Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 613/2014
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_613/2014 {T 0/2}     

Sentenza del 30 aprile 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Parrino, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 25 giugno 2014.

Fatti:

A. 
Il 7 dicembre 2005 A.________, nato nel 1970, da ultimo attivo come croupier,
ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, segnatamente a causa di
una spondilite anchilosante primaria (morbus di Bechterew). Inizialmente
A.________ ha beneficiato del diritto a una riformazione professionale,
interrotta a causa di difficoltà non riconducibili al suo stato valetudinario
nel mese d'agosto 2012. Esperiti gli accertamenti medici del caso -
segnatamente la perizia del 10 dicembre 2012 del dott. B.________, specialista
FMH in reumatologia e medicina interna, il rapporto finale del Servizio medico
regionale del 18 dicembre 2012 e le annotazioni supplementari del 3 gennaio
2013 - c on decisione del 23 luglio 2013, l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha riconosciuto a A.________ il
diritto a una rendita d'invalidità del 100% limitata al periodo dal 1° febbraio
al 30 settembre 2006 .

B. 
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
(di seguito TCA) al quale ha sostanzialmente chiesto di essere messo al
beneficio di una rendita, oltre a formulare una domanda di risarcimento per i
danni e il torto morale subiti a causa di pretesi errori ad opera dell'UAI .
Con giudizio del 25 giugno 2014 la Corte cantonaleha parzialmente accolto il
ricorso nel senso che, oltre alla rendita intera limitata al periodo dal 1°
febbraio al 30 settembre 2006, A.________ ha diritto a una rendita d'invalidità
del 40% dal 1° maggio 2010.

C. 
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto
pubblico, con cui ribadisce la richiesta di una rendita d'invalidità che tenga
"realmente conto della malattia".

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, cosi come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione di
cui al cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso
né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro il Tribunale
federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag.
62 seg) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2
LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in
maniera determinante sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

2. 

2.1. Oggetto del contendere è determinare se, e a partire da quando, il
ricorrente abbia o meno il diritto a una rendita d'invalidità più elevata
rispetto a quella del 40% che gli è stata riconosciuta dal 1° maggio 2010 dal
Tribunale cantonale nel giudizio impugnato.

2.2. Quanto richiesto dal ricorrente in relazione a un'eventuale azione in
risarcimento del preteso danno al ginocchio, per un'involontaria negligenza,
esula dall'oggetto del presente gravame come definito nella decisione dell'UAI
del 23 luglio 2013. Nella procedura giudiziaria amministrativa è difatti solo
la decisione che determina l'oggetto della lite, che può essere deferito a un
tribunale per mezzo di un ricorso (DTF 125 V 413 consid. 1a pag. 414).

3.

3.1. Al fine di determinare il diritto a un'eventuale rendita d'invalidità nei
confronti del ricorrente, il Tribunale cantonale ha aderito alle conclusioni
della perizia reumatologica del 10 dicembre 2012 del dott. B.________, sia in
relazione allo stato di salute che alle sue conseguenze sulla capacità
lavorativa del ricorrente. In particolare il dott. B.________ ha posto come
diagnosi una spondilite anchilosante primaria (morbo di Bechterew) con
coinvolgimento assiale e periferico (spalla destra, polso destro e ginocchio
sinistro). Per quanto attiene all'esigibilità lavorativa, il perito ha
specificato che il ricorrente, in un lavoro adatto al suo stato di salute, è
abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore ma con
una diminuzione di rendimento del 30%, e questo a far tempo dal mese di maggio
2010. Con riferimento alla sua ultima attività lavorativa di croupier,
l'inabilità lavorativa del ricorrente è del 75% da intendersi come diminuzione
del lavoro su una giornata lavorativa di 8-9 ore dal maggio 2010.

3.2. Il ricorrente contesta sostanzialmente l'apprezzamento dei fatti operato
dal Tribunale cantonale. Egli censura in particolare di non aver considerato la
rarità e l'aggravamento della malattia di cui è sofferente. Il ricorrente
produce d innanzi al Tribunale federale (timbro postale del 4 marzo 2015) la
valutazione medica del dott. C.________ del 26 febbraio 2015, chiedendo di
riconsiderare il tutto.

4. 
Nella misura in cui il ricorrente non sembra confrontarsi, come dovrebbe, con
le argomentazioni sviluppate dal Tribunale cantonale ma delega al Tribunale
federale il compito di rivederne il giudizio, sostanzialmente sulla base di una
nuova valutazione valetudinaria, ci si potrebbe chiedere se l'atto ricorsuale
adempia le esigenze relative alla motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF), e parimenti
se il Tribunale federale possa entrare nel merito di censure formulate in modo
meramente appellatorio (DTF 136 II 489 consid. 2.8 pag. 494 con riferimenti).
Tali questioni possono nondimeno essere lasciate aperte, visto che il ricorso è
in ogni modo infondato.

5. 
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF dinnanzi al Tribunale federale possono essere
addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore. Detto altrimenti, sono ammissibili solo quei
mezzi di prova nuovi relativi a circostanze che acquistano per la prima volta
rilevanza giuridica in seguito al giudizio impugnato ( ULRICH MEYER, in Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 46 seg. ad art. 99 LTF). Tale
disposto esclude pertanto che si possano produrre nuovi mezzi di prova per
fatti già allegati, come pure non è possibile produrre mezzi di prova che si è
omesso di allegare dinnanzi all'autorità precedente (DTF 134 III 625 consid.
2.2 pag. 629). Nel caso concreto la valutazione medica del 26 febbraio 2015,
richiesta direttamente dal ricorrente al dott. C.________, costituisce un nuovo
mezzo di prova in quanto successivo al giudizio cantonale e che pertanto non
può per definizione risultare dal giudizio cantonale medesimo. Anche il
tentativo implicito di giustificare una sua presa in considerazione, visto che
non vi era stato il tempo materiale per addurla nella procedura cantonale, non
è un valido motivo che consenta di ritenere che il ricorrente sarebbe stato
oggettivamente impedito di presentarla in precedenza. Tale nuovo elemento non
può pertanto essere considerato nella vertenza in esame.

6.

6.1. Per il resto, il ricorrente non allega alcun valido motivo tale da
consentire di discostarsi dal giudizio cantonale. In particolare non vengono
sostanziati argomenti rilevanti e idonei a far dubitare delle conclusioni della
perizia reumatologica 10 dicembre 2012 allestita dal dott. B.________ . A nulla
vale il tentativo del ricorrente di sminuire le conclusioni del dott.
B.________, asserendo che sarebbero il risultato di una visita sommaria di soli
20 minuti, considerato che la durata di una visita medica non è un criterio che
permette in sé di giudicare il valore probatorio di un rapporto medico (ATF 125
V 351 consid. 3a pag. 352). Nella misura in cui il ricorrente si limita a
contestare la perizia perché lontana nel tempo, egli omette di indicare e
sostanziare gli accertamenti medici (successivi alla perizia ma precedenti la
decisione litigiosa, ossia quella dell'UAI del 23 luglio 2013) che
dimostrerebbero un'evoluzione negativa del suo stato valetudinario. Le sue
censure sono pertanto del tutto ininfluenti nel caso di specie.

6.2. Infine, c onsiderato che la valutazione economica - ossia il raffronto dei
redditi - non è stata oggetto di censure del ricorrente, anche sotto questo
profilo il giudizio cantonale merita integrale accoglimento.

7. 
In esito alla suesposte considerazioni il ricorso, per quanto ammissibile, deve
essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 LTF siccome
manifestamente infondato. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza,
devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 aprile 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben