Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.220/2015
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2015


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_220/2015

Sentenza del 4 maggio 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
Ufficio federale dello sviluppo territoriale, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinata dall'avv. Andrea Domine,
opponente,

Municipio di Capriasca, 6950 Tesserete,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzioni, via Franco Zorzi 13,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto
demolizione completa di un rustico e di altre opere,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 febbraio 2015 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________, deceduta nel 2014 e alla quale è subentrata la relativa comunione
ereditaria, era proprietaria di un rustico nel Comune di Capriasca, ubicato
fuori della zona edificabile. L'edificio, eretto in contiguità con un altro
fabbricato, è costituito da tre costruzioni contigue, originariamente non
collegate tra loro, delle quali una era destinata ad abitazione (sub A) e le
altre due a stalla (sub B e C). I fabbricati che le compongono sono censiti
nell'inventario degli edifici fuori delle zone edificabili del Comune come
"meritevole 1A" (sub A), rispettivamente "meritevole 1d" (sub B e C). Il fondo
è incluso nel perimetro del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con
edifici e impianti protetti.

B. 
Il 10 luglio 2009 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia per il
rifacimento del tetto e delle solette, la modifica delle aperture e per lavori
di ordinaria manutenzione del rustico, a condizione che fossero mantenute le
quote, le pendenze e le sporgenze originarie della copertura, nonché le
geometrie. Il 31 luglio 2010 l'istante ha inoltrato una variante a posteriori
per interventi non autorizzati realizzati in corso d'opera, in particolare per
il cambiamento delle pendenze originarie del tetto, un'ulteriore modifica delle
aperture, la creazione di collegamenti interni fra i tre fabbricati, la
sistemazione delle facciate con intonacatura dei muri esterni, in origine in
pietra a faccia vista. Al rilascio del permesso in sanatoria si sono opposti i
Servizi dipartimentali e la Commissione cantonale in materia di rustici,
ritenendo che i lavori eseguiti hanno modificato in maniera grave e
inammissibile l'aspetto esterno, la volumetria e la struttura edilizia dei
rustici originali, oltre aver perso l'edificio sub A il suo valore
storico-culturale e le peculiarità architettoniche. Sarebbe poi stato attuato
un cambiamento di destinazione abusivo dell'edificio inventariato come "rustico
agricolo", trasformato in spazio abitativo. Il 14 gennaio 2011 il Municipio ha
negato la licenza edilizia in sanatoria. Con decisione del 18 maggio 2011, non
impugnata, il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso della proprietaria.

C. 
Preso atto dell'avviso dei Servizi dipartimentali, con decisione del 29 aprile
2013 il Municipio ha ordinato la demolizione e rimozione totale del rustico e
di tutte le superfici esterne pavimentate, nonché dei parapetti, del cancello
in metallo, dei muri di sostegno e del sistema di smaltimento delle acque,
provvedimenti confermati dal Consiglio di Stato. Adita dalla proprietaria, con
giudizio del 27 febbraio 2015 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha
accolto il gravame, annullato l'ordine di demolizione municipale e la decisione
governativa, rinviando gli atti al Municipio, affinché, esperiti gli opportuni
accertamenti e raccolto un nuovo avviso dei Servizi dipartimentali, si esprima
di nuovo sui provvedimenti di ripristino.

D. 
Avverso questa decisione l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale
presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Chiede l'adozione di misure cautelari secondo l'art. 104 LTF e, in via
principale, di annullare la decisione impugnata, in via subordinata di
confermare l'obbligo di demolizione integrale e di ordinare ai proprietari di
inoltrare un progetto per il ripristino totale, subordinatamente di farlo
allestire dal Comune a spese dei proprietari; in via ancor più subordinata,
postula di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

1.2. Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito
del diritto edilizio e pianificatorio, il ricorso in materia di diritto
pubblico, tempestivo, è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86
cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione del
ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con l'art. 48
cpv. 4 OPT, RS 700.1).

1.3. La decisione impugnata non conclude la procedura, ritenuto che retrocede
gli atti di causa al Municipio, affinché, esperiti ulteriori accertamenti, si
esprima nuovamente sui provvedimenti di ripristino. Si è quindi in presenza di
una decisione di rinvio, che di massima costituisce una decisione incidentale
ai sensi dell'art. 93 LTF, come rettamente rilevato dal ricorrente (DTF 138 I
143 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 4.2).

1.4. Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una siffatta decisione è
ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa
(lett. b). L'adempimento dei citati requisiti dev'essere di principio
dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (DTF 134 III 426
consid. 1.2 in fine; 133 II 629 consid. 2.3.1). Queste condizioni mirano a
sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere
sull'oggetto del litigio con un'unica decisione. Il semplice prolungamento
della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di
regola a fondare un simile pregiudizio (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1). Deve
trattarsi, in linea di principio, di un pregiudizio di natura giuridica (DTF
135 II 30 consid. 1.3.4 pag. 35).

1.5. Il ricorrente rileva che si potrebbe ravvisare un pregiudizio irreparabile
(art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) nel fatto che la decisione impugnata permetterebbe
ai ricorrenti di sfruttare il fabbricato trasformato illegalmente almeno finché
il Comune non avrà effettuato le contestate verifiche. Il criticato
differimento del ripristino di una situazione conforme al diritto non
costituisce tuttavia un pregiudizio irreparabile, in particolare per l'Ufficio
federale.

1.6. Il ricorrente sostiene che in concreto sarebbe adempiuta la condizione
dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, poiché il Comune dovrebbe procedere ad
accertamenti costosi e inutili, che non potrebbero che confermare la
conclusione per la quale la costruzione in esame dev'essere demolita. Aggiunge
che eventuali problemi di stabilità del fabbricato eretto in contiguità a
quelli litigiosi potranno essere valutati e risolti nell'ambito dei lavori di
demolizione, eventuali costi supplementari non potendo ostare al ripristino.

1.6.1. Certo, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente
una decisione finale: non è tuttavia adempiuta l'ulteriore condizione imposta
dall'invocata norma, segnatamente quella di evitare una procedura probatoria
defatigante o dispendiosa.

La Corte cantonale ha infatti rilevato che gli accennati rischi, addotti per la
prima volta dinanzi ad essa, secondo cui la demolizione del rustico nuocerebbe
alla stabilità del fabbricato eretto in contiguità, non appaiono inverosimili.
Ha quindi ritenuto che occorrerebbe di conseguenza interpellare un tecnico allo
scopo di valutare se del caso l'opportunità di ordinare misure alternative alla
demolizione totale, non approfondendo tuttavia oltre la questione, poiché
l'ordine di ripristino violerebbe comunque il principio di proporzionalità.
Ora, riguardo a eventuali problemi di stabilità del fabbricato adiacente,
neppure i due consulenti interpellati dalla proprietaria hanno escluso la
possibilità di attuare l'imposta demolizione: anche secondo le loro conclusioni
è infatti sufficiente provvedere a stabilizzare il fabbricato contiguo, per
esempio " lasciando parte dei muri da demolire a formare contrafforti". Come
rettamente sottolineato dal ricorrente, le modalità di esecuzione dell'ordine
di ripristino possono senz'altro essere definite nel quadro dell'attuazione
delle misure di ripristino (cfr. sentenza 1C_215/2014 dell'11 dicembre 2014
consid. 3.5 e 3.6). La Corte cantonale ha nondimeno rilevato, invero in maniera
difficilmente comprensibile, che eventuali rischi non apparirebbero
inverosimili, per cui occorrerebbe interpellare un tecnico e, senza tuttavia
approfondire oltre la questione, ha imposto al Municipio di esperire gli
accertamenti opportuni: ciò poiché la demolizione del rustico non sarebbe
conforme al principio di proporzionalità.

1.6.2. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la Corte cantonale si è fondata
unicamente sulle generiche osservazioni della proprietaria del fondo, formulate
sulla base di un referto di un architetto da lei incaricato, nel quale,
contrariamente agli accertamenti delle Autorità comunali, della Commissione
cantonale in materia di rustici, dei Servizi dipartimentali e del Governo
cantonale, in maniera poco convincente è rilevato che la struttura muraria
originaria sarebbe stata mantenuta. Con una motivazione assai scarna il
Tribunale cantonale amministrativo propone quindi di adottare le misure
alternative suggerite dalla proprietaria, segnatamente la chiusura dei
collegamenti tra i corpi del rustico, con divieto di destinazione a uso
abitativo di quelli originariamente adibiti a stalla, il ripristino del tetto e
delle aperture secondo quanto approvato, nonché l'eliminazione dell'intonaco
dai muri esterni, poiché la fattibilità di questi interventi non potrebbe
essere esclusa a priori. Queste affrettate conclusioni si scontrano sia con
l'accertamento contenuto nella decisione governativa, secondo cui
l'impossibilità dell'eliminazione dell'intonaco è stata ammessa dalla
proprietaria stessa sia con la deduzione, logica e corretta, che proprio gli
ingenti costi necessari per ristabilire l'immobile secondo i progetti approvati
dimostrano che si tratta di una nuova costruzione, irrimediabilmente priva
delle caratteristiche dell'opera originale.

1.6.3. La Corte cantonale ha poi aggiunto, in maniera poco comprensibile, come
non risulterebbe che le opere esterne, in particolare il cancello in metallo,
le superfici esterne pavimentate e i muri di sostegno, sarebbero state oggetto
di una procedura edilizia in sanatoria. Ora, nulla impediva alla proprietaria
di presentare una siffatta domanda, il cui esito sarebbe stato con ogni
verosimiglianza negativo, trattandosi di opere manifestamente recenti e
realizzate anch'esse in mala fede, come risulta chiaramente dalle fotografie
prodotte dal ricorrente e che per di più possono essere facilmente rimosse
(cfr. sentenze 1C_142/2013 del 7 marzo 2014 consid. 2.7 e 2.9, 1C_522/2010 del
19 aprile 2011 consid. 3.7 e 1C_403/2008 del 23 ottobre 2008 consid. 2.2).

Ne segue che i richiesti accertamenti possono essere effettuati assai
rapidamente e senza importanti costi supplementari, per cui non si è in
presenza di una procedura defatigante né dispendiosa, visto che l'ordine di
ripristino municipale di per sé rispetta la prassi vigente in materia (cfr.
sentenza 1C_215/2014, citata). Del resto, spetta di massima alla proprietaria
produrre una relazione sulla maniera con la quale intende procedere alla
demolizione e stabilizzare il fabbricato eretto in contiguità.

2.

2.1. Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Non si prelevano
spese (art. 66 cpv. 4 LTF).

2.2. L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di
misure cautelari ai sensi dell'art. 104 LTF, intesa a vietare ai proprietari
l'utilizzo dell'edificio realizzato abusivamente e in mala fede, ordinando il
deposito delle chiavi presso il Comune, il sigillamento delle finestre e
l'interruzione degli allacciamenti alle condotte esistenti. Spetterà al Comune
esaminare se adottare o meno siffatti provvedimenti.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio
di Capriasca, al Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio delle
domande di costruzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 4 maggio 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben