Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 1C.193/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1C_193/2015

Sentenza del 17 aprile 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,
ricorrente,

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia;
estradizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 marzo 2015 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. 
Il 19 maggio 2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
ordinario di Como ha emanato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei
confronti, tra altri, di A.________, per i reati di associazione per
delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili,
evasione dell'IVA all'importazione, falsità in documenti e contraffazione delle
impronte. L'Ambasciata d'Italia ha poi trasmesso alla Svizzera la domanda
formale di estradizione e di arresto dell'interessato. Quest'ultimo, fermato il
9 settembre 2014 sulla base di un ordine di arresto ai fini estradizionali
spiccato il 3 settembre precedente dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), si
è opposto all'estradizione in via semplificata.

B. 
Il 13 ottobre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
(TPF) ha respinto un reclamo di A.________ tendente all'annullamento
dell'ordine di arresto ai fini estradizionali. Mediante sentenza 1C_519/2014
del 4 novembre 2014, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un
ricorso presentato dall'arrestato.

C. 
Il 24 ottobre 2014 l'UFG ha concesso l'estradizione dell'interessato
all'Italia. Adito da quest'ultimo, con giudizio del 26 marzo 2015, il TPF ne ha
respinto il ricorso.

D. 
Contro questa decisione A.________ presenta un "ricorso in materia di
estradizione" al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata.

E. Non si è proceduto a uno scambio di scritti, ma è stato richiesto l'incarto
cantonale.

Diritto:

1.

1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo
dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è
ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un'estradizione o, come in
concreto, una decisione relativa alla carcerazione estradizionale (DTF 136 IV
20 consid. 1.1 e 1.2) e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente
importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove
vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi
procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2).
Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale
federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere
una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156
consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla
giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215
consid. 1.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente
dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF
sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al
Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (
DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso
particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in
maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale
dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e
1.3.2).

2.

2.1. Il ricorrente precisa di contestare sotto l'aspetto materiale unicamente
l'esistenza del requisito della doppia punibilità in relazione all'art. 416 CP
italiano, relativo all'associazione per delinquere, che non troverebbe alcuna
corrispondenza nel diritto svizzero, poiché nel caso in esame non vi sarebbe
corrispondenza tra la fattispecie criminosa dell'art. 416 CP italiano e l'art.
260ter CP, questione che non sarebbe stata esaminata dal TPF. Ne conclude che
l'estradizione non potrebbe essere concessa per il reato di cui all'art. 416 CP
italiano.

2.2. Il ricorrente, limitandosi a criticare l'applicazione del principio della
doppia punibilità alla fattispecie in esame, non dimostra tuttavia che si
sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84
LTF. D'altra parte egli, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42
LTF), nemmeno si confronta con gli argomenti ritenuti al riguardo nella
sentenza impugnata (consid. 5), nella quale è stato rettamente rilevato che il
giudice dell'estradizione non deve procedere a un esame dei reati e delle norme
penali menzionate nella domanda estera, ma semplicemente vagliare se,
effettuata la dovuta trasposizione, i fatti ivi addotti sarebbero punibili
anche secondo il diritto svizzero, ricordato che la punibilità secondo il
diritto elvetico va determinata senza tener conto delle particolari forme di
colpa e condizioni di punibilità da questo previste: insistendo
sull'inapplicabilità dell'art. 260ter CP, il ricorrente parrebbe disattendere
che i fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle
due legislazioni, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184
consid. 4b/cc pag. 188 e rinvii; cfr. sentenza 1C_765/2013 del 27 settembre
2013 consid. 2.2). Ora, il TPF ha ritenuto che in concreto la condizione della
doppia punibilità è adempiuta per ognuna delle diverse infrazioni oggetto della
domanda di estradizione, in particolare anche riguardo alla truffa fiscale e
alla fattispecie aggravata, qualora l'infrazione sia commessa da più persone di
cui all'art. 97 cpv. 2 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente
l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20), come pure degli art. 14 cpv. 2 e 4 e
art. 15 DPA (RS 313.0). Incentrando la sua argomentazione su pretese
specificità dell'art. 416 CP italiano, il ricorrente non dimostra del resto che
il ritenuto adempimento del requisito della doppia punibilità non sarebbe stato
applicato conformemente alla costante prassi.

2.3. Il ricorrente fa poi valere una violazione del diritto di essere sentito
perché non avrebbe avuto accesso all'incarto completo. Tuttavia, una siffatta
violazione, supposta data, non costituirebbe di per sé, né il ricorrente lo
pretende, una grave lacuna ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. sentenze
1C_110/2015 del 26 febbraio 2015 consid. 2.3, 1C_763/2013 del 27 settembre 2013
consid. 2.2, 1C_323/2013 del 27 marzo 2013 consid. 1.3 e 1C_325/2012 del 28
giugno 2012 consid. 1.2), poiché la procedura di estradizione costituisce una
semplice procedura amministrativa, che non persegue lo scopo di statuire sulla
colpevolezza penale dell'interessato.

3. 
Visto che non si è in presenza di un caso particolarmente importante, il
ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio federale di
giustizia, Settore estradizioni, e al Tribunale penale federale, Corte dei
reclami penali.

Losanna, 17 aprile 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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