Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.703/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_703/2014

Sentenza del 27 aprile 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, giudice presidente,
Frésard, Parrino,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione
giuridica, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerna,
ricorrente,

contro

A.________, Italia, patrocinato dall'avv. Marco Probst,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso di causalità ),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 20 agosto 2014.

Fatti:

A.

A.a. Il 23 agosto 2011 A.________, nato nel 1957, assicurato obbligatoriamente
presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(INSAI), è rimasto vittima di un evento che ha riguardato l'arto superiore
sinistro. Con decisione dell'11 gennaio 2012, confermata su opposizione,
l'INSAI ha negato il proprio obbligo a erogare prestazioni, poiché i disturbi
al braccio sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio e l'evento
non costituiva una lesione parificata ai postumi di un infortunio.

A.b. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio 29 aprile
2013 ha accertato su ricorso che A.________ aveva riportato una lesione
parificata, rinviando la causa all'INSAI per nuova decisione.

A.c. Con decisione del 6 agosto 2013 l'INSAI ha dichiarato estinto il proprio
obbligo a prestazioni. In seguito all'opposizione dell'assicurato, la procedura
è stata sospesa per compiere ulteriori accertamenti.

B.

B.a. Nel frattempo, il 26 febbraio 2013 A.________ è scivolato in un cantiere
su una lastra di ghiaccio, cadendo all'indietro. A A.________ è stato
riscontrato dolore a livello dell'articolazione del gomito a sinistra e della
spalla con impotenza funzionale. Gli esami hanno riscontrato svariate
patologie. L'INSAI ha riconosciuto il caso ed erogato le prestazioni di legge.

B.b. Con decisione del 28 ottobre 2013 l'INSAI ha posto termine dal 29 ottobre
2013 alle prestazioni derivanti dall'infortunio del 26 febbraio 2013. L'INSAI
ha confermato con decisione su opposizione del 25 febbraio 2014 il proprio
operato.

B.c. Adito su ricorso da A.________, il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino con giudizio del 20 agosto 2014 ha annullato la decisione su
opposizione, accertato il diritto a prestazioni anche dopo il 28 ottobre 2013 e
rinviato la causa all'INSAI affinché definisca il diritto alle prestazioni dal
29 ottobre 2013, in relazione ai disturbi alla spalla sinistra.

C. 
L'INSAI insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto
pubblico, chiedendo che il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino emanato il 20 agosto 2014 sia annullato. Postula altresì
l'accollamento a A.________ di tasse, spese e ripetibili della procedura
federale e cantonale.

A.________ sollecita la reiezione del ricorso e la concessione dell'assistenza
giudiziaria per la sede federale. In seguito, egli ha presentato ulteriori
osservazioni e documenti.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina liberamente, con piena cognizione e senza
essere vincolato dalle motivazioni delle parti, l'ammissibilità del rimedio
esperito (DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92; 139 V 42 consid. 1 pag. 44). Giova
tuttavia ricordare che, nella misura in cui non sono immediatamente
ravvisabili, il ricorrente deve dimostrare la sussistenza dei presupposti
processuali (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 IV 86 consid. 3 pag. 88; 135 III 46
consid. 4 pag. 47; 134 II 45 consid. 2.2.3 pag. 48).

1.2. Il ricorrente conclude che il giudizio impugnato configura una decisione
incidentale impugnabile separatamente al Tribunale federale a norma dell'art.
93 cpv. 1 lett. a LTF, poiché le indicazioni della Corte cantonale non lasciano
alcun margine di apprezzamento e lo obbligano ad adottare una nuova decisione a
suo parere illecita. L'esigenza del pregiudizio irreparabile sarebbe adempiuta.

1.3. L'opponente contesta l'adempimento delle condizioni per impugnare
immediatamente il giudizio impugnato. Egli ritiene che l'apprezzamento della
Corte cantonale, basata sulle dichiarazioni del medico di circondario INSAI,
non sarebbe manifestamente inesatto o arbitrario.

1.4. Dal momento che il Tribunale cantonale ha rinviato la causa
all'assicuratore infortuni per nuova decisione, si è in presenza di una
decisione incidentale che non ha per oggetto la competenza o la ricusazione
(art. 92 LTF) e che di conseguenza è separatamente impugnabile solo alle
condizioni dell'art. 93 LTF. L'ammissibilità del ricorso presuppone pertanto -
in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile
(cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b).

1.5. Per quel che è della prima condizione, un pregiudizio irreparabile ai
sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno che non può essere riparato
ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al
ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1). Secondo
giurisprudenza, una decisione di rinvio non causa di regola un pregiudizio
irreparabile, poiché l'interessato potrà impugnarla successivamente insieme
alla decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). Tuttavia se essa obbliga, mediante
disposizioni di diritto sostanziale, l'amministrazione a emanare un
provvedimento che essa reputa contrario al diritto, la decisione di rinvio è
considerata causarle un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1
lett. a LTF (DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483; cfr. pure sentenza 9C_703/2009
del 30 ottobre 2009 consid. 2.1 con riferimenti). È quanto si verifica
manifestamente nel caso in esame, ritenuto che il Tribunale delle assicurazioni
non soltanto ha ordinato all'assicuratore ricorrente di definire il diritto
alle prestazioni dal 29 ottobre 2013, ma ha anche accertato un obbligo a
prestazioni dopo il 28 ottobre 2013.

2. 
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Se
il ricorso è diretto contro una decisione di assegnazione o rifiuto di
prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni può essere
censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è
vincolato dall'accertamento dei fatti operati dall'autorità (art. 105 cpv. 3
LTF).

3. 
Oggetto del contendere è la questione se la Corte cantonale a ragione abbia
dichiarato non estinto il nesso di causalità relativo all'infortuno alla spalla
sinistra in seguito all'evento del 26 febbraio 2013.

4.

4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le norme
legali e la prassi, soprattutto riguardo a lesioni corporali parificabili ai
postumi di un infortunio, ha rilevato che l'amministrazione, per escludere una
propria responsabilità per la rottura del tendine alla spalla sinistra in
seguito all'infortunio del 26 febbraio 2013, si è fondata principalmente
sull'apprezzamento del medico di circondario Dr. B.________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica, la quale ha concluso che si trattava di una semplice
contusione guaribile in alcune settimane post-evento.L'assicurato, nel quadro
della procedura su opposizione, ha presentato un rapporto del Prof. C.________,
che ha rilevato come il danno alla spalla sinistra è una conseguenza "sola e
unica" dell'infortunio. Non solo il trauma sarebbe adeguato, ma è confortato
dal fatto che prima dell'infortunio il ricorrente non aveva mai dichiarato
nessun disturbo alla spalla sinistra. Andrebbero poi escluse patologie
precedenti o la conseguenza di un eventuale processo degenerativo. Interpellata
dall'amministrazione prima dell'emanazione della decisione su opposizione, la
Dr. B.________ ha ribadito come la lesione alla spalla non potesse essere
conseguenza del trauma ed ha sottolineato l'esistenza di diverse lesioni
degenerative. I Dr. D.________ e E.________, responsabile e capoclinica del
Servizio chirurgia dell'arto superiore presso l'Ospedale F.________, hanno per
contro confermato un nesso di causalità.

4.2. Nella procedura giudiziaria dinanzi al Tribunale delle assicurazioni, il
Prof. C.________ ha espresso, a ulteriore sostegno del proprio esame, il fatto
che l'assicurato ha sentito un violento dolore non nella zona contusa, bensì
nella zona dell'attacco del muscolo, ossia in una zona non coinvolta dal
contatto diretto con il terreno, e la persistenza di dolori alla spalla tali da
necessitare una risonanza magnetica. Il Prof. C.________ ha ancora sottolineato
come l'analisi del Dr. D.________ non abbia menzionato una possibile usura
cronica del tendine o un altro segno teso a escludere la causa traumatica. Egli
ha quindi confermato la causalità.

4.3. La Corte cantonale, constatato che la rottura del tendine equivale a una
lesione parificata a norma dell'art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, e ricordato come
l'assicurato fosse asintomatico ed abbia riscontrato disturbi solo dopo
l'evento del 26 febbraio 2013, ha ritenuto dimostrato secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante che all'infortunio deve essere attribuito un
ruolo scatenante. Osservate la repentinità e l'azione involontaria dell'evento
infortunistico che ha colpito l'assicurato, il quale soddisferebbe i requisiti
posti dalla giurisprudenza per una lesione parificata, è stato concluso
l'obbligo contributivo dell'assicuratore LAINF. Fondandosi sulla
giurisprudenza, a mente della Corte cantonale l'eventualità anche solo in parte
di una malattia o di fenomeni degenerativi è irrilevante. Secondo il Tribunale
delle assicurazioni l'estinzione del nesso di causalità nell'ambito di lesioni
enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF andrebbe dimostrato non con il grado della
verosimiglianza preponderante, bensì con il grado della certezza, poiché in
caso contrario si eluderebbe la portata della norma legale. Da qui
l'impossibilità di riconoscere valenza decisiva alle risultanze del medico di
circondario dell'INSAI che dichiaravano estinta ogni responsabilità.

5. 
Il ricorrente contesta la conclusione della Corte cantonale secondo cui per
stabilire l'estinzione del nesso di causalità occorrerebbe il grado della
certezza, anziché della verosimiglianza preponderante. Afferma poi che la
giurisprudenza non sarebbe coerente. Rinviando a normative analoghe, il
ricorrente sottolinea che deroghe al grado della verosimiglianza preponderante
permangono l'eccezione e in concreto non sono applicabili. Il ricorrente
critica anche l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale, poiché
l'opponente al Prof. C.________ avrebbe esposto diversamente la dinamica
dell'infortunio. Se a quest'ultimo, l'opponente ha dichiarato di essersi difeso
dalla caduta con il braccio sinistro aperto e postergato, dinanzi
all'amministrazione ha per contro affermato di aver battuto a terra tutta la
parte sinistra del corpo ed in particolare il gomito e la spalla sinistra.
Dovendo far fede alle prime dichiarazioni dell'assicurato, le conclusioni del
Prof. C.________ non avrebbero alcuna valenza probante.

6.

6.1. Non occorre esaminare oltre se le critiche del ricorrente relative alla
dinamica dell'incidente siano da ritenere nuove e inammissibili (cfr. art. 99
cpv. 1 LTF, applicabile anche alle procedure dell'art. 105 cpv. 3 LTF; DTF 135
V 194 consid. 3.3 pag. 199), come sottolineato dall'opponente. Le censure del
ricorrente permangono inconsistenti. A un esame approfondito e nel rispetto del
principio secondo cui bisogna far fede alle prime dichiarazioni dell'assicurato
(DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47 con riferimenti; cfr. anche sentenza 9C_406/
2011 del 9 luglio 2012 consid. 5.5), non si vedono contraddizioni
nell'esposizione della dinamica dell'incidente operata dall'assicurato. In
effetti, in occasione dell'audizione dinanzi all'assicuratore la descrizione
dell'evento non va nel dettaglio. L'opponente si è limitato a riferire di
trovarsi su di un cantiere e mentre spalava la neve, avendo posato il piede
destro su alcuni ferri non visibili, è caduto all'indietro, sulla parte
sinistra, battendo a terra tutta la parte sinistra del corpo, in particolare il
gomito e la spalla sinistra. Al Prof. C.________, l'opponente riferisce non
solo le condizioni meteorologiche, la conformazione del terreno e gli orari di
presenza in cantiere in quel momento, bensì anche i dettagli dell'infortunio e
dei momenti immediatamente successivi, segnatamente delle misure di salvataggio
immediate dei colleghi (con conseguente caduta) e successive presso l'ospedale
e gli specialisti. Del resto mal si comprende la contraddizione, poiché in
entrambe le occasioni l'opponente ha affermato di spalare la neve e di essere
scivolato su di un pezzo di ferro. Altrettanto laconiche, ma non
contraddittorie, la notifica di infortunio datata 6 marzo 2013 presso
l'assicuratore e la lettera di dimissioni dell'ospedale del 26 febbraio 2013.
Questa censura ricorsuale è quindi infondata.

6.2. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali
fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne
dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.

6.3. Nel diritto delle assicurazioni sociali il giudice statuisce, sempre che
la legge non disponga diversamente, secondo il grado di prova della
verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con
riferimenti). La mera possibilità o verosimiglianza di una determinata
fattispecie non basta (cfr. ad esempio la recente sentenza 9C_501/2013 del 28
novembre 2013 consid. 4.3.1). Trattandosi della soppressione del diritto a
prestazioni, l'onere della prova non incombe all'assicurato, bensì
all'assicuratore (sentenza 8C_901/2009 del 14 giugno 2010 consid. 3.2 con
riferimenti). L'assicuratore a norma dell'art. 43 cpv. 1 LPGA intraprende
d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha
bisogno, provando che le cause riconducibiliall'infortunio non esplicano più
effetti, non anche l'esistenza di un motivo estraneo all'incidente (sentenza
8C_110/2012 del 16 novembre 2012 consid. 2 con riferimenti).

6.4. Alla luce della dinamica dell'incidente, il giudizio impugnato non presta
il fianco a critiche. Il medico di circondario si è accontentato di fondare il
suo parere solo sulle prime generiche dichiarazioni dell'assicurato, senza
meglio approfondire le circostanze fattuali dell'infortunio e circoscrivendo
l'evento a una semplice contusione. Il Prof. C.________, per contro, già nel
suo parere dell'11 dicembre 2013 ha spiegato i motivi del movimento al braccio,
che vanno ricondotti alla caduta dell'assicurato (intento a liberare la zona
con una pala in mano), che d'istinto conduce ogni persona a un tentativo di
difesa per attenuare l'impatto con il suolo, come meglio illustrato in
occasione del parere del 5 giugno 2014. Lo specialista ha anche spiegato
puntualmente che le anomalie riscontrate dal medico di circondario non possono
essere riferite a danni precedenti o a un eventuale processo degenerativo, alla
luce dell'età non avanzata dell'assicurato, dalla tipologia di dolore sofferto
e del ruolo ricoperto da quest'ultimo, il quale si era impegnato nell'acquisire
la professione di gruista. In simili circostanze la Corte cantonale poteva
ritenere già secondo il grado della verosimiglianza preponderante la
sussistenza del nesso di causalità in seguito all'infortunio del 26 febbraio
2013. Non occorre quindi valutare se sia determinante il grado di prova della
certezza o della verosimiglianza preponderante, come sottolineato a più riprese
dal ricorrente. Per il resto, in sede di ricorso, l'assicuratore ricorrente
giustamente non pretende, perché nemmeno potrebbe, che vi siano carenze
istruttorie tali da provocare l'annullamento del giudizio impugnato per
l'esperimento di un'ulteriore perizia (DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374).

7. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto (art. 66 cpv. 1 LTF). Il ricorrente
verserà al patrocinatore dell'opponente un'indennità per ripetibili (art. 68
cpv. 3 LTF), sicché la domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Il ricorrente verserà al patrocinatore dell'opponente la somma di fr. 2800.- a
titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 27aprile 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Ursprung

Il Cancelliere: Bernasconi

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