Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.455/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]         
8C_455/2014{T 0/2}     

Sentenza del 17 febbraio 2015

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Parrino,
cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,

contro

Cassa malati Agrisano SA,
Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 12 maggio 2014.

Fatti:

A. 
Il 30 gennaio 2011 A.________, nato nel 1953, titolare di un'azienda agricola,
è rimasto vittima di un incidente della circolazione (tamponamento
dell'automobile che lo seguiva all'imbocco di una rotonda). All'assicurato sono
stati riscontrati una cervicalgia e una rigidità muscolare al collo. Una
risonanza magnetica cervicale ha messo in risalto tra l'altro un'artrosi
disco-somatica e un'ernia discale.

Cassa malati Agrisano SA, agente come assicuratore contro gli infortuni, dopo
avere assunto il caso, con decisione del 20 dicembre 2012, confermata il 23
maggio 2013 su opposizione, ha dichiarato estinto il proprio obbligo di
prestazioni dal 3 luglio 2012, ritenendo che, da quella data in poi, i disturbi
lamentati dall'assicurato non si trovavano più in una relazione causale
naturale con l'incidente del 30 gennaio 2011.

B. 
Adito da A.________, con giudizio del 12 maggio 2014 il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso.

C. 
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto
pubblico, chiedendo l'annullamento della pronuncia cantonale e la continuazione
dell'erogazione di prestazioni. In via subordinata postula il rinvio della
causa al Tribunale cantonale per completare l'istruttoria e nuova decisione.
Cassa malati Agrisano SA chiede la reiezione del ricorso. A.________ non ha
presentato ulteriori osservazioni.

Diritto:

1. 
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale
applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione
del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né
dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua
sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Se
il ricorso è diretto contro una decisione di assegnazione o rifiuto di
prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni può essere
censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è
vincolato dall'accertamento dei fatti operati dall'autorità (art. 105 cpv. 3
LTF).

2.

2.1. L'impugnata pronuncia, cui si rinvia, ha diffusamente presentato
l'esigenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra l'evento
infortunistico e il danno alla salute per fondare un diritto a prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni (si vedano anche: art. 10 e 16 LAINF;
art. 6 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento.

2.2. Oggetto del contendere è la causalità tra l'incidente automobilistico del
30 gennaio 2011 e il danno alla salute del ricorrente.

3.

3.1. La Corte cantonale, esponendo gli esami medici a cui è stato sottoposto il
ricorrente, ha rilevato che il Dr. I._________, specialista FMH in medicina
interna, il 14 febbraio 2011 ha constatato un'artrosi disco-somatica, nonché
un'ernia discale. Tra l'aprile e il maggio 2011 il ricorrente è stato visitato
dal Dr. B.________, specialista FMH in neurologia, il quale ha riscontrato una
sindrome cervicale prevalentemente destra e una minima emisindrome sensitiva
corporale destra senza partecipazione del viso. A parer suo, l'infortunio ha
scatenato una sindrome già preesistente. Il Dr. B.________ ha disposto una
valutazione del Dr. C.________, specialista FMH in neurologia, il quale ha
osservato, riservato l'approccio chirurgico, in funzione dell'evoluzione
clinica e della sintomatologia dolorosa, anche la presenza di una piccola cisti
articolare, la cui origine potrebbe essere anche di tipo post traumatico. Un
nuovo esame, dopo risonanza magnetica, del Dr. B.________ il 12 gennaio 2012 ha
messo in luce l'ernia discale e diverse cisti centrali. Nella primavera del
2012 l'assicuratore contro gli infortuni ha incaricato per una perizia il Dr.
D.________, specialista FMH in chirurgia, il quale si è avvalso della
consulenza del Prof. E.________, specialista FMH in neurologia. Quest'ultimo,
negata una sintomatologia radicolare e una mielopatia cervicale, ha
diagnosticato una sindrome del tunnel carpale a destra di media gravità. Alla
luce di queste risultanze il Dr. D.________ ha quindi concluso per una sindrome
cervicospondilogena cronica senza sintomatologia radicolare e spinale, nonché
una sindrome del tunnel carpale, bilaterale, prevalentemente a destra. Egli ha
dichiarato che le ernie sono preesistenti all'incidente del 30 gennaio 2011, da
cui è derivato solo un peggioramento transitorio ritornato allo stato
precedente. Il Dr. B.________ ha criticato le risultanze peritali,
sottolineando come l'incidente del 30 gennaio 2011 abbia causato una
sintomatologia nuova. Prima dell'emanazione della decisione amministrativa, il
medico fiduciario dell'assicuratore Dr. F.________ ha confermato le conclusioni
peritali.

3.2. Il Prof. E.________, interpellato nel corso della procedura giudiziaria
dal Tribunale delle assicurazioni, in seguito alle risultanze del consulto
dell'11 novembre 2013 del Dr. C.________, il quale ha evidenziato una
diminuzione della sensibilità nel pollice e nell'indice, ha concluso che il
peggioramente è dovuto a una alterazione degenerativa chiaramente preesistente
all'infortunio.

3.3. La Corte ticinese, accertato che il ricorrente soffre di ernie discali
plurisegmentali relative al rachide cervicale, la più importante a livello
C5-C6, ha ricordato che per prassi un infortunio solo eccezionalmente è
all'origine di tale patologia e questo anche in caso di peggioramento duraturo
di uno stato preesistente. Il giudice cantonale ha sottolineato in seguito che
nessuno dei sanitari coinvolti ha preteso che le ernie discali siano state
causate dall'infortunio del 30 gennaio 2011 e, fondandosi sul parere di diversi
medici, ha anche negato un aggravamento radiologicamente dimostrato, distinto
dalla progressione dipendente dall'età, il quale sarebbe potuto essere decisivo
ai fini dell'erogazione di prestazioni. La Corte cantonale ha osservato che
persino il Dr. B.________ in primo tempo non ha dichiarato come dimostrato
radiologicamente un aggravamento direzionale dello stato preesistente, ma anche
in seguito non è stato in grado di dimostrare alla luce delle indagini
radiologiche in che cosa consista il peggioramento. Il referto del Dr.
C.________ del 21 febbraio 2013 è stato considerato non decisivo, poiché da un
lato il Prof. E.________ ha negato la presenza di cisti o rotture legamentari e
da un altro lato perché lo stesso Dr. C.________ con il parere del 13 marzo
2013 non si è riconfermato nella sua analisi. Nessuno specialista pretenderebbe
poi che l'infortunio abbia causato un danno aggiuntivo rispetto a quello
preesistente. Alla luce di ciò, il Tribunale cantonale ha quindi concluso che
l'incidente del 30 gennaio 2011 ha solo aggravato transitoriamente lo stato
della colonna cervicale dell'assicurato. In assenza di fratture traumatiche dei
corpi vertebrali o di lesioni strutturali al rachide, dopo 3-4 mesi,
rispettivamente 8-9 mesi, le conseguenze devono ritenersi estinte.

4. 
Il ricorrente contesta innanzitutto l'accertamento della Corte cantonale
secondo cui nessuno dei medici coinvolti avrebbe preteso che le ernie discali
siano state causate dall'incidente. A parer suo il giudice ticinese avrebbe mal
interpretato i pareri del Dr. B.________ e del Dr. C.________, i quali
avrebbero concluso per un peggioramento della colonna cervicale. Egli critica
poi le conclusioni del Prof. E.________ e sottolinea come il Dr. C.________ non
abbia smentito in un secondo tempo il proprio parere. Nel caso concreto
mancherebbe inoltre una perizia giudiziaria. Il ricorrente sottolinea che il
Dr. C.________ ha evidenziato la presenza di cisti a livello dell'articolazione
C5-C6 con rottura. Il ricorrente contesta quindi l'estinzione del nesso di
causalità e il raggiungimento dello "status quo ante" nel luglio 2012, poiché
ciò sarebbe confermato dai medici curanti e dimostrato dall'attuale inabilità
lavorativa dell'assicurato. A tal riguardo si richiamata ai referti del Dr.
B.________, che ha accertato l'insorgenza di una sintomatologia tutta nuova. Il
ricorrente sottolinea come non si possa ritenere estinto il nesso di causalità.

5.

5.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali
fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne
dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a
perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì
ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza
l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con
il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353, per cui, secondo
esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a
pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia
che lo unisce a quest'ultimo).

5.2. Il Dr. D.________ e il Prof. E.________ nel loro referto del 2 luglio
2012, pur riscontrando alcune sintomatologie, hanno negato una correlazione di
queste ultime con l'incidente del 30 gennaio 2011. Il Dr. B.________ contesta
nel suo referto del 29 agosto 2012 le valutazioni degli specialisti,
sottolineando come lo status quo ante non fosse raggiunto el'incidente abbia
provocato una sintomatologia nuova, senza tuttavia esprimersi sulla causalità
naturale o adeguata. Già nella sua nota del 24 novembre 2012 il Dr. D.________
ha emesso puntualmente dubbi in merito alla valutazione del Dr. B.________,
riconfermando che le sintomatologie espresse dall'assicurato fossero
preesistenti all'incidente del 30 gennaio 2011, posto anche come l'evento sia
avvenuto a bassa velocità. Fondandosi su una valutazione biomeccanica del 2
luglio 2013, il Dr. B.________ conclude nel referto del 27 novembre 2013 che i
disturbi lamentati dall'assicurato sono spiegabili con gli effetti
dell'incidente. Tale valutazione biomeccanica tuttavia si limita a riferire che
l'evento occorso al ricorrente non si distingue da altri, senza sbilanciarsi a
trarre conclusioni sul nesso di causalità. Analoga sorte per gli accertamenti
del Dr. C.________. Per contro, ancora durante l'istruttoria in sede
giudiziaria cantonale il Prof.E.________ non ha certificato un danno
aggiuntivo.

5.3. Alla luce di questi accertamenti, il Tribunale federale non ha motivi per
scostarsi dall'accertamento della Corte cantonale. Se è vero che al ricorrente
è stato rilevato un danno alla salute, è anche vero che non può essere ritenuto
errato l'accertamento del Tribunale cantonale, il quale ha concluso che
l'infortunio del 30 gennaio 2011 non ha causato un danno aggiuntivo rispetto a
quello preesistente. In particolare non è stato dimostrato, da un punto di
vista radiologico e fatta salva un'alterazione degenerativa non imputabile
all'infortunio in questione, un aggravamento duraturo dello stato di salute
dell'assicurato rispetto a quello che aveva prima dell'infortunio.Per prassi
invalsa oltretutto, come già riferito anche dal giudice cantonale, un'ernia
discale può solo essere eccezionalmente correlata a un'infortunio (cfr. anche
sentenza 8C_508/2008 del 22 ottobre 2008 consid. 4 con riferimenti). Il
ricorrente, pur citando il parere di alcuni specialisti, non si confronta per
il resto con la pronuncia cantonale, segnatamente con la causalità fra danno
alla salute e l'incidente del 30 gennaio 2011.

6. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 17febbraio 2015

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

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