Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.643/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8C_643/2014

Sentenza del 12 dicembre 2014

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Parrino,
cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Carlo Postizzi,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
per il tramite del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle
risorse umane,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Diritto della funzione pubblica,

ricorso contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo del 26 giugno
2014.

Fatti:

A. 
A.________ è entrato alle dipendenze del Cantone Ticino il 1° gennaio 1997
dapprima presso la Divisione B.________ e poi presso C.________. Dal 1° gennaio
2009 ha esercitato la funzione di addetto agli assicurati o agli affiliati in
seno al servizio D.________. Il dipendente, iscritto nella classe di stipendio
16, è stato promosso alla classe 17 nel 2009 e alla classe 20 nel 2010. Un
ulteriore avanzamento gli è stato negato sia per l'anno 2012 sia per l'anno
2013 su preavviso negativo della capo ufficio. Nel corso del 2013 il dipendente
è stato assente per malattia, in particolare dall'11 al 19 febbraio, dal 14
marzo al 28 aprile, dal 3 maggio al 16 giugno e dal 22 luglio. Da questa data
in poi non ha più ripreso il servizio.

B. 
Dopo avere prospettato con risoluzione del 25 giugno 2013 la disdetta del
rapporto d'impiego per giustificati motivi, il Consiglio di Stato del Cantone
Ticino mediante decisione dell'8 ottobre 2013 ha risolto formalmente il
rapporto d'impiego di A.________ con effetto al 31 gennaio 2014. Il dipendente
è stato pure liberato dall'obbligo di prestare servizio con effetto immediato.

C. 
Statuendo il 26 giugno 2014, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto
nella misura della sua ricevibilità il ricorso inoltrato dall'interessato
contro la decisione governativa dell'8 ottobre 2013.

D. 
L'8 settembre 2014 A.________ ha interposto un ricorso in materia di diritto
pubblico contro questo giudizio, di cui chiede l'annullamento, protestate spese
e ripetibili. In via principale postula che la decisione dell'8 ottobre 2013
sia dichiarata nulla e che venga reintegrato nella sua funzione o in un altra
da definire, in via subordinata postula l'annullamento della decisione dell'8
ottobre 2013 e in via ancor più subordinata il rinvio della causa all'istanza
precedente per completare l'istruttoria.
Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, mentre la Corte
cantonale si riconferma nel suo giudizio. L'insorgente ha mantenuto in replica
le sue conclusioni ricorsuali.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di esame la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 pag. 92; 139 V 42 consid. 1
pag. 44).

1.1. Giusta l'art. 83 lett. g LTF, nei rapporti di lavoro di diritto pubblico,
nella misura in cui, come nel caso di specie, non è in discussione la questione
della parità dei sessi, il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile contro le decisioni che concernono una controversia di natura non
patrimoniale. La vertenza sottoposta al giudizio dell'autorità cantonale non
verte sul versamento di una somma in denaro ma sull'annullamento di una
decisione di rescissione del rapporto d'impiego. In tale misura, si può
ritenere che la contestazione sia di natura pecuniaria e che non si applichi il
motivo di esclusione dell'art. 83 lett. g LTF (sentenza 8C_448/2012 del 17
gennaio 2013 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 139 II 7).

1.2. Affinché il ricorso sia ammissibile occorre ancora, di massima, che il
valore litigioso raggiunga i fr. 15'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). Dato
che la contestazione verte potenzialmente sul salario di diversi mesi o anni,
il valore litigioso supera ampiamente l'importo minimo dell'art. 85 cpv. 1
lett. b LTF.

2.

2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF),
tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il
Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate (DTF 133 III 545
consid. 2.2 pag. 550), mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe
un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se
queste ultime non sono (più) presentate in sede federale (DTF 133 II 249
consid. 1.4.1 pag. 254). Il diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF
include i diritti costituzionali. Per contro la violazione del diritto
cantonale - ad eccezione delle lettere c e d che però non sono di rilievo nella
fattispecie - non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia è possibile fare
valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una
violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi
dell'art. 9 Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto
internazionale. Per quanto concerne invece l'accertamento dei fatti
determinanti ad opera dell'autorità di ricorso cantonale, esso può essere
censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero
arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto
ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante
per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.2. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia
criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e
ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140
III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239). Spetta al
ricorrente dimostrare questa condizione (DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). In
particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento
dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il
senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di
tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
136 III 552 consid. 4.2 pag. 560 con riferimenti).

3.

3.1. Il ricorrente fa valere che la risoluzione del contratto di lavoro decisa
l'8 ottobre 2013 è intervenuta durante il periodo di malattia. La disdetta
sarebbe pertanto nulla come previsto dall'art. 336c cpv. 1 lett. b CO,
applicabile a titolo di diritto cantonale suppletorio. Egli chiede di
conseguenza la reintegrazione nel suo posto di lavoro o in un'altra funzione da
definire.

3.2. La richiesta del ricorrente volta ad essere reintegrato
nell'amministrazione cantonale va respinta. Il diritto cantonale ticinese non
prevede in effetti tale possibilità. Qualora il Tribunale cantonale
amministrativo dovesse giudicare ingiustificato un licenziamento, esso deve
accertarlo nella propria sentenza ma non può annullare il provvedimento,
ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente licenziato. L'art.
69 cpv. 1 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm), nel tenore in vigore fino al 28 febbraio 2014, applicabile
nella fattispecie (cfr. art. 113 cpv. 2 LPamm), in caso di licenziamento
ingiustificato non prevede la reintegrazione ma piuttosto il versamento di
un'indennità. Nella sua memoria ricorsuale, l'interessato si limita a chiedere
la sua reintegrazione senza tuttavia spiegare perché la norma cantonale sarebbe
arbitraria (consid. 2.1) o inapplicabile al suo caso. La sua richiesta di
reintegrazione deve essere quindi respinta, rinviando su questo punto a quanto
illustrato dal Tribunale cantonale al considerando 1.2 del giudizio impugnato.

4.

4.1. Nel tenore in vigore dal 1° agosto 2012, applicabile nella fattispecie,
l'art. 60 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei
docenti del 15 marzo 1995 (LORD), con il titolo presupposti della disdetta,
prevede che: 1. L'autorità di nomina può sciogliere il rapporto d'impiego per
la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati
motivi; 2. Il termine di preavviso nei confronti dei dipendenti con almeno 15
anni di servizio o 45 anni di età è di 6 mesi; 3. Sono considerati giustificati
motivi: a) la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di
trasferimento o di pensionamento per limiti d'età; b) l'assenza per malattia o
infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze
ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza; c) le ripetute o
continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in
particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti; d)
l'incapacità, l'inattitudine o la mancanza di disponibilità nello svolgimento
del proprio servizio; e) la mancanza di disponibilità ad eseguire un altro
lavoro ragionevolmente esigibile; f) il rifiuto ingiustificato di un
trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell'art. 18a; g) il
venir meno del rapporto di fiducia da parte del Direttore di un Dipartimento
nei confronti di un Capo Divisione. L'art. 87 LORD precisa inoltre che per
quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del
Codice delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio.

4.2. Ai sensi dell'art. 336c cpv. 1 lett. b CO, dopo il tempo di prova il
datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro allorquando il
lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o
infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di
servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e
per 180 giorni dal sesto anno di servizio. Il capoverso 2 di questa
disposizione prevede che la disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel
capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora
giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere
soltanto dopo la fine del periodo.

4.3. Il rapporto di servizio di diritto pubblico non è di principio regolato
dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni, con riserva degli art.
331a-331e CO, relativi ad alcuni rapporti giuridici con le istituzioni di
previdenza. Fatta questa riserva, che comunque non è di pertinenza per il
presente litigio, i Cantoni possono liberamente regolare lo statuto dei loro
dipendenti. Le regole relative al contratto di lavoro non sono pertanto
direttamente applicabili, ma possono esserlo a titolo sussidiario se il diritto
cantonale lo prevede o se quest'ultimo presenta una lacuna (DTF 139 I 57
consid. 5.1 pag. 59 seg.; 124 II 53 consid. 2 pag. 55 segg.). Giova comunque
ricordare che anche il rinvio al diritto federale ne comporta la sua
applicazione unicamente a titolo di diritto cantonale suppletivo e non muta la
natura della normativa, il Tribunale federale riesaminandone la sua
applicazione unicamente sotto il profilo dell'arbitrio (DTF 138 I 232 consid.
2.4 pag. 236 seg.)

5.

5.1. Una legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera.
Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far
capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è
lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia,
se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo
sono possibili, deve essere ricercato quale sia la vera portata della norma,
prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in
particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui
essa assume il suo contesto (DTF 140 II 7 consid. 2.2.1 pag. 11). Il Tribunale
federale non privilegia un metodo in particolare, preferendo ispirarsi a un
pluralismo interpretativo (DTF 139 V 367 consid. 3.4 pag. 370); nel caso siano
possibili più interpretazioni, esso opta inoltre per quella che corrisponde al
meglio alle prescrizioni di rango costituzionale (DTF 138 V 17 consid. 4.2 pag.
20).

5.2. Un testo legale soffre di una lacuna, alla quale il giudice deve rimediare
secondo la regola generale posta dall'art. 1 cpv. 2 CC, quando lascia irrisolta
una questione giuridica che la sua applicazione solleva inevitabilmente e che
una soluzione non può essere dedotta né dal testo né dall'interpretazione della
legge (lacuna propria) oppure quando, a causa di un'incongruenza del
legislatore, omette di disciplinare un quesito, la cui soluzione scaturisce
dalle idee e dagli scopi di quest'ultimo. Per converso, il giudice non può
supplire al silenzio della legge quando la lacuna è stata voluta dal
legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde a una norma negativa oppure
quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna
impropria), perché in tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può
tuttavia farlo se costituisce un abuso di diritto o addirittura viola la
Costituzione invocare il senso considerato determinante della normativa (DTF
131 II 562 consid. 3.5 pag. 568; 129 III 656 consid. 4.1 p. 657; 125 III 425
consid. 3a pag. 427).

6.

6.1. Riferendosi a una consolidata prassi (tra gli altri RDAT I-2000 n. 55
consid. 4 e RDAT II-1998 n. 3 consid. 3), il Tribunale cantonale amministrativo
ha ritenuto che la legislazione cantonale (LORD) non prevede alcuna protezione
del lavoratore per disdette in tempo inopportuno, contrariamente a quanto
previsto dall'art. 336c CO per il diritto privato. Inoltre, a mente dei giudici
cantonali, l'art. 336c CO non è applicabile a titolo di diritto cantonale
suppletorio, poiché la mancanza di una disposizione in materia costituirebbe un
silenzio qualificato del legislatore cantonale che un tribunale non è tenuto a
colmare.

6.2. Il ricorrente fa valere che l'interpretazione del Tribunale cantonale è
arbitraria. Nel caso di una lacuna, l'art. 87 LORD rinvia alle disposizioni del
Codice delle obbligazioni. Ora, la LORD non regola esplicitamente la disdetta
in tempo inopportuno, ma solo la disdetta data a causa di una malattia che si
protrae per una lunga durata. Di fronte a questa lacuna, la protezione
dell'art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO sarebbe applicabile. A mente del
ricorrente, in caso di malattia, le disposizioni cantonali consentono il
licenziamento solo dopo un periodo di 18 mesi.

6.3.

6.3.1. Per risolvere la controversia, è necessario sottolineare che la
legislazione cantonale in materia non disciplina la disdetta in tempo
inopportuno, né prevede un periodo di protezione per malattia o altra causa.
L'art. 60 LORD si limita infatti ad elencare una serie di giustificati motivi
che potrebbero essere invocati a fondamento della disdetta del rapporto
d'impiego. Il ricorrente non contesta tale lacuna, ma fa valere che l'art. 87
LORD, rinviando al Codice delle obbligazioni, permetterebbe l'applicazione
della protezione dell'art. 336c cpv. 1 lett. b e 2 CO. Per il Tribunale
cantonale, questa norma non è applicabile in quanto ci si troverebbe dinnanzi a
un silenzio qualificato da parte del legislatore. Per rispondere alla censura
ricorsuale va quindi esaminato se la lacuna contenuta nella LORD costituisce un
silenzio qualificato o meno.

6.3.2. Ora, va ricordato che la LORD è stata adottata dopo l'entrata in vigore
dell'art. 336c CO. Una norma corrispondente a questa disposizione (art. 336e
cpv. 1 lett. b CO) era stata introdotta già nel 1971, mentre la LORD risale al
1995. Dai lavori preparatori alla base della LORD si può evincere che era
intenzione del legislatore di rinviare al Codice delle obbligazioni solo "per
quanto non previsto dalla presente legge". Il rapporto della Commissione della
gestione e delle finanze del 9 febbraio 1995 indica che il rinvio al Codice
delle obbligazioni era motivato per due ragioni: da una parte, la necessità di
regolare lo statuto del personale ausiliario; dall'altra, il bisogno di potere
prendere in considerazione "la giurisprudenza" che si è sviluppata in molti
campi del diritto privato a supporto del diritto amministrativo (Raccolta dei
verbali del Gran Consiglio [RVGC], Sessione autunnale 1994, pag. 3340). Il
Messaggio del Consiglio di Stato del 12 agosto 1994 non contiene alcuna
precisazione in merito, la disposizione essendo stata introdotta su iniziativa
della Commissione. L'art. 87 LORD è stato adottato senza fare l'oggetto di un
dibattito parlamentare sul merito (RVGC, pag. 3204). Durante la revisione della
LORD intervenuta nel 2012, l'art. 87 LORD non ha subito alcuna modifica. Da
segnalare che il 1° agosto 2013 è entrato in vigore un nuovo art. 20 cpv. 2
LORD che disciplina il rapporto d'impiego del personale ausiliario, rinviando
esplicitamente al diritto privato (art. 319 segg. CO).

6.3.3. Alla luce di quanto precede si deve ritenere che il rinvio - del tutto
generico e riferito alla giurisprudenza in materia di diritto privato - che
l'art. 87 LORD opera in favore del Codice delle obbligazioni, non permette di
applicare la protezione prevista dall'art. 336c CO. Questa norma prevede che le
disposizioni del CO sono applicabili soltanto nei casi in cui la LORD è
silente. Come è formulata e secondo il suo intento (cfr. rapporto citato della
Commissione), l'art. 87 LORD deve innanzitutto servire a interpretare le norme
cantonali, quando necessario, alla luce del CO ma non a introdurre nuove
disposizioni o misure di protezione in favore del personale. Del resto, il
legislatore cantonale, al momento dell'introduzione della LORD nel 1995,
rispettivamente della sua revisione nel 2012, si è concentrato sulla
definizione dei motivi che potrebbero giustificare il licenziamento, senza mai
discutere dell'eventuale introduzione di periodi di protezione come previsto
dall'art. 336c CO. Il legislatore, adottando l'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD, ha
considerato che un'assenza ininterrotta di 18 mesi imputabile a malattia può
costituire un motivo giustificato di licenziamento, sottintendendo con ciò che
le assenze di durata inferiore non sono atte a giustificare una rescissione del
rapporto d'impiego. Come già menzionato nella prassi cantonale (v. in
particolare RDAT II-1998 n. 3 consid. 3), cui fa riferimento il giudizio
impugnato, la protezione del lavoratore da disdette pronunciate per motivi di
salute discende già dall'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD.

6.3.4. Come già illustrato, il diritto cantonale può disciplinare liberamente
lo statuto dei propri dipendenti pubblici. Il diritto federale non impone ai
Cantoni di introdurre un periodo di protezione alla stregua dell'art. 336c CO,
la legislazione cantonale può quindi essere su alcuni punti meno favorevole per
i propri dipendenti pubblici, rispetto alle regole del Codice delle
obbligazioni (cfr. consid. 4.3). Nella fattispecie, il fatto che il diritto
pubblico cantonale non preveda un periodo durante il quale, in caso di malattia
o infortunio, il rapporto di servizio di un impiegato non può essere disdetto,
non costituisce una lacuna che il giudice è tenuto a colmare attenendosi al
Codice delle obbligazioni (DTF 139 I 57 consid. 6.2.3 pag. 63; 124 II 53
consid. 2 pag. 55 segg.). L'interpretazione delle disposizioni della LORD
operata dal Tribunale cantonale amministrativo non è quindi arbitraria e la
censura del ricorrente va respinta.

7.

7.1. Resta da determinare se la disdetta del rapporto d'impiego decisa l'8
ottobre 2013 sia fondata su un giustificato motivo o no. La determinazione dei
motivi reali di una disdetta costituisce una questione di fatto (DTF 136 III
552 consid. 4 pag. 559 con riferimenti), che il Tribunale federale può
esaminare solo nei ristretti limiti fissati dall'art. 97 cpv. 1 LTF.

7.2. La risoluzione del rapporto d'impiego è stata decisa in base alle lettere
c, d ed e dell'art. 60 cpv. 3 LORD, giusta le quali costituiscono un motivo
giustificato di disdetta le ripetute o continue inadempienze nel comportamento
o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti; l'incapacità, l'inattitudine o la mancanza di disponibilità
nello svolgimento del proprio servizio e la mancanza di disponibilità ad
eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile. Va precisato, per inciso,
che i motivi invocati dal Consiglio di Stato per la disdetta non si riferiscono
alle assenze per causa di malattia, che rientrerebbero nel campo di
applicazione dell'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD, peraltro inapplicabile visto che
le predette assenze erano inferiori a 18 mesi al momento della decisione dell'8
ottobre 2013.

7.3.

7.3.1. Il Tribunale cantonale amministrativo, dopo avere respinto le numerose
offerte di prova presentate dall'interessato, ha ritenuto che le inadempienze e
la mancanza di disponibilità dell'interessato erano tali da giustificare la
risoluzione del rapporto d'impiego.

7.3.2. Il ricorrente contesta tali inadempienze e censura l'operato dei giudici
cantonali che avrebbero respinto a torto le sue offerte di prove. Secondo il
ricorrente, l'assunzione di queste prove avrebbe dimostrato che non vi erano
giustificati motivi a fondamento della disdetta. In sostanza, il ricorrente
lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito.

8.

8.1. Giusta l'art. 112 al. 1 lett. b LTF, le decisioni che possono essere
impugnate mediante ricorso al Tribunale federale devono contenere i motivi
determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle
disposizioni legali applicate sui quali si è fondata l'autorità precedente.
Queste indicazioni devono permettere di comprendere come i mezzi di prova sono
stati esaminati e quali sono i fatti determinanti che l'autorità cantonale ha
ritenuto. In tal modo si concretizza il diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende
segnatamente il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di
ottenerne l'assunzione (DTF 140 I 99 consid. 3.4 pag. 102 seg; 130 II 425
consid. 2.1 pag. 428 e la giurisprudenza ivi citata). Il diritto di far
amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia
pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo
fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti dalla
legge cantonale. D'altra parte, tale garanzia costituzionale non impedisce
all'autorità di porre un termine all'istruttoria, allorquando le prove assunte
le hanno permesso di formarsi una propria convinzione e che, procedendo in modo
non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta
che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 134 I
140 consid. 5.3 pag. 148; 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429).

8.2. Sapere quali sono i fatti determinanti è fondamentale nella misura in cui
il Tribunale federale è di principio vincolato dai fatti stabiliti dall'ultima
istanza cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF). Una fattispecie incompleta ostacola
un'applicazione corretta delle regole di diritto pertinenti. Una tale lacuna
costituisce una violazione del diritto. Se una decisione non soddisfa le
esigenze di cui all'art. 112 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale può rinviarla
all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla (art. 112 al. 3 LTF;
DTF 135 II 145 consid. 8.2 pag. 153 con riferimento).

9.

9.1. Nella fattispecie, il Tribunale cantonale amministrativo ha rinunciato
all'amministrazione di ulteriori prove, limitandosi ad indicare che gli atti di
causa e la documentazione prodotta dalle parti fornivano elementi sufficienti
per statuire. Questa affermazione, non suffragata da alcuna motivazione o
spiegazione su perché le prove offerte non sarebbero decisive, non è
condivisibile.
L'incarto di causa è costituito, oltre che dagli usuali atti procedurali (9),
da una serie di corrispondenze tra le parti, la capo ufficio, l'interessato e/o
colleghi, dalle timbrature dal 2010 al 2013, dai certificati medici a partire
dal 2011 che attestano le sue assenze per malattia. Il ricorrente, davanti al
Tribunale cantonale, aveva proposto di versare agli atti l'incarto della
Commissione conciliativa, nonché una nota dettagliata della capo ufficio datata
23 luglio 2013, i rapporti di revisione della SECO relativi al 2011 e 2013 (che
menzionerebbero gli errori attribuiti al ricorrente nella gestione di alcuni
incarti), le cartelle con le timbrature e i certificati di assenze, le
valutazioni periodiche dell'operato del ricorrente negli anni 2012 e 2013,
nonché alcune testimonianze di colleghi e medici. L'insorgente aveva inoltre
chiesto che venissero esaminati tutti gli incarti nei quali sono state
riscontrate delle inadempienze a suo carico. Il datore di lavoro, per il
tramite della Sezione delle risorse umane, non si è opposto a tali richieste,
facendo tuttavia presente che la produzione della documentazione richiesta
avrebbe posto alcuni problemi di protezione dei dati. In particolare, il datore
di lavoro si è rimesso al giudizio del Tribunale per quanto riguarda gli
incarti della SECO, ha accolto la richiesta di produrre le timbrature e i
certificati medici dell'interessato, si è riferito alla nota del 23 luglio 2013
per quanto riguarda le valutazioni periodiche dell'interessato, ha contestato
solo in parte la necessità di procedere all'audizione di alcuni testi,
proponendone a sua volta altri. Il datore di lavoro si è invece opposto a un
esame dettagliato degli incarti nei quali erano stati riscontrati degli errori
da parte dell'interessato per rispettare la privacy dei beneficiari di
prestazioni indicati negli incarti e anche perché la nota di servizio del 23
luglio 2013 forniva sufficienti informazioni in proposito.

9.2. Come lo si evince da quanto precede, le richieste di prova
dell'interessato, formulate nel suo ricorso al tribunale cantonale, sono state
accolte solo in parte. Nel suo ricorso al Tribunale federale, il ricorrente
reitera la sua richiesta di assumere le prove non ritenute dal tribunale
cantonale, spiegando perché queste gli permetterebbero di contestare la
disdetta del rapporto d'impiego. In particolare, gli atti della SECO gli
consentirebbero di contestare le sue inadempienze nella gestione specifica di
alcuni incarti, l'assunzione dell'integralità delle sue valutazioni periodiche
sarebbe necessaria per valutare se ci sono state inadempienze durante il
periodo di servizio e come sono state valutate, l'esame degli incarti seguiti
dall'interessato sarebbe indispensabile per valutare le sue inadempienze nei
casi specifici. Inoltre, l'audizione dei testimoni, permetterebbe di correggere
alcuni fatti determinanti, come ad esempio, le supposte assenze ingiustificate.

9.3. Le richieste di prova formulate dal ricorrente sono state tempestivamente
presentate davanti al tribunale cantonale. Come lo richiede l'art. 99 cpv. 1
LTF, che esclude di potere presentare dei fatti nuovi davanti al tribunale
federale (Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2a Edizione 2014, ad art.
112 LTF n° 19 pag. 1324), già in sede cantonale il ricorrente ha precisamente
illustrato i mezzi di prova richiesti e per quale motivo. Da parte sua, il
Tribunale cantonale amministrativo non ha spiegato perché le prove proposte non
erano suscettibili di apportare la conoscenza di fatti pertinenti per l'esito
della causa. Ora, le prove proposte non apparivano di primo acchito prive di
ogni pertinenza. È vero che un apprezzamento anticipato delle prove è
ammissibile, in particolare quando numerosi atti all'inserto attestano delle
mancanze rimproverate all'impiegato e non è pertanto necessario sentire i testi
proposti dall'interessato o amministrare altre prove (sentenza 8C_770/2009 del
25 maggio 2010 consid. 5.4). Tuttavia, l'incarto su cui si è fondato il
Tribunale cantonale amministrativo contiene essenzialmente gli atti forniti
dalla Sezione delle risorse umane che però è per sua stessa ammissione
incompleto. In queste circostanze non si può escludere che gli atti e le
testimonianze richiamate dall'insorgente contengano degli elementi ignorati dal
tribunale cantonale, idonei a rimettere in causa i fatti ritenuti da
quest'ultimo. Il Tribunale federale non è pertanto in grado di verificare se la
motivazione della decisione impugnata sia conforme alla Costituzione federale,
in particolare se il Tribunale cantonale amministrativo non abbia commesso
arbitrio rifiutando le prove offerte dal ricorrente.
Ne segue che anche la censura di violazione del diritto di essere sentito è
fondata, per lo meno nella misura in cui i primi giudici non si sono espressi
sui mezzi di prova proposti dal ricorrente.

10. 
Il rinvio della causa per complemento istruttorio dal profilo del giudizio
sulle spese equivale a piena vittoria (DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con
riferimento). Le spese giudiziarie sono quindi poste a carico del Cantone
Ticino che soccombe a tutela dei propri interessi pecuniari (art. 66 cpv. 4
LTF; DTF 136 I 39 consid. 8.1.4 pag. 41). Esso dovrà inoltre versare
un'indennità per ripetibili della sede federale al ricorrente patrocinato da un
avvocato (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è parzialmente accolto, la pronuncia impugnata è annullata e la
causa è rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per nuovo
giudizio. Per il resto, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2000.- sono poste a carico dello Stato del Cantone
Ticino.

3. 
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 2800.- a
titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo.

Lucerna, 12 dicembre 2014

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

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