Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.923/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
6B_923/2014        

Sentenza del 6 marzo 2017

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Rüedi,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
K.________,
patrocinata dall'avv. Luca Marcellini,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. A.A.________,
3. C.________,
patrocinato dall'avv. Luigi Mattei,
opponenti.

Oggetto
Pretese civili, arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 18 agosto 2014 e il 29 settembre 2014 dalla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Proprietaria di una consistente fortuna, K.________ ha affidato a A.A.________
l'amministrazione del suo patrimonio bancario. Il 1° luglio 1999, su sua
indicazione, ha conferito procura a ff.________SA, società attiva nella
consulenza finanziaria, la gestione patrimoniale e il commercio di valori
mobiliari, di cui A.A.________ era vice presidente e C.________ presidente. La
società è fallita il 20 agosto 2004.

In 4 occasioni, tra il 28 febbraio e il 28 agosto 2000, A.A.________ ha
disposto del denaro di K.________, trasferendolo su conti di pertinenza di
ff.________SA, per un importo complessivo di fr. 1'850'286.--. K.________ ha
potuto beneficiare di alcuni rimborsi.

B. 
A seguito del dissesto finanziario di ff.________SA e di varie denunce penali
di clienti della stessa, è stato avviato un procedimento penale che ha condotto
sul banco degli imputati, tra gli altri, A.A.________ e C.________.

Con sentenza del 14 dicembre 2012, la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto C.________ autore colpevole di cattiva gestione, nonché di
amministrazione infedele qualificata e A.A.________ autore colpevole di cattiva
gestione, ripetuta appropriazione indebita aggravata, truffa, amministrazione
infedele qualificata e ripetuta falsità in documenti. C.________ e A.A.________
sono stati condannati in solido al pagamento di fr. 1'388'671.21, oltre
interessi, a K.________, nonché delle sue spese legali.

In sede di appello, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino (CARP) ha sostanzialmente confermato la condanna di C.________ per i
titoli di cattiva gestione e amministrazione infedele qualificata e quella di
A.A.________ per i titoli di cattiva gestione, ripetuta appropriazione indebita
aggravata, truffa, amministrazione infedele qualificata e ripetuta falsità in
documenti. Il risarcimento riconosciuto a K.________ è stato ridotto a fr.
642'954.51. L'integralità dell'importo è stata posta a carico di A.A.________,
mentre la condanna al pagamento di C.________, con vincolo di solidarietà con
il primo, è stata limitata alla somma di fr. 207'944.35. La CARP ha ancora
posto a carico dei condannati un ulteriore importo per le spese legali
dell'accusatrice privata afferenti la procedura d'appello.

C. 
K.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale,
postulando la modifica della sentenza della CARP, nel senso che A.A.________ e
C.________ sono condannati in solido a pargarle fr. 1'388'671.21, la totalità a
carico del primo, mentre a carico del secondo, solidalmente con il correo, fr.
449'124.05, oltre interessi e spese legali per i due gradi di giudizio.

Invitati a esprimersi sul ricorso, la CARP si rimette al giudizio di questo
Tribunale senza formulare osservazioni. Il Ministero pubblico ha comunicato di
non avere particolari osservazioni da presentare. C.________ (opponente 3) è
rimasto silente, mentre A.A.________ (opponente 2) ha concluso
all'inammissibilità del gravame, subordinatamente alla sua reiezione. La
ricorrente ha replicato e l'opponente 2 ha duplicato.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità
del rimedio esperito (DTF 141 IV 298 consid. 1.1).

1.1. Avendo la CARP statuito sia sull'azione penale sia sull'azione civile,
contro la sua sentenza è proponibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv.
2 lett. a LTF; DTF 133 III 701 consid. 2.1). L'insorgente, costituitasi
accusatrice privata, ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
precedente e ha un interesse giuridicamente protetto alla postulata modifica
della decisione impugnata in punto al risarcimento riconosciutole, sicché è
legittimata a ricorrere al Tribunale federale (art. 81 cpv. 1 lett. a nonché
lett. b n. 5 LTF). Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata da
un'autorità cantonale di ultima istanza che ha statuito su ricorso (art. 80
LTF), il gravame risulta di massima ammissibile anche perché presentato
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1
LTF).

1.2. Contro la sentenza impugnata anche gli opponenti 2 e 3 hanno inoltrato dei
ricorsi in materia penale. Con sentenze 6B_924/2014 e 6B_949/2014 di data
odierna, questo Tribunale ha accolto quello dell'opponente 3 per violazione del
diritto di essere sentito e parzialmente accolto quello dell'opponente 2
annullando segnatamente la sua condanna per il reato di amministrazione
infedele aggravata commesso ai danni, tra gli altri, dell'insorgente e
rinviando la causa alla CARP affinché provveda a completare gli accertamenti di
fatto. L'impugnativa qui in esame non diventa per questo solo motivo priva di
oggetto. Infatti, l'esito del procedimento in seguito al rinvio pronunciato non
è scontato. Per economia processuale, si giustifica pertanto di non attendere
la nuova decisione su rinvio per vagliare il rimedio esperito dalla ricorrente.

1.3. Con la risposta, la parte opponente può prendere delle conclusioni
limitatamente alla sorte da destinare al ricorso, ma non può postulare la
modifica della decisione impugnata in suo favore. Simile conclusione è infatti
inammissibile, dal momento che ciò equivale a inoltrare una sorta di ricorso
adesivo non permesso sotto l'egida della LTF (v. sentenze 8C_446/2014 del 12
gennaio 2015 consid. 2.1, non pubblicato nella DTF 141 V 5; 4A_347/2009 del 16
novembre 2009 consid. 1.2, non pubblicato nella DTF 136 III 96). Qualora
l'opponente abbia a sua volta interposto un parallelo ricorso al Tribunale
federale contro la medesima decisione, non gli è consentito completare la
motivazione del suo gravame in occasione dello scambio di scritti ordinato in
relazione all'impugnativa della sua controparte (v.  mutatis mutandis DTF 135 I
19 consid. 2.2). La motivazione del ricorso deve infatti intervenire
imperativamente nei termini stabiliti dall'art. 100 LTF.
Nelle sue osservazioni di risposta e di duplica l'opponente 2 non si limita ad
addurre motivi che si opporrebbero a un eventuale accoglimento del gravame in
esame, ma coglie l'occasione per completare il suo parallelo ricorso. Così è
ove egli cerca di estendere la sua argomentazione a tutti i risarcimenti
riconosciuti ai numerosi accusatori privati che dovrebbero a suo avviso essere
rinviati al foro civile, rispettivamente le cui pretese dovrebbero essere
integralmente respinte. In questa misura, le osservazioni con le relative
conclusioni esulano dall'oggetto della procedura dipendente dal rimedio della
ricorrente e si rivelano inammissibili.

1.4. Nella sua risposta, l'opponente 2 accenna alla possibilità per la
ricorrente di introdurre un'istanza di rettifica giusta l'art. 83 CPP.

Secondo l'art. 83 cpv. 1 CPP, se il dispositivo di una decisione è poco chiaro,
contraddittorio o incompleto o è in contraddizione con la motivazione,
l'autorità penale che ha pronunciato la decisione la interpreta o la rettifica
ad istanza di parte o d'ufficio. Scopo dell'interpretazione e della rettifica
non è un esame materiale di una decisione, bensì il suo chiarimento
rispettivamente la correzione di un errore manifesto. Si è in presenza di un
tale errore qualora dalla lettura del testo della decisione giudiziaria risulta
chiaramente che ciò che il giudice voleva pronunciare non corrisponde con
quanto effettivamente statuito o ordinato. In altre parole deve trattarsi di un
errore di espressione e non di errore nella formazione della volontà del
giudice. Non può dunque essere oggetto di rettifica la decisione emanata così
come voluta, ma fondata su un accertamento fattuale errato o su un errore
giuridico (DTF 142 IV 281 consid. 1.3).

Nel caso concreto, la ricorrente si duole di un accertamento dei fatti
manifestamente inesatto in punto all'entità del danno subito. In simile
costellazione, come rettamente obiettato nella replica, non vi è spazio per
un'istanza di rettifica giusta l'art. 83 CPP. Pertanto, in assenza di un errore
manifesto ai sensi di quanto esposto, a ragione l'insorgente presenta le
proprie critiche con un ricorso in materia penale al Tribunale federale.

2. 
È opportuno evadere preliminarmente l'obiezione di diritto materiale sollevata
dall'opponente 2 perché, se fondata, comporterebbe direttamente la reiezione
del ricorso.

2.1. Secondo l'opponente 2, le pretese di risarcimento avanzate dalla
ricorrente non rispetterebbero l'art. 84 CO, disposizione violata dalla CARP
che avrebbe dovuto applicarla d'ufficio. L'insorgente avrebbe investito dollari
americani in fondi statunitensi, di modo che la sua perdita e l'eventuale
risarcimento avrebbero dovuto essere stabiliti in tale valuta. In caso
contrario, ove come in concreto vi sia stato un rafforzamento del franco
svizzero rispetto alla moneta in cui è sorto il credito, il risarcimento
risulterebbe "superiore all'arricchimento, ciò che sarebbe in evidente
contrasto con la giurisprudenza secondo cui gli assegnamenti al danneggiato
devono al massimo corrispondere al vantaggio illecito che quest'ultimo ha
realizzato dal reato".

2.2. Nella sua replica, la ricorrente ritiene pretestuoso questo argomento,
evidenziando come sia regolarmente invocato e poi tralasciato. Esso non sarebbe
stato menzionato in sede dibattimentale e neppure nel parallelo ricorso in
materia penale l'opponente 2 si avvarrebbe dell'art. 84 CO per contrastare le
pretese degli accusatori privati. Abbondanzialmente l'insorgente osserva che in
sede di appello avrebbe fatto valere, in via subordinata, la propria pretesa
risarcitoria anche in dollari americani.

2.3. Giusta l'art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi
legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1).
Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di
pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della
scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non
sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Nella DTF
137 III 158, il Tribunale federale ha precisato che l'art. 84 CO si applica
anche alle obbligazioni derivanti da atto illecito, la disposizione riferendosi
ai debiti pecuniari in generale indipendentemente dalla loro causa,
contrattuale o extracontrattuale (DTF citata consid. 3.1). Il creditore è certo
tenuto ad accettare un pagamento in franchi svizzeri, tuttavia la scelta di
effettuarlo in tale moneta spetta unicamente al debitore (art. 84 cpv. 2 CO) e
non al creditore, che può far valere la sua pretesa solo nella valuta
originaria (DTF 134 III 151 consid. 2.2 pag. 154).

2.4. La CARP ha rilevato che nella sua dichiarazione di appello, tra le
conclusioni prese in via subordinata, l'opponente 2 ha postulato la reiezione
delle pretese degli accusatori privati formulate in violazione dell'art. 84 CO.
Al dibattimento però, nell'arringa finale, ha lasciato cadere al momento delle
conclusioni qualsiasi eccezione o richiesta fondata sulla citata norma, di modo
che, considerata la natura dispositiva dell'art. 84 CO, la Corte cantonale non
ha ritenuto doversi chinare sulla questione per gli accusatori privati che
hanno avanzato pretese anche o solo in franchi svizzeri. Al riguardo
l'opponente 2 contesta che abbia perso il diritto di prevalersi della facoltà
concessa al debitore dall'art. 84 cpv. 2 CO per non aver ribadito l'eccezione
fondata su tale norma nella sua arringa in sede di appello con cui ha comunque
chiesto la reiezione di tutte le pretese civili. La CARP avrebbe violato il
principio di buon senso secondo cui "chi vuole di più vuole anche meno", nonché
il principio iura novit curia.

Il tribunale d'appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti
impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP) e gode pertanto di un libero potere d'esame in
fatto e in diritto, senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti (art.
391 cpv. 1 lett. a CPP) e quindi applicando d'ufficio il diritto.
Contrariamente all'opinione dell'opponente 2, la CARP non ha disatteso il
principio iura novit curia. Come testé esposto, il debitore ha la scelta di
effettuare il pagamento nella moneta in cui è espresso il debito o in franchi
svizzeri. Orbene, consapevole del problema posto dall'applicazione dell'art. 84
CO, per averlo richiamato nella sua dichiarazione di appello, non prevalendosi
più della norma in occasione delle sue conclusioni dibattimentali, l'opponente
2 ha, quanto meno per atti concludenti, espresso la volontà di saldare un
eventuale debito in franchi svizzeri, ciò che configura una scelta ai sensi
della già citata disposizione. È in questo senso che va manifestamente inteso
il riferimento della CARP al carattere dispositivo dell'art. 84 CO ed è
pertanto a ragione che essa ha stabilito il risarcimento spettante
all'accusatrice privata in franchi svizzeri. La Corte cantonale non ha dunque
negato la facoltà del debitore di scegliere la moneta di pagamento, ma ha
implicitamente ritenuto che tale scelta fosse già stata fatta. Non è poi
possibile ammettere che il debitore possa tornare sulla sua decisione ove
risulti in seguito soccombente, perché sarebbe in contrasto con la buona fede
processuale (v.  mutatis mutandis sentenza 4A_218/2010 del 6 ottobre 2010
consid. 5.4). A titolo meramente abbondanziale, rilevasi che questa conclusione
s'impone con maggior forza alla luce del parallelo ricorso in materia penale
interposto dall'opponente 2, procedimento nel quale la qui ricorrente figura
quale parte, che non fa menzione alcuna dell'art. 84 CO. Chiede sì
l'annullamento dei risarcimenti riconosciuti agli accusatori privati, ma quale
conseguenza del postulato suo integrale proscioglimento, rispettivamente in
forza dell'art. 126 cpv. 3 CPP.

3.

3.1. La ricorrente lamenta un accertamento dei fatti manifestamente inesatto in
relazione alla quantificazione del danno. Per stabilirlo, l'insorgente si
sarebbe attenuta alle risultanze del rapporto dell'équipe finanziaria del
Ministero pubblico (EFIN). A fronte degli illeciti addebiti delle sue relazioni
bancarie per complessivi fr. 1'850'286.-- e di rimborsi per fr. 461'615.--, il
suo danno ammonterebbe ad almeno fr. 1'388'671.21. Al dibattimento di appello,
la difesa dell'opponente 2 ha prodotto della documentazione da cui
risulterebbero accrediti a favore dell'insorgente per fr. 300'000.-- e per USD
329'135.-- (per un controvalore calcolato ai singoli cambi del giorno di fr.
445'716.70). La CARP avrebbe erroneamente sommato tali importi ai rimborsi
risultanti dal rapporto EFIN. Sennonché le somme in questione sarebbero già
state considerate nello stesso, di modo che di fatto la CARP computerebbe due
volte i medesimi importi a danno dell'insorgente.

3.2. Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare
l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente
inesatto, ovvero arbitrario (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1), o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere
determinante per l'esito del procedimento. Per giurisprudenza invalsa,
l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso
possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata;
il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del
merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione
bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con
la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento della
giustizia e dell'equità (DTF 141 I 49 consid. 3.4). Per quanto attiene più in
particolare alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il
giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di
apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e
la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto
di un elemento di prova importante suscettibile di modificare l'esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264
consid. 2.3 pag. 266).

3.3. Al dibattimento d'appello la difesa dell'opponente 2 ha prodotto 6 avvisi
di accredito del conto intestato alla ricorrente, datati rispettivamente 8
aprile 2002, 16 aprile 2002, 5 luglio 2002, 20 novembre 2002, 28 febbraio 2003
e 13 agosto 2003, per importi rispettivamente di fr. 50'000.--, fr. 150'000.--,
fr. 100'000.--, USD 29'875.--, USD 197'175.-- e USD 102'085.--.

3.4. Come giustamente osservato nel ricorso i bonifici in dollari americani
erano già stati presi in considerazione nel rapporto EFIN quali rimborsi
parziali degli investimenti, riconosciuti dall'insorgente medesima. Ciò emerge
non solo dall'allegato 3D pag. 3 del citato rapporto, ma anche dai documenti
acclusi all'allegato 394 dell'incarto cantonale richiamato nell'allegato 6A
pag. 8 del rapporto. Tra questi documenti figurano gli stessi avvisi di
accredito in dollari prodotti nel corso del dibattimento d'appello. Dal
controvalore dei bonifici in dollari sommato all'ulteriore bonifico del maggio
2004, il cui avviso di accredito è compreso tra i documenti dell'allegato 394,
risulta l'importo di fr. 461'615.--, ovvero esattamente quanto l'insorgente ha
ammesso aver ricevuto quale rimborso parziale dei suoi investimenti.
Considerando gli avvisi di accredito prodotti dalla difesa dell'opponente 2
quali ulteriori rimborsi e deducendoli dal danno finale fatto valere dalla
ricorrente, la CARP è pertanto incorsa nell'arbitrio, ponendosi in aperto
contrasto con le risultanze del rapporto EFIN e con gli atti di causa.

3.5. Per quanto concerne i bonifici in franchi, la ricorrente sostiene che
siano andati a compensare, unitamente a un ulteriore bonifico di fr. 150'000.--
del 5 ottobre 2001, l'importo di fr. 450'000.-- da ella versato il 15 marzo
2001.

Effettivamente dall'allegato 3D pag. 4 del rapporto EFIN emerge un versamento
in data 15 marzo 2001 di fr. 450'000.-- a favore di un conto presso
ddd.________SA intestato a ff.________SA. I 3 bonifici per complessivi fr.
300'000.-- di cui agli avvisi di accredito presentati al dibattimento d'appello
dalla difesa dell'opponente 2, unitamente all'ulteriore bonifico del 5 ottobre
2001 pari a fr. 150'000.-- addotto dall'insorgente e risultante anch'esso dal
citato allegato, vanno a formare l'importo di fr. 450'000.--, cifra che
corrisponde al predetto versamento. Appare dunque che i bonifici in parola sono
andati a rimborsare quest'ultimo. La CARP non poteva pertanto, senza incorrere
nell'arbitrio, considerare nuovamente i bonifici in franchi a deduzione del
risarcimento postulato dalla ricorrente.

3.6. L'opponente 2 ritiene che l'insorgente non abbia comprovato il suo danno.
Disattende così che, come appena illustrato, le pretese civili sono state
quantificate sulla base del rapporto EFIN, di cui nelle sue osservazioni egli
non contesta il carattere probatorio.

4. 
Secondo l'opponente 2, il risarcimento riconosciuto dalla CARP alla ricorrente
dovrebbe in ogni caso essere annullato perché manifestamente eccessivo rispetto
all'ipotetico e contestato indebito profitto. Come già rilevato (v. consid.
1.3), tale conclusione in questo contesto risulta inammissibile. Rilevasi ad
ogni modo che dalla sentenza impugnata risulta che l'atto illecito su cui
poggia il risarcimento in questione non consiste solo nel reato di
amministrazione infedele aggravata, ma anche in quello di cattiva gestione,
infrazione quest'ultima che non implica necessariamente indebiti profitti da
parte dell'autore.

5. 
Ne segue che il ricorso si rivela fondato e dev'essere accolto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1, 4
e 5 e art. 68 cpv. 1 e 4 LTF) e sono pertanto poste a carico degli opponenti
con vincolo di solidarietà.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata
alla Corte di appello e di revisione penale per nuovo giudizio.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico di A.A.________ e
C.________ in parti eguali e in solido.

3. 
Il Cantone Ticino, A.A.________ e C.________ verseranno in solido alla
ricorrente la somma di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura
innanzi al Tribunale federale.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 6 marzo 2017

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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