Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.966/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
6B_966/2014        

Sentenza del 6 marzo 2017

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Rüedi,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
B.A.________,
già patrocinata dall'avv. Luca Maghetti e
dall'avv. Andrea Del Fante,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. aa.________Ltd,
patrocinata dall'avv. Georg Zondler,
3. G.________,
4. Cliente 01,
5. H.________,
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,
6. I.________,
patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi,
7. Cliente 02,
8. bb.________Inc.,
9. Cliente 03,
10. cc.________Familienstiftung,
11. dd.________Inc.,
12.ee.________Inc.,
13. J.________,
14. Cliente 04,
15. Cliente 05,
16. K.________,
tutti patrocinati dall'avv. Luca Marcellini,
17. ff.________SA in liquidazione,
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,
18. gg.________Inc.,
patrocinata dall'avv. Emanuela Agustoni,
19. Titolare relazione 06,
patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,
20. hh.________Corp. SA,
patrocinata dall'avv. Andrea Molino,
opponenti.

Oggetto
Sequestro conservativo, arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 18 agosto 2014 e il 29 settembre 2014 dalla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 14 dicembre 2012, la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto A.A.________ autore colpevole di cattiva gestione, ripetuta
appropriazione indebita aggravata, truffa, amministrazione infedele qualificata
e ripetuta falsità in documenti. Oltre alla pena, A.A.________ è stato
condannato al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio
di 7 milioni di franchi, nonché al pagamento, in parte in solido con altri
coimputati, di vari importi ai numerosi accusatori privati. La Corte delle
assise criminali ha confiscato [recte: mantenuto il sequestro conservativo di]
beni di pertinenza di A.A.________ e di terze persone, tra cui 349 azioni della
società aaa.________SA detenute da B.A.________, moglie del condannato, e quota
di comproprietà di ½ del fondo 000 di Z.________ sempre di B.A.________. Ha
infine devoluto il risarcimento compensatorio in favore degli accusatori
privati i cui crediti sono stati riconosciuti.

B. 
Adita con appelli del condannato e di B.A.________, con sentenza del 18 agosto
2014, rettificata il 29 settembre 2014, la Corte di appello e di revisione
penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto il primo e respinto il
secondo. In sostanza ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di cattiva
gestione per dolo eventuale, ripetuta appropriazione indebita aggravata, truffa
per dolo eventuale, amministrazione infedele qualificata per dolo eventuale,
nonché di ripetuta falsità in documenti, prosciogliendolo da alcune imputazioni
di appropriazione indebita aggravata. Ha confermato la sua condanna al
pagamento in favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di 7 milioni
di franchi, a garanzia del quale la CARP ha ordinato il sequestro conservativo
di numerosi beni di pertinenza di A.A.________, tra cui 349 azioni
aaa.________SA detenute da B.A.________. La CARP ha anche ordinato il sequestro
conservativo della quota di comproprietà di ½ del fondo 000 di Z.________
iscritta a nome di B.A.________, riservando i diritti dei creditori ipotecari.
Ha poi devoluto il risarcimento compensatorio, previo soddisfacimento di tasse
e spese di giustizia, in favore degli accusatori privati, i cui crediti sono
stati riconosciuti.

C. 
B.A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, postulando principalmente l'accoglimento del suo appello
cantonale e di conseguenza il dissequestro delle 349 azioni aaa.________SA,
della quota di comproprietà di ½ del succitato fondo a lei intestato, nonché il
riconoscimento della validità della cessione a suo favore da parte di
A.A.________ del credito correntista che questi vanta nei confronti della
predetta società e infine il risarcimento delle spese legali della procedura di
appello pari a fr. 33'862.50. In via subordinata chiede l'annullamento del
sequestro conservativo della quota di comproprietà in parola in applicazione
del principio della proporzionalità. Domanda infine di essere posta a beneficio
dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Senza formulare osservazioni, la CARP si rimette al prudente giudizio del
Tribunale federale e il Ministero pubblico chiede la conferma della sentenza
impugnata. Nelle loro rispettive risposte, aa.________Ltd (opponente 2), i
clienti 02, 03, 04, 05, K.________, dd.________Inc.,
cc.________Familienstiftung, ee.________Inc. e l'opponente J.________, unico
beneficiario delle predette strutture societarie, nonché bb.________Inc.
(opponenti 7-16), ff.________SA in liquidazione (opponente 17), nonché
gg.________Inc. (opponente 18) postulano tutti la reiezione del gravame.
G.________ (opponente 3) si richiama alla sentenza impugnata, senza formulare
conclusioni. Il Cliente 01, H.________, I.________, il titolare della relazione
06 e hh.________Corp. SA sono rimasti silenti.

La ricorrente, agendo stavolta personalmente, ha replicato e gli opponenti 2,
7-16 e 18 hanno duplicato.

Con decreto presidenziale del 25 novembre 2014 al ricorso è stato conferito un
parziale effetto sospensivo.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità
dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 142 V 2 consid. 1).

1.1. Il gravame è diretto contro una decisione resa in materia penale (art. 78
cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato su
ricorso (art. 80 LTF). Esso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato
nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La ricorrente ha partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità precedente e, in quanto titolare dei beni
posti sotto sequestro conservativo a garanzia del risarcimento compensatorio a
cui è stato condannato A.A.________, dispone di un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81
cpv. 1 lett. a e lett. b LTF). Ella è quindi legittimata a interporre ricorso
in materia penale.

1.2. Avverso la sentenza impugnata anche A.A.________ ha inoltrato un parallelo
ricorso in materia penale che, con sentenza 6B_949/2014 di data odierna, questo
Tribunale ha parzialmente accolto in punto segnatamente alla sua condanna al
pagamento di un risarcimento compensatorio a garanzia del quale è stato
mantenuto il sequestro conservativo, tra l'altro, pure sulla quota di
comproprietà di un fondo iscritta a nome della ricorrente. L'impugnativa qui in
esame non diventa per questo solo motivo priva di oggetto. Infatti, l'esito del
procedimento in seguito al rinvio pronunciato non è scontato, non essendo
esclusa la possibilità di una nuova condanna a un tale risarcimento. Per
economia processuale, si giustifica pertanto di non attendere la nuova
decisione su rinvio per vagliare il rimedio esperito dall'insorgente.

1.3. D'acchito inammissibile appare la conclusione volta a far riconoscere la
validità della cessione a suo favore del credito correntista vantato dal marito
nei confronti della società aaa.________SA, atteso che la stessa non è stata
oggetto della sentenza impugnata ed esula quindi dall'oggetto del litigio,
circoscritto alla sola questione della conformità al diritto del sequestro
conservativo ordinato su beni formalmente intestati all'insorgente.

1.4. Nella replica, la ricorrente formula nuove censure contro la sentenza
impugnata, adducendo una pretesa violazione dell'art. 84 cpv. 2 CO non
contenuta nel suo gravame. Secondo la giurisprudenza, un completamento del
ricorso nell'ambito della replica è ammissibile solo nella misura in cui ne
abbiano dato adito le osservazioni di una controparte (DTF 135 I 19 consid.
2.2). Questa condizione non è manifestamente adempiuta in concreto e
l'insorgente neppure lo sostiene. La censura, che poteva senz'altro essere
sollevata prima della scadenza del termine di ricorso, è pertanto
inammissibile. In simili circostanze questo Tribunale può esimersi
dall'esaminare se la ricorrente, che non è stata condannata al risarcimento
degli accusatori privati, sia legittimata a dolersi di una violazione della
citata norma, ciò che è contestato dall'opponente 2.

1.5. Replicando alle osservazioni degli opponenti 7-16, l'insorgente ne
contesta la ricevibilità nella misura in cui emanerebbero da persone anonime
indicate unicamente mediante le relazioni di cui erano titolari.
Gli opponenti 7, 9, 14 e 15 sono sempre stati designati in sede cantonale con
riferimento ai loro conti, designazione che questo Tribunale ha ripreso al fine
di evitare confusioni. La loro identità è comunque nota, figurando negli atti
di causa, la ricorrente non pretende del resto il contrario. L'ammissibilità di
un simile modo di procedere può nella fattispecie rimanere indecisa. Gli
opponenti 7, 9, 14 e 15 hanno presentato delle osservazioni in comune con gli
opponenti 8, 10-13 e 16, tutti rappresentati dallo stesso patrocinatore.
Sicché, anche volendo sanzionare con l'inammissibilità la mancata designazione
esatta dell'identità dei primi negli scritti rivolti al Tribunale federale, le
osservazioni dovrebbero comunque essere prese in considerazione nella misura in
cui emanano anche dai secondi. Vi potrebbero essere delle conseguenze a livello
di spese e ripetibili. Ma, come si vedrà, gli opponenti risultando soccombenti,
spese e ripetibili devono in ogni caso essere poste a loro carico.

1.6. Si rivela per contro inammissibile la breve risposta al ricorso presentata
dall'opponente 3 in quanto priva di conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF).

2. 
Le critiche di violazione di garanzie di rango costituzionale o convenzionale
devono adempiere accresciute esigenze di motivazione. A norma dell'art. 106
cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina infatti tali censure solo se motivate
in modo chiaro e preciso. L'allegato ricorsuale deve pertanto indicare
chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che
consista tale violazione (DTF 141 I 36 consid. 1.3).

Nel capitolo "in ordine" la ricorrente annuncia voler censurare tra l'altro la
violazione da parte della CARP di norme di diritto internazionale, richiamando
esplicitamente l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la
salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali. Sennonché,
oltre a non motivare successivamente tale censura, ella neppure si avvede che
tale protocollo, seppur sottoscritto, non è stato ratificato dalla Svizzera (v.
al riguardo dello stato delle firme e ratifiche del citato trattato il sito del
Consiglio d'Europa < http://www.coe.int/it >) e non è dunque entrato in vigore
nel nostro paese. Tale censura appare quindi inammissibile a causa dell'assenza
di motivazione e dell'inapplicabilità della norma invocata.

In seguito, nel preambolo del capitolo "in diritto", l'insorgente rimprovera
alla CARP la violazione del diritto a un processo equo e una conseguente grave
violazione di diritti costituzionali, non essendosi essa chinata sulle numerose
considerazioni essenziali illustrate nella sua arringa d'appello. Ancora una
volta però la sua critica è sprovvista di un'adeguata motivazione, non
specificando minimamente quali elementi avrebbe addotto in sede di appello,
determinanti per l'esito del giudizio, e sui quali i giudici precedenti
avrebbero omesso di esprimersi. Giova al proposito rammentare che il diritto a
una decisione motivata, dedotto dal diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost., non impone all'autorità di esaminare espressamente
ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, bensì soltanto gli argomenti
utili al fine della decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Anche su questo
punto il ricorso si appalesa dunque inammissibile per carenza di motivazione.

3. 
Dopo aver ricordato che l'art. 71 cpv. 3 CP permette di sequestrare in vista
dell'esecuzione del risarcimento compensatorio solo i beni dell'autore
dell'infrazione o di terzi favoriti in qualche modo dal reato, la CARP ha
rilevato anche la possibilità di porre sotto sequestro conservativo i beni
trasferiti a terze persone in virtù di un atto nullo, dovendo essere
considerati ancora di pertinenza della persona condannata al risarcimento
equivalente. Chinandosi poi sulla convenzione matrimoniale dell'8 luglio 2004
con cui i coniugi A.________ hanno abbandonato il regime di partecipazione agli
acquisti per adottare quello di separazione dei beni, i giudici cantonali hanno
ritenuto che, al momento della sua conclusione, il marito si trovava in debito
nei confronti di tutti coloro che erano stati malversati per un importo di gran
lunga superiore a quello degli acquisti indicato nel rogito, conseguentemente
non vi era una sostanza attiva da dividere, ma piuttosto passivi da caricare,
di modo che non sussiste una controprestazione adeguata. Oggettivamente la
convenzione non ha dunque alcun fondamento e non consente di preservare i beni
intestati all'insorgente. La CARP ha poi ritenuto che, sotto il profilo
soggettivo, la ricorrente sapeva, almeno nelle grandi linee, che il marito
aveva dei problemi connessi all'attività di ff.________SA, di cui era vice
presidente, nei confronti della quale l'allora Commissione federale delle
banche aveva ordinato delle verifiche e che la questione poteva avere una
connotazione penale posto che, quattro giorni dopo la sottoscrizione della
citata convenzione, egli si sarebbe presentato al Ministero pubblico per essere
interrogato. Essa ha quindi negato la buona fede dell'insorgente: ha
acconsentito alla modifica del regime matrimoniale sapendo che il coniuge
intendeva tentare di salvaguardare una parte dei loro averi da possibili
richieste di risarcimento dei clienti della società. La Corte cantonale ha
ancora evidenziato come, senza che vi fossero legittimi motivi plausibili,
l'adozione del regime di separazione dei beni è avvenuta dopo 35 anni di
matrimonio e come la cessione di una parte importante di beni immobili avrebbe
comportato per la ricorrente, casalinga senza reddito, l'assunzione a titolo
personale di rilevanti oneri ipotecari. Infine la CARP ha aggiunto che,
malgrado tecnicamente l'insorgente sia da considerare come un terzo, di fatto
non lo sia completamente. La convivenza pluridecennale con il marito rende la
coniuge una persona con caratteristiche, sensibilità e conoscenze ben diverse
da un estraneo, la di lei percezione delle difficoltà che il marito sta vivendo
essendo indubbiamente maggiore rispetto a quella di qualcuno al di fuori del
tetto coniugale. Di conseguenza i giudici cantonali hanno ordinato il sequestro
conservativo dei beni intestati alla ricorrente in forza della convenzione
matrimoniale.

4. 
L'insorgente contesta la ritenuta nullità della convenzione matrimoniale,
considerando arbitraria la conclusione della CARP. Non spetterebbe al giudice
penale determinarsi sui diritti di proprietà in base alle norme del CC, la
questione dovendo piuttosto essere sottoposta a un tribunale civile. La
ricorrente si richiama a una sentenza emanata dal Pretore del Distretto di
Lugano, unico che si sarebbe espresso con competenza sotto il profilo del
diritto civile, che avrebbe definito "del tutto plausibili" i motivi alla base
della sottoscrizione della convenzione matrimoniale, considerandola valida. In
simili circostanze, la conclusione della CARP per cui i beni intestati
all'insorgente sarebbero di pertinenza del marito e come tali gravabili da
sequestro conservativo non poggerebbe su alcun accertamento fattuale e sarebbe
arbitraria. La ricorrente lamenta poi la violazione dell'art. 71 CP. Sostiene
l'impossibilità di porre sotto sequestro beni appartenenti a un terzo che non
costituiscono provento di reato o un suo surrogato, a prescindere dalla buona
fede o da una controprestazione. Gli averi dei coniugi non sarebbero composti
né alimentati da reato. Evidenzia come la CARP abbia condannato il marito e non
l'insorgente al pagamento di un risarcimento compensatorio, di modo che i beni
di quest'ultima non potrebbero essere posti sotto sequestro conservativo.
Soggiunge in seguito che non sia possibile, senza incorrere nell'arbitrio,
privarla della protezione della presunzione della sua buona fede, non essendo
stato dimostrato il contrario. Al momento di concludere la convenzione
matrimoniale, la ricorrente avrebbe unicamente saputo che il coniuge era
nervoso e preoccupato per la situazione non facile in cui si trovava
ff.________SA, ma avrebbe ignorato eventuali debiti che egli poteva avere nei
confronti di terzi e pure i contatti avuti dal marito con il Ministero
pubblico. In punto alla controprestazione adeguata, l'insorgente adduce che la
liquidazione del regime di partecipazione agli acquisti sarebbe andata a
coprire un'obbligazione nata prima del periodo in disamina nel corso dei 35
anni di matrimonio in un contesto di agiatezza economica, ciò che sarebbe stato
crassamente disatteso dalla CARP. A torto poi l'autorità cantonale ritiene che
non vi fosse alcuna sostanza attiva da suddividere, in quanto a norma dell'art.
210 CC i debiti che devono essere dedotti devono essere dovuti ed esigibili
prima del cambiamento del regime matrimoniale, ciò che non sarebbe il caso per
le pretese di risarcimento degli accusatori privati, l'eventuale obbligo di
risarcimento sorgendo e diventando esigibile soltanto con la crescita in
giudicato di una sentenza che ne accerti l'esistenza. Essa inoltre
confonderebbe la questione della consistenza degli aumenti del regime di
partecipazione agli acquisti con il concetto di controprestazione adeguata: la
convenzione matrimoniale avrebbe permesso di determinare la parte degli averi
di spettanza economica della ricorrente. Infine l'insorgente lamenta la
violazione del principio della proporzionalità, il sequestro conservativo
ordinato estendendosi a tutto il suo patrimonio, alla sola eccezione
dell'arredo domestico, con conseguente pregiudizio del suo "status sociale".

5. 
D'acchito infondata risulta la critica sulla pretesa incompetenza della CARP a
statuire su questioni afferenti il diritto civile. Non a caso, la ricorrente
non si prevale di alcuna norma che sarebbe stata disattesa dall'autorità
precedente. D'altronde lo stesso CPP attribuisce espressamente al giudice
penale la competenza di statuire su questioni di diritto privato, quali ad
esempio l'azione civile fatta valere in via adesiva nel procedimento penale
dall'accusatore privato (v. art. 126 CPP) oppure le pretese avanzate da più
persone su beni da dissequestrare (v. art. 267 cpv. 4 CPP). Inoltre, secondo la
concezione giuridica svizzera, i tribunali e le autorità possono esaminare a
titolo pregiudiziale anche questioni giuridiche relative ad altri campi del
diritto di loro precipua competenza, purché tale esame non sia vietato da una
disposizione legale e nella misura in cui l'autorità competente in materia non
abbia reso sulla questione del caso concreto una decisione cresciuta in
giudicato (v. DTF 105 II 308 consid. 2 pag. 311). La sentenza del Pretore del
Distretto di Lugano a cui la ricorrente si richiama non si pronuncia
esplicitamente sulla validità della convenzione matrimoniale, ma si limita a
definire "plausibili" le argomentazioni addotte in quella sede dall'insorgente
a giustificazione della modificazione del regime dei beni, di modo che la
stessa non risulta vincolante per la CARP, ciò che nemmeno è preteso nel
gravame.

6.

6.1. 
Secondo l'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori
patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a
determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere
restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori
patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in
cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei
suoi confronti una misura eccessivamente severa (art. 70 cpv. 2 CP). Se i
valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il
giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti
di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non
sia escluso giusta l'art. 70 cpv. 2 CP (art. 71 cpv. 1 CP). Scopo di tale
risarcimento è quello di evitare che la persona che ha disposto di beni
soggetti a confisca sia avvantaggiata rispetto a chi li ha conservati. Questa
misura si sostituisce alla confisca in natura e, rispetto a quest'ultima, non
deve dunque comportare né vantaggi né inconvenienti. In ragione del sua natura
sussidiaria, il risarcimento compensatorio può essere pronunciato solo se, nel
caso in cui i valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca
sarebbe stata pronunciata (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 62).

Al fine di garantire l'esecuzione del risarcimento compensatorio, l'art. 71
cpv. 3 CP permette di sottoporre a sequestro valori patrimoniali
dell'interessato. Per interessato s'intende non solo l'autore, ma anche, a
determinate condizioni, un terzo favorito in un modo o nell'altro dal reato (v.
art. 70 cpv. 2 CP richiamato dall'art. 71 cpv. 1 CP; DTF 140 IV 57 consid.
4.1.2 pag. 64). Possono essere posti sotto sequestro conservativo solo i beni
della persona condannata al pagamento di un risarcimento compensatorio (NIKLAUS
SCHMID, in Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol.
I, 2 ^aed. 2007, n. 174 ad art. 70-72 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 ^aed. 2013, n. 3 ad art. 71
CP; FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 3 ^aed. 2013, n.
69 ad art. 70/71 CP). Nei confronti di terzi non tenuti a un tale risarcimento,
il sequestro conservativo non è ammissibile. Secondo la giurisprudenza,
tuttavia, è possibile porre sotto sequestro ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP i
beni di un terzo qualora, sulla base del cosiddetto principio della
trasparenza, il terzo e l'interessato siano sotto il profilo economico la
stessa persona oppure qualora, malgrado le apparenze, l'interessato si riveli
nei fatti essere il vero beneficiario dei valori ceduti a un uomo di paglia in
virtù di un contratto simulato (DTF 140 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 64).

6.2. Giova innanzitutto precisare che la CARP non ha condannato la ricorrente
al pagamento di un risarcimento compensatorio, ma esclusivamente il marito. Non
risulta infatti che ella sia stata favorita in un modo o nell'altro dai reati
oggetto del procedimento penale. In simili circostanze, appaiono del tutto
superflue le considerazioni sulla buona fede dell'insorgente e sulla
controprestazione adeguata, sviluppate sia nel gravame sia nelle osservazioni
degli opponenti. Trattasi infatti di elementi determinanti per ordinare una
confisca, rispettivamente un risarcimento compensatorio direttamente nei
confronti della ricorrente, ciò che l'autorità cantonale non ha ritenuto fare.
Di conseguenza, il sequestro conservativo dei beni intestati all'insorgente può
giustificarsi unicamente se la proprietà le è stata trasmessa in virtù di un
atto simulato, atteso che l'ipotesi dell'applicazione del principio della
trasparenza non entra manifestamente in considerazione nella fattispecie.

6.3. Per la CARP, la convenzione matrimoniale non ha alcun fondamento
oggettivo, in quanto sostanzialmente non vi era sostanza attiva da dividere, ma
piuttosto passivi da caricare. Essa tuttavia non ritiene che A.A.________ sia
rimasto nei fatti il vero beneficiario dei beni trasmessi alla ricorrente in
forza della citata convenzione e ancor meno che questa sia in realtà unicamente
simulata e che l'insorgente sia una semplice "donna di paglia". L'opponente 17
ventila la possibilità di qualificare suddetta convenzione come un negozio
giuridico fittizio in considerazione delle circostanze temporali della sua
conclusione. Sennonché, a prescindere dai veri scopi perseguiti con la
convenzione, nulla indica che i coniugi non avessero la reale volontà di
adottare il regime della separazione dei beni. Il fatto che non sussistesse un
utile da suddividere nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale di
partecipazione agli acquisti, come ritenuto nella sentenza impugnata e addotto
nelle varie osservazioni degli opponenti, non muta lo stato delle cose. Il
sequestro conservativo nel procedimento penale non è destinato infatti a
tutelare i creditori di un coniuge, ciò che del resto neppure i giudici
cantonali sostengono. Per questo il diritto civile fornisce già garanzie, la
protezione dei creditori essendo assicurata dall'art. 193 CC, indipendentemente
da qualsiasi scopo dei coniugi di danneggiarli (v. al riguardo DTF 142 III 65
consid. 4.2). Non si ravvedono peraltro motivi di nullità della convenzione
matrimoniale. In simili circostanze risulta arbitraria la conclusione dei
giudici cantonali secondo cui i beni intestati all'insorgente siano in realtà
di pertinenza del marito, in quanto non poggia su alcun accertamento fattuale o
considerazione giuridica. Mantenendo il sequestro conservativo sui beni della
ricorrente, la CARP ha quindi violato gli art. 70 seg. CP, non essendo
adempiuti i presupposti per mantenere una tale misura, che deve dunque essere
tolta. Invano l'opponente 2 si prevale della tutela di cui all'art. 193 CC per
opporsi al dissequestro dei beni della ricorrente. Questa tutela non ha come
effetto di supplire al mancato adempimento delle condizioni poste dal CP per
mantenere un sequestro conservativo a garanzia del risarcimento compensatorio a
cui è stato condannato il marito dell'insorgente.

Considerato quanto appena esposto risulta superfluo esaminare l'eventuale
violazione del principio della proporzionalità invocata nel gravame.

7. 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso merita accoglimento e va
pertanto annullato il sequestro conservativo dei beni dell'insorgente. La causa
dev'essere rinviata all'autorità precedente affinché ne ordini il dissequestro
e si pronunci nuovamente sugli oneri processuali della sede cantonale.

Le spese giudiziarie e le ripetibili sono poste a carico degli opponenti che
hanno concluso alla reiezione del gravame (aa.________Ltd, i clienti 02, 03,
04, 05, K.________, dd.________Inc., cc.________Familienstiftung,
ee.________Inc. e l'opponente J.________, nonché bb.________Inc., ff.________SA
in liquidazione e gg.________Inc.), secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 4-5
nonché art. 68 LTF). Occorre comunque precisare che le ripetibili si limitano a
coprire l'inoltro del gravame. Nella fase successiva dello scambio degli
scritti, la ricorrente ha difeso da sola i propri interessi. Benché postuli
un'indennità d'incomodo, non adduce aver dovuto far fronte a particolari spese
(DTF 133 III 439 consid. 4).

Questo esito procedurale rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata
è annullata e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale
per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico degli opponenti 2 e
7-18 in parti eguali e in solido.

3. 
Il Cantone Ticino e gli opponenti 2 e 7-18 verseranno in solido all'avv. Luca
Maghetti e all'avv. Andrea Del Fante complessivi fr. 3'000.-- a titolo di
ripetibili della procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 6 marzo 2017

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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