Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 662/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_662/2014

Sentenza del 23 aprile 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Pfiffner, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Flore Primault,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 21 luglio 2014.

Fatti:

A.

A.a. Il 31 luglio 2005 A.________, nato nel 1955, di professione fiduciario, ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, allegando di essere affetto
da patologie di natura psichica. Con decisioni del 24 aprile 2007 l'Ufficio AI
del Cantone Ticino (di seguito: UAI) ha riconosciuto il diritto di A.________ a
una rendita intera d'invalidità dal 1° giugno 2004 (da versare però solo dal 1°
settembre 2004 vista la richiesta tardiva). A seguito dei ricorsi inoltrati dai
due Istituti di previdenza professionale - presso i quali erano affiliate le
due società nelle quali il ricorrente era attivo professionalmente (B.________
per la C.________ SA e D.________ per la E.________ SA) - con giudizio del 9
maggio 2011 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (di seguito:
TCA) ha accolto i gravami e annullato le decisioni amministrative, considerata
l'assenza dei presupposti per il riconoscimento di una rendita d'invalidità; in
concreto A.________ è stato in grado di mantenere pressoché intatta la propria
capacità di guadagno malgrado le affezioni di natura psichica. Con sentenza del
18 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato la pronuncia cantonale.

A.b. Presentando le dichiarazioni fiscali 2005-2006-2007, A.________ ha
inoltrato il 10 luglio 2012 una "richiesta di riesame/concessione di rendita
AI", concludendo per la concessione di una rendita intera d'invalidità a far
tempo dal 1° gennaio 2005. Egli sostiene che, a causa della pretesa evoluzione
dei problemi psichici, sarebbe stato costretto a interrompere ogni attività e
vi sarebbe pertanto un sostanziale peggioramento della sua residua capacità
lucrativa.
Mediante decisione del 3 luglio 2013 l'UAI non è entrato nel merito della nuova
domanda di prestazioni, considerata l'assenza di circostanze oggettive idonee a
modificare quanto stabilito in precedenza.

B. 
Producendo nuova documentazione medica, A.________ si è aggravato al TCA
chiedendo, in via principale, l'assegnazione di una rendita intera dal 1°
gennaio 2005 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'amministrazione
per nuova valutazione.

Con giudizio del 21 luglio 2014 la Corte cantonale, statuendo per giudice
unico, ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'amministrazione.

C. 
A.________ ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale. Egli chiede in sostanza di annullare il giudizio cantonale nel senso
che si entri in materia sulla nuova domanda di prestazioni AI e che la causa
sia rinviata all'UAI per le necessarie misure d'istruzione.

Diritto:

1. 
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue
ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella
lingua della decisione impugnata (in concreto: in italiano). Benché il ricorso
sia stato (legittimamente) formulato in francese, si giustifica di redigere la
sentenza in italiano, anche perché il ricorrente, di origine ticinese e
domiciliato nel Cantone Ticino, è cognito di tale lingua.

2. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, cosi come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione di
cui al cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso
né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda per
contro la sua sentenza sui fatti appurati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora tale accertamento sia stato
svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo
manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag.
62 seg), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire
in maniera determinante sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Salvo
i casi in cui tale inesattezza sia lampante (DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag.
288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo (per le esigenze relative alla motivazione si rinvia all'art. 42 cpv. 2
LTF) ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105
cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tenere conto di
uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione
impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

3. 
Oggetto del contendere è sapere se l'UAI poteva rifiutarsi di entrare nel
merito della nuova domanda di prestazioni del 10 luglio 2012, per non avere
l'assicurato reso verosimile una modifica rilevante delle circostanze
determinanti per il diritto alla rendita d'invalidità.

4. 

4.1. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia il Tribunale cantonale ha già
correttamente esposto le disposizioni legali e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare le regole sulla procedura
di nuova domanda di rendita d'invalidità. A questa esposizione può essere fatto
riferimento, non senza tuttavia ribadire che qualora la rendita sia stata
negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova domanda è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Per valutare questo aspetto occorre confrontare la
situazione di fatto al momento della nuova domanda con quella esistente al
momento in cui l'amministrazione ha statuito, ossia con quella in essere al
momento dell'ultima decisione dell'UAI cresciuta in giudicato dopo che è stata
oggetto di controllo giudiziale (cfr. DTF 133 V 108).

4.2. La verosimiglianza richiesta dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la
verosimiglianza preponderante altrimenti valida nel diritto delle assicurazioni
sociali. Il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in
quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel
senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto
che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, fermo
restando comunque la possibilità che la modifica addotta venga poi smentita da
un più attento esame successivo (cfr. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007
consid. 4.4 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione
deve iniziare con l'esame se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera
generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza
ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. Su questo aspetto,
essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio
tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114).

4.3. La questione di sapere se, con la nuova domanda di rendita, il richiedente
abbia reso verosimile una modifica delle circostanze rilevanti per il diritto
alle prestazioni costituisce un accertamento di fatto che il Tribunale federale
può riesaminare solo entro i limiti di cui all'art. 97 cpv. 1 LTF (cfr. consid.
2; cfr. sentenza I 692/06 del 19 dicembre 2006 consid. 3.1). Per costante
giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il
giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella
motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4. pag. 5; cfr.
anche sentenza 9C_212/2013 del 12 giugno 2013 consid. 2.2.1). Tale non è il
caso qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o
addirittura preferibile a quella contestata. L'accertamento dei fatti non è
dunque manifestamente inesatto se suscita dei dubbi, ma solo se la sua
erroneità è di chiara evidenza (DTF 132 I 42 consid. 3.1 pag. 44). Incorre in
un accertamento dei fatti del tutto inesatto il giudice che misconosce in modo
manifesto il senso e la portata di un mezzo di prova, che omette senza valida
ragione di tenere conto di un elemento di prova importante, suscettibile di
modificare l'esito della vertenza, o che dalle prove assunte trae conclusioni
insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9).

5. 

5.1. Il giudizio della Corte cantonale, che ha confermato le conclusioni
dell'amministrazione in merito alla non entrata in materia sulla nuova domanda
di prestazioni AI del 10 luglio 2012, non lede alcuna norma di diritto federale
e neppure risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei
fatti. La Corte cantonale ha appurato che A.________ non ha reso verosimile una
modifica rilevante dello stato di salute, considerata la sostanziale immutata
struttura psichica. Essa ha anche evidenziato come, considerato l'immutato
stato valetudinario, il ricorrente potrebbe riprendere la propria attività
lavorativa di fiduciario o altre simili. In tali condizioni il ricorrente non
ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute.

5.2. A.________, che nemmeno sembra più pretendere un peggioramento di natura
valetudinaria in questa sede, si limita principalmente a rimproverare alla
Corte cantonale una pretesa violazione del diritto federale per non avere
tenuto conto del principio giurisprudenziale in base al quale vi è una modifica
del grado di invalidità se, pur essendo lo stato di salute rimasto invariato,
le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito una modifica
importante. Nel proprio gravame, il ricorrente afferma difatti che non doveva
rendere verosimile una modifica rilevante del proprio stato valetudinario ma
semmai che l'invalidità si era modificata in maniera da influenzare i suoi
diritti, ciò che avrebbe fatto producendo le dichiarazioni fiscali 2005, 2006 e
2007. In tale contesto, a mente del ricorrente, l'amministrazione avrebbe
peraltro anche violato il principio inquisitorio, per non aver ordinato le
misure necessarie per determinare l'evoluzione della capacità di guadagno del
ricorrente, lavoratore indipendente.

5.3.

5.3.1. È vero che una modifica del grado di invalidità è possibile ugualmente,
benché lo stato di salute sia rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito una modifica importante (cfr. DTF 130 V 343
consid. 3.5 pag. 349 segg.; 113 V 273 consid. 1a pag. 275). Appurato che il
ricorrente non ha reso verosimile una rilevante modifica dello stato di salute
e atteso che egli potrebbe, con ogni verosimiglianza, riprendere alle medesime
condizioni, ossia nella misura completa, la propria attività di fiduciario o
altre simili, la giurisprudenza sopra menzionata non trova allora applicazione.
Inconferenti in tale contesto sono le affermazioni del TCA secondo cui le
vicissitudini penali avrebbero portato a una modifica della struttura
societaria con corrispondente riduzione del reddito. Parimenti irrilevanti
rimangono i motivi non legati alla persona, ad esempio di natura congiunturale,
che potrebbero determinare una riduzione della capacità di guadagno.
Determinante è unicamente, nel caso in rassegna, il fatto accertato che egli,
visto l'immutato stato valetudinario, poteva esercitare la propria attività
lavorativa in modo completo.

5.3.2. La censura riferita alla pretesa violazione del principio inquisitorio -
nel senso che l'amministrazione non avrebbe fatto esperire una perizia
economica sugli indipendenti, da far vagliare in seguito da un economista del
proprio servizio con pronuncia sulla nuova situazione - non merita accoglimento
per due motivi. Il primo, come visto al considerando precedente, perché non vi
è spazio per una tale prova. In secondo luogo non spetta all'amministrazione
farsi carico di tali accertamenti, considerati i limiti del principio
inquisitorio nel contesto della procedura di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI; una
cooperazione da parte dell'assicurato è per contro richiesta (cfr. sentenza I
951/06 del 31 ottobre 2007 consid. 2.1).

5.4. In tali condizioni, a giusto titolo l'UAI non è entrato nel merito della
nuova domanda di prestazioni e non ha disposto ulteriori accertamenti.

6. 
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e la
pronuncia cantonale confermata. Le spese giudiziarie, che seguono la
soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 aprile 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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