Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.537/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]          
8C_537/2014 {T 0/2}     

Sentenza del 31 luglio 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Parrino,
Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
 A.________, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
dell'11 giugno 2014.

Fatti:

A. 
Il 20 dicembre 2010 A.________, nato nel 1968, disoccupato, già imbianchino, è
stato investito da un'autovettura mentre era alla guida del suo scooter,
riportando la frattura dislocata del terzo distale del femore destro e una
frattura pluriframmentaria intra-articolare del polso sinistro. Dopo aver
erogato alcune prestazioni, l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI) con decisione del 27 maggio 2013, confermata su opposizione
il 6 novembre 2013, ha posto A.________ al beneficio di una rendita di
invalidità del 23% dal 1° aprile 2013 e di una indennità per menomazione
all'integrità (IMI) del 10%.

B. 
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio
dell'11 giugno 2014 il ricorso interposto da A.________.

C. 
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto
pubblico, chiedendo che il giudizio cantonale sia annullato e all'assicurato
sia concessa una rendita di invalidità di almeno il 50% dal 1° aprile 2013 e
gli siano riconosciuti gli interessi di mora sulle prestazioni AI arretrate. In
via subordinata chiede il rinvio alla Corte cantonale o all'amministrazione per
statuire nuovamente sulla rendita e in via ulteriormente subordinata il rinvio
alla Corte cantonale o all'amministrazione affinché, "poste in essere tutte le
misure diagnostiche e gli accertamenti necessari (esame empirico-scientifico
della capacità funzionale del braccio sinistro) ", si determini nuovamente sul
grado di invalidità di A.________.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1. 
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Se
il ricorso è diretto contro una decisione di assegnazione o rifiuto di
prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni può essere
censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è
vincolato dall'accertamento dei fatti operati dall'autorità (art. 105 cpv. 3
LTF).

2. 
Oggetto del contendere è la questione se la Corte cantonale abbia fondato il
suo giudizio su sufficienti accertamenti e abbia proceduto correttamente alla
valutazione della capacità lavorativa e delle attività esigibili nonché se
abbia accertato correttamente il reddito da invalido. Non più contestato per
contro è il diritto (e l'ammontare) all'IMI.

3.

3.1. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali
e i criteri di valutazione probatoria, non ha ravvisato motivi per discostarsi
dalla valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dall'amministrazione e
in modo particolare il 4 marzo 2013 dal medico di circondario Dr. B.________,
specialista in chirurgia generale e della mano FMH. Per quanto attiene alla
gamba destra e al ginocchio destro il medico ha constatato la guarigione,
fondandosi sul rapporto del Dr. C.________, vice primario di chirurgia
dell'Ospedale I.________. Relativamente al polso sinistro il Dr. B.________,
suggerendo una nuova visita neurologica, ha riconfermato le considerazioni
espresse nel rapporto del 4 marzo 2013. Il Dr. D.________, specialista FMH in
neurologia, esaminando nuovamente il caso, nel rapporto del 12 giugno 2013 ha
indicato che i risultati sono invariati rispetto al precedente esame del 5
dicembre 2012. A parere di quest'ultimo specialista, l'assicurato è abile al
lavoro in un posto dove non dovrebbe usare il polso regolarmente e non sotto
sforzo (per esempio collaboratore di sicurezza, portiere, controllore di
oggetti in una fabbrica, ecc.). La Corte cantonale non ha ritenuto decisivo il
rapporto presentato dal ricorrente del Prof. E.________, specialista FMH tra
l'altro in chirurgia della mano, poiché diversamente dal Dr. D.________, non
aveva dato alcuna indicazione sulla capacità lavorativa. Non è stato ritenuto
rilevante nemmeno il referto del Prof. F.________, specialista in medicina
legale e delle assicurazioni, poiché non apporta nuovi elementi oggettivi
ignorati dal medico di circondario. Il Tribunale delle assicurazioni, rinviando
ad alcuni casi simili nella giurisprudenza, ha concluso che il ricorrente è in
grado in svolgere, sull'arco di un'intera giornata un'attività lavorativa
leggera, nella misura massima possibile, dal 1° marzo 2013.

3.2. Il ricorrente lamenta un'assunzione di prove carente sia dal profilo della
capacità lavorativa sia da quello prettamente medico. Fondandosi sul referto
del 12 giugno 2013 del Dr. D.________, il quale definiva la situazione
dell'assicurato come "complessa con diversi componenti da prendere in
considerazione", il ricorrente sottolinea la necessità di allestire da un lato
una valutazione medica pluridisciplinare e da un altro lato un esame empirico
della residua capacità funzionale. Egli rimprovera al Dr. B.________ di aver
approfondito unicamente gli aspetti ortopedici, non potendo valutare gli
aspetti neurologici. A torto il medico di circondario ha fondato il suo parere
sulle considerazioni del Dr. G.________. Quest'ultimo specialista avrebbe reso
inizialmente dei pareri troppo generici e in seguito contraddittori,
riconducibili, secondo il ricorrente, alla mancata analisi e diagnosi di
problemi neuorologici. Mancherebbero poi dati e misure oggettivi da parte del
Dr. G.________. Le conclusioni del Dr. B.________ non sarebbero quindi
pertinenti, poiché non valuta tutti gli aspetti in gioco e non si confronta con
il parere di altri specialisti. Perfino le limitazioni funzionali non sono a
parere del ricorrente motivate oggettivamente. Relativamente alla residua
capacità funzionale del polso, la Corte cantonale, confermando l'operato
dell'assicuratore, si è posta in contrasto con le conclusioni del Dr.
D.________, il quale ha rilevato come il ricorrente sarebbe abile al lavoro, ma
in un posto dove non dovrebbe usare il polso regolarmente e non sotto sforzo.
Le conclusioni del Dr. B.________ sulle capacità funzionali del ricorrente
sarebbero pertanto erronee. Il ricorrente osserva altresì che le valutazioni
del Dr. D.________ sarebbero coerenti e confermate anche dai pareri dei Prof.
E.________, del Prof. F.________ e del Dr. H.________, i quali mettono in luce
un quadro più grave, rilevato anche dal fisioterapista del ricorrente, rispetto
a quanto accertato dal medico di circondario. Ad ulteriore conferma della sua
situazione, il ricorrente richiama uno stage di tre giorni avvenuto ad inizio
novembre 2013 in una ditta di gessatura, svolgendo attività leggere, che ha
provocato un aumento notevole dei dolori, tanto da dover farsi somministrare
antidolorifici più forti.

3.3.

3.3.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali
fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne
dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Questo principio si applica anche all'INSAI (tra gli
altri sentenza 8C_520/2014 del 20 ottobre 2014 consid. 2.2). Per quanto
riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del
Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.

3.3.2. Contrariamente alle critiche del ricorrente, il medico di circondario
Dr. B.________non ha espresso un parere incompleto. Egli si è confrontato
nuovamente con le valutazioni mediche degli altri specialisti, riconfermando
nel parere del 18 ottobre 2013 la capacità lavorativa dell'assicurato. Gli
aspetti neurologici sono peraltro stati esaminati dettagliatamente dal Dr.
D.________. Decisivo al riguardo non è l'aspetto formale, come pare pretendere
il ricorrente, ossia che l'eventuale esame medico complessivo sia incluso in un
solo documento, bensì l'esame eseguito nel caso singolo: le varie valutazioni
devono rispondere alle questioni controverse (cfr. sentenza 9C_687/2011 dell'8
febbraio 2012 consid. 3.2.2 con riferimenti), ciò che è soddisfatto nel caso in
esame, avendo gli specialisti esaminato dettagliatamente tutti gli aspetti in
discussione. I pareri degli altri specialisti, come già accertato dalla Corte
cantonale, non sono del resto atti a sovvertire le conclusioni del medico di
circondario. Infatti il Prof. E.________ non si è pronunciato sulla capacità
lavorativa e il Prof. F.________, seppur scostandosi nel giudizio della
capacità lavorativa dell'assicurato, non apporta nuovi elementi oggettivi.
Analogamente questo vale per le risultanze del Dr. H.________. Sotto questo
profilo il ricorso deve quindi essere respinto.

4.

4.1. Per quanto attiene al reddito da invalido, il Tribunale delle
assicurazioni, dopo aver richiamato i principi generali, ha fatto capo a dati
salariali risultanti dalla documentazione relativa ai posti di lavoro (DPL)
forniti dall'assicuratore, il quale ha provveduto ad alcuni accertamenti tra
alcune aziende ticinesi in attività sostitutive che il ricorrente sarebbe stato
in grado di esercitare, segnatamente raffilatore, incassatore-imballatore, il
preparatore di cioccolata, l'ausiliario postale e l'assistente amministrativo.
I primi giudici hanno considerato che i posti di lavoro segnalati
dall'amministrazione fossero conformi alle limitazioni funzionali descritte
dalla documentazione medica agli atti. La Corte cantonale non ha fatto proprie
le critiche del ricorrente sulle attività di raffilatore (DPL 10497) e
incassatore-imballatore (DPL 358710), poiché egli non ha fornito elementi
oggettivi per non ritenere adeguate queste attività, viste le limitazioni
indicate dal Dr. B.________. Alla luce della giurisprudenza, i primi giudici
hanno ricordato inoltre che le decurtazioni sul reddito da invalido stabilito
in applicazione di DPL non potessero entrare in linea di conto.

4.2. Il ricorrente afferma di non essere in grado di svolgere al 100% le
attività di raffilatore (DPL 10497) e incassatore-imballatore (DPL 358710).
Tali attività presupporrebbero l'uso regolare e sotto sforzo del braccio e del
polso sinistri, circostanza incompatibile con la situazione del ricorrente e
gli accertamenti del Dr. D._______. Quest'ultimo del resto ha proposto altre
attività esigibili. Il ricorrente censura ancora come le attività di
raffilatore (DPL 10497) e di assistente amministrativo (DPL 628936) comportino
un orario settimanale di lavoro di 45 ore e 43.75 ore ossia sensibilmente
superiori a quello per determinare il reddito da valido sulle 40 settimanali,
come da durata media nel settore. La Corte cantonale avrebbe quindi dovuto
adeguare, in virtù del parallelismo dei dati, diminuendo il reddito ipotetico
da invalido.

4.3. Giova ricordare che eventuali obiezioni della persona assicurata sulla
scelta e la rappresentatività di fogli DPL nel caso concreto dovrebbero essere
sollevate di regola nella procedura di opposizione (DTF 129 V 472 consid. 4.2.2
pag. 480 seg.; cfr. anche sentenza 8C_285/2010 consid. 5.4). In concreto si può
solo rilevare che l'opposizione del 30 agosto 2013 è silente. Del resto tali
censure sono intimamente legate alle critiche, già respinte in precedenza,
sulle conclusioni del Dr. B.________ (consid. 3.3.2). Invano il ricorrente
potrebbe poi chiedere un parallelismo delle ore lavorative fra salario da
valido e da invalido, poiché il salario DPL già comprende quale potrebbe essere
la retribuzione esigibile per una persona con un danno alla salute (cfr.
sentenza 8C_480/2010 del 20 marzo 2012 consid. 3.1.1), ricordato peraltro come
ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità",
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione (DTF 134 V 9 consid. 7.3.1 pag. 12; 129 V
460 consid. 4.2 pag. 463; 113 V 22 consid. 4a pag. 28). Anche sotto questo
profilo il ricorso non può trovare accoglimento.

5. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 31luglio 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

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