Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 480/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]         
9C_480/2014{T 0/2}     

Sentenza del 23 febbraio 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Glanzmann, Presidente,
Pfiffner, Parrino,
Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinata dall'avv. Paolo Luisoni,
ricorrente,

contro

Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Cassa di
compensazione AVS, Ottostrasse 24, 7000 Coira,
opponente.

Oggetto
Prestazione complementare all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni del 29 aprile 2014.

Fatti:

A.a. Con decisione del 30 novembre 2010, l'Istituto delle assicurazioni sociali
del Cantone dei Grigioni, Cassa di compensazione AVS (di seguito: Cassa di
compensazione) ha concesso a A.________, nata nel 1946, già beneficiaria di una
rendita vecchiaia anticipata a decorrere dal 1° giugno 2008, il diritto a
prestazioni complementari (di seguito PC) a far tempo dal 1° agosto 2009.

A.b. Nell'ambito di una revisione a seguito della conoscenza di nuovi elementi,
la Cassa di compensazione ha ricalcolato le prestazioni e con decisione del 30
agosto 2013 ha deciso che A.________ non aveva diritto a PC per il periodo 1°
agosto 2009 - 30 giugno 2013 e doveva pertanto restituire l'importo di fr.
23'884.-.

A.c. Con decisioni del 30 agosto 2013, rispettivamente 2 settembre 2013, la
Cassa di compensazione ha inoltre negato il rimborso delle spese di malattia
nell'ambito della prestazione complementare durante il lasso di tempo 1° agosto
2009 - 30 giugno 2013 e ha domandato la restituzione degli importi versati
indebitamente a tale titolo per complessivi fr. 9'536.95.

A.d. Statuendo sull'opposizione di A.________, la Cassa di compensazione ha
confermato l'11 novembre 2013 il contenuto dei propri provvedimenti
amministrativi.

B. 
Il 10 dicembre 2013 A.________ si è aggravata al Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni, chiedendo sostanzialmente il riconoscimento del diritto
alle prestazioni complementari e al rimborso spese di malattia e di conseguenza
l'annullamento delle decisioni di restituzione.
Con giudizio del 29 aprile 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni ha parzialmente accolto il gravame dell'interessata, nel senso di
annullare la decisione amministrativa nella misura in cui si riferiva
all'assenza di diritto alle PC e al rimborso spese di malattia per il periodo
1° agosto - 31 dicembre 2009 per un importo totale di fr. 2'420.-.Per il resto,
ha respinto il ricorso.

C. 
Il 17 giugno 2014 A.________ ha presentato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare le decisioni di
rimborso relative al periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2013.

Non sono state richieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione di
cui al cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso
né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro il Tribunale
federale fonda il suo ragionamento giuridicosull'accertamento dei fatti svolto
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è
stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo
manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag.
62 seg.), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire
in maniera determinante sull'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Salvo
i casi in cui tale inesattezza sia lampante (DTF 133 IV 286 consid. 6. pag. 288
in fine), la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati
dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale
motivo (per le esigenze relative alla motivazione si rinvia all'art. 42 cpv. 2
LTF) ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105
cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di
uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione
impugnata (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2. 

2.1. Oggetto del contendere è il diritto della ricorrente a percepire
prestazioni complementari e il rimborso delle spese di malattia nell'ambito
della prestazione complementare dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2013 e, di
conseguenza, la questione della restituzione degli importi correlati. Litigioso
è concretamente il valore locativo, in particolare la ripartizione della
pigione della casa in cui la ricorrente ha abitato con diritto d'usufrutto con
i figli.

2.2. La domanda della ricorrente quo all'esame di tale diritto per il periodo
1° luglio - 31 dicembre 2013 è inammissibile in quanto esula dai limiti
temporali oggetto del presente esame giudiziale stabilito nella decisione su
opposizione. Nella procedura giudiziaria amministrativa è difatti la decisione
che determina l'oggetto della lite che può essere deferito a un tribunale per
mezzo di ricorso (DTF 125 V 413 consid. 1 pag. 414).

3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha
correttamente esposto le norme legali e i principi disciplinanti la materia,
rammentando in particolare modo i presupposti per il riconoscimento delle PC
(art. 4 LPC), le condizioni che reggono il calcolo e l'importo della
prestazione (art. 9 LPC), le spese riconosciute (art. 10 LPC) e i redditi
computabili (art. 11 LPC), tra i quali sono segnatamente da annoverare i
proventi della sostanza immobiliare. In particolare i giudici di prime cure
hanno ricordato, da un lato, come nel reddito proveniente dalla sostanza
immobiliare venga incluso, fra l'altro, anche il valore d'usufrutto (art. 12
cpv. 1 OPC-AVS/AI, in cui viene fatto un rinvio ai criteri validi in materia
d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio) e, d'altro lato, come
devono essere dedotte le spese addebitabili alla pigione quando una casa
familiare è occupata anche da persone escluse dal calcolo delle prestazioni
complementari, precisando al riguardo come di massima l'ammontare del calcolo
vada ripartito tra le parti (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). All'esposizione del
tribunale cantonale può essere fatto riferimento.

4. 

4.1. Aderendo alle informazioni contenute nel dossier amministrativo e ai dati
raccolti dall'autorità fiscale relativamente all'occupazione interna della casa
- in concreto suddivisa in due appartamenti separati, uno più grande al piano
superiore e uno più piccolo al piano terreno - concessa in usufrutto alla
ricorrente, l'istanza giudiziaria cantonale ha ritenuto appurato che a far
tempo dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2013 la ricorrente divideva con
la figlia E._________ l'appartamento più piccolo, mentre al figlio D.________
con la propria famiglia è stato destinato l'appartamento al primo piano. Sulla
scorta di questa suddivisione e dei dati concernenti il valore dei redditi e
delle spese accertate in ambito fiscale, il tribunale cantonale ha confermato i
calcoli svolti dall'Amministrazione sia in relazione alla domanda di PC
inoltrata nel giugno 2010, sia per quanto riguardail rimborso spese di malattia
nell'ambito della prestazione complementare, giungendo alla conclusione che la
ricorrente non ne aveva alcun diritto e che doveva pertanto restituire le
prestazioni indebitamente percepite.

4.2. La ricorrente contesta sostanzialmente l'apprezzamento dei fatti operato
dal tribunale cantonale. In particolar modo viene criticato l'accertamento
dell'occupazione degli spazi della casa abitata con diritto d'usufrutto: la
figlia E._________ non dividerebbe difatti l'appartamento con lei ma con il
fratello D.________. I giudici di prime cure non avrebbero correttamente
valutato la documentazione prodotta come neppure avrebbero voluto procedere
all'audizione del funzionario dell'Amministrazione imposte del Cantone dei
Grigioni, signor B.________. La ricorrente addebita pertanto l'errore di
valutazione dell'occupazione effettiva dei locali della casa alla procedura
svolta dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni relativamente alle
imposte cantonali e comunali 2010.

5. 
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale annulla la pronunzia
criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e
ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 137
I 1 consid. 2.4. pag. 5; cfr. anche sentenza 9C_212/2013 del 12 giugno 2013
consid. 2.2.1). Tale non è il caso qualora la soluzione proposta con il ricorso
possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata.
L'accertamento dei fatti non è dunque manifestamente inesatto se suscita dei
dubbi, ma solo se la sua erroneità è di chiara evidenza (DTF 132 I 42 consid.
3.1 pag. 44). Incorre in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti il
giudice che misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di
prova, che omette senza valida ragione di tenere conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, o che dalle
prove assunte trae conclusioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9).

6. 
Il giudizio della corte cantonale che ha confermato l'operato della Cassa di
compensazione in merito all'occupazione interna dei locali della casa in
usufrutto alla ricorrente, come pure la susseguente valutazione,
rispettivamente ripartizione dei redditi e la suddivisione delle spese, non
lede alcuna norma di diritto federale e neppure risulta da un accertamento
manifestamente errato o incompleto. Le critiche sollevate dalla ricorrente, che
rimangono pure allegazioni di parte senza supporto probatorio alcuno, sono
difatti inidonee a rimettere in causa l'apprezzamento delle prove operato dal
tribunale cantonale. In effetti, la suddivisione interna degli spazi di cui
alla casa in usufrutto alla ricorrente, operata dalla Cassa di compensazione e
confermata dai giudici di prime cure, risulta dalla documentazione agli atti,
completata mediante le risultanze ottenute dall'Amministrazione imposte del
Cantone dei Grigioni.

6.1. In primo luogo, per quanto attiene alla documentazione agli atti, nella
prima procedura tendente al riconoscimento di PC, la ricorrente aveva in data
16 luglio 2008 menzionato che divideva l'economia domestica con sua figlia
E._________. Nella seconda domanda di riconoscimento di PC inoltrata il 29
giugno 2010, la ricorrente ha lasciato in bianco lo spazio di risposta alla
domanda relativa alle persone conviventi nell'economia domestica. La Cassa di
compensazione si è allora attivata presso l'Ufficio controllo abitanti di
Roveredo, da cui ha ricevuto conferma che la figlia E._________ viveva ancora
con la madre. Nulla è stato per contro detto relativamente al figlio
D.________, che si è scoperto solo in seguito, ossia nell'ambito della
revisione del diritto a PC operata nel 2013 dalla Cassa compensazione, vivere
già dal 1° gennaio 2010 con la propria famiglia nell'appartamento al primo
piano della casa in usufrutto alla ricorrente. La Cassa di compensazione ha in
seguito ritenuto a giusta ragione i dati accertati dall'autorità fiscale,
considerato soprattutto il fatto che gli stessi non sono stati contestati dalla
ricorrente allorquando le era possibile farlo nell'ambito della procedura
fiscale, ossia in occasione della decisione di reclamo anno 2010, emanata il 4
giugno 2013. Anzi oltre che non contestati, tali dati sono stati ottenuti con
l'aiuto della ricorrente medesima. In effetti in tale decisione viene fatta
espressa menzione del fatto che, nell'ambito della procedura di reclamo per le
imposte cantonali e comunali 2010 della qui ricorrente, era stato precisato nel
corso di una conversazione telefonica tra il funzionario dell'Amministrazione
imposte del Cantone dei Grigioni, signor B.________, e la fiduciaria C.________
(ossia l'altra figlia della ricorrente, sua rappresentante legale nella
vertenza fiscale) che "il valore locativo dell'appartamento grande al primo
piano è affittato a D.________ per fr. 13'560 e tassato al 100% e il valore
locativo dell'appartamento piccolo al piano terra è in uso proprio di
A.________ e E.________ e tassato con una riduzione del 30%" (cfr. decisione 4
giugno 2013 dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni). Le
giustificazioni della ricorrente, secondo la quale in quel contesto avrebbe
solo controllato le cifre e le sarebbe sfuggita l'annotazione del tassatore
riferita all'occupazione dell'appartamento grande del figlio D.________ con la
famiglia e la condivisione dell'appartamento piccolo tra madre e figlia
E._________, non meritano accoglimento. Come si evince chiaramente dalla
decisione dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, l'occupazione
della casa rientrava nelle questioni discusse e su cui vi era stata infine
convergenza. Non appena l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei
Grigioni ha ricevuto informazioni circa l'imposizione fiscale 2010/2011 della
ricorrente e lanuova ripartizione interna dell'immobile oggetto dell'usufrutto
a favore della ricorrente, si è dato avvio alla procedura di revisione, che ha
portato alle decisioni alla base della restituzione delle prestazioni indebite
relative alle PC e alle spese di malattie ivi correlate. In conclusione la
ricorrente non può essere seguita quando cerca di sminuire quanto ritenuto, con
il suo aiuto, dall'Autorità fiscale, adducendo che vi siano stati errori in
ambito fiscale.

6.2. Parimenti la censura riferita alla mancata audizione del funzionario
dell'Amministrazione imposte del Cantone signor B.________ è inidonea a
inficiare quanto ritenuto dal tribunale cantonale. Come già menzionato al
considerando 1 del giudizio impugnato, esula dalla vertenza la richiesta
tendente alla riconsiderazione di decisioni di tassazione non impugnate dalla
ricorrente. Non vi è alcuna violazione di diritto ad opera dei giudici
cantonali allorquando non hanno dato seguito all'audizione del teste. I primi
giudici hanno accuratamente esposto i motivi per i quali si poteva (e si può)
prescindere dall'assunzione del mezzo di prova richiesto.

7. 
Considerato che la Corte cantonale ha confermato a ragione i nuovi calcoli
operati dalla Cassa di compensazione che hanno portato alla revoca delle PC e
delle spese di malattia nell'ambito della prestazione complementare dal 1°
gennaio 2010 al 30 giugno 2013, le prestazioni indebitamente percepite devono
essere restituite. La ricorrente nel proprio gravame non ha sollevato alcunché
relativamente alla loro restituzione nel caso in cui le stesse non fossero
dovute, non vi sono pertanto motivi per contrastare il giudizio cantonale nel
suo risultato.

8. 
In esito alle suesposte considerazioni, ne consegue che, nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono
la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1
LTF). Per le medesime ragioni la ricorrente non ha diritto a ripetibili.
Sebbene risulti vincente in causa, la Cassa di compensazione non ha diritto a
ripetibili poiché è incaricata di compiti di diritto pubblico (art. 68 cpv. 3
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
2a Camera, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23febbraio 2015

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Glanzmann

La Cancelliera: Cometta Rizzi

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