo costituisce una "lex specialis".

3.3. Al riguardo la ricorrente si limita ad addurre che poiché il ruolo di
procedura direttrice è assunto dall'autorizzazione a costruire secondo la legge
edilizia, anche l'eventualità di una sua revoca dovrebbe essere decisa sulla
base di questa legge, segnatamente dell'art. 18 cpv. 2 LE e non dell'art. 3
cpv. 3 LImp.

Chiamato a esaminare l'applicazione di una norma del diritto cantonale o
comunale sotto il profilo dell'arbitrio, il Tribunale federale si scosta dalla
soluzione ritenuta dall'ultima istanza cantonale solo se appaia manifestamente
insostenibile, in palese contraddizione con la situazione effettiva, non
sorretta da ragioni oggettive e lesiva di un diritto certo. Non basta, inoltre,
che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che
lo sia anche nel suo risultato (DTF 140 I 201 consid. 6.1), ciò che spetta alla
ricorrente dimostrare (DTF 133 II 396 consid. 3.2).

Ora non è per nulla insostenibile e quindi arbitrario, anzi corretto, ritenere
come stabilito dalla Corte cantonale che, quando si tratti di revocare
un'autorizzazione per l'installazione di un impianto pubblicitario, la
specifica norma della LImp sia da considerare come una "lex specialis". La
contestata applicazione della normativa cantonale non è quindi arbitraria né
nella motivazione né nel risultato (DTF 140 I 201 consid. 6.1 pag. 205; 138 I
232 consid. 6.2 pag. 239).

4.

4.1. La Corte cantonale ha accertato che il maxischermo è perfettamente
visibile dai conducenti, tenuti a dedicare la loro attenzione al traffico, e ha
osservato, rettamente, ch'esso configura una pubblicità stradale ai sensi degli
art. 6 cpv. 1 LCStr e 95 cpv. 1 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5
settembre 1979 (OSStr; RS 741.21).

4.2. I giudici cantonali hanno poi considerato che nel caso in esame sussistono
interessi pubblici prevalenti che giustificano la criticata revoca,
segnatamente per motivi di sicurezza della circolazione stradale (art. 6 cpv. 1
LCStr e 95 segg. OSStr). Nell'ambito della valutazione di questo concetto
giuridico indeterminato, l'autorità competente dispone di una certa latitudine
di giudizio, esaminata con riserbo dal Tribunale federale (DTF 140 I 201
consid. 6.1 pag. 206 e rinvii; sentenze 1C_458/2013 del 21 novembre 2013
consid. 2.2 e 2A.431/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 2.1 e 2.2). Approfondite
le già citate circostanze concrete, la Corte cantonale in considerazione
dell'importante volume di traffico, del numero variabile delle corsie e delle
relative necessarie manovre di spostamento/superamento in funzione della
direzione da prendere, nonché della presenza di un altro sbocco e di un
passaggio pedonale e del fatto che la zona circostante l'impianto litigioso è
caratterizzata da una condizione viaria comparativamente piuttosto complessa
che impone ai conducenti di prestare un'attenzione accresciuta alla strada, ha
concluso che la presenza di un pannello pubblicitario all'interno del campo di
percezione dei conducenti costituisce senza dubbio una fonte di pericolo,
idonea a diminuire l'attenzione da prestare al traffico e alla segnaletica. Ciò
a maggior ragione viste le sue dimensioni e la sua posizione obliqua, che
permette di essere costantemente percepito da chi giunge dalla galleria e dal
centro commerciale. Situazione questa aggravata sia dalla sua accentuata
luminosità, che lo fa risaltare in modo evidente dal paesaggio circostante, sia
dai cambiamenti di immagine, che aumentano ulteriormente l'effetto di
distrazione. Ne ha dedotto che l'interesse pubblico alla sicurezza della
circolazione stradale prevale sugli interessi economici della ricorrente. Ha
ritenuto che il principio dell'affidamento non muta tale esito, ricordato che
il permesso è stato rilasciato espressamente a titolo precario anche se al
momento del suo rilascio l'autorità disponeva di tutti gli elementi per
valutare l'impatto del progettato impianto, che poi si sono rilevati fallaci.
Tenuto conto delle differenti situazioni viarie e del traffico, ha infine
reputato che non si è in presenza della pretesa disparità di trattamento, né di
una prassi municipale illegale riguardo all'autorizzazione di simili impianti.

4.3. Del resto, oltre al fatto ritenuto dalla Corte cantonale che nella materia
in esame anche un provvedimento amministrativo viziato fin dall'inizio a
determinate condizioni può essere revocato, in concreto, contrariamente
all'assunto ricorsuale, l'apertura della galleria Vedeggio-Cassarate può
costituire un cambiamento non irrilevante della situazione fattuale
precedentemente analizzata a livello meramente teorico. La ricorrente,
sostenendo che la Corte cantonale non avrebbe sostanziato la pericolosità
dell'impianto per la sicurezza del traffico, parrebbe disconoscere che, come
rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, ai fini della relativa valutazione è
sufficiente una messa in pericolo potenziale o indiretta e non concreta della
sicurezza stradale (sentenze 1C_4/2014 del 2 maggio 2014 consid. 3 e 2A.112/
2007 del 30 luglio 2007 consid. 4.2; Bernhard Waldmann/Raphael Kraemer, in:
Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 14 ad art. 6).

4.4. La ricorrente, insistendo su una pretesa tutela accresciuta
dell'affidamento, parrebbe misconoscere che, come precisato dai giudici
cantonali, nella materia in esame l'art. 3 cpv. 3 LImp pone condizioni meno
restrittive di quelle applicabili per la revoca di atti amministrativi. Essa
non tenta di dimostrare l'arbitrarietà di questa conclusione, peraltro
corretta. Sostiene che sulla base di quanto risulta dagli atti, non si sarebbe
in presenza di un interesse pubblico preponderante. Come visto, questa
affermazione contrasta con gli accertamenti fattuali, non arbitrari, posti a
fondamento dell'impugnato giudizio e con l'articolata pertinente valutazione
complessiva effettuata dalla Corte cantonale concludente che nella fattispecie
il tabellone pregiudica la sicurezza stradale. Inoltre, richiamando
semplicemente gli art. 6 cpv. 1 LCStr e 95 cpv. 1 OSStr, la ricorrente non
dimostra come e perché la normativa federale sarebbe stata lesa, ritenuto che i
giudici cantonali hanno applicato correttamente la relativa prassi. Giova
rilevare infine, che la ricorrente in questa sede non invoca più una già
asserita disparità di trattamento.

5.

5.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto
respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

5.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Porza, al
Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 1° giugno 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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