Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.195/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_195/2015

Sentenza dell'11 maggio 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
patrocinati dall'avv. Niccolò Salvioni,
ricorrenti,

contro

1. D.D.________,
2. E.D.________,
patrocinati dall'avv. Tiziano Bernaschina,

Municipio di Ascona, 6612 Ascona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto
licenza edilizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2015 dal Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
D.D.________ e E.D.________ sono comproprietari di un edificio ubicato nel
nucleo di Ascona (particella xxx), nella parte originale del Borgo. L'immobile
confina con lo stabile sito sulla particella yyy di A.A.________, B.A.________
e C.A.________, dal quale è separato da un cavedio, che si apre su un cortile.
Il 17 gennaio 2011 D.D.________ e E.D.________ hanno chiesto di poter
sopraelevare il loro edificio con un corpo aggiunto, sopra il cavedio, contiguo
all'edificio dei vicini, i quali si sono opposti al progetto che prevede anche
l'installazione di una pompa di calore aria-acqua. Per quanto qui interessa, il
27 ottobre 2011 il Municipio, respinta l'opposizione dei vicini, ha rilasciato
la licenza edilizia richiesta, confermata il 7 marzo 2012 dal Consiglio di
Stato. Con sentenza del 24 maggio 2013 il Tribunale cantonale amministrativo,
accogliendo parzialmente un ricorso dei vicini, ha rinviato gli atti al Governo
cantonale affinché, esperiti ulteriori accertamenti, si pronunciasse di nuovo,
in particolare riguardo al principio di prevenzione delle emissioni della pompa
di calore.

B. 
L'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR), riverificati i calcoli delle
immissioni, ha preavvisato favorevolmente l'impianto mediante la posa di canali
silenziati. Con decisione del 5 febbraio 2014 l'Esecutivo cantonale, preso atto
della riconferma del preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del
paesaggio (UNP), ha riformato la licenza edilizia nel senso d'imporre la posa
di un silenziatore nel canale di espulsione della termopompa. Adito dai vicini,
con giudizio del 23 febbraio 2015 il Tribunale cantonale amministrativo,
riguardo alla termopompa, ne ha parzialmente accolto il ricorso, completando il
dispositivo della decisione governativa nel senso che la licenza edilizia è
subordinata all'ulteriore condizione di rivestire con materiale fonoassorbente
il sottoscala e i pozzi luce.

C. 
A.A.________, B.A.________ e C.A.________ impugnano questa sentenza con un
ricorso in materia di diritto pubblico. Chiedono, concesso al gravame l'effetto
sospensivo, di riformarla nel senso di annullare la decisione governativa,
subordinatamente di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto
cantonale.

D. 
Con decreto presidenziale del 4 maggio 2015 al ricorso è stato conferito
l'effetto sospensivo.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).

1.2. Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito
del diritto edilizio e pianificatorio, il ricorso in materia di diritto
pubblico, tempestivo, è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86
cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1). La legittimazione dei
ricorrenti è pacifica.

1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il
Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF
140 I 320 consid. 3.2; 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando i
ricorrenti, come in concreto, invocano la violazione di diritti costituzionali
(diritto di essere sentito, diniego di giustizia, tutela della buona fede),
nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove,
poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione
dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale,
in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano
state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I
229 consid. 2.2).

2.

2.1. I ricorrenti sostengono, in maniera del tutto generica e appellatoria e
pertanto inammissibile (art. 42 LTF), che il contestato progetto edilizio
comporterebbe un'alterazione arbitraria dell'aspetto del borgo medievale di
Ascona quale sito pittoresco. Al riguardo, insistono sul fatto ch'esso è
inserito nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere
d'importanza nazionale (ISOS).
La Corte cantonale ha argomentato che questo strumento diventa vincolante per i
privati solo nella misura in cui è stato recepito dai piani di utilizzazione.
Ha rilevato, richiamando la prassi e la dottrina (DTF 135 II 209 consid. 2.1;
LORENZO ANASTASI/DAVIDE SOCCHI, La protezione del patrimonio costruito con
particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 327 segg.,
pag. 350 seg.) che, ciò nondimeno, le indicazioni risultanti da questo
inventario possono essere prese in considerazione nell'ambito del rilascio di
una domanda di costruzione che implichi l'esercizio di apprezzamento o di
un'eventuale ponderazione degli interessi. Ha ritenuto, tuttavia, che i
ricorrenti neppure spiegano concretamente per quale motivo nella fattispecie la
criticata sopraelevazione contrasterebbe con le indicazioni che emergono
dall'ISOS. Essi si sono limitati a rilevare che il fondo in questione è ubicato
nel perimetro edificato P1, definito " quale nucleo principale conservante
caratteri spaziali medioevali, fortemente caratterizzato dal fronte di
rappresentanza a lago, in parte porticato: sec. XII-XIX e interventi seriori ",
e a contestare genericamente che il progetto non valorizzerebbe il borgo
medioevale. Ha accertato ch'essi non si confrontano con la circostanza rilevata
dall'UNP, secondo cui l'edificio in esame, pur trovandosi nel citato perimetro,
né è segnalato in modo particolare né si trova in prossimità di altri elementi
segnalati.

2.2. I ricorrenti non dimostrano del tutto l'arbitrarietà di questa conclusione
(sulla nozione di arbitrio vedi DTF 140 I 201 consid. 6.1 pag. 205). Accennando
semplicemente al fatto che l'UNP non avrebbe esperito un ulteriore sopralluogo
in loro presenza, essi neppure tentano di dimostrare che la rinuncia ad
assumere questo nuovo mezzo di prova sarebbe costitutiva di un apprezzamento
anticipato delle prove arbitrario (DTF 140 I 285 consid. 6.3.1 pag. 299; 136 I
229 consid. 5.3 pag. 236). Ammesso che in concreto le raccomandazioni ISOS non
sono cogenti, i ricorrenti adducono ch'esse dovrebbero nondimeno essere
utilizzate quale fonte ispiratrice, senza tuttavia spiegare in che misura esse
osterebbero al contestato progetto. Rilevando che l'UNP avrebbe dovuto
verificare il rispetto di un non meglio precisato asserito divieto di
alterazione del borgo medioevale raccomandato dall'ISOS, essi parrebbero
disattendere che nelle osservazioni del 4 novembre 2013 l'UNP, accertato che
negli ultimi decenni la sostanza edilizia di Ascona ha subito grandi
trasformazioni e che il comparto interessato propone volumi e tipologie
architettoniche piuttosto disomogenei, ha concluso che il progetto litigioso,
sebbene in taluni punti proponga importanti ampliamenti, riprende il carattere
dell'esistente e non pone particolari problemi nello specifico contesto che non
si presenta unitario. I ricorrenti, diffondendosi in maniera generica sul
"carattere spaziale medievale" del borgo, neppure tentano di dimostrare perché
queste conclusioni lederebbero concretamente le raccomandazioni dell'ISOS
riguardo al contestato progetto. Le relative critiche, nella minima misura
della loro ammissibilità, devono pertanto essere respinte.

3.

3.1. I ricorrenti criticano poi, sempre in maniera imprecisa, la limitazione
delle emissioni foniche della termopompa che funzionerà giorno e notte (art. 11
cpv. 1 LPAmb; RS 814.01). Al riguardo, la Corte cantonale ha accertato che
l'impianto rispetta i valori di pianificazione della zona ed è conforme
all'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF) e,
illustrati i valori limite d'esposizione e i margini di sicurezza, ha rilevato
che il livello di valutazione risulta inferiore ai limiti imposti dall'OIF. Ha
poi ricordato che, dopo la citata decisione di rinvio, l'Ufficio per la
prevenzione dei rumori ha riverificato il protocollo di calcolo delle
immissioni, preavvisando favorevolmente l'impianto da completare con la posa di
canali silenziati, misura ripresa e imposta dal Consiglio di Stato. Ne ha
concluso che non vi sono motivi per scostarsi da queste ultime verifiche, con
le quali i ricorrenti neppure si erano confrontati. Anche nel ricorso in esame
essi non trattano del tutto questi accertamenti. L'accenno di critica è quindi
inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF).

3.2. I giudici cantonali hanno poi respinto i generici timori di riverberi nel
cortile addotti dai ricorrenti. Hanno nondimeno ritenuto (richiamando Cercle
bruit, Aiuto all'esecuzione 6.21, Valutazione acustica delle pompe di calore
aria-acqua, 14 maggio 2014, pag. 6 seg., edito dall'associazione dei
responsabili cantonali per la prevenzione dei rumori; scaricabile da:
www.cerclebruit.ch) che, oltre alle menzionate misure già imposte dal Governo
cantonale, nella fattispecie, in applicazione del principio di prevenzione, si
giustifica esigere anche il rivestimento con materiali fonoassorbenti del
sottoscala e dei pozzi luce dove sboccano i canali di aspirazione e di
espulsione dell'aria della termopompa. Secondo la Corte cantonale, questo
ulteriore provvedimen-to, realizzabile con un dispendio senz'altro contenuto,
permetterà di ridurre ulteriormente le emissioni.
I ricorrenti, senza confrontarsi del tutto con questa misura supplementare e
ancor meno con le misurazioni indicate nella decisione impugnata, si limitano
ad addurre, in maniera appellatoria, che un riverbero sarebbe "indubbio". Essi
tuttavia neppure sostengono, e tanto meno rendono verosimile, che a dipendenza
delle ulteriori misure imposte dalla Corte cantonale i valori dell'OIF non
sarebbero rispettati.

4. 
In quanto ammissibile il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono
la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Ascona, al
Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale dell'ambiente.

Losanna, 11 maggio 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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