Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.924/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
6B_924/2014        

Sentenza del 6 marzo 2017

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Rüedi,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
C.________,
patrocinato dall'avv. Luigi Mattei,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. aa.________Ltd,
patrocinata dall'avv. Georg Zondler,
3. G.________,
4. Cliente 01,
5. H.________,
entrambi patrocinati dall'avv. dott. Elio Brunetti,
6. I.________,
patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi,
7. Cliente 02,
8. bb.________Inc.,
9. Cliente 03,
10. cc.________Familienstiftung,
11. dd.________Inc.,
12.ee.________Inc.,
13. J.________,
14. Cliente 04,
15. Cliente 05,
16. K.________,
tutti patrocinati dall'avv. Luca Marcellini,
17. ff.________SA in liquidazione,
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,
18. gg.________Inc.,
patrocinata dall'avv. Emanuela Agustoni,
19. Titolare relazione 06,
patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,
opponenti.

Oggetto
Cattiva gestione, amministrazione infedele, dolo,
arbitrio, diritto di essere sentito,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 18 agosto 2014 e il 29 settembre 2014 dalla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Costituita agli inizi degli anni '70, ff.________SA, attualmente
ff.________SA in liquidazione (di seguito: ff.________SA o società), aveva
quale scopo essenziale la consulenza finanziaria, la gestione patrimoniale e il
commercio di valori mobiliari. C.________ ha fatto parte del Consiglio di
amministrazione della società (CdA) quale presidente dal 1983 al 26 aprile
2004.

Il 29 marzo 2004 un cliente di ff.________SA ha inoltrato una denuncia penale
in particolare per i titoli di truffa e amministrazione infedele, preludio di
una serie di denunce presentate da numerosi altri clienti della società. È
stata così avviata un'inchiesta penale che ha condotto sul banco degli
imputati, tra gli altri, C.________.

B. 
Con sentenza del 14 dicembre 2012, la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto C.________ autore colpevole di cattiva gestione e di
amministrazione infedele qualificata, condannandolo alla pena detentiva di 2
anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento in favore dello Stato di un
risarcimento equivalente di fr. 300'000.--. C.________ è stato inoltre
condannato al pagamento, in solido con altri coimputati, di vari importi ai
numerosi accusatori privati. La Corte delle assise criminali ha confiscato
[recte: mantenuto il sequestro conservativo di] valori patrimoniali di
pertinenza del condannato. Ha infine devoluto il risarcimento compensatorio in
favore degli accusatori privati i cui crediti sono stati riconosciuti.

C. 
In parziale accoglimento dell'appello del condannato, con sentenza del 18
agosto 2014, rettificata in data 29 settembre 2014, la Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto C.________ autore
colpevole di cattiva gestione per dolo eventuale e di amministrazione infedele
qualificata. Ritenuta la violazione del principio della celerità e considerato
il lungo tempo trascorso, gli ha inflitto una pena detentiva di 18 mesi,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Lo ha inoltre
condannato al versamento di vari importi, in parte in solido con altri
coimputati, in favore di diversi accusatori privati, nonché al pagamento in
favore dello Stato di un risarcimento compensatorio di fr. 300'000.--, a
garanzia del quale la CARP ha ordinato il sequestro conservativo di alcuni beni
di pertinenza di C.________. Ha infine devoluto il risarcimento compensatorio,
previo soddisfacimento di tasse e spese di giustizia, in favore degli
accusatori privati, i cui crediti sono stati riconosciuti.

D. 
C.________ adisce il Tribunale federale con un ricorso in materia penale,
postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame,
l'annullamento della sentenza della CARP, il suo proscioglimento dalle
imputazioni di cattiva gestione e di amministrazione infedele qualificata,
l'annullamento di tutte le condanne risarcitorie e la revoca dei sequestri
gravanti i suoi beni.

Con decreto presidenziale del 25 novembre 2014 al ricorso è stato conferito un
parziale effetto sospensivo limitatamente alla condanna al pagamento dei
risarcimenti riconosciuti agli accusatori privati, nonché del risarcimento
equivalente in favore dello Stato.

Invitati a esprimersi sull'impugnativa, il Ministero pubblico del Cantone
Ticino rinuncia a formulare osservazioni, come pure l'autorità precedente, che
si rimette al prudente giudizio del Tribunale federale. G.________ comunica di
non avere osservazioni da presentare, gg.________Inc. si limita a chiedere la
conferma della sentenza impugnata e così anche aa.________Ltd con particolare
riferimento al risarcimento riconosciutole. A conclusione delle loro
osservazioni, i Clienti 03, 05, 02 e 04, K.________, dd.________Inc.,
cc.________Familienstiftung, ee.________Inc. e l'opponente J.________, unico
beneficiario delle predette strutture societarie, nonché bb.________Inc. (di
seguito: opponenti 7-16) postulano la reiezione del gravame per quanto
ammissibile. Anche ff.________SA in liquidazione (di seguito: opponente 17)
chiede che il ricorso sia respinto. Gli altri accusatori privati sono rimasti
silenti. L'insorgente ha esplicitamente rinunciato a replicare.

Diritto:

1. 
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione
finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità
cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è di massima ammissibile,
perché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme
richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

2. 
In relazione all'accertamento del danno cagionato alla società dagli atti di
cattiva gestione e di amministrazione infedele, il ricorrente lamenta la
violazione del principio accusatorio e del diritto di essere sentito. Malgrado
l'assenza di atti istruttori in merito alla sussistenza di un pregiudizio di
ff.________SA, la CARP ne avrebbe determinato l'entità fondandosi su cifre e
parametri mai prospettatigli.

2.1. Seguendo l'obiezione della difesa secondo cui il danno della società non
dev'essere confuso con quello dei clienti truffati nel periodo determinante,
come invece fatto sia dalla pubblica accusa sia dal tribunale di primo grado,
la CARP ha constatato l'assenza di specifici atti istruttori sull'esistenza e
sull'entità del danno patito da ff.________SA, rilevando che "il Ministero
pubblico, incomprensibilmente, ha trascurato completamente di ricostruire gli
elementi essenziali necessari per valutare i reati contro la società" (v.
sentenza impugnata pag. 164). La Corte cantonale ha quindi verificato se fosse
possibile, sulla scorta degli atti, accertare un aggravamento della situazione
della società nel periodo coperto dall'atto d'accusa, ovvero dal 19 novembre
1999 al 16 marzo 2004, rispettivamente all'agosto 2004. Ha determinato il
complesso dei passivi della società nell'agosto 2004, eccedenti gli attivi
ancora disponibili. A questo importo ha poi dedotto il totale dei debiti verso
terzi a carico di ff.________SA al 19 novembre 1999, ottenendo così
l'incremento della situazione debitoria nel periodo contestato nell'atto
d'accusa, pari a fr. 45'147'559.60. Ha in seguito precisato che di questo
importo solo fr. 22'298'440.68 sono ascrivibili ai reati patrimoniali oggetto
dell'accusa, ritenuto che fr. 22'849'118.92 sono spariti nel nulla senza
causale, forse sottratti da terzi, in modo difficilmente prevedibile dagli
organi societari.

2.2. Infondata risulta la censura di violazione del principio accusatorio
(sulla nozione di tale principio v. DTF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Come del
resto riconosciuto dallo stesso ricorrente, la fattispecie per cui è stato
condannato non differisce dai fatti contestatigli con l'atto di accusa. La
semplice correzione dell'importo del danno alla società, indicato dalla
pubblica accusa, effettuata valutando gli atti dell'incarto non raffigura una
lesione del principio invocato. Il comportamento concretamente rimproverato
all'insorgente, la parte danneggiata dai reati imputati e il periodo
considerato sono infatti i medesimi di quelli dell'atto d'accusa.

2.3. Per accertare il danno della società, l'autorità cantonale si è fondata su
atti contenuti negli allegati n. 15 e 250 dell'incarto, su un documento accluso
al verbale d'interrogatorio del ricorrente del 24 marzo 2005, nonché
sull'estratto della graduatoria fallimentare di ff.________SA allegato a
un'istanza di indennizzo giusta l'art. 433 CPP. Questi documenti figurano
nell'incarto e sono pertanto di principio noti al ricorrente, che non pretende
di non averne mai avuto contezza. Considerato che egli ha sollevato
esplicitamente la problematica del danno, poteva e doveva aspettarsi che la
CARP si chinasse sul suo corretto accertamento, tenuto peraltro conto
dell'ampio potere cognitivo di cui fruisce anche sulle questioni di fatto (v.
art. 398 cpv. 2 e 3 lett. b CPP). Qualora avesse ritenuto necessario assumere
prove supplementari, nulla impediva all'insorgente di formulare delle istanze
probatorie in sede di appello (art. 389 cpv. 3 CPP), ciò che non sostiene di
aver fatto. L'accertamento del danno patito dalla società a causa dei reati in
giudizio, procedendo alla valutazione di elementi dell'incarto anche se non
discussi in sede di dibattimento, non costituisce una violazione del diritto di
essere sentito (v. sentenza 6B_655/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 2.2).

2.4. Tra i documenti valutati per il calcolo del pregiudizio figura pure una
"Graduatoria Creditori del Fallimento" di ff.________SA contenuta in un altro
incarto, distinto da quello in esame. Sebbene non sottoposta alle parti né a
contraddittorio, l'autorità cantonale ha ritenuto poter comunque farne uso in
quanto permetteva di ridurre l'ammontare della massa debitoria non coperta
dagli attivi della società. Questo modo di procedere lede il diritto di essere
sentito del ricorrente, quand'anche suddetto documento sia stato considerato a
suo favore. Il diritto di essere sentito non è invero un diritto fine a sé
stesso, ma costituisce un modo di evitare che una procedura giudiziaria sfoci
in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di
partecipare al procedimento, segnatamente all'assunzione delle prove. La parte
ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale
deve dunque indicare quali mezzi avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza
precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e
spiegarne la pertinenza (v. sentenze 4A_153/2009 del 1° maggio 2009 consid.
4.1, 2P.20/2005 del 13 aprile 2005 consid. 3.2 in RF 60/2005 pag. 970). In
concreto, dalla graduatoria è stato estrapolato un dato decisivo per i calcoli
della CARP. Al proposito l'insorgente rileva l'esistenza di più graduatorie del
fallimento, rispettivamente di più aggiornamenti della stessa, senza che ve ne
sia una definitiva. Lamenta peraltro la mancata acquisizione del materiale
relativo al fallimento che avrebbe dovuto essere sottoposto agli imputati. Si
duole inoltre dell'incertezza che ancora circonderebbe i crediti insinuati e
non riconosciuti, il cui destino potrebbe influire sulle conclusioni cantonali
in merito al danno.

Nella graduatoria agli atti, o meglio nella tabella riassuntiva della stessa
come ammesso dall'opponente 17, sono indicati crediti insinuati per fr.
168'602'681, di cui "solo" fr. 134'119'115 riconosciuti. Pur menzionandola, la
CARP si è però fondata su un'ulteriore graduatoria in cui quest'ultimo importo
è stato ulteriormente ridotto senza che se ne conoscano le ragioni. Ora, in
simili circostanze, in particolare in assenza di una graduatoria definitiva,
non può essere ragionevolmente escluso un aumento dei crediti riconosciuti e
neppure una loro diminuzione, come dimostra il documento a cui l'autorità
cantonale si è riferita, non sottoposto all'imputato e nemmeno presente
nell'incarto. Considerata la sua importanza per l'accertamento dell'esistenza
di un danno a scapito della società, era necessario che il ricorrente potesse
esprimersi al riguardo e far valere dinanzi all'autorità cantonale le sue
ragioni. Rilevasi peraltro che il calcolo del danno societario ha avuto un
influsso anche sulla formula percentuale che la CARP ha applicato per
determinare la quota dei crediti vantati dagli accusatori privati che
l'insorgente è stato condannato a risarcire. La lesione del diritto di essere
sentito del ricorrente comporta l'annullamento della sentenza impugnata a
prescindere dalla fondatezza del gravame nel merito, non essendo dati i
presupposti per sanare la violazione in questa sede (DTF 137 i 195 consid.
2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.3).

Le ulteriori censure sollevate dal ricorrente in merito all'accertamento del
danno patito dalla società e del dolo eventuale ritenuto a suo carico non
devono quindi essere esaminate oltre.

3. 
Ne segue che il ricorso si rivela fondato e va pertanto accolto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili, afferenti anche la procedura di effetto
sospensivo, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 4 e art. 68 cpv. 1 LTF) e
sono pertanto poste a carico degli opponenti che hanno concluso alla conferma
della decisione impugnata, rispettivamente alla reiezione del gravame
(gg.________Inc., aa.________Ltd, i Clienti 03, 05, 02 e 04, K.________,
dd.________Inc., cc.________Familienstiftung, ee.________Inc. e l'opponente
J.________, unico beneficiario delle predette strutture societarie,
bb.________Inc. nonché ff.________SA in liquidazione), ricordati gli art. 66
cpv. 5 e 68 cpv. 4 LTF.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata
alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico degli opponenti 2 e
7-18 in parti eguali e in solido.

3. 
Il Cantone Ticino e gli opponenti 2 e 7-18 rifonderanno in solido al ricorrente
fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale
federale.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 6 marzo 2017

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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