Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 633/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}

[8frIR2ALAGK1]         
9C_633/2014{T 0/2}     

Sentenza del 15 giugno 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Pfiffner, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Alessandro Mazzoleni,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 28 luglio 2014.

Fatti:

A. 
Il 10 dicembre 2009 A.________, nata nel 1959, attiva in qualità di docente di
lingue (di seguito anche quale direttrice di scuola di lingue), ha presentato
una domanda di prestazioni AI lamentando "fibromialgia, artrosi, ernie
cervicali, cefalea, emicrania, dolori alla schiena, tunnel carpale" e i postumi
di uninfortunio del 17 maggio 2009 nel quale ha riportatoalcune contusioni alle
vertebre.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui la perizia
pluridisciplinare del 14 marzo 2012 di natura reumatologica (dott. M. Salvi),
neurologica (dott. J.-P. Hungerbühler) e psichiatrica (dott. G. Corazza) a cura
del CEMed Centre d' B.________, Nyon, che ha attestato sostanzialmente
un'abilità lavorativa a tempo pieno ma con riduzione del rendimento del 30 % al
massimo nella sua attività abituale, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di
seguito UAI) con progetto di decisione del 20 novembre 2012ha respinto la
domanda di prestazioni per carenza di invalidità (grado d'invalidità inferiore
al 40 %). Preso atto delle successive osservazioni, rispettivamente dei nuovi
atti medici prodotti dall'assicurata, l'UAI ha proceduto a un complemento
istruttorio, segnatamente di natura valetudinaria, come pure a un aggiornamento
di natura economica, confermando il rifiuto di prestazioni (decisione del 14
agosto 2013).

B. 
A.________ si è aggravata il 14 settembre 2013 al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino al quale, dopo aver censurato una violazione del diritto di
essere sentito per la procedura relativa alla perizia pluridisciplinare, ha
chiesto in via principale l'allestimento di una perizia giudiziaria a spese
dell'amministrazione con contestuale determinazione in merito all'aspetto
economico, mentre in via subordinata ha postulato il rinvio degli atti
all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici ed economici.
Con pronuncia del 28 luglio 2014 il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso,
confermando il rifiuto del diritto a una rendita d'invalidità e ritenendo non
necessari ulteriori approfondimenti medici.

C. 
L'assicurata ha presentato il 3 settembre 2014 un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare il giudizio cantonale e
di rinviare gli atti all'UAI per l'allestimento di una nuova perizia
pluridisciplinare e nuova determinazione del grado d'invalidità.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio,
il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può
scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 137 I 58
consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito
vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97
cpv. 1 LTF).

2.

2.1. Oggetto del contendere è determinare se la ricorrente ha diritto a una
rendita d'invalidità.

2.2. Preliminarmente occorre ricordare che il giudice delle assicurazioni
sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si
sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa,
che delimita così il suo potere cognitivo dal profilo temporale. La decisione
dell'UAI del 14 agosto 2013 circoscrive pertanto l'oggetto della lite che può
essere deferito dal profilo temporale al tribunale per mezzo di ricorso (DTF
129 V 1 consid. 1.2 pag. 4; cfr. pure sentenze 9C_863/2014 del 23 marzo 2015
consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3) e dunque quanto
esula dalla stessa è inammissibile.

3. 

3.1. Sul piano formale, la ricorrente contesta il giudizio impugnato invocando
una violazione del diritto di essere sentito per difetto di motivazione, nel
senso che l'amministrazione non avrebbe motivato perché il nuovo progetto di
decisione del 20 novembre 2012 - in cui la rendita d'invalidità era negata -
avrebbe annullato e sostituito il precedente progetto del 12 aprile 2011, in
cui si prospettava una rendita d'invalidità del 50 %.

3.2. La violazione del diritto di essere sentito per carenza di motivazione
della decisione impugnata (su questa nozione cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag.
88 e riferimenti) è una censura che non è fondata nel caso in esame, nella
misura in cui l'UAI nel progetto di decisione del 20 novembre 2012 ha
menzionato i motivi alla base del proprio rifiuto di prestazioni, segnatamente
alla luce della documentazione medica raccolta, con particolare riferimento
agli esiti della perizia pluridisciplinare del 14 marzo 2012, come pure avuto
riguardo alla residua capacità di guadagno. Il precedente progetto del 12
aprile 2011, peraltro subito sospeso dall'UAI il 13 maggio 2011, considerati
gli ulteriori accertamenti in corso, è stato per questo motivo annullato e
sostituito. Si rammenta che l'obbligo di motivazione ha lo scopo, da un lato,
di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni
poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di
permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi
in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può
occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire
sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 97 consid. 2b pag.
102; 125 II 369 consid. 2c pag. 372). Nel caso in rassegna, ad ogni modo, la
ricorrente non sostiene che non è stata in grado di capire la portata del
progetto di decisione 20 novembre 2012 e di impugnarlo con conoscenza di causa.

4.

4.1. Il Tribunale cantonale, aderendo alla perizia pluridisciplinare del 14
marzo 2012 del CEMed di Nyon, come pure ai successivi complementi di natura
valetudinaria, ha accertato che la ricorrente soffre di una patologia
reumatologica (sono stati diagnosticati disturbi degenerativi del rachide
cervicale con discopatie e stenosi foraminale destro C5-C6 [2009], una
fibromialgia, una possibile tendinopatia della cuffia dei rotatori della spalla
destra presente dal 2004 e un'artrosi iniziale delle mani), un'affezione
neurologica (cefalee tensionali e un disturbo moderato bilaterale di conduzione
del nervo mediano al tunnel del carpo) e una psichiatrica (sindrome da dolore
somatoforme persistente). Unicamente le affezioni di natura reumatologica hanno
ripercussioni sulla capacità lavorativa della ricorrente. L'attività lavorativa
d'insegnante della ricorrente è esigibile a tempo pieno ma con diminuzione di
rendimento del 30 % al massimo. Infine, l'istanza giudiziaria cantonale ha
ritenuto che, mettendo a frutto la capacità lavorativa residua nella sua
attività lavorativa, la ricorrente conseguirebbe un reddito corrispondente al
70 % del reddito realizzabile senza danno alla salute (100 %), ottenendo una
perdita di guadagnodel 30 %.

4.2. La ricorrente censura carenze formali e materiali in relazione alla
procedura di cui alla perizia pluridisciplinare, come pure contesta gli esiti
di natura medica ritenuti dall'UAI e infine, da un punto di vista economico,
postula l'applicazione del metodo dei raffronti dei redditi per la
determinazione del grado d'invalidità, ivi incluso il riconoscimento di una
riduzione del 10 % per ragioni sociali.

5.

5.1. Per quanto riguarda la perizia pluridisciplinare svolta presso il CEMed di
Nyon, la ricorrente evidenziauna violazione del suo diritto di partecipare alla
proceduraistruttoria, così come sarebbe stato precisato nella più recente
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 210). In particolare, essa
avrebbe preso conoscenza della perizia e di tutti gli atti valetudinari
connessi solo dopo l'emanazione del progetto di decisione del 20 novembre 2012,
come pure non le sarebbero mai state sottoposte preventivamente le domande
peritali. Nel contestare la valutazione dell'istanza precedente, la ricorrente
riprende in gran parte testualmente le considerazioni espresse in sede
cantonale e non si confronta di riflesso, come dovrebbe, con le argomentazioni
sviluppate dal Tribunale cantonale. In questa misura il ricorso pone evidenti
problemi di ammissibilità (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.4 pag.
176). Ma anche laddove non si esaurisce in una mera ripetizionedel gravame
cantonale, l'atto ricorsuale è infondato. L'istanza cantonale ha già
evidenziato come vi sia stata effettivamente in un primo tempo una violazione -
non grave - del diritto di essere sentito, che è poi stata sanata: l'assicurata
ha infatti potuto esprimersi sul contenuto della perizia pluridisciplinare
prima dell'emanazione della decisione del 14 agosto 2013. Peraltro,
l'amministrazione ha proceduto a ulteriori accertamenti in seguito alle
obiezioni sollevate dall'assicurata, segnatamente alla nuova documentazione
medica allegata.

5.2. 

5.2.1. La ricorrente invocainoltre una violazione degli art. 72 ^bis cpv. 1
OAI, 43 e 44 LPGA, nella misura in cui i medici del C.________ (SMR), chiamati
a pronunciarsi dopo la perizia pluridisciplinare del 14 marzo 2012, non
sarebbero stati designati con il metodo aleatorio.

5.2.2. Ancora una volta la ricorrente si limita a ribadire quanto sostenuto
dinnanzi all'istanza cantonale, oltre che criticare in maniera appellatoria - e
dunque inammissibile - la pronuncia impugnata, con considerazioni in contrasto
con la realtà fattuale. In seguito ai rapporti medici prodotti dalla
ricorrente, l'amministrazione ha chiesto ai periti del CEMed di prendere
posizione. Ne è seguito il rapporto completivo del CEMed del 26 aprile 2013,
nel quale sono stati sostanzialmente confermati i risultati della perizia
pluridisciplinare del 14 marzo 2012, con l'unica riserva della tematica
relativa alle affezioni psichiche per il periodo successivo alla perizia, per
la quale si è proceduto a una visita specialistica presso il SMR al fine di
aggiornare lo status psichico. In tale contesto non è ravvisabile alcuna
violazione nel senso auspicato dalla ricorrente, le cui censure sono da
respingere, nella misura in cui sono ammissibili.

5.3. 

5.3.1. A detta della ricorrente, la valutazione medica sulla sua capacità
lavorativa residua nell'attività di docente di lingue stabilita nella perizia
pluridisciplinare del 14 marzo 2012 - attività esigibile a tempo pieno ma con
riduzione di rendimento del 30 % al massimo - non sarebbe condivisibile. Essa
postula un grado di incapacità lavorativa del 50 %, con il rilievo che
"...all'assicurata non può esser chiesto di condurre un'autovettura, ed a tal
proposito si rammenta come il posto di lavoro presso il liceo di Bellinzona non
è garantito, così come nemmeno va dimenticato che è ormai da lungo tempo che a
causa della sua malattia l'assicurata è assente dal mondo dell'insegnamento"
(n. 2.6. memoriale di ricorso).

5.3.2. Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso
in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono
questioni di fatto, che possono essere riesaminate da questa Corte solo in
maniera molto limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

5.3.3. Riguardo alla valutazione della capacità lavorativa residua, il ricorso
si dilunga in considerazioni per molti aspetti di natura appellatoria - e in
quanto tali inammissibili - fornendo semplicemente un diverso apprezzamento
degli atti medici. Questo tema concerne tuttavia questioni di fatto, il cui
accertamento e apprezzamento da parte del primo giudice vincolano di principio
il Tribunale federale (cfr. consid. 1 suesposto).

5.3.4. Ora, nel caso in esame, non vi sono validi motivi per scostarsi dalla
pronuncia impugnata laddove il Tribunale cantonale, aderendo agli esiti degli
approfondimenti medici, ha ritenuto una capacità lavorativa residua della
ricorrente nella sua professione d'insegnante di lingue: tale attività è
esigibile al 100 % con riduzione del rendimento del 30 % al massimo a causa dei
dolori. Il perito ha inoltre specificato che, nell'ipotesi in cui la classica
lavagna nera della docente di lingue sia sostituita, per esempio da una lavagna
luminosa, la capacità lavorativa è piena. Da rilevare altresì che a nulla
soccorre il tentativo della ricorrente di addurre nuova documentazione medica
attestante un'incapacità lavorativa del 50 %, atteso che, come già menzionato
in precedenza, la decisione del 14 agosto 2013 costituisce il limite temporale
dell'oggetto del litigio. Nemmeno il preteso fatto che la ricorrente non
avrebbe concretamente più esercitato la propria attività lavorativa non le è di
ausilio, in quanto per l'assicurazione invalidità rilevante è che il perito ha
ritenuto esigibile tale attività. Da ultimo è inconferente la censura della
ricorrente secondo cui dalla perizia pluridisciplinare emergerebbe che non le
si sarebbe potuto richiedere di viaggiare in auto da sola su lunghi tragitti,
rendendo cosi i mpossibile l'esercizio della sua professione presso il liceo di
Bellinzona essendo lei domiciliata ad Ascona. Per la professione di insegnante,
la guida di un'auto non è infatti una conditio sine qua non.

5.3.5. Gli esiti cui è giunta la perizia pluridisciplinare del 14 marzo 2012,
come quelli dei vari complementi valetudinari alla base della decisione di
rifiuto di una rendita d'invalidità del 14 agosto 2013, meritano quindi piena
conferma. L'istanza giudiziaria cantonale poteva pertanto senza arbitrio
procedere a un apprezzamento anticipato delle prove e rinunciare ai complementi
istruttori chiesti dalla ricorrente (DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157).

6. 
La ricorrente contesta il calcolo dell'invalidità effettuato dal Tribunale
cantonale e in particolare censura l'accertamento del reddito da invalido. In
sintesi, essa rimprovera al giudice di prime cure di non aver usato i dati
statistici e dunque il mancato utilizzo del metodo del raffronto dei redditi
con la relativa riduzione dal reddito da invalido teorico del 10 % per ragioni
sociali, ciò che avrebbe portato, a suo dire, almeno a un quarto di rendita.

6.1. Le regole legali e giurisprudenziali relative al modo di effettuare il
confronto di redditi sono questioni di diritto liberamente riesaminabili (DTF
130 V 343 consid. 3.4 pag. 348; 128 V 29 consid. 1 pag. 30). Per contro, la
determinazione - in applicazione delle predette regole - dei due redditi
ipotetici di confronto costituisce un accertamento di fatto - solo
difficilmente riesaminabile, nei limiti indicati al consid. 1 - se si basa su
un apprezzamento concreto delle prove, mentre configura una questione di
diritto se si orienta all'esperienza generale della vita (DTF 132 V 393 consid.
3.3 pag. 399).

6.2. Appurato che la ricorrente, come ritenuto dal tribunale
cantonale,potrebbevalorizzare in maniera ragionevolmente esigibile la sua
capacità lavorativa residua,riprendendo la sua precedente attività e
realizzando un reddito che corrisponde al 70 % di quello senza danno alla
salute, la perdita di guadagno della stessa ammonta al 30 %, ciò che esclude il
diritto a una rendita d'invalidità. In concreto la ricorrente è in grado di
riprendere - seppure con una capacità lavorativa limitata - un impiego nel suo
precedente ambito di attività. In tal modo è possibile procedere a un confronto
percentuale per valutare la perdita di guadagno e, di conseguenza, l'invalidità
nella parte dedicata all'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. DTF 114 V 310
consid. 3a pag. 313 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_884/2014 del 24
aprile 2015 consid. 5). Solo nella misura in cui la persona interessata non
sfrutta in maniera ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il
reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche
salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari (ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 75
consid. 3b pag. 76 seg. con riferimenti). In tale contesto non vi è spazio per
le critiche relative alla scelta del metodo di calcolo, né alle percentuali di
riduzione applicabili nell'ambito dell'utilizzo dei metodi statistici.

7. 
Ne consegue che, nella limitata misura della sua ammissibilità, l'impugnativa
dev'essere respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv.
1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15giugno 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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