Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.666/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_666/2014

Sentenza del 7 gennaio 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Parrino,
cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Cassa disoccupazione B.________,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (procedura amministrativa),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 24 luglio 2014.

Fatti:

A. 
Il 19 dicembre 2012 la Cassa disoccupazione B.________ (di seguito: la Cassa)
ha chiesto ad A.________, nata nel 1964, beneficiaria di una rendita AI al 40%
e di PC, la restituzione di fr. 16'147.75 per percezione indebita di indennità
di disoccupazione per il periodo marzo 2007 - maggio 2008. Contro questa
decisione il 18 gennaio 2013 A.________ ha interposto opposizione.

Statuendo sull'opposizione, il 26 febbraio 2014 la Cassa ha ridotto l'importo
di restituzione a fr. 5'718.10. La decisione, inviata per posta raccomandata, è
stata ritornata dalla Posta Svizzera alla Cassa, poiché non ritirata. La Cassa
in seguito ha inviato immediatamente un'ulteriore copia della decisione per
posta semplice.

B. 
L'11 aprile 2014 (timbro postale) A.________ ha inoltrato un ricorso al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo altresì la
restituzione dei termini. In corso di procedura è emerso che A.________ era
stata ricoverata in ospedale dal 5 febbraio al 12 marzo 2014. Con giudizio del
24 luglio 2014 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
dichiarato inammissibile il ricorso e respinto la domanda di restituzione del
termine.

C. 
Sollecitando la concessione dell'assistenza giudiziaria, A.________ presenta
ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullare il giudizio cantonale e
di concedere la restituzione del termine di ricorso cantonale.

La Cassa chiede di respingere il ricorso, A.________ si riconferma nelle sue
conclusioni, mentre il Tribunale delle assicurazioni non si è espresso.

Diritto:

1.

1.1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il
Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr.
tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti
sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia,
tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv.
1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame
(art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale considera di regola solo
gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III
102 consid. 1.1). Le esigenze di motivazione sono più severe quando è fatta
valere la violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina la
violazione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato
in maniera puntuale tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il
ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve spiegare in modo chiaro e
dettagliato, alla luce dei considerandi del giudizio impugnato in che modo
sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 136 I 65 consid.
1.3.1; 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii). Critiche appellatorie non sono
ammesse (DTF 137 V 57 consid. 1.3).

1.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati
dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo
accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto,
ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui
tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i
fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera
circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133
II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2. 
Oggetto del contendere è la questione se la Corte cantonale abbia a ragione
dichiarato il ricorso inammissibile e respinto la domanda di restituzione dei
termini.

3.

3.1. La Corte cantonale ha innanzitutto valutato il punto di partenza del
termine di ricorso, giungendo alla conclusione che la ricorrente con la sua
assenza prolungata ha reso implicitamente valida la notifica della decisione su
opposizione, dovendo attendersi l'emanazione del provvedimento. Incombeva a lei
informare la Cassa della sua degenza in clinica. Il termine era
conseguentemente decorso al momento del deposito del ricorso. I primi giudici
hanno peraltro negato l'adempimento delle condizioni per restituire il termine
poiché la malattia non era improvvisa, la ricorrente era consapevole della
procedura in corso e, in seguito al suo rifiuto di svincolare i medici curanti
dal segreto professionale, non è stato possibile indagare le ragioni del
ricovero dell'assicurata. La ricorrente ha infatti prodotto solo un breve
certificato redatto da un medico assistente in psicosomatica. A ciò i giudici
cantonali hanno aggiunto che l'assicurata avrebbe potuto comunque chiedere una
copia della decisione, quando verso fine mese di marzo 2014 è venuta a
conoscenza del provvedimento amministrativo. A quel momento, il termine di
ricorso non era ancora scaduto.

3.2. La ricorrente critica innanzitutto l'operato della Cassa che avrebbe
inviato una copia della decisione su opposizione per posta semplice solo al
momento in cui i termini di ricorso erano spirati. L'assicurata si oppone anche
alla richiesta di svincolare dal segreto professionale i propri medici curanti.
Contesta inoltre, come affermato dalla Corte cantonale, di doversi attendere la
notifica di una decisione durante il suo ricovero. Il ricovero sarebbe
oltretutto avvenuto poche ore dopo essere stata chiamata dalla casa di cura.

4.

4.1. Il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione (consid. 1.1), nella
misura in cui la ricorrente critica l'operato della Cassa che, alla luce del
rinvio della decisione su opposizione non ritirata dalla ricorrente, non le
avrebbe inviato immediatamente una copia per posta semplice. La ricorrente
oltre a ripetere unicamente quanto eccepito dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni, non solo non si confronta come dovrebbe con il giudizio
cantonale (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.; 134 II
244 consid. 2.3 pag. 246), bensì non pretende nemmeno la violazione di alcuna
norma giuridica. A titolo abbondanziale giova ricordare che il principio della
buona fede imponeva proprio alla ricorrente di intraprendere tutto quanto fosse
necessario per rendere possibile durante la sua assenza la corretta notifica
della decisione, procedura da lei iniziata con l'inoltro dell'opposizione (cfr.
sentenza 8C_245/2009 del 5 maggio 2009 in fine, pubblicata in DTA 2009 pag. 274
con riferimenti), segnatamente istituendo un rappresentante o per lo meno
delegando a una persona di fiducia il ritiro degli invii raccomandati a lei
indirizzati.

4.2. Resta quindi da esaminare, se il giudizio cantonale a ragione ha negato un
impedimento non colpevole della ricorrente di agire entro il termine di ricorso
(art. 41 cpv. 1 LPGA; cfr. anche art. 50 LTF). Per impedimento senza colpa
bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della
forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze
personali o all'errore scusabile (DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza
di colpa deve essere manifesta (DTF 114 Ib 56, consid. 2 inedito, in Pra 77/
1988, n. 152 pag. 540 segg.). Una grave malattia contratta improvvisamente può
costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una
domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito
di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado
d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (DTF 119 II
86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 17
ottobre 2012 consid. 3.1). Anche sotto questo profilo il ricorso rasenta
l'inammissibilità (art. 42 cpv. 2 LTF; consid. 4.1), poiché esso si limita
essenzialmente a criticare l'operato della Cassa. Ad ogni modo, per stessa
ammissione della ricorrente, il ricovero non è stato improvviso, ma deciso
volontariamente in seguito a una serie di circostanze. Del resto, la ricorrente
non ha mai dimostrato né tantomeno preteso nemmeno dinanzi al Tribunale
federale di non essere stata in grado per l'intera degenza di incaricare un
terzo di compiere gli atti di procedura necessaria. A ciò si aggiunga che
l'eventuale mancata conoscenza da parte della ricorrente del suo obbligo
procedurale di informare la Cassa della sua assenza, indicando se del caso un
rappresentante, non comporta un impedimento non colpevole a norma dell'art. 41
cpv. 1 LPGA (sentenza 8C_953/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 6.4.2 con
riferimenti). Sotto questo profilo il giudizio cantonale non è quindi lesivo
del diritto.

4.3. Ci si potrebbe chiedere se la Corte cantonale non avrebbe dovuto impartire
un termine perentorio, segnalando le conseguenze negative del mancato svincolo
dal segreto professionale (cfr. art. 40 cpv. 2 LPGA e art. 13 cpv. 4 della
legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni [LpTca/TI]). La questione può rimanere irrisolta dal momento che
difettano in ogni modo le condizioni per una restituzione del termine (consid.
4.2).

5. 
Ne segue che, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso dev'essere
respinto. Viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese (art.
66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria è priva
d'oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 7 gennaio 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

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