Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 860/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_860/2014

Sentenza del 14 gennaio 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico
Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Prestazione complementare all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 3 novembre 2014.

Visto:
il ricorso del 28 novembre 2014 (timbro postale) di A.________ contro il
giudizio del 3 novembre 2014 con cui il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha annullato la decisione su opposizione del 12 febbraio 2014
della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e gli ha rinviato la
causa per complemento istruttorio e nuovo provvedimento,

considerando:
che la decisione di rinvio della Corte cantonale alla Cassa di compensazione
configura una decisione incidentale siccome non pone termine alla lite e
riguarda soltanto una fase del procedimento (DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag.
480),
che una decisione incidentale può essere impugnata separatamente, secondo
l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile
(lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (lett. b),
che tali condizioni di ammissibilità si basano su motivi di economia
procedurale e mirano a sgravare il Tribunale federale che, nella sua qualità di
Corte suprema, deve potere essere chiamato a statuire una volta sola su di una
controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento
della fattispecie (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34 e seg.),
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
soltanto se non può essere eliminato successivamente con una decisione finale
favorevole sul merito (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607),
che un simile pregiudizio non è stato nel caso concreto invocato,
rispettivamente sostanziato conformemente alle esigenze di cui all'art. 42 cpv.
2 LTF (sull'obbligo di motivazione cfr. a tal riguardo DTF 138 III 46 consid.
1.2. con riferimenti), come nemmeno è altrimenti in ogni modo riconoscibile (
DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484),
che in effetti, dopo gli ordinati accertamenti complementari, la Cassa di
compensazione dovrà statuire di nuovo sul diritto a prestazioni complementari
senza che l'impugnata decisione esplichi effetto pregiudiziale per il merito
della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484),
che di conseguenza la condizione di ricevibilità di cui all'art. 93 cpv. 1
lett. a LTF non è data,
che allo stesso modo nemmeno è possibile entrare nel merito del ricorso in
virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF poiché neppure a tal proposito il
ricorrente fa valere o sostiene alcunché,
che in ogni caso le parti potranno impugnare la decisione finale conformemente
all'art. 93 cpv. 3 LTF,
che di conseguenza il ricorso contro la decisione incidentale impugnata è
manifestamente inammissibile e può esser evaso secondo la procedura
semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF,
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice
(art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 gennaio 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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