Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.845/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_845/2014 {T 0/2}     

Sentenza del 28 aprile 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Parrino,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Diritto della funzione pubblica (indennità di uscita in caso di scioglimento
del rapporto di impiego),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del
6 ottobre 2014.

Fatti:

A.

A.a. Il 6 novembre 2012 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha disdetto il
rapporto di lavoro a A.________, con effetto al .... Questa decisione è stata
confermata definitivamente dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino il
1° luglio 2013.

A.b. Il 22 ottobre 2013 il Consiglio di Stato ha rifiutato di accordare a
A.________ l'indennità di uscita per lo scioglimento del rapporto di impiego in
atto dal ... al ..., ritenuto che egli avesse rifiutato i posti di lavoro
offertigli senza validi motivi.

B. 
Adito su ricorso di A.________, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
ha confermato il 6 ottobre 2014 la risoluzione governativa con cui ha negato
l'indennità di uscita.

C. 
Contro il giudizio cantonale A.________ presenta un ricorso in materia di
diritto pubblico con cui chiede l'annullamento della pronuncia precedente e la
concessione dell'indennità di uscita.

Chiamati a esprimersi, il Governo cantonale chiede che il ricorso sia respinto,
mentre il Tribunale cantonale amministrativo non formula osservazioni,
riconfermandosi nel proprio giudizio.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di esame la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92; 139 V 42 consid. 1
pag. 44).

1.1. Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF, un ricorso in materia di diritto
pubblico, che riguarda una controversia di natura patrimoniale nel campo dei
rapporti di lavoro di diritto pubblico, è ammissibile solo se il valore
litigioso è superiore a fr. 15'000.-. Di regola, nei casi in cui la LTF prevede
un valore litigioso minimo per ammettere un ricorso, il valore litigioso deve
essere indicato nel giudizio cantonale con i rimedi giuridici (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF). Nella fattispecie, questa indicazione non è contenuta nel
giudizio impugnato e neppure il ricorrente cifra l'importo dell'indennità di
uscita. Appare tuttavia evidente che il limite di 15'000.- franchi è superato
poiché, per una persona dal 50° al 59° anno di età (come il ricorrente al
momento dello scioglimento del rapporto di servizio), l'indennità di uscita è
costituita da una rendita corrispondente all'1,5% dello stipendio assicurato
presso l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino per ogni anno di servizio
prestato (art. 18 cpv. 3 della legge del 5 novembre 1954 sugli stipendi degli
impiegati dello Stato e dei docenti; RL 2.5.4.4). La condizione dell'art. 85
cpv. 1 lett. b LTF è quindi adempiuta ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF,
2aedizione, cifre 41 e 55 ad art. 112 LTF).

1.2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, occorre spiegare perché l'atto impugnato
viola il diritto. Il Tribunale federale non è tenuto a vagliare, come lo
farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si
pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306
consid. 1.2 pag. 309). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti
fondamentali e di norme del diritto cantonale secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF,
nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, il Tribunale federale esamina
soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid.
2.2 pag. 232).

2.

2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Il diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF include
i diritti costituzionali. Per contro la violazione del diritto cantonale - ad
eccezione delle lettere c e d che però non sono di rilievo nella fattispecie -
non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia è possibile fare valere che
l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del
diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost.
- o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale.
Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti determinanti ad opera
dell'autorità di ricorso cantonale, esso può essere censurato unicamente se è
avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53
consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.2. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia
criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e
ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140
III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 232 consid. 6.2 pag. 239). Spetta al
ricorrente dimostrare questa condizione (DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). In
particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento
dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il
senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di
tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
136 III 552 consid. 4.2 pag. 560 con riferimenti).

3.

3.1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha innanzitutto illustrato la natura
giuridica dell'indennità di uscita secondo la LStip/TI. Essendo stato soppresso
il cosiddetto periodo amministrativo, si tratta di un'indennità sui generis che
presenta analogie con l'indennità di partenza prevista all'art. 339b CO e con
il risarcimento per rescissione ingiustificata del rapporto di lavoro. Essa è
tuttavia dovuta solo in caso di scioglimento del rapporto di impiego da parte
del datore di lavoro e può essere rifiutata o ridotta, analogamente al diritto
privato, se il licenziamento è riconducibile a colpa del dipendente o se il
dipendente potrebbe reperire un posto di lavoro adeguato nel settore pubblico o
privato. L'indennità prevista dall'ordinamento cantonale è volta ad assicurare
al dipendente licenziato senza sua colpa un certo reddito, commisurato
all'anzianità di servizio, sotto forma di capitale o rendita, nella misura in
cui il beneficiario rimane disoccupato o sottoccupato. La LStip/TI e il
regolamento disciplinano i casi di rifiuto e riduzione.

3.2. Confermando la decisione del Governo cantonale, il Tribunale
amministrativo ha concluso che a ragione è stata negata al ricorrente ogni
indennità di uscita. Egli ha rifiutato un nuovo impiego sia nel Centro
B.________ sia come custode presso C.________. La Corte cantonale ha ritenuto
ingiustificato il rifiuto del ricorrente, poiché a B.________ avrebbe svolto
mansioni analoghe al suo precedente posto di lavoro. Certo, avrebbe perso
alcuni vantaggi, ma alla luce della sua formazione difficilmente avrebbe potuto
ottenere un posto di lavoro analogo. Il trasferimento in un'altra zona del
Cantone non è stata ritenuta tale da comportare disagi inaccettabili. Per
quanto riguarda illavoro a C.________, a maggior ragione il ricorrente, a mente
della Corte precedente, avrebbe dovuto accettare l'offerta di lavoro, siccome
meno distante dal suo domicilio. Il Tribunale amministrativo ha negato anche
una violazione del principio della proporzionalità, poiché il ricorrente ha
partecipato a sette concorsi presso l'Amministrazione cantonale, ma per
funzioni in cui era d'acchito non qualificato o non idoneo. Per il resto egli
era assistito da un legale e il rifiuto dell'indennità gli era stato
prospettato prima dello scadere del concorso a C.________.

4. 
Il ricorrente sottolinea che, diversamente dal tenore di legge, non è stato
licenziato per sua colpa. Ritiene innanzitutto che le disposizioni cantonali
siano lesive del principio di legalità. Ricorda che l'offerta di impiego di
B.________ è stata comunicata ancor prima che fosse prospettato un
licenziamento. Egli ritiene che non abbia potuto presentarsi per tale posto di
lavoro e di aver esposto le sue ragioni, soprattutto familiari. Del resto, egli
avrebbe partecipato a concorsi senza alcuna garanzia di assunzione, aspetto che
a parer suo, non può fondare il rifiuto dell'indennità di uscita. Medesima
conclusione va tratta per il concorso di C.________, in cui non avrebbe potuto
trovare un'assunzione, senza considerare che la decisione di licenziamento a
quel momento non era ancora definitiva. Ricorda inoltre che il suo interesse a
un nuovo impiego è stata dimostrato tramite la partecipazione a svariati
concorsi. Ne conclude che è arbitrario negare un'indennità di uscita per non
aver partecipato a due concorsi. Il Consiglio di Stato avrebbe dovuto peraltro
informare il ricorrente del rischio di vedere l'indennità soppressa. Il
ricorrente rimprovera ancora al Tribunale e al Governo di non aver considerato
i 23 anni di "onorevole" servizio prestato. Il principio della proporzionalità
ne risulterebbe quindi violato.

5.

5.1. A norma dell'art. 18 LStip/TI per principio in caso di scioglimento del
rapporto d'impiego per disdetta secondo l'art. 60 della legge ticinese del 15
marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD/TI;
RL/TI 2.5.4.1), il dipendente ha diritto ad un'indennità d'uscita (cpv. 1). Dal
50° al 59° anno di età compreso, il dipendente, anziché alle prestazioni del
precedente capoverso, ha diritto ad una rendita corrispondente all'1,5% dello
stipendio assicurato presso l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino per
ogni anno di servizio prestato. La rendita è aumentata del supplemento figli
corrispondente al 10% della pensione d'invalidità, e del supplemento
sostitutivo AVS/AI corrispondente all'80% della rendita AVS massima,
conformemente al regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del
Cantone Ticino (cpv. 3).

5.2. Secondo l'art. 18a LStip/TI se la disdetta è dovuta a colpa del
dipendente, le prestazioni previste dall'art. 18 LStip/TI possono essere
rifiutate o ridotte. A tal fine si deve tener conto del grado di colpa, delle
condizioni personali e dell'anzianità di servizio del dipendente (cpv. 1). Tali
prestazioni possono inoltre essere rifiutate, sospese o ridotte, secondo le
modalità definite dal regolamento, quando il dipendente beneficia di
prestazioni assicurative adeguate o quando trova un posto di lavoro adeguato
nel settore pubblico o nel settore privato o rifiuta, senza motivi validi, un
simile posto di lavoro. In questi casi il rifiuto o la sospensione della
rendita di cui all'art. 18 cpv. 3 LStip/TI possono essere compensati con
un'indennità unica stabilita dal regolamento (cpv. 2).

5.3. I motivi di rifiuto o di riduzione sono precisati all'art. 49 del
regolamento dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995 (abrogato dal 1°
settembre 2014, ma ancora applicabile alla presente controversia; Bollettino
delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, 1995, 600) : nel caso in
cui al dipendente venga offerto un posto adeguato nel settore pubblico o
privato le prestazioni sono soppresse (cpv. 3), invece quando il posto di
lavoro offerto è a tempo parziale oppure quando il dipendente intraprende
un'attività indipendentevi è riduzione delle prestazioni proporzionalmente al
guadagno conseguito o presumibile,in taluni casi fino ad un massimo del 50%
(cpv. 4 e 5). Per posto di lavoro adeguato va inteso quello conforme alle
capacità e/o alle qualifiche professionali del dipendente (cpv. 6).

6.

6.1. Le asserite censure relative alla violazione del principio di legalità
(cfr. art. 5 Cost.;) proposte dal ricorrente, ricordato che tale principio non
può essere invocato in quanto tale, ma solamente in relazione, in particolare,
con la lesione del principio di uguaglianza, del divieto dell'arbitrio o alla
violazione di un diritto fondamentale speciale (DTF 140 I 381 consid. 4.4 pag.
386; 136 I 241 consid. 2.5 pag. 249), non possono trovare accoglimento, già
solamente per la circostanza che il rifiuto o la riduzione dell'indennità di
uscita non sono limitate nella LStip/TI a una colpa del dipendente da
ricondurre alla disdetta del rapporto di impiego (art. 18a cpv. 1 LStip/TI),
bensì esplicitamente anche quando il dipendente rifiuta, senza validi motivi,
un posto di lavoro nel settore pubblico o privato (art. 18a cpv. 2 LStip/TI).
Per il resto il ricorrente non tenta nemmeno di motivare, come dovrebbe (art.
106 cpv. 2 LTF; consid. 1.2), una lesione del divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.). Sotto tale profilo, il ricorso sfugge quindi a ogni esame di merito.

6.2. Per quanto attiene ai concorsi di B.________ e C.________, ai quali il
ricorrente ha rifiutato di partecipare, egli non censura alcun arbitrio. Egli
si limita semplicemente a opporre inammissibilmente la propria visione delle
cose. La Corte cantonale per contro, senza arbitrio, ha considerato che, alla
luce della sua situazione personale e familiare, osservata anche la distanza
non eccessiva dal suo domicilio, dal ricorrente si sarebbe potuto pretendere un
trasferimento. Le circostanze che un'assunzione potesse non avvenire o che la
decisione di scioglimento del rapporto di impiego non fosse passata in
giudicato sono state considerate irrilevanti in maniera non arbitraria dal
Tribunale amministrativo. Ai fini del rifiuto dell'indennità di uscita, aspetto
su cui il ricorrente non spende nemmeno una parola, per il diritto cantonale è
decisivo soltanto che l'interessato rifiuti, senza motivi validi, un posto di
lavoro nel settore pubblico o privato, ciò che è effettivamente avvenuto, in
quanto l'interessato non ha seguito gli inviti del datore di lavoro a
presentarsi ai due concorsi in questione. È vero, egli ha partecipato a sette
altri concorsi, ma, omettendo diconfrontarsi con le motivazioni della Corte
cantonale, la quale ha precisato che il ricorrente non era qualificato per tali
posti di lavoro e che pertanto non potessero essere considerati come adatti
alla sua situazione, non dimostra in alcun modo l'arbitrio.

6.3. Ricordato peraltro come, per l'applicazione del diritto cantonale, il
principio della proporzionalità non ha una portata propria rispetto alla
censura di arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4.2 pag. 157 seg.), ancora una volta
il ricorrente non sostanzia alcuna violazione del divieto dell'arbitrio. In
proposito va evidenziato che gli anni di servizio non sono un criterio ai fini
del rifiuto o della riduzione dell'indennità di uscita (consid. 5.2). Anche
sotto questo profilo le censure del ricorrente devono quindi essere respinte,
nella misura della loro ammissibilità.

7. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto, nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2000.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Lucerna, 28aprile 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

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