Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.217/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_217/2015

Sentenza del 15 giugno 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Luca Pagani,
ricorrente,

contro

Municipio di Chiasso, Piazza Col. C. Bernasconi 1, 6830 Chiasso,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dai Servizi generali del Dipartimento
del territorio, 6501 Bellinzona.

Oggetto
progetto stradale,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 27
febbraio 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 26 ottobre 2012 la Sezione amministrativa del Dipartimento del territorio
del Cantone Ticino ha disposto la pubblicazione del progetto stradale e dei
piani espropriativi concernenti gli interventi stradali, la nuova rotonda Volta
e gli impianti semaforici sulla strada cantonale P2 Motto
Bartola-Airolo-Chiasso, su via dei Pedroni, via Comacini e Piazza Elvezia nel
Comune di Chiasso. Il progetto attua il piano direttore, il piano dei trasporti
del Mendrisiotto e il suo programma d'agglomerato, nonché il locale piano del
traffico, concretizzando l'obiettivo di trasferire sull'asse via Como (ex viale
Galli) -via dei Pedroni-via Comacini il traffico in transito da e per l'Italia
attraverso la dogana di Chiasso Strada. Esso prevede in particolare la
realizzazione di due corsie in uscita verso l'Italia a partire dall'inizio di
via dei Pedroni lungo l'intera via Comacini, separata dalla corsia in direzione
della Svizzera da una linea di sicurezza (continua).

B. 
Entro il termine di pubblicazione, diversi proprietari di fondi interessati dal
progetto e dall'espropriazione hanno presentato opposizione al Consiglio di
Stato. Tra loro, la A.________SA, proprietaria dei fondi part. www, xxx e yyy
di Chiasso, contigui al lato est di via Comacini. Sulla particella www sorge
una stazione di servizio, un negozio annesso alla stessa e un supermercato. Ai
piani superiori la proprietaria prevede di realizzare un albergo. Sul fondo
part. xxx è costruito un edificio amministrativo e commerciale, mentre la
particella yyy è inedificata ed è situata tra i due citati fondi, con i quali
confina. La proprietaria ha segnatamente contestato il peggioramento
dell'accesso (anche pedonale) ai suoi fondi e la costruzione di un'isola
spartitraffico, costituita da un muretto in cemento armato, prevista tra la
stazione di servizio sul fondo part. www e la strada cantonale.

C. 
Con risoluzione dell'8 luglio 2014, il Consiglio di Stato ha approvato il
progetto stradale, integrandolo con alcune modifiche. Il Governo ha accolto
l'opposizione della A.________SA limitatamente alla rettifica della tabella di
espropriazione.

D. 
Con sentenza del 27 febbraio 2015, il Tribunale cantonale amministrativo ha in
particolare respinto un ricorso di A.________SA contro la risoluzione
governativa.

E. 
A.________SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla. In
via subordinata, contestualmente all'annullamento del giudizio impugnato,
chiede il rinvio degli atti all'autorità cantonale per una nuova decisione. La
ricorrente, che postula pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame,
fa valere la violazione degli art. 9, 26, 27, 29 e 36 Cost.
Non sono state chieste osservazioni sul merito gravame, ma è stato richiamato
l'incarto cantonale.

Diritto:

1. 
Presentato contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in ambito
di progetto stradale, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo
(art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF), è ammissibile
sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF. La
legittimazione della ricorrente, proprietaria di fondi confinanti con la strada
cantonale oggetto degli interventi edilizi e parzialmente toccati da
espropriazione, è data giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF.

2.

2.1. La Corte cantonale ha rilevato che il tracciato e la funzione dell'opera,
come pure il suo dimensionamento a tre corsie, non potevano più essere messi in
discussione, giacché il progetto stradale cantonale si limitava a recepire la
pianificazione già consolidata in via definitiva nell'ambito del piano
regolatore. La precedente istanza ha quindi negato alla ricorrente la
legittimazione a contestare l'impostazione generale del progetto. Le ha
riconosciuto la facoltà di aggravarsi contro lo stesso unicamente nella misura
in cui rivestiva natura di permesso di costruzione.

2.2. In questa sede la ricorrente, invocando con riferimento alla garanzia
della proprietà e alla libertà economica la mancanza di un sufficiente
interesse pubblico e la violazione del principio della proporzionalità, critica
la realizzazione di una terza corsia su via Comacini in direzione dell'Italia.
Le relative censure sono tuttavia inammissibili dinanzi a questa Corte, siccome
rimettono sostanzialmente in discussione nel merito il dimensionamento del
tracciato. Sarebbe piuttosto spettato alla ricorrente confrontarsi con i
considerandi della sentenza impugnata e spiegare, con una motivazione conforme
alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni il diniego della
legittimazione a contestare dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
l'impostazione generale del progetto stradale violerebbe il diritto (cfr.
sentenza 1P.255/2003 del 14 aprile 2004 consid. 1, in: RtiD II-2004, pag. 95).
Nella misura in cui la ricorrente si limita ad addurre argomentazioni di
merito, facendo astrazione dalla limitazione delle censure proponibili dinanzi
alla Corte cantonale, il gravame si rivela inammissibile per carenza di
motivazione (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 134 II 244 consid. 2.1;
133 II 249 consid. 1.4.1).

3.

3.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per
violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF
136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF,
nel ricorso occorre almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni
esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 II 249
consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è
invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto
cantonale, come pure l'accertamento arbitrario dei fatti (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). Per motivare l'arbitrio non basta criticare
semplicemente la decisione impugnata, contrapponendole una versione propria.
Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro
contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o
contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF
134 I 140 consid. 5.4; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8
consid. 2.1 e rinvii).

3.2. Nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre un suo parere,
diverso da quello della Corte cantonale, senza confrontarsi puntualmente con i
considerandi del giudizio impugnato, spiegando per quali ragioni le
argomentazioni dei giudici cantonali violerebbero il diritto o sarebbero
fondate su accertamenti di fatto manifestamente in contrasto con gli atti, il
gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è pertanto
inammissibile.

4.

4.1. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale sarebbe incorsa nell'arbitrio
ritenendo che, nonostante la soppressione del marciapiede sul lato est di via
Comacini, l'accesso pedonale ai suoi fondi rimarrebbe sufficiente.

4.2. La Corte cantonale ha accertato che in realtà, sul lato est di via
Comacini, non vi è attualmente un marciapiede, ma delle semplici linee guida
discontinue tracciate lungo un tratto del margine stradale, che facilitano il
transito dei pedoni. La realizzazione di una terza corsia di marcia implica la
soppressione di questa superficie. Nondimeno, i giudici cantonali hanno
rilevato che il progetto prevede un passaggio pedonale all'intersezione tra via
Comacini e via Porta, che permette di collegare il quartiere posto ad est della
stessa alle zone più centrali della città. Hanno quindi rilevato che pure i
fondi della ricorrente risultano convenientemente urbanizzati sotto questo
profilo, avuto altresì riguardo al fatto che la necessità di estensione del
progetto stradale alla terza corsia consentirebbe di costruire un marciapiede
sul lato est di via Comacini soltanto facendo capo alla proprietà della
ricorrente. Questa ipotesi, non contemplata dal progetto, è tuttavia avversata
dall'interessata.
Certo, la mancanza di un marciapiede completo lungo l'intero lato est di via
Comacini non costituisce una soluzione ottimale sotto il profilo della mobilità
pedonale. Tuttavia, il Tribunale federale non è un'autorità superiore di
pianificazione e deve limitarsi ad esaminare se la decisione impugnata è
conforme al diritto, rispettivamente, trattandosi dell'accertamento dei fatti e
dell'applicazione del diritto cantonale, se la stessa non è arbitraria. Non
deve per contro valutare se la soluzione pianificatoria scelta dal Cantone sia
la migliore tra le alternative possibili (DTF 124 II 146 consid. 3c). Questa
Corte si impone inoltre riserbo in presenza di situazioni locali meglio
conosciute dalle autorità cantonali (DTF 129 I 337 consid. 4.1) e lascia loro
un certo margine di apprezzamento nell'interpretazione e nell'applicazione
della nozione di accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione
giusta l'art. 19 cpv. 1 LPT (cfr. sentenza 1C_668/2013 del 21 marzo 2014
consid. 2.2, in: RtiD II-2014, pag. 278 segg.). Spetta infatti al diritto
cantonale e comunale regolare i requisiti di dettaglio dell'urbanizzazione, in
particolare per quanto concerne le esigenze delle vie di accesso (DTF 123 II
337 consid. 5b).
Ora, gli esposti accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione
conforme alle esposte esigenze e sono anzi conformi agli atti. Essi sono quindi
vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). Alla luce
degli stessi è in modo tutto sommato sostenibile che la Corte cantonale ha
ritenuto i fondi della ricorrente sufficientemente urbanizzati sotto il profilo
dell'accesso. Ciò ove si consideri che nemmeno la situazione attuale è
particolarmente favorevole ai pedoni, che lungo il lato est di via Comacini non
dispongono di un vero e proprio marciapiede rialzato rispetto al livello del
campo stradale o di una superficie chiaramente delimitata a loro riservata. Il
progetto prevede d'altra parte la formazione di un intero marciapiede sul lato
opposto di via Comacini e di un passaggio pedonale all'altezza
dell'intersezione con via Porta, ciò che permette di raggiungere a piedi il
quartiere ad est di via Comacini, ove sono ubicate le particelle della
ricorrente. In sostanza, l'accesso pedonale ai suoi fondi non appare
sensibilmente peggiorato rispetto alla situazione attuale e può ancora essere
ritenuto accettabile, ove si consideri altresì che la realizzazione della terza
corsia stradale costituisce un elemento centrale del progetto.

5.

5.1. La ricorrente critica la formazione di uno spartitraffico in
corrispondenza del fondo part. www, tra la strada cantonale e le isole di
distribuzione del carburante della stazione di servizio. Ritiene arbitraria la
conclusione dei giudici cantonali secondo cui la costruzione del manufatto è
imprescindibile. Adduce ch'esso ostacolerebbe la circolazione dei veicoli
presso l'impianto di rifornimento dei carburanti, ostruirebbe eventuali vie di
fuga e congestionerebbe il traffico su via Comacini, ove peraltro verrà anche
posato un semaforo. Secondo la ricorrente, la realizzazione dello
spartitraffico implicherebbe la completa ridefinizione della stazione di
servizio.

5.2. Si tratta al riguardo di critiche di carattere appellatorio, che rimettono
genericamente in discussione l'adeguatezza del progettato spartitraffico, ma
che non sostanziano arbitrio alcuno. La Corte cantonale ha accertato che questo
manufatto è costituito da un muretto in cemento armato distante oltre quattro
metri dalle isole di distribuzione del carburante. La ricorrente critica
quest'ultimo accertamento limitandosi ad addurre che la distanza sarebbe
inferiore a quattro metri poiché lo spartitraffico dovrebbe essere largo almeno
50 cm. Non si confronta tuttavia con i piani del progetto pubblicato e non
spiega puntualmente per quali ragioni l'accertamento della precedente istanza
sarebbe manifestamente in contrasto con gli stessi. La ricorrente non fa poi
valere, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106
cpv. 2 LTF, l'applicazione arbitraria degli art. 8 cpv. 1 lett. c e 26 cpv. 1
del regolamento concernente le autorimesse ed i posteggi lungo le strade
cantonali, del 22 dicembre 1967 (RL 7.2.1.2.1). Queste norme impongono per le
stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti di costruire una
separazione tra la proprietà pubblica e quella privata, anche nel caso di
impianti preesistenti qualora ciò sia possibile senza spese sproporzionate. Al
riguardo, la ricorrente si limita a paventare in modo generico la necessità di
una completa modifica della stazione di servizio, senza tuttavia renderla
minimamente verosimile. In ogni modo, la Corte cantonale ha rettamente rilevato
che lo spartitraffico, i cui costi sono assunti dall'ente pubblico, permette di
assicurare un rifornimento di carburante in sicurezza e di definire chiaramente
i punti di entrata e di uscita della stazione di servizio e delle altre
attività esercitate sul fondo part. www, che al momento si trova completamente
aperto su tutto il fronte (di circa 50 m) verso via Comacini.

6.

6.1. La ricorrente critica la realizzazione di una linea di sicurezza continua
tra le opposte direzioni di marcia su via Comacini. Rileva che tale segnaletica
impedirà l'accesso ai suoi fondi per i veicoli provenienti da nord. Poiché
l'attraversamento delle corsie non sarà più consentito, sostiene che non vi
sarà più la possibilità di effettuare un'inversione di marcia, in particolare
per gli automezzi pesanti e le autobotti dei fornitori. Ritiene che le
alternative prospettate dai giudici cantonali per raggiungere le sue proprietà
non risolverebbero le difficoltà di accesso per i veicoli provenienti da nord
sulle due corsie opposte. Secondo la ricorrente, le restrizioni sotto il
profilo dell'accesso comporteranno una diminuzione della clientela (sia
motorizzata che pedonale) tali da incidere sui rapporti di libera concorrenza e
quindi sulla sua libertà economica.

6.2. Nuovamente la ricorrente ribadisce semplicemente la praticabilità di una
svolta a sinistra per raggiungere direttamente i suoi fondi da parte dei
veicoli circolanti sulle due corsie opposte. Ritiene troppo lontana nello
spazio e nel tempo la realizzazione della rotonda prevista presso la stazione
FFS, in via Motta, ove i veicoli potranno invertire il senso di marcia. Reputa
inoltre inadeguato il percorso alternativo attraverso le strade secondarie, che
dovrà nel frattempo essere effettuato da chi, proveniente da nord, è
intenzionato a raggiungere i fondi sul lato est di via Comacini. Con simili
argomentazioni la ricorrente espone unicamente una sua opinione relativa a una
diversa soluzione eventualmente possibile, ma non censura arbitrio alcuno, né
fa valere una violazione del diritto (art. 95 LTF) con una motivazione conforme
alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Il gravame parte poi dal presupposto che
con la delimitazione di una linea di sicurezza continua lungo via Comacini la
stazione di servizio non potrà più essere rifornita, segnatamente di
carburanti. Ciò non è tuttavia stato accertato dalla Corte cantonale. La
ricorrente sostiene al proposito che non vi sarebbero garanzie riguardo alla
realizzazione della rotonda prevista presso la stazione ferroviaria e che su
determinate strade comunali, non meglio precisate fatto salvo viale Volta,
vigerebbe un divieto di transito con merci pericolose. Disattende tuttavia che
la Corte cantonale ha constatato che la rotonda prevista presso la stazione FFS
è già stata progettata ed i relativi piani sono prossimi alla pubblicazione,
mentre il percorso alternativo prospettato dai giudici cantonali (via dei
Pedroni-via Dufour-via Porta-via Odescalchi-via degli Agustoni-via Comacini)
non si svolge su viale Volta. I timori paventati dalla ricorrente circa
l'impossibilità di rifornire i commerci ubicati sui suoi fondi non sono fondati
su accertamenti specifici e non trovano riscontro negli atti.

6.3. Laddove è invocata la libertà economica, il Tribunale federale ha già
avuto modo di precisare che il semplice fatto che un provvedimento
pianificatorio possa avere un'incidenza su un'attività economica non è di per
sé contrario all'art. 27 Cost., nella misura in cui le limitazioni siano
giustificate dalle necessità di una pianificazione territoriale conforme agli
scopi dell'art. 75 Cost. e ch'esse non privino di qualsiasi contenuto la
libertà di commercio e di industria. Sono per contro esclusi i provvedimenti
adottati sotto l'apparenza della pianificazione territoriale, ma che mirano
unicamente a colpire la libera concorrenza, favorendo determinate imprese o
settori di attività a scapito di altri (cfr. sentenza 1C_323/2007 del 15
febbraio 2008 consid. 5 e rinvii, in: RtiD II-2008, pag. 235 segg.).
Il progetto stradale litigioso non costituisce certamente una misura
mascherata, emanata allo scopo di impedire in quel comparto del territorio di
Chiasso l'esercizio di determinate attività commerciali. La linea di sicurezza
tra le corsie di marcia renderà impossibile raggiungere direttamente mediante
una semplice svolta a sinistra i fondi situati sui rispettivi lati opposti di
via Comacini, comportando quindi in determinati casi tragitti più lunghi per i
clienti. Alla luce dell'esposta giurisprudenza, il solo fatto che in tali
circostanze i commerci esercitati sui fondi della ricorrente potrebbero subire
una diminuzione della clientela non basta però a fondare una violazione della
libertà economica. La criticata demarcazione della linea di sicurezza non
incide sui rapporti di libera concorrenza, favorendo determinati concorrenti a
scapito di altri. Essa costituisce un provvedimento di segnaletica adottato nel
contesto della pianificazione stradale, che tocca ugualmente tutti i commerci
situati lungo via Comacini. Quanto all'accesso pedonale, già si è visto che il
quartiere ove si trovano le proprietà della ricorrente rimane accessibile ai
pedoni attraverso il marciapiede sul fronte opposto e il passaggio pedonale,
dotato di semaforo, previsto all'altezza dell'incrocio con via Porta (cfr.
consid. 4). Nella misura in cui adempie le esigenze di motivazione degli art.
42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la censura è quindi infondata.

7.

7.1. La ricorrente lamenta infine la violazione del suo diritto di essere
sentita, perché la Corte cantonale si è rifiutata di esperire un sopralluogo e
di ordinare una perizia relativa in particolare al danno economico derivante
dal progetto. Sostiene che queste prove avrebbero consentito di comprendere
esattamente le implicazioni del progetto, segnatamente per quanto riguarda le
modifiche radicali della stazione di servizio, l'impossibilità di rifornire la
stessa e la soppressione dell'accesso pedonale.

7.2. La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce all'autorità
cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di
rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il
suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di
apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF
136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). Alla luce
delle considerazioni esposte, ritenuto che la Corte cantonale non è incorsa
nell'arbitrio, in particolare accertando che i fondi della ricorrente rimangono
accessibili anche pedonalmente e che l'intervento non implica la necessità di
una modifica integrale della stazione di servizio, essa poteva in modo
sostenibile ritenere superflue le prove richieste. Rinunciando ad assumerle
sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza, la precedente
istanza non ha perciò violato il suo diritto di essere sentita. In tali
circostanze, l'invocato sopralluogo non deve essere esperito nemmeno in questa
sede.

8. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico
della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Chiasso, al
Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 15 giugno 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni

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