Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 481/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
9C_481/2014 {T 0/2}     

Sentenza del 24 dicembre 2014

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Kernen, giudice presidente,
Pfiffner, Parrino,
cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA, patrocinata dall'avv. Emanuele Verda,
ricorrente,

contro

Fondazione collettiva Vita, rappresentata da Zurigo Compagnia di Assicurazioni
sulla Vita SA, 8085 Zurigo,
opponente.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 13 maggio 2014.

Fatti:

A.

A.a. Con petizione del 25 novembre 2013, la Fondazione collettiva Vita,
rappresentata dalla Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA (in
seguito: Zurigo Assicurazioni), ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino la condanna del datore di lavoro A.________ SA al pagamento di
fr. 19'495, più interessi del 5% dal 1° settembre 2013, di fr. 540.85 per
interessi al 31 agosto 2014, più spese di esecuzione, corrispondenti ai
contributi arretrati dovuti per la previdenza obbligatoria dei propri
dipendenti (contratto d'adesione n. xxx). La Zurigo Assicurazioni ha inoltre
postulato il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal datore di
lavoro contro il precetto esecutivo concernente i pagamenti richiesti.

A.b. Il 3 febbraio 2014, la Zurigo Assicurazioni ha inoltrato una seconda
petizione presso lo stesso tribunale cantonale chiedendo a A.________ SA il
pagamento di fr. 33'714.50, più interessi del 5% dal 1° settembre 2013, di fr.
992.70 per interessi al 31 agosto 2013, più spese di esecuzione, per i
contributi arretrati dovuti per la previdenza obbligatoria dei propri
dipendenti in base a un secondo contratto d'adesione n. yyy. Anche in questo
caso è stato richiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal
datore di lavoro contro il precetto esecutivo precedentemente notificato.

B. 
Con giudizio del 13 maggio 2014, il tribunale cantonale ha accolto le due
petizioni e condannato A.________ SA a versare alla Zurigo Assicurazioni
rispettivamente le somme di fr. 20'335.85, più interessi, per i contributi
dovuti in base al contratto d'adesione n. xxx, e di fr. 35'007.20, più
interessi, per quelli dovuti in base al contratto d'adesione n. yyy. Il
tribunale cantonale ha inoltre rigettato in via definitiva le opposizioni
formulate dal datore di lavoro contro i relativi precetti esecutivi.

C. 
A.________ SA ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico contro la
sentenza del tribunale cantonale, chiedendone l'annullamento, protestate spese
e ripetibili.
Invitata a pronunciarsi sul ricorso, la Zurigo Assicurazioni ha proposto di
correggere al ribasso gli importi dovuti per tenere conto delle distinte salari
più recenti. Copia di questa corrispondenza è stata inviata alle parti a titolo
informativo.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea
di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105
cpv. 2 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), e a condizione che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità di ricorso ha già esposto
le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare gli obblighi
previdenziali del datore di lavoro e le modalità per la fissazione dei
contributi previdenziali a suo carico. Vi si può fare riferimento.

3. 
Il tribunale cantonale ha accolto le due petizioni partendo dal presupposto che
le parti hanno concluso validamente due contratti distinti identificati dai
numeri di riferimento xxx e yyy. Nella misura in cui gli importi dovuti non
erano contestati dalla ricorrente, il tribunale cantonale ha inoltre rigettato
in via definitiva le opposizioni formulate dal datore di lavoro contro i
precetti esecutivi precedentemente inoltrati.

4.

4.1. Nella sua memoria ricorsuale, il datore di lavoro reitera la sua tesi già
presentata in sede cantonale e secondo la quale il contratto d'adesione n. yyy
avrebbe sostituito il precedente avente come numero di riferimento xxx. A suo
parere, i contributi previdenziali dovuti dovrebbero essere ricalcolati tenendo
conto di questo fatto.

4.2. Questa tesi è manifestamente infondata per le ragioni già espresse dal
tribunale cantonale alla quali si può rinviare. In proposito, si può menzionare
che il contratto n. xxx è stato sottoscritto il 17 marzo 2009 e aveva per
oggetto "l'intero personale soggetto alla LPP", mentre il contratto n. yyy è
stato avallato il 26 gennaio 2011 e riguardava "tutti i quadri soggetti alla
LPP". Il campo d'applicazione dei due contratti era quindi ben distinto per
quanto riguarda la cerchia delle persone assicurate. Del resto, le distinte
salari relative al 2012 e 2013 dei due rispettivi contratti indicano dei
nominativi diversi e non vi è alcuna sovrapposizione di nomi di salariati che
sarebbero stati presi in considerazione due volte.

4.3. Nessun documento agli atti permette di sconfessare l'accertamento dei
fatti operato dal tribunale cantonale. La ricorrente si limita sostanzialmente
a richiedere l'audizione di un agente della Zurigo Assicurazioni (B.________)
che permetterebbe, a suo dire, di suffragare la propria tesi secondo la quale
non si è in presenza di due contratti d'adesione ma di uno solo. Ora, questo
mezzo di prova, come lo ammette la ricorrente stessa, non è stato formalmente
richiesto davanti al tribunale cantonale ed è pertanto inammissibile dinnanzi
al Tribunale federale. L'art. 99 cpv. 1 LTF impedisce infatti di potere
prendere in considerazione fatti o mezzi di prova nuovi. Ad ogni modo, il
comportamento della ricorrente, che ha firmato due contratti d'adesione e non
ha reagito all'invio delle distinte salari indicanti i due numeri di
riferimento relativi ai due contratti, smentisce ulteriormente la sua tesi.
Nessun indizio e documento agli atti lasciano supporre che l'agente della
Zurigo Assicurazioni sia intervenuto nel senso descritto dall'insorgente.

5. 
Dopo l'inoltro del ricorso, l'opponente ha trasmesso al Tribunale federale le
distinte salari aggiornate relative al 2013, da cui risulta che i contributi
dovuti dal datore di lavoro devono essere corretti al ribasso. Anche dopo
l'inoltro di un ricorso al Tribunale federale, l'opponente ha il diritto di
ridurre le proprie pretese (DTF 136 V 362 consid. 3.4.2 pag. 365; Bernard
Corboz, in Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 33 ad art. 99 LTF; Meyer/
Dormann, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2aed. 2011, n. 62 ad art.
99 LTF). Gli importi indicati nel dispositivo del giudizio impugnato devono di
conseguenza essere modificati.

6. 
Ne discende pertanto che il ricorso deve essere ammesso in minima parte e la
causa rinviata al tribunale cantonale per permettere la rettifica degli importi
dovuti conformemente allo scritto del 21 agosto 2014 dell'opponente. La
vertenza può essere liquidata con motivazione sommaria in applicazione
dell'art. 109 cpv. 2 e 3 LTF.

7. 
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente che
soccombe in larga parte (art. 66 cpv. 1 LTF). Per le medesime ragioni la
ricorrente non ha diritto a ripetibili. Sebbene risulti vincente in causa,
l'istituto di previdenza opponente non ha diritto a ripetibili poiché è
incaricato di compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è parzialmente accolto, il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 13 maggio 2014 è annullato e la causa gli
è rinviata per nuova decisione ai sensi del considerando 6. Per il resto, il
ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4000.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 dicembre 2014

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Kernen

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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