Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.498/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_498/2014

Sentenza del 9 settembre 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer, Rüedi, Jametti,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di
giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
Retribuzione del difensore d'ufficio, IVA,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 14 aprile 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 3 aprile 2013 l'avv. A.________ è stata nominata difensore d'ufficio di un
imputato domiciliato all'estero. Dopo l'emanazione dell'atto d'accusa, ma prima
dello svolgimento del dibattimento di primo grado, questi ha nominato un
difensore di fiducia. Il mandato d'ufficio ha di conseguenza preso fine.

Con decisione del 9 dicembre 2013, il Presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano ha statuito sulla nota d'onorario sottopostagli
dall'avvocata, non riconoscendole l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

B. 
L'avvocata ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Dopo aver chiesto di
esprimersi sul gravame anche all'Amministrazione federale delle contribuzioni
(AFC), con sentenza del 14 aprile 2014 la CRP ha respinto il reclamo,
confermando che le prestazioni fornite dalla legale non soggiacciono all'IVA.

C. 
Avverso questa sentenza, l'avv. A.________ si aggrava al Tribunale federale con
un ricorso in materia penale, postulando l'aumento dell'8 %, corrispondente
all'IVA, dell'importo riconosciutole a titolo di indennità per onorario e
spese.

Diritto:

1.

1.1. La retribuzione della ricorrente, quale difensore d'ufficio, è stata
stabilita in una decisione di un tribunale di primo grado, poi impugnata con un
reclamo dinanzi alla giurisdizione di reclamo cantonale. La via del ricorso in
materia penale giusta l'art. 78 LTF è quindi aperta (sentenza 6B_638/2012 del
10 dicembre 2012 consid. 1).

1.2. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste
(art. 42 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF), il ricorso
risulta di massima ammissibile sotto i citati aspetti.

1.3. A sostegno del suo gravame, la ricorrente ha allegato una lettera del 30
aprile 2014, posteriore alla decisione impugnata, della Divisione principale
dell'imposta sul valore aggiunto dell'AFC. Nel citato scritto figura la
posizione giuridica dell'AFC sulla problematica oggetto di ricorso. In tale
misura, non costituendo un fatto nuovo né un mezzo di prova nuovo ai sensi
dell'art. 99 cpv. 1 LTF, esso appare ammissibile (v. sentenza 6B_638/2012 del
10 dicembre 2012 consid. 2).

2. 
La causa verte esclusivamente sulla questione di sapere se le tassazioni delle
difese di ufficio di imputati con domicilio all'estero debbano comprendere
anche un importo a titolo di IVA.

2.1. La CRP ha ricordato che l'imponibilità delle prestazioni di patrocinio
dipende dall'assoggettamento del patrocinatore all'IVA, in concreto dato, e dal
luogo della prestazione che deve situarsi in Svizzera. Poiché l'art. 8 cpv. 1
LIVA (RS 641.20) identifica tale luogo con il domicilio del destinatario della
prestazione, la Corte cantonale ha dovuto determinare chi tra lo Stato e
l'imputato dovesse essere considerato destinatario delle prestazioni del
difensore d'ufficio. Ha rilevato che nelle difese d'ufficio, tra lo Stato,
l'avvocato e l'imputato si instaura un rapporto tripartito di diritto pubblico:
in quest'ambito il legale adempie un obbligo civico, è totalmente indipendente
dallo Stato ed è tenuto nei confronti dell'imputato ai medesimi obblighi
professionali del difensore di fiducia. Il rapporto di diritto pubblico è a
favore di un terzo, ovvero l'imputato, che è il beneficiario del servizio reso
dal difensore d'ufficio. Dal momento che l'art. 8 cpv. 1 LIVA non si fonda sul
concetto di controparte, bensì su quello di destinatario, la CRP ha ritenuto
difficile scindere quest'ultimo dalla nozione di beneficiario. Considerando
l'imputato il destinatario della prestazione, questa non è imponibile nel caso
in cui egli sia domiciliato all'estero. Ma quand'anche si volesse considerare
lo Stato quale destinatario dei servizi resi dal difensore d'ufficio, per la
Corte cantonale l'IVA non sarebbe comunque dovuta. Sotto il profilo pubblico e
istituzionale, il difensore d'ufficio svolge un ruolo indispensabile per il
funzionamento della giustizia, che lo Stato è costituzionalmente tenuto a
garantire in forza dell'art. 29 cpv. 3 Cost. Lo Stato fissa per legge l'obbligo
dell'avvocato di assumere le difese d'ufficio e ne stabilisce la remunerazione.
Indispensabili all'esercizio della giustizia e al suo funzionamento, i costi
delle difese d'ufficio andrebbero inseriti, secondo i giudici cantonali, nelle
spese giudiziarie. D'altronde, nel CPP tali costi rientrano nei disborsi, che a
loro volta fanno parte delle spese giudiziarie (art. 422 cpv. 1 e 2 lett. a
CPP), di principio sostenute dallo Stato (art. 423 CPP). In quest'ottica si
tratterebbe di costi dell'attività sovrana esentata dall'IVA per effetto
dell'art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA.

2.2. Con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza
2A.202/2006 del 27 novembre 2006 consid. 3.2 e 4.2), la ricorrente osserva che
il destinatario della prestazione sarebbe la persona che se l'è fatta
promettere e a cui è intestata la fattura. Citando le pertinenti norme del CPP
relative alla difesa d'ufficio, l'insorgente rileva che destinatario e
beneficiario della prestazione sarebbe sia materialmente sia formalmente lo
Stato, che con la nomina e la retribuzione di un difensore d'ufficio
adempirebbe il suo obbligo di garantire la tutela dei diritti di ogni cittadino
innanzi alla giustizia. Sicché le prestazioni fornite dal legale in
quest'ambito sarebbero imponibili a titolo di IVA. La ricorrente contesta poi
l'assunto secondo cui i costi delle difese d'ufficio sarebbero da annoverare
tra quelli dell'attività sovrana. Quest'ultima si esplicherebbe unicamente nel
momento in cui lo Stato, datene le condizioni, reclama all'imputato condannato
il rimborso di quanto corrisposto al difensore d'ufficio. Seguire la posizione
della CRP di fatto significherebbe riconoscere che, con la sua nota
professionale, il difensore d'ufficio proceda formalmente a emettere una tassa
di giustizia, compito questo appannaggio esclusivo dello Stato. Peraltro
l'insorgente rileva che la soluzione della sentenza impugnata dovrebbe
coerentemente condurre ad esentare dall'IVA tutte le difese d'ufficio, a
prescindere dal domicilio dell'imputato, ciò che, in assenza di un'esplicita
norma, apparirebbe contrario alla legislazione vigente.

3.

3.1. La riscossione dell'IVA è effettuata in particolare secondo il principio
della trasferibilità dell'imposta (art. 1 cpv. 3 lett. c LIVA), che permette di
raggiungere lo scopo perseguito dall'IVA, ossia l'imposizione
dell'utilizzazione a titolo privato di reddito e sostanza a scopo di consumo
(art. 1 cpv. 1 LIVA; DTF 140 II 80 consid. 2.3.2). Se le prestazioni imponibili
risultano da un rapporto di diritto privato, il trasferimento dell'imposta è
disciplinato dagli accordi tra le parti conformemente all'art. 6 LIVA, mentre è
retto dal diritto pubblico qualora esse si fondino sul diritto pubblico (DTF
140 II 80 consid. 2.4.1-2.5.5).

3.2. Il difensore d'ufficio svolge un compito pubblico regolato dal diritto
pubblico. Al momento della sua designazione, tra l'avvocato e lo Stato si
instaura un particolare rapporto giuridico, in virtù del quale il primo vanta
nei confronti del secondo una pretesa di diritto pubblico a essere retribuito
conformemente alla pertinente regolamentazione cantonale o federale (v. art.
135 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 261 consid. 2.2.1; 122 I 1 consid. 3a pag. 2). In
una sentenza anteriore all'entrata in vigore del CPP, ma valida anche sotto
l'egida dell'art. 135 cpv. 1 CPP (v. sentenza 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012
consid. 3.4), il Tribunale federale ha precisato che, se l'avvocato nominato
difensore d'ufficio vi è assoggettato, l'autorità deve tener conto dell'aumento
degli oneri risultanti dall'IVA e maggiorare, nella stessa proporzione,
l'indennità assegnatagli (DTF 122 I 1 consid. 3c pag. 4). In altre parole, il
difensore d'ufficio può trasferire sullo Stato l'onere dell'IVA. Tale
trasferimento presuppone però che le prestazioni da questi fornite siano
imponibili sotto il profilo dell'IVA.

4.

4.1. Le prestazioni di servizi (art. 3 lett. e LIVA) di un avvocato
(assoggettato all'imposta; art. 10 LIVA), che non si identificano con una delle
categorie annoverate dall'art. 8 cpv. 2 LIVA, soggiacciono al principio del
luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA). Se quest'ultimo è domiciliato in
Svizzera, tali prestazioni sono imponibili, ma non lo sono se è domiciliato
all'estero, in quanto l'IVA è riscossa sulle prestazioni effettuate sul
territorio svizzero (v. art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA; Info IVA 18 concernente il
settore avvocati e notai, gennaio 2010, n. 2.1, consultabile sul sito internet
dell'AFC < www.estv.admin.ch > sotto documentazione/imposta sul valore aggiunto
/Pubblicazioni/LIVA 2010/Pubblicazioni basate sul web/Info IVA concernenti i
settori; consultato il 29 giugno 2015). Per determinare l'imponibilità delle
prestazioni dell'avvocato occorre dunque identificare il loro destinatario
nell'ambito delle difese di ufficio.

4.2. In relazione al patrocinio dell'imputato, il CPP opera una doppia
distinzione: da un lato tra la difesa facoltativa e quella obbligatoria,
dall'altro tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio. La difesa
facoltativa lascia all'imputato la libertà di decidere di difendersi da sé o di
affidare la sua difesa a un patrocinatore, mentre quella obbligatoria gli
impone di farsi affiancare da un difensore (di fiducia o d'ufficio) per ragioni
connesse alla gravità della pena prospettata, alla persona stessa
dell'imputato, oppure alla situazione processuale in cui si trova. Nell'ambito
della difesa di fiducia, l'imputato sceglie liberamente il suo patrocinatore
assumendone i relativi costi, per contro, in quello della difesa d'ufficio, è
l'autorità che designa all'imputato un difensore retribuito, almeno
provvisoriamente, dallo Stato (sentenza 1B_394/2014 del 27 gennaio 2015 consid.
2.2.1).

 La difesa d'ufficio si caratterizza con il mandato che lo Stato conferisce a
un avvocato a favore dell'imputato (DTF 131 I 217 consid. 2.4). Con la sua
designazione, tra l'avvocato e lo Stato si instaura un particolare rapporto di
diritto pubblico, nell'ambito del quale il primo è chiamato a svolgere un
compito di interesse pubblico, a cui non può di regola sottrarsi (v. art. 12
lett. g della legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati [LLCA; RS 935.61]), e il
secondo gli corrisponde un'adeguata retribuzione stabilita sulla base di norme
di legge (v. art. 135 cpv. 1 CPP; DTF 139 IV 261 consid. 2.2.1; 131 I 217
consid. 2.4 pag. 220), anche nel caso in cui la difesa d'ufficio sia stata
disposta per motivi diversi dalla mancanza di mezzi dell'imputato (sentenza
1B_76/2013 dell'8 maggio 2013 consid. 2.1). Benché legato allo Stato da questo
particolare rapporto, il difensore d'ufficio è vincolato, entro i limiti della
legge e delle norme deontologiche, unicamente agli interessi dell'imputato
(art. 128 CPP) : gli incombe, operando in completa indipendenza rispetto allo
Stato, di fronteggiare l'azione penale e di adoperarsi per ottenere il
proscioglimento dell'imputato o una condanna la più clemente possibile (DTF 106
Ia 100 consid. 6b pag. 105). Sotto questo profilo, l'attività del difensore
d'ufficio non si differenzia da quella del difensore di fiducia ( WALTER
Fellmann, Anwaltsrecht, 2010, n. 806). Essa è dunque svolta nell'interesse
principale dell'imputato, ma anche dello Stato. Se da un lato infatti la
designazione di un difensore d'ufficio corrisponde a un diritto costituzionale
e convenzionale dell'imputato (art. 29 cpv. 2 e 3 nonché art. 32 cpv. 2 Cost.,
art. 6 n. 3 lett. c CEDU, art. 14 n. 3 lett. d Patto ONU II [RS 0.103.2]),
dall'altro lato costituisce anche un mezzo dello Stato per adempiere i suoi
doveri volti segnatamente a garantire un processo equo, ad attuare il principio
della parità delle armi e ad assolvere il suo obbligo di assistenza (v. art. 3
cpv. 2 CPP; sentenza 1B_699/2012 del 30 aprile 2013 consid. 2.7 relativa alla
difesa obbligatoria). Proprio con riferimento a questo obbligo, lo Stato non
può inoltre limitarsi a designare un difensore d'ufficio, ma è pure tenuto a
intervenire (anche d'ufficio) in caso di difesa inefficace (art. 134 cpv. 2
CPP; sentenza 1B_187/2013 del 4 luglio 2013 consid. 2.1 e 2.2, in SJ 2014 I
205). La difesa d'ufficio non rappresenta il semplice finanziamento statale di
un mandato privato (DTF 132 V 200 consid. 5.1.4 pag. 205) : lo Stato designa il
difensore, interviene in caso di difesa inefficace e decide della retribuzione.
Le difese d'ufficio costituiscono un rapporto tripartito in cui lo Stato impone
all'avvocato di effettuare delle prestazioni a favore dell'imputato,
conferendogli una sorta di mandato a favore di terzi.

4.3. Né la LIVA né la relativa ordinanza (OIVA; RS 641.201) definiscono il
destinatario della prestazione. Di principio esso si determina sulla base delle
regole contrattuali che disciplinano il negozio. In linea di massima, il
destinatario corrisponde alla persona che si è fatta promettere la prestazione
(sentenza 2A.202/2006 del 27 novembre 2006 consid. 3.2). Non è per contro
necessario che effettui pure la controprestazione, potendo quest'ultima essere
fornita da un terzo in sua vece (art. 3 lett. f LIVA). Di conseguenza la
persona o l'entità su cui grava l'onere effettivo della controprestazione non
può essere considerata automaticamente quale destinataria della prestazione.
D'altra parte, il destinatario non si confonde forzatamente con il beneficiario
della prestazione, potendo spesso stipulare la prestazione a favore di terzi
(Rivier/Rochat PAUCHARD, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée,
2000, pag. 88).

Sotto l'egida della vecchia regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto
(vecchia Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994
[vOIVA; RU 1994 1464], rispettivamente vecchia legge federale concernente
l'imposta sul valore aggiunto del 2 settembre 1999 [vLIVA; RU 2000 1300]), un
autore si è chinato sul trattamento fiscale del contratto a favore di terzi
(Pierre-Marie Glauser, Stipulation pour autrui et représentation en TVA,
L'expert-comptable suisse 8/1998 pag. 1463 segg. (in seguito: stipulation);  lo
stesso, in mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, n. 32
segg. ad art. 11 vLIVA). Poiché il promittente effettua la sua prestazione
direttamente al terzo beneficiario, sotto il profilo economico oggetto
dell'imposta non dovrebbe essere il rapporto tra il fornitore della prestazione
(promittente) e lo stipulante-pagatore, bensì quello tra il promittente e il
terzo-consumatore ( PIERRE-MARIE GLAUSER, stipulation, pag. 1465 seg. e pag.
1468). Quest'ultimo dovrebbe dunque essere considerato il destinatario della
prestazione. L'autore rileva tuttavia che, tenuto conto delle specificità
dell'IVA in particolare in materia di deduzione dell'imposta precedente, si
dovrebbe considerare il contratto a favore di terzi come il risultato di un
tipo di rappresentanza indiretta. In tal caso la prestazione economicamente
fornita dal promittente direttamente al terzo verrebbe allora suddivisa in due
prestazioni distinte, quella del promittente allo stipulante e quella dello
stipulante al terzo, ignorando l'IVA il rapporto tra promittente e terzo (
PIERRE-MARIE GLAUSER, stipulation, pag. 1468). Il destinatario della
prestazione del promittente dovrebbe allora essere considerato lo stipulante.

4.4. Trasponendo quanto precede alle difese d'ufficio, benché in primo luogo
sia l'imputato a beneficiare delle prestazioni di servizio del difensore, il
destinatario di queste ultime dev'essere considerato lo Stato. D'altronde, lo
Stato corrisponde pure all'entità che si è fatta promettere la prestazione,
rilevato che per prestazione ai sensi della LIVA si intende anche quella che
avviene in virtù di una legge o su ordine di un'autorità (art. 3 lett. c LIVA),
e su cui pesa l'onere della controprestazione.

5. 
Resta da esaminare se, come ritenuto nella sentenza impugnata, i servizi
forniti dal difensore d'ufficio rientrino nella categoria dell'attività
sovrana, non imponibile.

5.1. In mancanza di prestazione, non sono considerati controprestazione gli
emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane (art.
18 cpv. 2 lett. l LIVA). Per attività sovrana ai sensi della LIVA s'intende
l'attività di una collettività pubblica che non è di natura imprenditoriale,
segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di
offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi
o altre tasse (art. 3 lett. g LIVA). Benché la legge menzioni solo la
collettività pubblica, anche le persone e le organizzazioni private, alle quali
sono affidati compiti di diritto pubblico, possono svolgere un'attività sovrana
(Bopp/König, Ausgewählte Fragestellungen bezüglich Unternehmen und Gemeinwesen
in neuen MWSTG, ASA 78 pag. 796 seg.; Camenzind/Honauer/Vallender/Jung/Probst,
Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3a ed. 2012, n. 553 pag. 238; v.
pure art. 3 lett. g del disegno di modifica della LIVA, FF 2015 2227). La
nozione di attività sovrana in ambito IVA, che non si confonde con la
definizione datane dal diritto privato e dal diritto pubblico (Messaggio
concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del 25 giugno
2008, FF 2008 6090), è più restrittiva di quella di compito di diritto pubblico
(sentenza 2C_882/2014 del 13 aprile 2015 consid. 3.4, destinata alla
pubblicazione), sicché non basta che una persona sia stata investita di un tale
compito per ammettere che esercita un'attività sovrana. Secondo la
giurisprudenza relativa alla vecchia LIVA, l'attività sovrana è caratterizzata
dall'esistenza di un rapporto di subordinazione e di un potere coercitivo nei
confronti dei cittadini fondato sul diritto pubblico (DTF 125 II 480 consid.
8b; sentenza 2A.197/2005 del 28 dicembre 2005 consid. 3.1). Sotto l'egida della
nuova LIVA, se da un lato l'AFC non intende rinunciare a queste esigenze (v.
Info IVA 19 concernente il settore Collettività pubbliche, gennaio 2010, Parte
B, n. 1.2.1), dall'altro lato non c'è unanimità dottrinale sulla possibilità di
mantenere detta prassi (v. Camenzind/Honauer/Vallender/Jung/ Probst, op. cit.,
n. 873 segg. pag. 326 segg.; BAUMGARTNER/ CLAVADETSCHER/Kocher, Vom alten zum
neuen Mehrwertsteuergesetz, 2010, § 4 n. 33 segg.). In concreto, non occorre
tuttavia chinarsi oltre su tale problematica (per quanto utile, si rinvia al
Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'IVA del 25
febbraio 2015, FF 2015 2173 n. 2), la definizione legale di attività sovrana
risultando sufficiente a dirimere la vertenza in esame.

5.2. Benché chiamato dallo Stato a svolgere un compito di interesse pubblico,
nella sostanza l'attività del difensore d'ufficio non si distingue da quella
del difensore di fiducia (v. supra consid. 4.2). In quanto tale, essa è
indubbiamente di natura imprenditoriale e commerciale e non corrisponde dunque
alla definizione dell'art. 3 lett. g LIVA. La retribuzione del difensore
d'ufficio del resto non può limitarsi a coprirne le spese, ma dev'essere
calcolata in modo che sia possibile per l'avvocato realizzare un guadagno che,
se anche modesto, non dev'essere simbolico (DTF 132 I 201). Peraltro,
nell'ambito delle difese d'ufficio, lo Stato si limita a dare rispettivamente a
imporre un mandato all'avvocato, l'unico che può assumere la difesa
dell'imputato (art. 127 cpv. 5 CPP), ma non gli delega alcuna competenza
propria. Non sarebbe pertanto coerente qualificare di sovrana l'attività di una
persona incaricata all'uopo dalla collettività pubblica, laddove quest'ultima
di per sé non può svolgerla (v. art. 3 lett. g LIVA).

È vero che il CPP annovera le spese della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio tra i disborsi. In quanto tali, fanno parte delle spese procedurali
(art. 422 cpv. 1 e 2 lett. a CPP). Riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP, esse sono
sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento
(art. 423 cpv. 1 unitamente all'art. 426 cpv. 1 CPP). Nell'ottica del CPP,
queste spese sono dunque strettamente connesse con l'amministrazione della
giustizia, ossia con una funzione essenziale e caratteristica dello Stato, come
rettamente osservato dalla CRP. Ciò posto, non è possibile estendere attraverso
il CPP la nozione di attività sovrana contenuta nella LIVA, essendo una nozione
indipendente dagli altri campi del diritto (v. supra consid. 5.1).

Ne segue che l'attività svolta dal difensore d'ufficio non è un'attività
sovrana ai sensi dell'art. 3 lett. g LIVA e non ricade nel campo d'applicazione
dell'art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA. Essa è dunque imponibile.

6. 
Da quanto precede discende che la retribuzione delle prestazioni di servizio
fornite dal difensore d'ufficio deve comprendere anche un importo a titolo di
IVA, trovandosi il destinatario, ossia lo Stato, sul territorio svizzero.

Il ricorso si rivela fondato e merita pertanto accoglimento. La sentenza
impugnata viene annullata e la causa rinviata alla CRP, affinché accolga il
reclamo interpostole dalla ricorrente e le riconosca una retribuzione per la
difesa d'ufficio comprensiva di IVA.

L'insorgente postula congrue ripetibili per la procedura ricorsuale. Avendo
agito personalmente dinanzi al Tribunale federale e non avendo dimostrato di
aver fatto fronte a particolari oneri in relazione al presente gravame, non v'è
spazio per accordarle le ripetibili richieste (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 135
III 127 consid. 4; 129 II 297 consid. 5).

Benché la causa abbia un interesse pecuniario, non si prelevano spese
giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata
alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per
nuovo giudizio.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alla ricorrente e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, nonché per informazione all'Amministrazione
federale delle contribuzioni.

Losanna, 9 settembre 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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