Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 816/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_816/2014

Sentenza del 17 dicembre 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Parrino, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
ricorrente,

contro

A.________, patrocinata dall'avv. Renata Foglia,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 20 ottobre 2014.

Fatti:

A.

A.a. A.________, classe 1963, da ultima attiva a tempo parziale quale
venditrice-fiorista, mediante decisione del 28 aprile 2010 dell'Ufficio AI del
Cantone Ticino (di seguito: UAI) è stata posta al beneficio di una mezza
rendita d'invalidità dal 1° marzo 2008 (il pagamento è stato limitato a un anno
prima della presentazione della domanda di rendita).

A.b. In sede di revisione d'ufficio, con decisione del 27 novembre 2012, l'UAI
ha confermato il diritto alla mezza rendita d'invalidità. Adito su ricorso
dell'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione nota alle parti e
consistente nell'annullamento della decisione del 27 novembre 2012 e rinvio
degli atti all'UAI per procedere a un complemento d'istruttoria dal punto di
vista medico, segnatamente una rivalutazione peritale psichiatrica. L'UAI ha
quindi esperito il complemento richiesto presso il Servizio Accertamento Medico
(di seguito: SAM) di Bellinzona - che aveva già esaminato l'interessata in
occasione della domanda di rendita che era sfociata nel riconoscimento della
mezza rendita d'invalidità, v. perizia pluridisciplinare del 28 ottobre 2009 -
e ha versato agli atti una nuova perizia pluridisciplinare datata 13 giugno
2013. Sulla base di questa perizia l'UAI ha confermato il diritto alla mezza
rendita d'invalidità con decisione del 16 settembre 2013.

B. 
Su ricorso dell'interessata, con giudizio del 20 ottobre 2014, il Tribunale
cantonale lo ha accolto, riconoscendole il diritto a una rendita intera
d'invalidità a partire dal 1° giugno 2012.

C. 
Il 13 novembre 2014 l'UAI ha inoltrato un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, cui chiede in via principale, di annullare il
giudizio impugnato e di confermare la sua decisione del 16 settembre 2013. In
via subordinata, il ricorrente chiede di annullare il giudizio cantonale e di
rinviare gli atti al Tribunale cantonale affinché disponga una nuova perizia
giudiziaria psichiatrica.

Nell'ambito delle osservazioni dell'opponente sulla richiesta di effetto
sopsensivo domandato dal ricorrente, essa ha sollecitato l'ammissione al
gratuito patrocinio in sede federale, considerata la sua precaria situazione
economica.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il
Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr.
tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti
sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per
contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento
giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art.
105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo
manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente
137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

1.2. Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia
criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e
ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 139
III 334 consid. 3.2.5 pag. 339; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5, 132 III 209 consid.
2.1 pag. 211 con rinvii). L'accertamento dei fatti non è dunque manifestamente
inesatto se suscita dei dubbi, ma solo se la sua erroneità è di chiara evidenza
(DTF 132 I 42 consid. 3.1 pag. 44). Incorre in un accertamento manifestamente
inesatto dei fatti il giudice che misconosce manifestamente il senso e la
portata di un mezzo di prova, che omette senza valida ragione di tener conto di
un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della
vertenza, o che dalle prove assunte trae conclusioni insostenibili (DTF 129 I 8
consid. 2.1 pag. 9).

2. 
Avuto riguardo alle censure sollevate, l'oggetto del contendere verte
unicamente sul diritto dell'assicurata a una rendita intera d'invalidità dopo
il 1° giugno 2012 dovuto a un presunto aggravamento del suo stato di salute in
sostituzione della mezza rendita già percepita.

3.

3.1. Il giudizio impugnato espone correttamente le norme e la prassi in
materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti della revisione
di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88ae
88bis OAI; DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti; sui termini
temporali di confronto v. pure DTF 133 V 108). A tale esposizione può essere
fatto riferimento e prestata adesione.

3.2. Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria
di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa
dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura
in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita -
riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte
solo in maniera molto limitata (v. consid. 1.2; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag.
398). In una procedura di revisione rappresenta ugualmente una questione di
fatto il tema di sapere se (e quando) lo stato di salute e la (in) capacità
lavorativa si siano modificati in maniera determinante in un dato periodo
(cfr., fra le tante, sentenza 9C_804/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.2 con
riferimenti).

4.

4.1. Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha ritenuto che lo stato
di salute dell'assicurata era peggiorato dal punto di vista psichiatrico
rispetto alla data del 28 aprile 2010 quando le era stato riconosciuto il
diritto a una mezza rendita d'invalidità. I giudici cantonali hanno invece
escluso un aggravamento delle patologie neurologiche e reumatologiche che non
sono litigiose e non saranno quindi più discusse nella presente sentenza. È
vero che i medici del SAM hanno ritenuto l'interessata ancora abile al lavoro
nella misura del 50% in qualsiasi attività come già costatato nel 2009 e hanno
pertanto escluso una modifica del suo grado d'invalidità. Nella sostanza,
l'interessata al momento della nuova perizia del SAM del 13 giugno 2013, come
in occasione della precedente del 28 ottobre 2009, continua ad essere affetta
da un punto di vista psichiatrico da una sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale di grado medio (ICD-10 F 33.1), sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10 F 45.4), disturbo della personalità misto (ICD-10 F 61.0),
ansioso, istrionico, emotivamente instabile. Tuttavia, dopo avere interpellato
lo psichiatra curante, dott. B.________, e sottoposto la sua valutazione
all'esame del dott. C.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia
presso il SAM, i giudici cantonali hanno ritenuto che lo stato di salute
dell'interessata non le consentiva più l'esercizio di un'attività lucrativa.
Questo aggravamento poteva essere fatto risalire al mese di febbraio 2012
quando l'interessata aveva soggiornato in clinica per curare i suoi disturbi
psichiatrici, da cui deriva il diritto a una rendita d'invalidità dal 1° giugno
2012 (data per la quale la revisione d'ufficio era stata prevista).

4.2. Nella sua memoria ricorsuale l'UAI fa valere in primo luogo che il
Tribunale cantonale si è discostato a torto dalla valutazione dei medici del
SAM preferendo, arbitrariamente, quella del medico curante. Secondo l'UAI, la
valutazione del dott. B.________ è insostenibile se raffrontata a quella dei
medici del SAM. Oltretutto, il mandato conferito a un medico curante non può
essere equiparato a quello di un perito, poiché il primo è chiamato a curare il
paziente e non a emettere un parere neutro come lo dovrebbe fare un perito. In
secondo luogo, l'UAI contesta la data di peggioramento ritenuta dal Tribunale
cantonale, affermando che i medici della clinica presso la quale ha soggiornato
i mesi di febbraio e marzo 2012 l'assicurata non si sono pronunciati in merito
alla sua incapacità lavorativa. In via subordinata, l'insorgente chiede che
venga disposta una perizia giudiziaria psichiatrica facendo valere che se il
Tribunale cantonale aveva dei dubbi sulla valutazione del dott. C.________,
ripresa dal SAM, avrebbe dovuto ordinare una nuova perizia e non fondarsi
esclusivamente sul parere del medico curante.

5.

5.1. L'assicurata, in seguito alla perizia psichiatrica redatta il 17 maggio
2013 dal dott. C.________, specialista in psichiatria presso il SAM, che ha
ammesso un'incapacità lavorativa del 40% per ogni attività, ha prodotto un
certificato datato 13 settembre 2013 del suo medico curante, dott. B.________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che la ritiene totalmente
incapace al lavoro. Agli atti figurano due altri certificati del dott.
B.________ del 10 agosto 2012 e 25 gennaio 2013 che ritengono l'assicurata
incapace al lavoro rispettivamente all'80% e al 100%. Visto il nuovo
certificato del 13 settembre 2013, il Tribunale cantonale si è rivolto al dott.
C.________, che il 15 ottobre 2013 ha confermato la sua valutazione. Il dott.
B.________ è stato ancora reinterpellato sul parere del dott. C.________ e si è
pronunciato con un nuovo rapporto del 9 dicembre 2013. Questo scritto è stato
sottoposto al dott. D.________, del servizio medico dell'UAI, che ha proposto
il 13 dicembre 2013 di confermare la valutazione del SAM. Il dott. B.________ e
il dott. C.________, su richiesta del Tribunale cantonale, hanno ancora avuto
modo di prendere posizione in materia (v. rapporti del 28 agosto e 17 settembre
2014). In sostanza, per la stessa diagnosi come formulata nella perizia
pluridisciplinare del SAM, i pareri dei medici divergono sulla valutazione
dell'incapacità di lavoro. I giudici cantonali hanno quindi discusso questa
divergenza e optato per la valutazione del dott. B.________ che ha attestato -
anche alla luce di un trattamento medico regolare (contrariamente al dott.
C.________ che ha incontrato la paziente solo in due occasioni in occasione
delle due perizie pluridisciplinari del 2009 e del 2013) - in modo credibile
l'esistenza di un'incapacità totale di lavoro per l'assicurata.

5.2. Orbene, la conclusione del Tribunale cantonale non lede alcuna norma di
diritto federale né risulta da un accertamento manifestamente errato o
incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove (cfr. consid.
3.2). Le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del
potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale - inammissibile
critica appellatoria dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure.
L'UAI nella sua memoria ricorsuale si limita a citare ampi estratti dei
rapporti del dott. C.________ senza però spiegare per quali motivi la
valutazione del Tribunale cantonale sarebbe manifestamente inesatta nel
preferire quella del dott. B.________.
L'Ufficio ricorrente sottolinea come una perizia effettuata su mandato
dell'amministrazione sia di regola da preferire a quella del medico curante. È
vero che, secondo l'esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in
caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del
rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b
/cc pag. 353). Tuttavia, come indicato dal Tribunale cantonale, questa
circostanza non è di per sé sufficiente per privare un referto di parte di
qualsiasi carattere probatorio. Infatti, per valutare un rapporto medico, è
determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V
351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160). Ora, le argomentazioni
sviluppate dall'UAI, di carattere generale sulla presunta superiorità di una
perizia amministrativa su una perizia di parte, non sono atte a rendere
arbitrario l'apprezzamento del Tribunale cantonale in merito al grado di
capacità lavorativa residua dell'assicurata in attività confacenti allo stato
di salute. Lo stesso si può dire per l'insorgenza dell'aggravamento dello stato
di salute dell'interessata che, a mente dei giudici cantonali, può essere fatta
risalire al ricovero dal 21 febbraio all'8 marzo 2012 presso la clinica
E.________ per i noti problemi psichiatrici. L'UAI critica la valutazione del
Tribunale cantonale per il motivo che questo rapporto non si pronuncia
sull'incapacità di lavoro dell'interessata. Questa censura è infondata in
quanto si tratta di un rapporto riassuntivo redatto a fine soggiorno che non
aveva per compito di esaminare la capacità lavorativa residua dell'interessata.
Alla luce di quanto precede, si poteva pertanto - senza arbitrio e senza
violare il diritto di essere sentito dell'assicurato - prescindere dal disporre
ulteriori accertamenti e in particolare rinunciare a una perizia
medico-giudiziaria come richiesto dall'UAI in via subordinata (v. anche DTF 135
V 465).

5.3. Viste le patologie di cui è affetta l'assicurata, si pone il problema di
sapere se la nuova giurisprudenza del Tribunale federale, emanata il 3 giugno
2015 e pubblicata in DTF 141 V 281, in merito alla valutazione delle affezioni
psicosomatiche, possa influire sull'esito della presente procedura. Questo può
essere escluso nella fattispecie in quanto l'ufficio ricorrente non fa valere
in alcun modo che il giudizio cantonale non abbia applicato a torto la vecchia
giurisprudenza in merito ai disturbi somatoformi. In queste circostanze, visto
il principio di allegazione e motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), non è neppure
giustificato esaminare il caso alla luce dei criteri elaborati dalla nuova
giurisprudenza (sentenze 9C_843/2014 del 4 settembre 2015 consid. 6 e 9C_345/
2015 del 18 novembre 2015 consid. 5.2 in fine).

6. 
In esito alla suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

7. 
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente ha diritto a un'indennità per
le spese ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Il ricorrente verserà alla patrocinatrice dell'opponente la somma di fr. 500.-
a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 17 dicembre 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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