Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.885/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_885/2014

Sentenza del 3 agosto 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Mark Livschitz,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. Azienda elettrica ticinese (AET),
patrocinata dall'avv. Luca Marcellini,
opponenti.

Oggetto
Infedeltà nella gestione pubblica, arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 23 giugno 2014 dalla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 7 febbraio 2013 la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto A.________ autore colpevole di infedeltà nella gestione pubblica
(art. 314 CP), per avere in qualità di direttore dell'Azienda elettrica
ticinese (AET), al fine di procurare a sé e al complice B.________ un indebito
profitto, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare
nell'ambito dell'acquisizione, da parte di AET, della società C.________ AG.
In relazione ai medesimi fatti, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto
B.________, titolare della C.________ AG, autore colpevole di complicità in
infedeltà nella gestione pubblica.
A.________ è invece stato prosciolto dalle imputazioni di truffa e di
corruzione passiva, mentre B.________ è stato assolto da quelle di truffa e di
corruzione attiva.
A.________ è stato condannato alla pena detentiva di due anni e nove mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto, alla pena pecuniaria di fr. 12'000.--,
corrispondenti a 300 aliquote giornaliere da fr. 40.-- ciascuna, e al pagamento
in solido con B.________, in favore dello Stato del Cantone Ticino, di un
risarcimento compensatorio di fr. 2'000'000.--. L'esecuzione della pena
detentiva è stata sospesa in ragione di venticinque mesi (con un periodo di
prova di due anni), da espiare per i rimanenti otto mesi. B.________ è stato
condannato alla pena detentiva di due anni, alla pena pecuniaria di fr.
20'000.--, corrispondenti a 250 aliquote giornaliere da fr. 80.-- ciascuna, e
al pagamento in solido con A.________, in favore dello Stato, di un
risarcimento compensatorio di fr. 2'000'000.--. L'esecuzione della pena
detentiva è stata sospesa per un periodo di prova di due anni.
Gli imputati sono inoltre stati condannati, in solido, a versare
all'accusatrice privata AET l'importo di fr. 2'238'437.85, oltre interessi,
pretesa ceduta allo Stato fino a concorrenza di fr. 2'000'000.--. In vista del
risarcimento equivalente, i giudici hanno poi ordinato, fatta deduzione della
tassa di giustizia e delle spese processuali, il sequestro di diversi beni
degli imputati.

B. 
Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, sia A.________ sia
B.________ hanno adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP),
dinanzi alla quale il Procuratore generale ha a sua volta presentato appelli
incidentali. Con sentenza del 23 giugno 2014, la Corte cantonale ha accolto
l'appello di B.________ e parzialmente accolto quello di A.________,
respingendo per contro i gravami del Procuratore generale.
B.________ è stato prosciolto da ogni imputazione.
A.________ è stato riconosciuto autore colpevole di infedeltà nella gestione
pubblica, per avere nella sua veste di direttore di AET, al fine di favorire
B.________, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare
nell'ambito dell'acquisizione, da parte di AET, della società C.________ AG.
Egli è stato contestualmente assolto da questa imputazione in relazione a
taluni altri fatti per i quali era stato ritenuto colpevole nel giudizio di
primo grado. La CARP ha per contro integralmente confermato il suo
proscioglimento dalle imputazioni di truffa e di corruzione passiva. L'imputato
è stato condannato alla pena detentiva di dodici mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, e alla pena pecuniaria di fr. 5'400.--, corrispondenti a
60 aliquote giornaliere di fr. 90.-- ciascuna. Entrambe le pene sono state
sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La CARP ha poi
accertato che, per effetto della commissione del reato di infedeltà nella
gestione pubblica, A.________ è civilmente responsabile nei confronti
dell'accusatrice privata AET, rinviando quest'ultima al foro civile per fare
valere le sue pretese oggetto dell'azione civile adesiva. Ha inoltre disposto
il dissequestro dei beni sequestrati e riconosciuto all'imputato un indennizzo
di fr. 43'000.--, posto a carico dello Stato per fr. 34'400.-- e
dell'accusatrice privata AET nella misura di fr. 8'600.--.

C. 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di annullarla per quanto concerne la sua condanna
e di essere prosciolto da ogni imputazione. Postula inoltre che le pretese
civili dell'accusatrice privata siano interamente respinte, con il seguito di
spese processuali e ripetibili a carico della stessa. Chiede altresì che la
causa sia rinviata alla Corte cantonale, perché gli sia riconosciuta una piena
indennità, che tenga adeguatamente conto anche delle spese peritali. Postula
che tutte le spese processuali della sede cantonale siano messe a carico dello
Stato. Il ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto dei fatti.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella
lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella
italiana. Nonostante il gravame sia steso in tedesco, questo giudizio è quindi
redatto in italiano.

1.2. Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza, le cui conclusioni sono state in parte disattese (art. 81
cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90
LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima
istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è
tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e
sotto i citati aspetti ammissibile.

2.

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101
consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso
occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il
ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni
esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di
motivazione sono inoltre accresciute laddove è censurato l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò
equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di
garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale
federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo
chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in
materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I
83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In tali
circostanze, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii
agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I
113 consid. 2.1).

2.2. Nella misura in cui si limita ad esporre una propria opinione, diversa da
quella della CARP, senza confrontarsi puntualmente con la sentenza impugnata,
spiegando con chiarezza e precisione per quali motivi violerebbe il diritto o
si fonderebbe su accertamenti manifestamente insostenibili e pertanto
arbitrari, il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è di
conseguenza inammissibile. Il Tribunale federale esamina l'apprezzamento dei
fatti e la valutazione delle prove sotto il profilo ristretto dell'arbitrio,
per motivare il quale, non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione
impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare
per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono
manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la
fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante
il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere
arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49
consid. 7.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove
è arbitrario solo quando l'Autorità abbia manifestamente disatteso il senso e
la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa,
oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle
deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e rinvii). Nell'ambito
della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il
principio "in dubio pro reo", pure accennato dal ricorrente, non assume una
portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio. Il principio può
ritenersi violato soltanto qualora il giudice condanni l'imputato nonostante
che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la
sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua
colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a).

3.

3.1. Il ricorrente contesta la decisione della Corte cantonale che ha
qualificato di  "acconto manifestamente esorbitante" l'importo di fr.
1'000'000.--, versato a titolo di pagamento parziale anticipato del goodwill
incluso nella prima tranche del pagamento del prezzo di acquisto di C.________
AG. Sostiene che la precedente istanza sarebbe incorsa in un accertamento
inesatto dei fatti ravvisando nella somma in questione un acconto invece di un
pagamento parziale. In quest'ultima evenienza, sarebbe infatti stata la parte
venditrice a concedere (con riferimento all'importo rimanente) un credito
all'acquirente AET, sicché il patrimonio dell'acquirente non sarebbe stato
messo in pericolo dal pagamento. Il ricorrente richiama inoltre la clausola n.
24 del contratto di compravendita delle azioni C.________ AG, che prevede una
garanzia del venditore riguardo alla situazione societaria, ritenendo contraria
al diritto la considerazione della CARP secondo cui le parti non avrebbero
concordato garanzie per il pagamento del goodwill.

3.2. Con queste argomentazioni, il ricorrente si diffonde in una propria
interpretazione delle clausole contrattuali, senza confrontarsi con il giudizio
impugnato spiegando, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42
cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni poggerebbe su accertamenti di fatto
manifestamente in contrasto con gli atti e perché l'apprezzamento delle prove
sarebbe chiaramente insostenibile. La Corte cantonale ha accertato che la parte
di goodwill di fr. 1'000'000.--, inglobata nella prima tranche di pagamento in
aggiunta al Substanzwert, costituisce un pagamento parziale (Teilzahlung) del
goodwill (cfr. sentenza impugnata, pag. 71). Ha pure rettamente accertato che
questo pagamento doveva essere eseguito contestualmente al trasferimento delle
azioni, rilevando poi che tale importo rappresentava una componente consistente
del goodwill e seguiva un regime a sé, sfuggendo alle clausole di aggiustamento
del prezzo (earn out), che condizionavano invece i pagamenti rimanenti,
previsti nella seconda e nella terza tranche. La Corte cantonale ha
riconosciuto l'esistenza delle garanzie generali del venditore, di cui
all'invocata clausola n. 24 del contratto, spiegando nondimeno che la loro
attuazione sarebbe stata più complessa del semplice e aritmetico meccanismo
earn out, siccome implicava l'obbligo di notifica del venditore entro novanta
giorni dalla conoscenza del difetto e l'avvio di una causa civile (cfr.
clausola n. 45), con esiti difficili da prospettarsi al momento della
conclusione del contratto. La precedente istanza ha quindi ritenuto che,
dandosi un caso di garanzia secondo la clausola n. 45 del contratto, la via per
l'acquirente AET di recuperare tutto o parte dell'importo pagato con la prima
tranche sarebbe stata ardua, pure in considerazione del fatto che nel frattempo
B.________ poteva anche non più disporre degli importi rivendicati. Ha perciò
concluso che il pagamento anticipato del goodwill di fr. 1'000'000.--,
sottoscritto nel contratto di compravendita delle azioni C.________ AG, era in
urto con gli interessi di AET. Il ricorrente non si confronta con queste
considerazioni in modo conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2
LTF e non sostanzia arbitrio alcuno. Insistendo sulla differenza tra pagamento
parziale e acconto, il ricorrente solleva una questione essenzialmente teorica
per la fattispecie in esame. Non tiene infatti conto dei considerandi esposti
nel giudizio impugnato circa la portata del pagamento di questa prima parte di
goodwill e le sue differenti caratteristiche rispetto alle condizioni di
pagamento previste per le altre tranches. Richiamando genericamente la garanzia
del venditore giusta la clausola n. 24 del contratto, il ricorrente disattende
i termini della clausola n. 45, con cui deve essere posta in relazione. Non
considera quindi che la CARP ha ritenuto che tale garanzia non offriva
all'acquirente una protezione equiparabile a quella delle clausole earn out
prevista per le altre tranches di pagamento e che la stessa non era né
sufficientemente liquida né immediatamente realizzabile.

4.

4.1. Il ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento relativo all'esistenza di
un danno provvisorio di AET pari a fr. 1'000'000.--. Sostiene che negando
l'esistenza di un goodwill di C.________ AG, la Corte cantonale si sarebbe
scostata dalle perizie agli atti, segnatamente da quella giudiziaria, che
attesterebbe valori soggettivi di questa società compresi tra fr. 2'100'000.--
e fr. 3'800'000.--. Secondo il ricorrente, i giudici cantonali avrebbero
inoltre omesso di considerare il potenziale risparmio che l'acquisizione di
C.________ AG avrebbe comportato per AET, che avrebbe potuto evitare di
rivolgersi in futuro a ditte esterne per i servizi di rete.

4.2. Sollevando questa censura il ricorrente espone nuovamente ragionamenti
propri, senza confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato con una
motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. La
CARP ha elencato al considerando n. 42 (cfr. sentenza impugnata, pag. 51 segg.)
i numerosi referti e pareri agli atti, condividendo per finire la decisione dei
primi giudici, secondo cui vi erano sufficienti elementi per statuire senza
fare capo necessariamente ai referti peritali. Ha nondimeno precisato che,
qualora sul piano probatorio dovesse imporsi il ricorso al parere dei periti,
si sarebbe attenuta in primo luogo alle valutazioni del perito giudiziario, non
emergendo ragioni per discostarsi dalle sue conclusioni. Il ricorrente non si
confronta con il citato considerando della sentenza impugnata, censurandolo
d'arbitrio. Contrariamente alla sua opinione, la CARP non si è infatti scostata
dalle conclusioni del perito giudiziario, ma vi ha fatto riferimento soltanto
in minima parte, ritenendo che vi fossero comunque sufficienti elementi per
pronunciarsi sulla fattispecie. Le considerazioni della CARP relative al danno
non sono quindi fondate su determinate risultanze peritali, ma sul contenuto
del contratto di compravendita delle azioni C.________ AG, la cui
sottoscrizione è rimproverata al ricorrente, segnatamente con riferimento alla
modalità di pagamento della prima parte del goodwill, di fr. 1'000'0000.--.
Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la precedente istanza
non ha di per sé negato l'esistenza di un valore dell'azienda superiore al
Substanzwert, tant'è che non ha ravvisato un atto di infedeltà relativamente al
goodwill di fr. 2'000'000.-- oggetto della seconda tranche. Né la Corte
cantonale ha misconosciuto che l'acquisto di una società con le caratteristiche
di C.________ AG rispondeva a un interesse di AET, ravvisando anzi
esplicitamente che l'acquisto di un'impresa per i servizi di rete rientrava
negli obiettivi strategici perseguiti dai vertici di AET, finalizzati tra
l'altro al risparmio e ad evitare la dispersione di mandati. Semplicemente, la
CARP ha in concreto ravvisato un danno agli interessi pubblici, con riferimento
al pagamento anticipato del goodwill di fr. 1'000'000.-- oggetto della prima
tranche, per il quale, diversamente dalle tranches successive, non sono state
previste né clausole earn out né specifiche garanzie immediatamente
realizzabili. Al riguardo, la nozione  "senza concreto, misurabile
corrispettivo di goodwill", utilizzata nel giudizio impugnato e criticata dal
ricorrente, si riferisce appunto soltanto al pagamento di tale componente del
prezzo. Ciò non significa che un goodwill era del tutto inesistente. Le
generiche argomentazioni non si riferiscono puntualmente agli elementi posti a
fondamento del giudizio impugnato e sono pertanto inammissibili.

4.3. Più oltre nel gravame (a pag. 37 seg.), il ricorrente contesta
l'imputazione di infedeltà nella gestione pubblica con riferimento all'aumento
del prezzo da fr. 4'000'000.-- a fr. 4'600'000.-- da lui concordato
direttamente con B.________ all'ultimo momento senza coinvolgere F.________,
che per la I.________ AG conduceva le trattative su mandato e nell'interesse di
AET. Sostiene che l'aumento del prezzo (di fr. 600'000.--) non avrebbe
comportato un danno per AET, siccome non concerneva il pagamento della prima
tranche, ma andava ad incrementare il goodwill oggetto delle tranches
successive, per le quali la CARP non ha ravvisato in capo al ricorrente un
agire infedele contrario agli interessi di AET.
Ora, la Corte cantonale ha trattato la questione dell'aumento di fr. 600'000.--
al considerando n. 50b.4 della sentenza impugnata (pag. 73 seg.), spiegando le
ragioni per cui vi ha ravvisato oggettivamente un comportamento infedele del
ricorrente. Questi non si confronta specificatamente con le considerazioni
esposte dai giudici cantonali, spiegando con chiarezza e precisione,
conformemente alle esposte esigenze, per quali motivi violerebbero il diritto.
Si limita piuttosto ad addurre che l'aumento in questione non ha realizzato un
danno di un ammontare corrispondente. Nemmeno la CARP ha però ravvisato il
danno nell'incremento del prezzo, bensì nella diminuzione dell'attivo di AET
risultante dal pagamento della prima tranche. Ciò è comunque la conseguenza
diretta del contratto di compravendita delle azioni C.________ AG e della sua
ratifica per il prezzo più elevato concordato direttamente dal ricorrente.
L'aumento del prezzo ha quindi comportato la sottoscrizione del contratto per
l'importo massimo di fr. 4'600'000.--, in adempimento del quale si è verificato
il danno agli interessi pubblici che il ricorrente doveva salvaguardare.

5.

5.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere applicato la
nozione di danno patrimoniale in modo contrario al diritto federale. Adduce, in
sostanza, che nella fattispecie la CARP avrebbe riconosciuto a torto una messa
in pericolo del patrimonio di AET.

5.2. Giusta l'art. 314 CP, i membri di un'autorità o i funzionari che, al fine
di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio
giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti
con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la
pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Secondo la giurisprudenza, per
ammettere l'infedeltà occorre che tali interessi, che possono essere di natura
finanziaria o ideale (DTF 117 IV 286 consid. 4c; 114 IV 135 consid. 1b), siano
danneggiati mediante il negozio e i suoi effetti giuridici (DTF 109 IV 168
consid. 1). Al riguardo, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che, nel
caso di un pregiudizio patrimoniale, per l'adempimento del reato dell'art. 314
CP è sufficiente un danno provvisorio o una messa in pericolo al punto tale da
minacciare il valore economico del patrimonio (cfr. TRECHSEL/PIETH, editori,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2aed., 2013, n. 3 all'art.
314, n. 23 e n. 26 all'art. 146).

5.3. Sollevando la censura di violazione del diritto federale, il ricorrente si
scosta dai fatti accertati dalla Corte cantonale senza dimostrarne l'arbitrio.
Egli parte in sostanza dal presupposto che la precedente istanza avrebbe
accertato l'assenza di un goodwill concreto e misurabile di C.________ AG,
adducendo la sua versione sull'ammontare del valore della società. Disattende
tuttavia che, come visto, la CARP gli ha rimproverato di avere disposto il
pagamento anticipato di una parte consistente del goodwill senza imporre
garanzie liquide e senza prevedere nel contratto adeguate clausole cautelative
a tutela dell'acquirente AET. Rimettendo genericamente in discussione il valore
della società, le censure ricorsuali non si confrontano con i fatti oggetto
dell'imputazione e si rivelano quindi inammissibili. Il gravame non adempie le
esposte esigenze di motivazione nemmeno laddove il ricorrente adduce che il
patrimonio di AET sarebbe stato esposto semplicemente a pericolo astratto,
giacché si limita a minimizzare l'entità del pagamento anticipato di fr.
1'000'000.-- di goodwill e il rischio assunto, partendo dal presupposto ch'esso
sarebbe stato giustificato. La Corte cantonale ha per contro accertato in modo
vincolante che si trattava di una parte consistente rispetto al totale da
versare mediante le tranches successive, soggette alle clausole earn out.
Nella misura in cui è rimproverato al ricorrente di avere sottoscritto il
contratto e di avere disposto in esecuzione dello stesso, senza specifiche
garanzie, un pagamento anticipato di un importo manifestamente sproporzionato,
la CARP ha riconosciuto a ragione un danno al patrimonio di AET. Ciò ove si
consideri che la restituzione della prestazione già versata non sarebbe più
stata possibile o avrebbe comunque comportato un dispendio rilevante per
l'accusatrice privata (cfr. sentenza 6S.271/1990 del 30 gennaio 1991 consid.
3a).

5.4. Il ricorrente sostiene poi che in concreto un danno sarebbe escluso,
siccome il pagamento anticipato senza garanzie di una parte di goodwill sarebbe
ammissibile sotto il profilo del diritto federale in materia contrattuale.
Richiama inoltre la responsabilità del consiglio di amministrazione, che ha
ratificato il contratto litigioso e quindi anche le modalità di pagamento.
Disattende tuttavia che non gli è stato rimproverato di avere concluso un
contratto illecito sotto il profilo del diritto civile, ma di averlo
sottoscritto in urto con gli interessi pubblici che doveva salvaguardare.
Quanto all'eventuale concolpa del consiglio di amministrazione, la Corte
cantonale ha rettamente rilevato che della stessa si dovrà se del caso tenere
conto nell'ambito del giudizio sulle pretese civili. Le censure ricorsuali
esulano quindi nuovamente dall'oggetto del litigio e sono perciò inammissibili.

5.5. Il ricorrente contesta l'adempimento del requisito dell'indebito profitto,
lamentando una violazione del principio accusatorio per il fatto che l'atto
d'accusa non avrebbe prospettato tale elemento nei confronti di B.________.
Adduce poi che per quest'ultimo il vantaggio avrebbe dovuto essere considerato
soltanto provvisorio, trattandosi, tenuto altresì conto degli obblighi di
garanzia a carico del venditore, della conseguenza di un danno provvisorio per
AET.
La censura è inconsistente giacché, contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente, l'atto di accusa gli addebita esplicitamente di avere agito  "al
fine di procurare a sé stesso e al complice B.________ un indebito profitto".
L'argomentazione ricorsuale nemmeno si confronta con una motivazione conforme
agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, con il considerando n. 56 della sentenza
impugnata (pag. 86 segg.), in cui la Corte cantonale ha puntualmente trattato
la questione dell'agire del ricorrente per favorire B.________ a scapito di
AET. Disattende in particolare che la garanzia generale del venditore avrebbe
implicato per AET l'avvio di una procedura dispendiosa per recuperare tutto o
parte del goodwill pagato con la prima tranche. Trascura inoltre che l'esito di
una simile procedura sarebbe stato incerto, poiché gli importi rivendicati
potevano anche non più essere nella disponibilità di B.________.

6.

6.1. Il ricorrente contesta di avere disinformato il consiglio di
amministrazione di AET riguardo alla portata dell'acquisizione di C.________ AG
e del relativo contratto di compravendita del pacchetto azionario. Sostiene di
non avere commesso omissioni e di non avere rivestito una posizione di garante.
Ritiene poi che, nella misura in cui gli sia rimproverato un comportamento
attivo, l'eventuale disinformazione degli amministratori di AET non sarebbe
stata causale per il danneggiamento patrimoniale. Ciò in particolare per quanto
riguarda l'assicurazione, contraria al vero, secondo cui nei parametri per il
calcolo del prezzo non erano compresi gli importi generati dai mandati ricevuti
da C.________ AG direttamente da AET. Il ricorrente osserva che questi
parametri non riguardavano il pagamento della prima tranche, l'unica ad essere
rilevante sotto il profilo del danno.

6.2. Occorre innanzitutto rilevare che al ricorrente non è rimproverato un
reato omissivo improprio ma un comportamento attivo, sicché le sue
considerazioni su un'eventuale posizione di garante o sull'applicazione
dell'art. 11 CP esulano dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili.
Quanto alla contestazione della causalità, il ricorrente la critica scostandosi
dai fatti accertati dalla Corte cantonale che vincolano il Tribunale federale
(cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). In particolare minimizza la rilevanza delle
informazioni sottaciute o fornite in modo fallace al consiglio di
amministrazione. Non si confronta però con gli accertamenti e le valutazioni
della CARP relativi alle circostanze della seduta del consiglio di
amministrazione del 15 dicembre 2008 e con le manchevolezze concretamente
rimproverategli in tale occasione. Il ricorrente disattende tra l'altro che la
Corte cantonale ha rilevato ch'egli ha mentito agli amministratori circa il
contenuto della due diligence e che non ha nemmeno mostrato loro, o quantomeno
spiegato nei dettagli, il contratto di acquisto delle azioni di C.________ AG,
già firmato e di cui ha anzi sottaciuto l'esistenza. Ha altresì passato sotto
silenzio l'ulteriore componente di prezzo (Zusatzzahlungen) in aggiunta a
quello di acquisto massimo. Inoltre, sempre secondo quanto accertato in sede
cantonale, l'assicurazione secondo cui gli importi generati per C.________ AG
dai mandati di AET erano esclusi dai parametri della cifra d'affari alla base
del calcolo del prezzo, è stata fornita dal ricorrente su esplicita richiesta
dei membri del consiglio di amministrazione ed è stata determinante per
l'avallo del contratto di acquisto delle azioni di C.________ AG da parte di
quest'organo dell'azienda. In tali circostanze, considerato che il danno
patrimoniale di AET è stato causato dal pagamento disposto in adempimento di
questo contratto, l'esistenza di un nesso causale con l'agire del ricorrente
non può oggettivamente essere negata.

6.3. Sempre nel contesto della disinformazione verso il consiglio di
amministrazione, il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe
accertato, in contrasto con gli atti, ch'egli aveva definito "fantasiosi" i
valori pianificati (Planwerte) relativi al pagamento del goodwill della seconda
tranche. Sottolinea che, in realtà, richiamando tale termine al dibattimento di
appello, egli si era semplicemente riferito alla sentenza di primo grado,
riportando l'espressione utilizzata in quella sede. A suo dire, si sarebbe
quindi trattato di una citazione e non di un'ammissione relativa alla sua
consapevolezza della fantasiosità di tali valori. Sia come sia, è comunque
accertato in modo scevro d'arbitrio come fosse noto alle parti che i valori di
pianificazione alla base del prezzo erano oltremodo ottimistici e che il
ricorrente aveva assicurato, in modo contrario a quanto previsto dal contratto,
che i mandati di AET non sarebbero stati computati nel calcolo del goodwill. La
conclusione della CARP, secondo cui il ricorrente ha disinformato il consiglio
di amministrazione fornendo una visione fallace e distorta dell'operazione di
acquisto di C.________ AG, non è quindi fondata su una sua ammissione, ma su
una valutazione complessiva degli elementi disponibili. Al riguardo, il
ricorrente non sostanzia l'arbitrio di questa conclusione.

7. 
Il ricorrente adduce che la sua punibilità verrebbe a cadere per il fatto che
l'accusatrice privata avrebbe rilasciato un'approvazione con consenso informato
al contratto di compravendita delle azioni C.________ AG. La censura è
inammissibile, giacché il ricorrente in sostanza fa valere quale causa
giustificativa il consenso di AET alla ratifica del contratto, scostandosi però
dai fatti accertati in modo vincolante nel giudizio impugnato. Come visto, la
CARP ha infatti constatato che il ricorrente non aveva informato, bensì
disinformato il consiglio di amministrazione dell'accusatrice privata.
L'invocata scriminante non entra quindi in considerazione.

8.

8.1. Il ricorrente sostiene che la conclusione del negozio giuridico litigioso
non sarebbe rientrata nelle proprie competenze decisionali. Rileva che, secondo
quanto accertato dai precedenti giudici, la fiducia del consiglio di
amministrazione nei suoi confronti  "non era né totale né cieca", tant'è che
alcune sue proposte, riguardanti altri temi, erano state respinte. Inoltre, due
membri di quest'organo avevano sollevato perplessità per quanto concerne la
trattanda dell'acquisto di C.________ AG. Il ricorrente evidenzia altresì che
anche alcuni amministratori disponevano di competenze specialistiche e che il
contratto litigioso era comunque soggetto alla condizione sospensiva della
ratifica da parte del consiglio di amministrazione.

8.2. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare come un funzionario
che non prende personalmente decisioni, ma che sulla base delle sue conoscenze
specialistiche e della sua posizione dispone di una competenza decisionale di
fatto, può adempiere la fattispecie dell'art. 314 CP. In effetti, influenzando
in tale modo una decisione, egli può danneggiare gli interessi pubblici anche
se formalmente non delibera di persona. Il contenuto illegale dell'infedeltà
nella gestione pubblica consiste nel fatto che, nell'ambito di un negozio
giuridico quale è in concreto la sottoscrizione del contratto di compravendita
delle azioni C.________ AG, il funzionario privilegia gli interessi privati a
scapito di quelli pubblici. Perché questi ultimi siano danneggiati non occorre
una competenza decisionale formale, ma basta che il ricorrente in virtù delle
sue conoscenze e della sua posizione abbia influenzato il consiglio di
amministrazione nella decisione di ratificare un contratto sottoscritto a
condizioni lesive degli interessi pubblici (cfr. sentenza 6B_916/2008 del 21
agosto 2009 consid. 7.5, non pubblicato in: DTF 135 IV 198; 114 IV 133 consid.
1a).

8.3. Con le sue argomentazioni, il ricorrente mira a sminuire in generale la
propria responsabilità, evidenziando per contro quella del consiglio di
amministrazione, che non gli avrebbe manifestato una fiducia assoluta sia nel
caso in esame sia in altre precedenti occasioni. Egli si scosta parzialmente
dai fatti accertati nel giudizio impugnato senza però dimostrarne l'arbitrio,
disattendendo in particolare di avere fornito a questo organo informazioni
fuorvianti. Certo, risulta che soprattutto due suoi membri hanno sollevato
dubbi sulla trattanda dell'acquisizione C.________ AG. Tuttavia, la Corte
cantonale ha accertato in modo vincolante per il Tribunale federale,
segnatamente sulla base delle dichiarazioni di J.________ e K.________, che in
quel momento il ricorrente godeva della fiducia della maggioranza dei membri
del consiglio di amministrazione, tant'è che l'acquisto del pacchetto azionario
di C.________ AG è stato autorizzato con cinque voti favorevoli, uno contrario
e un astenuto. Come rettamente rilevato dai giudici cantonali, il ricorrente
rivestiva la carica di direttore di AET e faceva parte, con i membri del
consiglio di direzione, degli organi dell'azienda. In questa sua funzione egli
ricopriva una posizione e una competenza tali da influenzare di fatto la
decisione di ratifica del contratto di acquisto di C.________ AG, come si è
effettivamente realizzato. La censura è pertanto infondata nella misura della
sua ammissibilità.

9.

9.1. Il ricorrente contesta la sua qualifica di funzionario ai sensi dell'art.
110 cpv. 3 CP. Adduce che il settore degli impianti della rete elettrica non
costituirebbe un compito pubblico, segnatamente dopo l'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2008, della legge sull'approvvigionamento elettrico, del 23 marzo 2007
(LAEl; RS 734.7), che avrebbe completamente liberalizzato il mercato elettrico.
Rileva di essere stato impiegato presso AET sulla base di un contratto di
diritto privato che gli imponeva di dirigere l'azienda, perseguendo lo scopo di
produrre e commercializzare energia secondo criteri commerciali e a prezzi
competitivi.

9.2. Il ricorrente non considera tuttavia le caratteristiche di AET, nonché il
suo scopo e i suoi indirizzi fondati sulla legge istituente l'Azienda elettrica
ticinese, del 25 giugno 1958 (LAET; RL 9.1.7.2), richiamata dalla Corte
cantonale. Come accertato nel giudizio impugnato, AET è un'azienda statale
cantonale, la cui vigilanza compete allo Stato, che ne garantisce gli impegni,
salvo quelli delle società affiliate (cfr. art. 1 e 5 cpv. 1 LAET). Essa ha per
scopo la produzione e il commercio di energia (cfr. art. 2 cpv. 1 LAET). Tenuto
conto delle norme della legge cantonale sull'energia e degli indirizzi
energetici cantonali, concorre all'attuazione e al coordinamento delle scelte
di politica energetica cantonale, alla produzione e alla commercializzazione di
energia elettrica, di gas naturale e di energie alternative; promuove l'uso
razionale dell'energia e il contenimento dei consumi, la differenziazione
nell'uso dei vettori energetici, nonché le ricerche e le sperimentazioni in
materia di energie alternative (cfr. art. 2 cpv. 2 LAET nella versione in
vigore fino al 31 gennaio 2015).
Il ricorrente richiama sostanzialmente il suo contratto di lavoro di diritto
privato e l'esigenza di amministrare l'azienda secondo criteri commerciali,
nonché di fornire energia a prezzi competitivi. Accenna inoltre alla sentenza
del Tribunale amministrativo federale A-3505/2011 del 26 marzo 2012, consid.
5.5 (in: DTAF 2013/13, pag. 173 segg.) e all'entrata in vigore della LAEl.
Disattende tuttavia che non è importante sapere in quale forma la persona
interessata svolge la sua attività per l'ente pubblico: il rapporto di lavoro
può essere di diritto pubblico o di diritto privato, essendo per contro
determinante la natura della funzione esercitata (cfr. DTF 135 IV 198 consid.
3.3 e riferimenti). Omette inoltre di considerare che, secondo quanto esposto,
il campo di attività di AET è assai ampio e prevede pure il concorso
all'attuazione e al coordinamento delle scelte di politica energetica
cantonale, alla produzione e commercializzazione di gas naturale e di energie
alternative, oltre alla promozione dell'uso razionale dell'energia e del
contenimento dei consumi. Per quali ragioni, tenendo conto dell'insieme dei
compiti di AET, che eccedono il solo commercio dell'energia elettrica, la
conclusione della Corte cantonale, secondo cui in veste di direttore
dell'azienda il ricorrente ricopriva una funzione pubblica, violerebbe il
diritto federale, non è spiegato conformemente alle esigenze di motivazione
dell'art. 42 cpv. 2 LTF. L'invocata sentenza del Tribunale amministrativo
federale concerne il ruolo di Swissgrid quale società nazionale di gestione
della rete di trasporto dell'energia elettrica e di per sé non si frappone alla
natura della funzione esercitata dal ricorrente quale direttore di AET. D'altra
parte, contrariamente alla sua opinione, l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008
della LAEl non ha comportato la completa liberalizzazione del mercato
elettrico, ma soltanto una prima tappa della stessa (cfr. art. 34 LAEl;
sentenza 5A_601/2011 del 2 aprile 2012 consid. 3, in: RtiD II-2012, pag. 13
segg; sentenza 2C_739/2010 del 6 luglio 2011 consid. 2).

10. 
Il ricorrente critica la realizzazione dell'elemento soggettivo, adducendo di
non avere avuto l'intenzione di commettere un'infedeltà nella gestione
pubblica. Il ricorso è tuttavia nuovamente inammissibile, siccome si scosta
dagli accertamenti di fatto contenuti nel giudizio impugnato. In particolare,
egli sostiene di avere mentito dinanzi al consiglio di amministrazione
unicamente riguardo al computo dei mandati di AET nel calcolo del goodwill.
Omette però altri elementi, come per esempio il fatto di avere disinformato gli
amministratori anche sulla portata della due diligence, di avere sottaciuto
loro l'esistenza del contratto già firmato e dettagliatamente regolato e di
avere aumentato il prezzo di fr. 600'000.-- all'ultimo momento, fuori delle
trattative condotte da F.________.

11.

11.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 126 cpv. 3 CPP ritenendo
insufficiente la formulazione del dispositivo sulle pretese civili. Reputa
altresì che nella fattispecie non sarebbero date le condizioni per accertare di
principio una sua responsabilità civile nei confronti dell'accusatrice privata.
Ciò, in virtù del fatto che la precedente istanza avrebbe ravvisato una
concolpa rilevante del consiglio di amministrazione, tale da sollevare dubbi
sull'esistenza di un nesso di causalità adeguata nell'ottica di un eventuale
risarcimento del danno.

11.2. L'art. 126 cpv. 3 CPP prevede che, qualora il giudizio completo delle
pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a
pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al
foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno
giudicate interamente in sede penale. Nel caso in cui il giudice penale si
limiti a prendere una decisione di principio sull'azione civile, egli non
pronuncia il risarcimento di un determinato importo, ma accerta di principio se
e in che misura l'imputato è responsabile (cfr. DTF 125 IV 153 consid. 2b/aa;
sentenza 4A_76/2014 del 19 giugno 2014, consid. 3.2.1).

11.3. Nel dispositivo della decisione impugnata, la Corte cantonale ha
accertato che per effetto della commissione del reato di infedeltà nella
gestione pubblica il ricorrente è civilmente responsabile nei confronti
dell'accusatrice privata AET. Ha poi rinviato quest'ultima al foro civile per
fare valere le pretese oggetto dell'azione civile adesiva. I precedenti
giudici, richiamato l'agire del ricorrente, hanno di principio ammesso le
condizioni della sua responsabilità ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO. Hanno
tuttavia ritenuto che l'accusatrice privata non aveva ossequiato l'onere di
motivazione del danno, sicché l'hanno rinviata al foro civile in applicazione
dell'art. 126 cpv. 2 lett. b CPP. Hanno inoltre addotto che la fattispecie
appariva complessa, in considerazione dell'eventuale concolpa degli organi
dell'accusatrice privata sia in relazione con l'acquisizione di C.________ AG
sia con riferimento al periodo successivo e al fallimento della società. In
tali circostanze, il giudizio completo delle pretese civili, peraltro di entità
non esigua, comportava un onere sproporzionato, tale da imporre un rinvio al
foro civile.
Il ricorrente lamenta genericamente l'insufficiente formulazione del
dispositivo, adducendo l'assenza di indicazioni sui presupposti della
responsabilità che sarebbero stati oggetto di giudizio nella sentenza penale.
Dalla lettura del dispositivo e dei relativi considerandi emerge tuttavia
chiaramente che la CARP ha statuito sul principio delle pretese civili,
riconoscendo in capo al ricorrente un comportamento illecito, doloso e in
rapporto di causalità naturale ed adeguata con il danno, rinviando al foro
civile essenzialmente la questione della determinazione dell'ammontare del
possibile risarcimento. In quanto diretta contro la formulazione del
dispositivo, la censura è quindi infondata. Nella misura in cui, accennando
all'eventuale colpa concomitante del consiglio di amministrazione quale motivo
di riduzione del risarcimento, il ricorrente solleva dubbi sull'adempimento
della causalità adeguata, egli rimette sostanzialmente in discussione l'esito
del giudizio penale. Ciò esula tuttavia dal tema dell'applicazione dell'art.
126 cpv. 3 CPP, comportando quindi l'inammissibilità della censura.

12.

12.1. Il ricorrente lamenta infine la violazione dell'art. 429 cpv. 1 CPP,
nonché degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU per il fatto che la Corte cantonale
gli ha negato un'indennità a titolo di risarcimento per i pareri privati da lui
commissionati.

12.2. In realtà, la Corte cantonale non ha stabilito l'indennità a favore del
ricorrente in applicazione dell'art. 429 segg. CPP, bensì in virtù dell'art.
436 cpv. 2 CPP. Secondo quest'ultima disposizione, se non beneficia di
un'assoluzione piena o parziale, né dell'abbandono del procedimento, ma ottiene
ragione su altre questioni, l'imputato ha diritto a una congrua indennità per
le spese sostenute. La norma concerne i casi in cui l'imputato ottiene ragione
su altre questioni, segnatamente su un punto accessorio o se è condannato a una
pena meno severa. Essa concorda con l'art. 428 cpv. 1 CPP, secondo cui le parti
sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o
soccombono nella causa (cfr. YVONA GRIESSER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
editori, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2aed., 2014,
pag. 2477).
La Corte cantonale ha ritenuto che, nonostante il proscioglimento
dall'imputazione di corruzione passiva, in concreto non era dato un caso di
assoluzione parziale ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP. Ciò poiché tale
imputazione era intimamente legata a quella di infedeltà nella gestione
pubblica, fondandosi sugli stessi fatti. Ha inoltre rilevato che in sede di
appello il ricorrente ha ottenuto ragione su altre questioni relative
all'imputazione di infedeltà nella gestione pubblica, per cui la condanna per
questo reato è stata per finire meno grave rispetto al giudizio di primo grado,
giustificandosi quindi il riconoscimento di un'indennità ai sensi dell'art. 436
cpv. 2 CPP.
Il ricorrente non fa valere una violazione dell'art. 436 cpv. 2 CPP, né
sostiene che la Corte cantonale avrebbe applicato a torto questa norma.
Censurando la violazione dell'art. 429 CPP, il ricorrente si fonda sul
presupposto, considerato tuttavia non realizzato nella fattispecie, ch'egli
sarebbe stato oggetto di un proscioglimento parziale. Si scosta quindi dai
considerandi del giudizio impugnato, senza confrontarsi puntualmente con gli
stessi e senza in particolare considerare il suo grado di soccombenza, che la
CARP ha fissato nella misura del 50 %. Non sostanzia quindi, con una
motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali ragioni,
considerata la sua parziale soccombenza, l'indennità per ripetibili di fr.
43'000.-- riconosciutagli dalla Corte cantonale non costituirebbe una  "congrua
indennità" giusta l'art. 436 cpv. 2 CPP. Rilevato altresì che la censura di
violazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU si confonde con quella di
violazione dell'art. 429 CPP (cfr. DTF 138 IV 205 consid. 1), il gravame
risulta nuovamente inammissibile per carenza di motivazione e non deve pertanto
essere esaminato oltre.

13. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 3 agosto 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

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