Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.881/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_881/2014

Sentenza del 3 agosto 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
Azienda elettrica ticinese (AET),
patrocinata dall'avv. Luca Marcellini,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Mark Livschitz,
3. B.________,
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi,
opponenti.

Oggetto
Infedeltà nella gestione pubblica, arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 23 giugno 2014 dalla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 7 febbraio 2013 la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto A.________ autore colpevole di infedeltà nella gestione pubblica
(art. 314 CP), per avere in qualità di direttore dell'Azienda elettrica
ticinese (AET), al fine di procurare a sé e al complice B.________ un indebito
profitto, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare
nell'ambito dell'acquisizione, da parte di AET, della società C.________ AG.
In relazione ai medesimi fatti, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto
B.________, titolare della C.________ AG, autore colpevole di complicità in
infedeltà nella gestione pubblica.
A.________ è invece stato prosciolto dalle imputazioni di truffa e di
corruzione passiva, mentre B.________ è stato assolto da quelle di truffa e di
corruzione attiva.
A.________ è stato condannato alla pena detentiva di due anni e nove mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto, alla pena pecuniaria di fr. 12'000.--,
corrispondenti a 300 aliquote giornaliere da fr. 40.-- ciascuna, e al pagamento
in solido con B.________, in favore dello Stato del Cantone Ticino, di un
risarcimento compensatorio di fr. 2'000'000.--. L'esecuzione della pena
detentiva è stata sospesa in ragione di venticinque mesi (con un periodo di
prova di due anni), da espiare per i rimanenti otto mesi. B.________ è stato
condannato alla pena detentiva di due anni, alla pena pecuniaria di fr.
20'000.--, corrispondenti a 250 aliquote giornaliere da fr. 80.-- ciascuna, e
al pagamento in solido con A.________, in favore dello Stato, di un
risarcimento compensatorio di fr. 2'000'000.--. L'esecuzione della pena
detentiva è stata sospesa per un periodo di prova di due anni.
Gli imputati sono inoltre stati condannati, in solido, a versare
all'accusatrice privata AET l'importo di fr. 2'238'437.85, oltre interessi,
pretesa ceduta allo Stato fino a concorrenza di fr. 2'000'000.--. In vista del
risarcimento equivalente, i giudici hanno poi ordinato, fatta deduzione della
tassa di giustizia e delle spese processuali, il sequestro di diversi beni
degli imputati.

B. 
Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, sia A.________ sia
B.________ hanno adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP),
dinanzi alla quale il Procuratore generale ha a sua volta presentato appelli
incidentali. Con sentenza del 23 giugno 2014, la Corte cantonale ha accolto
l'appello di B.________ e parzialmente accolto quello di A.________,
respingendo per contro i gravami del Procuratore generale.
B.________ è stato prosciolto da ogni imputazione.
A.________ è stato riconosciuto autore colpevole di infedeltà nella gestione
pubblica, per avere nella sua veste di direttore di AET, al fine di favorire
B.________, recato danno agli interessi pubblici che doveva salvaguardare
nell'ambito dell'acquisizione, da parte di AET, della società C.________ AG.
Egli è stato contestualmente assolto da questa imputazione in relazione a
taluni altri fatti per i quali era stato ritenuto colpevole nel giudizio di
primo grado. La CARP ha per contro integralmente confermato il suo
proscioglimento dalle imputazioni di truffa e di corruzione passiva. L'imputato
è stato condannato alla pena detentiva di dodici mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, e alla pena pecuniaria di fr. 5'400.--, corrispondenti a
60 aliquote giornaliere di fr. 90.-- ciascuna. Entrambe le pene sono state
sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La CARP ha poi
accertato che, per effetto della commissione del reato di infedeltà nella
gestione pubblica, A.________ è civilmente responsabile nei confronti
dell'accusatrice privata AET, rinviando quest'ultima al foro civile per fare
valere le sue pretese oggetto dell'azione civile adesiva. Ha inoltre disposto
il dissequestro dei beni sequestrati e riconosciuto all'imputato un indennizzo
di fr. 43'000.--, posto a carico dello Stato per fr. 34'400.-- e
dell'accusatrice privata AET nella misura di fr. 8'600.--.

C. 
AET impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale
federale, chiedendo di annullarla. Postula il rinvio degli atti alla Corte
cantonale, affinché si pronunci nuovamente respingendo gli appelli degli
imputati e confermando il giudizio della prima istanza. La ricorrente fa valere
la violazione dell'art. 9 Cost. e degli art. 25 e 314 CP.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.

Diritto:

1. 
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata
in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima
istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv.
1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La ricorrente è legittimata
ad adire il Tribunale federale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF,
siccome ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza inferiore ed ha
presentato pretese civili. Il gravame è quindi sotto i citati aspetti
ammissibile.

2. 
Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia
penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto,
nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134
IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, i ricorrenti devono almeno
concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione
impugnata, spiegando per quali ragioni tale giudizio viola il diritto (DTF 134
II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute
laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF;
DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). Nella misura in cui la ricorrente si limita a
contestare alcuni accertamenti della sentenza impugnata, senza confrontarsi con
altri elementi pure presi in considerazione dalla CARP e posti alla base del
suo giudizio, il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è
quindi inammissibile. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare
semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria.
Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro
contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o
contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La
decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua
motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii).

3.

3.1. La ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento della Corte cantonale
secondo cui  "vi era un interesse di AET all'acquisto di una società con
caratteristiche specifiche che erano proprie anche di C.________ AG". Sostiene
che, innanzitutto, non sarebbe chiaro se tale interesse fosse rivolto a tutte
le caratteristiche di C.________ AG o soltanto ad alcune di esse. In secondo
luogo, la questione relativa all'opportunità di una simile acquisizione sarebbe
rimasta irrisolta da parte di AET e non sarebbe stata prevista in uno specifico
piano strategico dell'azienda. La ricorrente richiama le deposizioni di tre
dirigenti di AET, secondo cui l'acquisto di C.________ AG non sarebbe stato
adeguato alle esigenze dell'azienda. Adduce che soltanto le dichiarazioni
dell'imputato A.________ sosterrebbero la tesi contraria.

3.2. Con queste argomentazioni, la ricorrente si limita ad esporre una propria
diversa opinione, ma non dimostra l'arbitrio del citato accertamento. La Corte
cantonale non ha stabilito che solo l'acquisto specifico di C.________ AG
rispondeva agli interessi di AET. Ha per contro ritenuto che negli obiettivi
strategici perseguiti dai vertici di AET rientrasse l'acquisto di una società
per i servizi di rete, quindi dalle caratteristiche simili a quelle di
C.________ AG. La ricorrente stessa riconosce che l'acquisizione litigiosa non
era di per sé incompatibile con le strategie di AET. Non si confronta poi
puntualmente con il contenuto del rapporto della società H.________ e con i
verbali del consiglio di amministrazione di AET del 25 novembre 2008, del 15
dicembre 2008 e del 18 giugno 2009, che la CARP ha ritenuto integrarsi
coerentemente con le dichiarazioni di A.________. La criticata conclusione è
quindi fondata su una valutazione complessiva degli elementi disponibili, che
la ricorrente non considera nel loro insieme, sostanziandone l'arbitrio
conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.

4.

4.1. La ricorrente critica la considerazione dei precedenti giudici, secondo
cui la due diligence allestita dalla I.________ AG sarebbe completa e provvista
delle avvertenze necessarie. Ritiene discutibile il conferimento del mandato a
questa società, siccome la stessa non aveva mai svolto incarichi per conto di
AET in precedenza, mancava di conoscenze specifiche nel settore energetico e il
suo membro del consiglio di amministrazione F.________ era già stato condannato
penalmente per truffa. Secondo la ricorrente, la scelta di I.________ AG
sarebbe riconducibile esclusivamente all'imputato A.________ e finalizzata al
solo scopo di dare una parvenza di rigore economico all'operazione di
compravendita. Richiama poi delle divergenze sostanziali tra la bozza di due
diligence e il suo testo definitivo, che presenterebbe carenze anche sotto il
profilo formale, mancando una seconda firma da parte di un dirigente della
I.________ AG.

4.2. La censura ricorsuale solleva generici sospetti riguardo al ruolo di
F.________ e della I.________ AG che, secondo la ricorrente, si sarebbero in
sostanza prestati a svolgere una  "funzione alibi" al fine di giustificare il
prezzo prefissato dalle parti. La supposizione non poggia tuttavia su
accertamenti chiari ed univoci, vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art.
105 cpv. 1 LTF). Per il resto la ricorrente non si confronta puntualmente con
il contenuto della due diligence definitiva, spiegando con una motivazione
conforme alle esposte esigenze per quali ragioni gli accertamenti e le
considerazioni esposte dai giudici cantonali ai considerandi n. 15 e 18,
richiamati nel gravame, sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti. La
ricorrente disattende che la precedente istanza ha accertato che già in un
documento del 29 agosto 2008, inviato da F.________ al responsabile della
consulenza giuridica di AET, era esclusa dalla due diligence la "business due
diligence", ovvero l'analisi dell'operatività futura di C.________ AG. La Corte
cantonale ha poi accertato che sia nella bozza di due diligence sia nella sua
versione definitiva risultavano cautele e richiami alla prudenza per quanto
concerne il prezzo legato allo sviluppo futuro dell'azienda. Ha in particolare
rilevato che nel documento definitivo F.________ aveva evidenziato come nello
scenario con l'integrazione della C.________ AG in AET, le proiezioni 2009-2014
apparivano molto ottimistiche, presupponendo in ogni caso un andamento degli
affari più che positivo e il completo sfruttamento di ogni potenziale sinergia.
Sempre secondo quanto accertato nel giudizio impugnato, F.________ aveva
inoltre richiamato l'attenzione sui rischi derivanti dalla crescita e dallo
sdoppiamento delle sedi lavorative e sul fatto che il valore aziendale
dipendeva direttamente dalla misura in cui tali valori ottimistici sarebbero
stati raggiunti. Né va qui trascurato, a prescindere dal fatto che l'avvertenza
non era esplicitamente contenuta nella bozza, che nella due diligence
definitiva era comunque indicato espressamente che per il calcolo del valore
della C.________ AG sarebbe occorso escludere i contributi di AET a favore
della stessa C.________ AG. Per quali ragioni, tenuto conto del contenuto
concreto di tali atti, con cui la Corte cantonale si è confrontata, la
conclusione della CARP, secondo cui la due diligence era completa e provvista
delle avvertenze necessarie, sarebbe del tutto insostenibile, la ricorrente non
spiega con una motivazione conforme alle richieste esigenze.
Peraltro, la due diligence non riveste un peso decisivo per l'esito del
giudizio giacché, come accertato dalla Corte cantonale, di fatto essa si è
rivelata un esercizio inutile, privo di effetti pratici. Il documento è infatti
stato trasmesso a contratto già concluso e ratificato dal consiglio di
amministrazione di AET ed ha quindi costituito un semplice atto da inserire nel
dossier per chi ne avesse eventualmente fatto richiesta. Poiché l'imputato
A.________ non ha per finire sottoposto la due diligence al consiglio di
amministrazione di AET, la decisione di ratificare il contratto lesivo degli
interessi dell'azienda non è stata presa sulla base delle asserite
manchevolezze del documento, ma semmai fondandosi sulle informazioni fuorvianti
fornite direttamente dall'imputato medesimo. In tali circostanze, quand'anche
si volessero per ipotesi ammettere eventuali incompletezze della due diligence,
ciò non basterebbe a rendere arbitrario nel risultato il giudizio della CARP.

5.

5.1. La ricorrente critica la sentenza della Corte cantonale che, ritenendo non
obbligatorio un esame preliminare dell'operazione C.________ AG da parte della
commissione progetti di AET, avrebbe di fatto avallato la condotta
dell'imputato di portare l'acquisizione di C.________ AG direttamente dinanzi
al consiglio di amministrazione.

5.2. La censura è di carattere appellatorio e non dimostra arbitrio alcuno. La
ricorrente si limita infatti ad addurre che il mancato esame preliminare
dell'operazione C.________ AG da parte della commissione progetti costituirebbe
in concreto un'anomalia, a maggior ragione ove si consideri che l'imputato
A.________ non avrebbe coinvolto nemmeno gli altri membri di direzione.
Riconosce tuttavia che, in base al regolamento di gestione e di organizzazione
di AET del 9 luglio 2008, tale esame  "non è un passaggio formale obbligatorio"
 (art. 8 cpv. 6 del regolamento). In tali circostanze, la ricorrente mette
sostanzialmente in discussione l'adeguatezza della procedura seguita
dall'imputato, ma non motiva una manifesta insostenibilità della decisione
della CARP, che non ha dato un peso determinante al mancato esame preliminare
da parte della commissione progetti. Ciò tanto più che questa commissione non
ha competenze decisionali e che il consiglio di amministrazione non ha disposto
il rinvio della trattanda affinché l'oggetto fosse dapprima sottoposto alla
commissione.

6.

6.1. La ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento secondo cui il punto di
partenza per la fissazione del prezzo di C.________ AG furono i desiderata di
B.________ che, secondo quanto indicato nella lettera d'intenti del 19 novembre
2008, chiedeva fr. 6'000'000.--. Sostiene che questi non sarebbe stato
all'origine dell'indicazione del prezzo, tant'è che in sede di interrogatorio
avrebbe indicato un importo di fr. 5'000'000.--, correggendosi quando gli è
stata sottoposta la lettera d'intenti. Secondo la ricorrente, in realtà gli
imputati avrebbero sin dall'inizio fissato il prezzo di C.________ AG in fr.
5'000'000.--, indicando inizialmente un importo di fr. 6'000'000.-- solo per
creare l'illusione di una trattativa, facendo capo a F.________ cui sarebbe
stato attribuito un ruolo alibi.

6.2. Con queste argomentazioni la ricorrente espone una sua versione dei fatti,
che non è tuttavia basata su accertamenti oggettivi e univoci, vincolanti per
il Tribunale federale. La Corte cantonale non ha in effetti accertato elementi
probatori tali da dimostrare un pregresso accordo fra gli imputati
sull'ammontare del prezzo e su una simulazione delle trattative. Il fatto che
anche la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile non rende
di per sé arbitraria quella ritenuta dalla Corte cantonale, con la quale la
ricorrente nuovamente non si confronta con una motivazione conforme alle
esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 138 I 49 consid. 7.1;
137 I 1 consid. 2.4 e rinvii).

7. 
La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto accertato dalla precedente
istanza, A.________ avrebbe disposto il pagamento dell'importo di fr.
500'000.-- a favore di B.________ prima del trapasso delle azioni di C.________
AG ad AET, ciò che sarebbe in contrasto con il tenore del contratto. Evidenzia
che il pagamento è stato disposto da AET con ordine di bonifico del 29 dicembre
2008, mentre la girata dei titoli e l'iscrizione nel registro delle azioni
datano del 2 gennaio 2009.
Sta di fatto che la CARP ha accertato che il versamento è stato addebitato con
valuta 30 dicembre 2008 e che lo stesso giorno sono state materialmente
consegnate all'acquirente le azioni C.________ AG. Questi accertamenti non sono
censurati d'arbitrio e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (cfr.
art. 105 cpv. 1 LTF). La conclusione della Corte cantonale secondo cui il
pagamento ha avuto luogo il 30 dicembre 2008, vale a dire il medesimo giorno
della consegna delle azioni, non è in tali circostanze manifestamente
insostenibile.

8. 
La ricorrente richiama poi i considerandi da n. 37 a 39 della sentenza
impugnata, concernenti la situazione di C.________ AG dopo il 1° gennaio 2009,
ed adduce che l'imputato A.________ avrebbe fatto pressioni sui dipendenti di
AET, affinché C.________ AG ottenesse ogni genere di mandato. Sostiene inoltre
che le fatture di C.________ AG non pagate da AET riguarderebbero in gran parte
prestazioni ingiustificate e che il fallimento di C.________ AG non sarebbe
riconducibile a tali importi scoperti. Rimprovera poi a A.________ di non avere
disposto, dopo l'acquisizione di C.________ AG, una verifica del suo valore
sostanziale.
Ora, con questi argomenti, la ricorrente espone nuovamente una sua versione
sull'inconsistenza del valore di C.________ AG, la cui situazione societaria
sarebbe stata moribonda già al momento dell'acquisizione da parte di AET. Non
si confronta tuttavia con i citati considerandi della sentenza impugnata,
spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze dove risiederebbe
l'arbitrio. La CARP non ha negato l'esistenza di pressioni di A.________ sul
personale di AET per attribuire mandati a C.________ AG, né ha accertato che il
fallimento di C.________ AG è necessariamente riconducibile al comportamento di
AET, ma si è limitata ad esporre lo svolgimento dei fatti, riportando in
particolare le dichiarazioni di B.________ e del suo stretto collaboratore,
senza trarre al riguardo specifiche conclusioni. La questione del comportamento
degli organi di AET dopo l'acquisto di C.________ AG riguarda d'altra parte
essenzialmente l'aspetto dell'eventuale risarcimento civile e dovrà se del caso
essere vagliato puntualmente in quella sede. La censura, non motivata giusta
gli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, non deve pertanto essere esaminata oltre.

9.

9.1. La ricorrente critica la congruità dell'importo di fr. 1'000'000.--
versato da AET a titolo di pagamento del valore sostanziale di C.________ AG.
Contesta segnatamente il fatto che la precedente istanza si è scostata dal
valore, compreso tra fr. 340'000.-- e fr. 560'000.--, indicato dal perito
giudiziario. Adduce che anche la valutazione del revisore di C.________ AG
sarebbe attendibile e in linea con le risultanze della perizia giudiziaria.
Ritiene inoltre che la possibilità di correggere in un secondo tempo il prezzo
eccessivo rappresenterebbe in concreto un'eventualità del tutto ipotetica: la
clausola di post closing price adjustment prevista dal contratto sarebbe in
effetti di difficile applicazione, giacché una verifica dei valori reali
avrebbe dovuto essere avviata dagli imputati medesimi.

9.2. La censura è nuovamente appellatoria e non si confronta puntualmente con i
considerandi del giudizio impugnato, tenendo segnatamente conto del complesso
degli elementi presi in considerazione dalla Corte cantonale. Quest'ultima non
ha infatti trascurato i valori massimi indicati dalla perizia, ma ha
considerato anche una serie di valutazioni contenute in altri documenti, sui
quali la ricorrente non si esprime. In particolare, la CARP ha pure richiamato
i valori indicati nel bilancio allegato al contratto (fr. 1'018'820.28), nella
due diligence definitiva (fr. 734'000.--) e nel rapporto di D.________ AG (fr.
1'118'000.--), quest'ultimo supportato da un parere di E.________ AG. Ha
altresì rilevato che il prezzo del valore sostanziale indicato nel contratto è
stato considerato ragionevole da F.________, concludendo per finire sulla base
di una valutazione d'insieme che l'importo concordato di fr. 1'000'000.-- non
si sbilanciava dai valori reali al punto tale da apparire eccessivo o lesivo
degli interessi di AET. Richiamando unicamente singoli aspetti, la ricorrente
non dimostra l'arbitrarietà del giudizio conclusivo, fondato su un esame
globale degli elementi disponibili.

10.

10.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa
nell'arbitrio anche laddove ha ritenuto "AET oriented" il pagamento del
goodwill della seconda tranche (fr. 2'000'000.--). A suo dire, i precedenti
giudici si sarebbero scostati dalle risultanze della perizia giudiziaria,
avrebbero omesso di considerare che il contratto non prevede l'esclusione dei
mandati di AET dal computo del prezzo e che quand'anche i risultati previsti
dal contratto fossero stati raggiunti soltanto parzialmente, una parte del
prezzo avrebbe dovuto essere pagata comunque.

10.2. L'argomentazione è nuovamente appellatoria e non si confronta
puntualmente con i considerandi n. 50b1-b5 del giudizio impugnato, spiegando
per quali ragioni sarebbero manifestamente insostenibili e di conseguenza
arbitrari. La ricorrente disattende la portata delle clausole earn out,
puntualmente spiegata dalla Corte cantonale: in particolare omette di
considerare il contenuto della clausola contrattuale n. 14b, concepita a favore
dell'acquirente AET e comportante conseguentemente rischi per il venditore.
Sulla base della stessa, la CARP ha segnatamente rilevato che, tenuto conto
degli oltremodo ottimistici valori pianificati, nell'ipotesi in cui negli anni
2009-2012 i risultati fossero rimasti quelli del 2008, AET avrebbe potuto
semplicemente sospendere i pagamenti relativi alla seconda tranche di fr.
2'000'000.--. Al riguardo, la ricorrente tralascia pure di considerare che la
clausola n. 54 del contratto prevede un obbligo di attenersi alle direttive
dell'acquirente AET, la quale poteva quindi imporre una politica aziendale di
basso profilo durante il periodo soggetto a earn out, ciò che aumentava
ulteriormente i rischi del venditore. Quanto alla mancata esclusione dei
mandati di AET dal calcolo del prezzo, la Corte cantonale ne ha tenuto conto
qualificandola di atto di infedeltà nella gestione pubblica nell'ambito della
disinformazione fornita dall'imputato A.________ ai membri del consiglio di
amministrazione di AET. Poiché non si confronta con questi elementi, il gravame
è ancora una volta inammissibile in applicazione degli art. 42 cpv. 2 e 106
cpv. 2 LTF.

11. 
La ricorrente contesta il proscioglimento di A.________ dall'imputazione di
infedeltà nella gestione pubblica relativamente alla sottoscrizione dei
contratti di lavoro tra C.________ AG e B.________, rispettivamente G.________.
In questa sede, non confuta tuttavia il fatto che i nuovi salari previsti in
tali contratti sono in linea di massima conformi a quelli vigenti nei relativi
settori d'attività, ai quali sono stati paragonati dalla CARP. Adduce piuttosto
che gli aumenti salariali avrebbero cagionato, rispetto alla situazione
precedente, un incremento dei costi di C.________ AG di circa fr. 200'000.--,
causando una perdita di valore della società. Ciò ove si consideri che il
fatturato medio annuo di C.________ AG ammontava a fr. 800'000.--/fr.
900'000.-- e che l'utile del 2008 è stato di soli fr. 2'000.--.
Con questa argomentazione la ricorrente non si confronta puntualmente con i
considerandi n. 51 e 53 del giudizio impugnato, spiegando per quali ragioni
sarebbero manifestamente insostenibili o violerebbero altrimenti il diritto. Si
limita per contro ad esporre nuovamente una sua diversa opinione, senza
sostanziare arbitrio alcuno. La Corte cantonale non ha trascurato la situazione
finanziaria di C.________ AG prima dell'acquisizione, accertando anzi che nel
2008 la cifra d'affari è stata di fr. 950'128.08 e l'utile netto di fr.
2'032.08, reso possibile solo grazie a un ammortamento ridotto. La ricorrente
disattende tuttavia che per gli anni successivi all'acquisizione, a partire
quindi dal 2009, nei piani dell'acquirente era prospettata un'espansione
dell'attività di C.________ AG e che, pur tenendo conto dell'evoluzione di
costi, erano quindi previsti risultati ottimistici con un incremento della
cifra d'affari e dell'utile di C.________ AG.

12.

12.1. La ricorrente sostiene che l'imputato A.________ avrebbe agito non
soltanto allo scopo di procurare un indebito profitto a B.________, ma anche a
sé stesso. Rileva che il secondo avrebbe dovuto rimborsare al primo un prestito
di fr. 500'000.--, che non sarebbe stato in grado di restituire anticipatamente
senza vendere C.________ AG. Dal canto suo, A.________ avrebbe dovuto far
fronte al pagamento del saldo della propria casa entro il 31 dicembre 2008.
Secondo la ricorrente, gli imputati avrebbero progettato la vendita di
C.________ AG allo scopo di consentire il rimborso anticipato del prestito da
parte di B.________, affinché A.________ potesse rispettare il termine di
pagamento per l'acquisto della sua abitazione.

12.2. Sotto il profilo soggettivo, il reato di infedeltà nella gestione
pubblica richiede, oltre all'intenzione di recare danno agli interessi
pubblici, l'esigenza di procurare a sé o ad altri un indebito profitto (cfr.
TRECHSEL/PIETH, editori, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
2aed., 2013, n. 4 all'art. 314). Adducendo l'intenzione dell'imputato
A.________ di procurare a sé (e non soltanto all'amico B.________) un indebito
profitto, la ricorrente fa valere l'elemento soggettivo, scostandosi tuttavia
dai fatti accertati dalla Corte cantonale e posti a fondamento del giudizio
impugnato. Non censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze
dell'art. 106 cpv. 2 LTF, tali accertamenti sono vincolanti per il Tribunale
federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). La precedente istanza ha infatti
essenzialmente accertato sulla base delle dichiarazioni di A.________,
confortate dalla testimonianza del suo consulente bancario e supportate dalla
deposizione di B.________, che il problema del pagamento del saldo della casa
si è posto successivamente alle trattative per l'acquisto di C.________ AG,
senza correlazione con questa operazione. In particolare, secondo gli
accertamenti della CARP, la questione del finanziamento è diventata di
attualità solo verso la metà di dicembre del 2008 e la richiesta di
restituzione del prestito è stata formulata da A.________ a B.________
certamente non prima del 23 dicembre 2008. Sempre in base agli accertamenti
della precedente istanza, la richiesta di rimborso anticipato del prestito
traeva origine da una proposta in tal senso del consulente bancario, dopo che
aveva ritenuto insufficiente un'offerta di A.________ di cessione del contratto
di mutuo in garanzia del maggiore credito bancario. Contrariamente all'opinione
della ricorrente, non è poi stato accertato che il pagamento dell'importo di
fr. 500'000.--, oggetto della prima tranche, sarebbe stato eseguito, in
dispregio del contratto, prima del trapasso delle azioni. Come visto, il
versamento è avvenuto lo stesso giorno della consegna dei titoli (cfr. consid.
7). Inammissibile in applicazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la
censura non deve essere vagliata oltre.

13.

13.1. La ricorrente impugna il proscioglimento di B.________, rimproverando
alla Corte cantonale di avere negato a torto una partecipazione al reato di
infedeltà nella gestione pubblica. A suo dire, B.________ avrebbe concordato
preventivamente con A.________ il prezzo di vendita di C.________ AG,
consapevole che lo stesso fosse irrealistico e superiore al valore di mercato.
Egli avrebbe poi sottoscritto tutti i documenti necessari per simulare una
trattativa, prestandosi a fornire a F.________ dati fallaci sul valore della
società e accettando l'intervento di A.________ per rialzare il prezzo della
compravendita. Ha poi firmato il contratto così concordato, richiedendo infine,
ed accettando, il pagamento anticipato di fr. 500'000.-- per consentire a
A.________ di far fronte all'acquisto della casa. Secondo la ricorrente,
B.________ sarebbe stato consapevole del valore societario di soli fr.
418'000.-- stabilito dall'ufficio di revisione di C.________ AG, conoscendo
inoltre la situazione dell'impresa e il fatto che il prezzo di vendita non
sarebbe stato realistico. Sostiene altresì che B.________ avrebbe saputo che
F.________ non disponeva di competenze specifiche per valutare i dati
fornitigli e che avrebbe potuto contare su A.________ per evitare verifiche
future e per vedersi attribuire mandati di ogni genere. La ricorrente adduce
inoltre che B.________ sarebbe stato consapevole del fatto che la due diligence
non era stata ancora ultimata al momento della sottoscrizione del contratto:
avrebbe altresì saputo che AET era un'azienda pubblica e che il direttore della
stessa (A.________) lo stava favorendo.

13.2. Ciò che l'interessato sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono
questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii) che vincolano di
principio il Tribunale federale, tranne quando i fatti sono stati accertati in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF).
La ricorrente espone una sua convinzione su quanto B.________ avrebbe saputo
nell'ambito dell'operazione di compravendita della sua società, ma non tiene
conto dei fatti accertati dalla Corte cantonale e non sostanzia quindi arbitrio
alcuno. Non si confronta in particolare con i considerandi n. 59 e 60 della
sentenza impugnata, spiegando in modo conforme alle già citate esigenze di
motivazione, per quali ragioni gli accertamenti e le valutazioni della Corte
cantonale sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e chiaramente
insostenibili. I precedenti giudici hanno infatti negato l'esistenza di
elementi probatori che dimostrerebbero un pregresso accordo tra gli imputati.
Non hanno quindi accertato a carico di B.________ un ruolo che oltrepassasse
quello di un venditore che agiva a tutela dei propri interessi nell'ambito di
una trattativa privata. In particolare, la Corte cantonale ha constatato che
B.________ non conosceva F.________, non aveva un'influenza su A.________ o su
AET tale da potere condizionare a proprio favore l'esito del negozio giuridico
ed ha agito scopertamente, proponendo un suo prezzo massimo, comunque soggetto
a clausole che permettevano ampi aggiustamenti. Tali accertamenti sono
vincolanti in questa sede (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF).
Né la ricorrente fa valere, con riferimento all'imputazione di complicità nel
reato in questione, una violazione degli art. 25 seg. CP. Disattende altresì
che, riguardo alla condotta addebitata a B.________, la precedente istanza ha
ritenuto carente già l'atto di accusa, ravvisando una possibile violazione del
principio accusatorio. Al proposito, la ricorrente non fa valere un'errata
applicazione degli art. 9 e 325 CPP.

14. 
Il gravame è infine inammissibile laddove è criticato l'ammontare del danno, il
giudizio sulle pretese civili e quello su spese processuali e indennità. La
ricorrente solleva infatti le relative censure succintamente, partendo
manifestamente dal presupposto, non realizzato nella fattispecie, che la Corte
cantonale avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado. Ribadisce poi,
in modo generico, la pretesa di risarcimento di fr. 2'238'437.85 riconosciutole
dalla prima istanza, contestando senza particolari spiegazioni il rinvio al
foro civile stabilito dalla CARP.

15. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico
della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 3 agosto 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

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