Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 9F.10/2014
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 2014
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Revision 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]        
9F_10/2014{T 0/2}     

Sentenza del 12 dicembre 2014

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Kernen, giudice presidente,
Glanzmann, Parrino,
cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,

contro

Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico
Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
controparte.

Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (restituzione),

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_866/2011
del 27 luglio 2012.

Fatti:

A. 
Il 18 novembre 2011 A.________ ha interposto ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale contro il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 18 ottobre 2011 in materia di
restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (in casu l'importo di fr. 825.- di prestazioni per il
periodo da novembre 2010 a gennaio 2011).

B. 
Con sentenza 9C_866/2011 del 27 luglio 2012 il Tribunale federale ha respinto
il gravame, nella misura in cui è stato ritenuto ammissibile, confermando il
giudizio della Corte cantonale.

C. 
Mediante sei scritti - in lingua tedesca - indirizzati al Tribunale federale il
6 agosto 2014 (timbro postale), completati in data 19 agosto 2014, A.________
ha chiesto in sostanza di riesaminare la situazione, in particolare di
rinunciare alla restituzione delle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Diritto:

1. 
L'art. 54 LTF prevede che il procedimento dinnanzi al Tribunale federale si
svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch
grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che nel caso
concreto è l'italiano. La sentenza oggetto della presente vertenza sarà
pertanto redatta in italiano, lingua comprensibile per l'istante, da anni
residente in Ticino, malgrado il fatto che lo stesso abbia elaborato la domanda
di revisione in tedesco, così come del resto era suo diritto.

2. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente, con piena cognizione di
causa e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti, la sua competenza
(art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli
vengono sottoposti (DTF 140 V 22 consid. 4 pag. 26 e rinvii). L'art. 42 cpv. 1
e 2 LTF determina le esigenze formali che devono adempiere gli atti scritti
destinati al Tribunale federale, ivi incluse le domande di revisione (sentenza
5F_2/2014 del 4 febbraio 2014 consid. 1 con riferimenti). In particolare tale
disposto di legge prevede l'onere di allegazione e motivazione, nel senso che
l'atto diretto al Tribunale federale deve spiegare in modo conciso in cosa
consiste la lesione del diritto e su quali punti la sentenza contestata deve
essere oggetto di revisione, pena l'inammissibilità della domanda (DTF 140 III
86 consid. 2 pag. 88 seg.).

3. 
Una revisione delle sentenze del Tribunale federale quale mezzo di ricorso
straordinario, considerato che le stesse passano in giudicato il giorno in cui
sono pronunciate (art. 61 LTF), è unicamente ammissibile in presenza di uno dei
motivi menzionati in modo esaustivo agli art. 121-123 LTF. In particolare per
quel che attiene all'evenienza concreta, si tratta, da un lato, dei vizi di
procedura menzionati all'art. 121 LTF, segnatamente la violazione di norme
concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), le
conclusioni formulate dalle parti (lett. b), il diniego di giustizia formale,
quando un tribunale omette di decidere relativamente alle conclusioni delle
parti (lett. c ) ed infine le sviste di fatti rilevanti esulanti dagli atti
(lett. d). D'altro lato, la revisione può esser domandata parimenti quando
l'istante viene a conoscenza di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi che
non si ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi
di prova posteriori alla sentenza (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF).

4.

4.1. Nell'evenienza concreta, la domanda di revisione di A.________ non adempie
le condizioni di ammissibilità di cui sopra.

4.1.1. In effetti l'istante non sostanzia alcun motivo di revisione, ossia egli
non pone alla base della propria domanda alcun motivo legale idoneo a
giustificare una revisione della sentenza del Tribunale federale 9C_866/2011
del 27 luglio 2012. In particolare egli non allega nuovi fatti rilevanti e
nemmeno produce alcun mezzo di prova decisivo così come previsto all'art. 123
cpv. 2 lett. a LTF. Si rileva altresì come per ammissione stessa dell'istante,
non vi sarebbero nemmeno documenti attuali giustificanti una tale domanda (cfr.
scritto 27 giugno 2014 "...sende ich Dokumente welche HOCHAKTUELLER nicht sein
könnten").

4.1.2. A.________ si è unicamente limitato a richiedere al Tribunale federale
di esperire un esame giuridico corretto del proprio incarto, ossia di leggere i
documenti già agli atti e di ammettere i propri argomenti già insinuati e,
sempre a suo dire, dal tribunale semplicemente ignorati (cfr. scritto 19 agosto
2014: "In Erwartung einer juristischen korrekten Prüfung aller meiner
wahrheitsgetreuen Angaben und Dokumente und der Wiedereinsetzung aller meiner
Rechte").
Contrariamente a quanto preteso da A.________, non costituisce motivo di
revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato
fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la
revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario, è inidonea a correggere
una decisione che potrebbe sembrare erronea al richiedente. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (sentenza 9F_5/
2014 dell'8 maggio 2014 con riferimenti).

5. 
Stante quanto precede, la domanda di revisione della sentenza 9C_886/2011 del
27 luglio 2012 è inammissibile. Viste le circostanze del caso, si prescinde
dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
La domanda di revisione è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 dicembre 2014

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kernen

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben