Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 542/2014
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_542/2014 {T 0/2}     

Sentenza del 5 febbraio 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Parrino, Moser-Szeless,
cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinata dall'avv. Beni Dalle Fusine,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 17 giugno 2014.

Fatti:

A. 

A.a. Nell'ottobre 2006 A.________, nata nel 1970, attiva quale venditrice, ha
presentato una domanda di prestazioni AI lamentando sostanzialmente dolori di
varia natura (cervicalgia, fibromialgia, dolori alla schiena e alla testa).
Sulla scorta degli accertamenti valetudinari del caso, con decisione del 30
gennaio 2008 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI) ha respinto tale
richiesta, considerato un grado di invalidità unicamente del 15%.

A.b. Con decisione del 15 dicembre 2008 l'UAI ha respinto una nuova domanda di
prestazioni di A.________ inoltrata il19 settembre 2008 in quanto il grado
d'invalidità non era cambiato in misura rilevante per il diritto a prestazioni.

A.c. A.________ ha inoltrato una terza richiesta di prestazioni nel settembre
2009, facendo valereun peggioramento valetudinario (segnatamente in ambito
neurologico, in concreto riferito alle cefalee), respinta dall'UAI in data 22
marzo 2010. Adito su ricorso, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, d'intesa con le parti, ha stralciato la causa dai ruoli e trasmesso gli
atti all'UAI percompletarel'istruttoria.È stata quindi eseguita una perizia
pluridisciplinare presso il Servizio accertamento medico dell'UAI (di seguito:
SAM) in ambito psichiatrico, neurologico e reumatologico, dalla quale si evince
che, a causa delle cefalee più intense, la richiedente presenta un'inabilità
lavorativa del 20% in ogni attività (rapporto del 22 settembre 2010).Con
decisione del 9 novembre 2010 l'UAI ha pertanto reiterato il provvedimento
pregresso. Tale pronuncia è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino con giudizio del 20 settembre 2011.

A.d. Una quarta domanda di prestazioni di A.________ del marzo 2012 è stata
respinta con decisione del 13 settembre 2013 in virtù di una nuova perizia
pluridisciplinare del SAM del 15 ottobre 2012, in cui è stato accertato un
lieve peggioramento dello stato di salute di natura psichiatrico, con una
conseguente incapacità lavorativa complessiva del 30%, insufficiente per fare
nascere il diritto a una rendita d'invalidità.

B. 
A.________ si è nuovamente aggravata al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino, invocando un'inabilità lavorativa superiore e postulando
l'assegnazione di una rendita d'invalidità intera.
In corso di procedura sono stati versati ulteriori atti valetudinari, vagliati
dall'UAI. Con giudizio del 17 giugno 2014 il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha respinto il ricorso e confermato l'operato
dell'amministrazione.

C. 
Il 10 luglio 2014 A.________ ha presentato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, cui ha chiesto di annullare il giudizio
cantonale e di concedere una rendita intera AI. In via subordinata ha postulato
il rinvio della causa all'amministrazione per nuovi accertamenti medici.

Non sono state richieste osservazioni al ricorso.
Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, cosi come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione di
cui al cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso
né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro il Tribunale
federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è
stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo
manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag.
62 seg), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire
in maniera determinante sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). A
prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (DTF 133 IV 286
consid. 6. pag. 288 in fine), la parte ricorrente che intende contestare i
fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera
circonstanziata, per quale motivo (per le esigenze relative alla motivazione si
rinvia all'art. 42 cpv. 2 LTF) ritiene che le condizioni di una delle eccezioni
previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non
si può tenere conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento
della decisione impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con
riferimento). Possono inoltre essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1
LTF).

2. 

2.1. Oggetto del contendere è sapere se A.________ ha diritto a una rendita
(intera) d'invalidità. Litigiosa è in concreto unicamente l'influenza delle
cefalee, rispettivamente delle crisi emicraniche, sulla capacità lavorativa
residua della ricorrente. Non è per contro contestata la diagnosi di cuisoffre
la ricorrente, caratterizzata da una sindrome somatoforme da dolore
persistente, sindrome mista ansioso-depressiva, emicrania senza aura associata
a cefalee giornaliere di tipo piuttosto tensivo e alterazioni degenerative al
rachide cervicale e lombare.

2.2. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il tribunale cantonale ha già
correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia,
rammentando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il
riconoscimento del diritto ad una rendita d'invalidità, il valore probatorio
generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF
125 V 351 consid. 3; cfr. pure DTF 137 V 210), come pure le regole da seguire
in caso di nuova domanda di rendita, in particolare le condizioni per
riesaminare una nuova richiesta di prestazioni (conformemente agli art. 87 cpv.
3 e 4 OAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata
adesione.

3. 

3.1. Aderendo alla valutazione del SAM del 15 ottobre 2012 e in particolare al
rapporto del neurologo dott. B.________ dell'11 settembre 2012, l'istanza
giudiziaria cantonale ha accertato la presenza per 5-6 giorni al mese di
cefalee limitative della capacità lavorativa (ossia due crisi di cefalee
particolarmente intense con una durata di 2-3 giorni). Da un punto di vista
prettamente neurologico il dott. B.________ ha concluso per una limitazione
della capacità lavorativa del 20% al massimo, invariata rispetto alla
precedente perizia SAM del 22 settembre 2010. Tali conclusioni sono state
raggiunte anche dopo avere vagliato le certificazioni dei medici curanti dott.
C.________ e dott. D.________, come pure quelle dei sanitari del Neurocentro
dell'Ospedale E._______. Tenendo conto di tutte le patologie, secondo la
perizia SAM confermata dal tribunale cantonale, l'incapacità di lavoro sarebbe
del 30% nel mestiere di venditrice o in altra occupazione adeguata.

3.2. La ricorrente contesta l'apprezzamento operato dal tribunale cantonale. In
particolare critica la valutazione del dott. B.________, il quale non si
sarebbe confrontato in modo affidabile con le questioni sollevate, segnatamente
per quanto attiene al numero e alla durata degli attacchi mensili di emicrania.
Obietta inoltre che il perito l'avrebbe sottoposta unicamente a brevi e non
approfondite visite. La ricorrente ribadisce per control'attendibilità delle
conclusioni cui è giunto il medico curante neurologo dott. C.________ che la
segue da vari anni e che ha ritenuto un'incapacità lavorativa invalidante.

4. 

4.1. Gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno
alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia), alla capacità lavorativa e
all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo
giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - come pure quelli
relativi a un loro eventuale peggioramento nell'ambito di una nuova domanda di
prestazioni, costituiscono una questione di fatto che può essere riesaminata
dal Tribunale federale soltanto in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF
132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).

4.2. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la pronunzia
criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e
ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137
I 1 consid. 2.4. pag. 5; cfr. anche sentenza 9C_212/2013 del 12 giugno 2013
consid. 2.2.1). Tale non è il caso qualora la soluzione proposta con il ricorso
possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata.
L'accertamento dei fatti non è dunque manifestamente inesatto se suscita dei
dubbi, ma solo se la sua erroneità è di chiara evidenza (DTF 132 I 42 consid.
3.1 pag. 44). Incorre in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti il
giudice che misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di
prova, che omette senza valida ragione di tenere conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, o che dalle
prove assunte trae conclusioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9).

5.

5.1. Il giudizio della Corte cantonale che ha confermato l'operato
dell'amministrazione in merito al danno alla salute, come pure alle
ripercussioni sulla capacità lavorativa residua, non lede alcuna norma di
diritto federale e neppure risulta da un accertamento manifestamente errato o
incompleto dei fatti. Le critiche sollevate dalla ricorrente non consentono poi
di rimettere in causa l'apprezzamento delle prove operato dal tribunale
cantonale e nemmeno di giustificare la messa in opera di misure d'istruzione
complementari.

5.2. Alla perizia SAM del 15 ottobre 2012 va senz'altro riconosciuto valore
probante, come indicato dal tribunale cantonale, in quanto redatta
conformemente ai principi giurisprudenziali menzionati (cfr. consid. 2.2) :
essa risulta chiara, completa e motivata in modo approfondito. Il solo fatto
che uno o più medici curanti (nel caso di specie il neurologo dott. C.________
e il chirurgo dott. D.________) esprimono un'opinione contraria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti. In particolare va rilevato
che le perizie affidate dagli organi dell'amministrazione a medici esterni o a
un servizio specializzato indipendente dispongono di forza probatoria piena, a
meno che non vi siano indizi concreti idonei a mettere in discussione la loro
attendibilità, quali la presenza di affermazioni contraddittorie o l'esistenza
di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. Tali indizi mancano
nel caso di specie e anzi, per quanto riguarda i diversi apprezzamenti del
curante dott. C.________, il tribunale cantonale si è già chinato sulle
contraddizioni in cui egli è incorso. A titolo esemplificativo si menziona il
giudizio relativo all'inabilità lavorativa giudicata completa l'11 giugno 2013,
del 70-80% in data 5 novembre 2013 e del 50% il 9 dicembre 2013. Tali
incongruenzesi manifestanoanche nel nuovo atto allegato al ricorsodell'8 luglio
2014, in cui emerge che gli attacchi di emicrania settimanali sono ora diversi
rispetto a quelli descritti nei precedenti rapporti medici, senza tuttavia che
vi sia una spiegazione convincente in proposito. Si rileva come tale nuova
documentazione medica prodotta con il ricorso - lo stesso dicasi del rapporto
del dott. F.________ dell'11 luglio 2014 - è comunque successiva al giudizio
impugnato e pertanto inammissibile anche perché poi la ricorrente non spiega in
quale misura si realizzerebbero le condizioni per eccezionalmente ammettere il
nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, ossia se ne dà motivo la
decisione dell'autorità inferiore ( ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, in Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF). Non è
censurabile nemmeno la conclusione dei giudici di prime cure quando
rilevanol'assenza di atti medici specialistici suscettibili di mettere in
dubbio le conclusioni peritali.
Il fatto poi che il dott. B.________ si sia fondatosulle sole dichiarazioni
della ricor rente per determinare la frequenza e l'intensità delle sue
emicranie non permette di sminuire la valutazione operata dal giudice
cantonale. Infatti, nell'ambito di un esame neurologico normale, spetta alla
ricorrente dire quante volte al mese subentrerebbero attacchi di emicrania (di
natura non oggettivabile) e con quale intensità. Ora il fatto che sembrerebbe
esserci una discrepanza con quanto affermato dalla ricorrente in data recente
al curante (si veda per esempio lo scritto del dott. C.________ del 9 dicembre
2013 in cui egli "nach nochmaliger telefonischer Erkundung bei der Patientin"
ha affermato altro rispetto ai suoi precedenti scritti) e quanto dichiarato al
perito nell'ambito degli esami del 2010, rispettivamente del 2012, non permette
di inficiare quanto ritenuto dal tribunale cantonale. Ad ogni modo,circa i
medici curanti si deve tenere conto, in seguito al rapporto di fiducia
istauratosi contrattualmente, che non può essere escluso che nel dubbio possano
esprimersi a favore del proprio paziente (DTF 124 I 175 consid. 4 con
riferimenti).Infine, parimenti la censura riferita alla durata dell'esame
peritale è infondata, considerato che la stessa non è un criterio che permette
in sé di giudicare il valore probatorio di un rapporto medico (ATF 125 V 351
consid. 3a pag.352). Esaminato alla luce delle censure sollevate nella memoria
ricorsuale, il giudizio del tribunale cantonale, che ha ritenuto la ricorrente
globalmente abile al 70% nella sua attività di venditrice così come in
un'attività leggera adeguata, deve essere quindi ritenuto conforme al diritto
federale. Per questi motivi non è necessario procedere agli ulteriori
approfondimenti richiesti a titolo sussidiario dalla ricorrente.

6. 
In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le
spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico
della ricorrente (art. 65 e 66 LTF). Per le medesime ragioni la ricorrente non
ha diritto a ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 5febbraio 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben