Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.41/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_41/2014

Sentenza del 16 febbraio 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Municipio del Gambarogno, 6573 Magadino,
opponente.

Oggetto
Arbitrio, finzione di notifica,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 novembre 2013 dal
giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ è il referente di una fondazione di famiglia proprietaria di un
fondo nel Comune di Gambarogno. A seguito dell'infruttuosa ingiunzione del 12
luglio 2012 dell'Ufficio tecnico comunale di potare la siepe di confine del
fondo per rispettare i limiti di altezza fissati dalla pertinente
regolamentazione, con rapporto di contravvenzione del 3 agosto 2012, lo stesso
Ufficio ha avviato un procedimento contravvenzionale, conclusosi il 19
settembre 2012 con l'inflizione di una multa di fr. 100.--, per violazione
dell'ordinanza municipale del 21 marzo 2011 concernente le misure da osservare
nella messa a dimora e nella manutenzione delle siepi.

B. 
Il 12 dicembre 2012 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto il
ricorso interposto da A.________ . Questi ha allora adito il Tribunale
cantonale amministrativo (TRAM), che con decisione dell'11 novembre 2013 ne ha
respinto l'impugnativa.

C. 
Con scritto redatto in tedesco e intitolato "Beschwerde/Ricorso" A.________ si
aggrava al Tribunale federale, postulando l'annullamento del decreto di multa
del 19 settembre 2012, nonché il rimborso da parte del Comune di Gambarogno
delle spese e tassa di giustizia poste a suo carico dal TRAM.

Dando seguito al decreto del 22 gennaio 2014 di questo Tribunale, che lo
invitava a designare un recapito in Svizzera e a fornire l'anticipo delle spese
della procedura federale, con scritto del 5 febbraio 2014 A.________ ha
modificato la sua seconda conclusione ricorsuale nel senso di porre a carico
dell'opponente l'integralità delle spese procedurali della sede cantonale e di
quella federale.

Chiamati a esprimersi sul ricorso, il TRAM ha comunicato di non avere
osservazioni da formulare, riconfermandosi nelle sue motivazioni e conclusioni,
mentre il Municipio del Comune di Gambarogno propone la reiezione
dell'impugnativa.

Diritto:

1. 
Il ricorso è stato redatto in lingua tedesca, come nel diritto dell'insorgente
(art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non viene tuttavia fatta valere alcuna
ragione per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF, per cui la
sentenza è emanata nella lingua della decisione impugnata, ossia in italiano.

2. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità
del rimedio esperito (DTF 139 III 249 consid. 1).

2.1. Oggetto della vertenza è una multa per contravvenzione all'ordinanza del
21 marzo 2011 concernente le misure da osservare nella messa a dimora e nella
manutenzione delle siepi del Municipio di Gambarogno, pronunciata sulla base
dell'art. 145 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 del Cantone
Ticino (LOC/TI; RL 2.1.1.2). Trattasi di una contravvenzione di polizia. La
decisione del TRAM, che conferma la multa inflitta, è dunque pronunciata in
materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF e può essere impugnata con il
ricorso in materia penale.

2.2. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1
lett. c LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), emanata da
un'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato su ricorso (art. 80
LTF), il gravame è sotto i citati aspetti ammissibile.

2.3. L'insorgente ha modificato le conclusioni dopo lo scadere del termine
ricorsuale, in quanto tardive, esse sono inammissibili (DTF 132 I 42 consid.
3.3.4 pag. 46 in fine). La decisione sulle spese costituisce tuttavia un
accessorio procedurale del giudizio reso a titolo principale (Bernard Corboz,
in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 52 ad art. 66 LTF). Di regola, esse
seguono la soccombenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF). Inoltre, il Tribunale federale
statuisce d'ufficio in merito all'onere delle spese giudiziarie della sede
federale. Se modifica la decisione impugnata, esso può, sempre d'ufficio, anche
ripartire in modo diverso le spese del procedimento anteriore (art. 67 LTF; v.
Bernard Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 66 LTF e n. 13 ad art. 67 LTF; Hansjörg
Seiler, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 4 ad art. 66 LTF e n. 6 ad art.
67 LTF).

3. 
L'insorgente contesta le considerazioni con cui l'autorità cantonale ha
ritenuto validamente notificate le prime due raccomandate del Municipio.

3.1. Richiamandosi alla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il
TRAM ha ritenuto che le raccomandate del Comune (la prima del 12 luglio 2012
con l'ordine di potare la siepe entro 15 giorni e la seconda del 3 agosto 2012
con la comunicazione dell'apertura di un procedimento contravvenzionale) sono
da considerarsi notificate il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio
postale. Ha osservato che la persona che si assenta dal recapito fornito alle
autorità per l'invio di comunicazioni che la concernono è tenuta a prendere i
dovuti provvedimenti, affinché le stesse possano esserle notificate. Spettava
dunque all'insorgente, assente per addirittura tre mesi, organizzarsi in modo
tale da poter prendere conoscenza delle comunicazioni inviategli dal Comune.

3.2. Ove, come in concreto va inteso dal giudizio impugnato, manca un'esplicita
disciplina cantonale e l'autorità applica le norme risultanti dalla
giurisprudenza di questo Tribunale per determinare il momento in cui una
notifica è reputata avvenuta, l'esame della decisione cantonale è limitato
all'arbitrio (DTF 116 Ia 90 consid. 2b; 115 Ia 12 consid. 3a; sulla nozione di
arbitrio v. DTF 138 I 49 consid. 7.1). La giurisprudenza del Tribunale federale
afferente la finzione della notifica (v. al riguardo DTF 139 IV 228 consid. 1.1
pag. 230), citata pure nel giudizio impugnato, si applica però solo se il
destinatario deve prevedere, con una certa verosimiglianza, la notifica di un
atto ufficiale. Ciò è il caso se vi è una procedura pendente, che impone alle
parti di comportarsi conformemente alle regole della buona fede, ossia, tra
l'altro, di provvedere affinché le decisioni relative alla procedura possano
essere loro notificate. Questo dovere, che si configura come un obbligo
procedurale, sorge con l'avvio del procedimento e sussiste sino al termine
dello stesso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

3.3. Nella fattispecie l'autorità precedente ha omesso di considerare che al
momento dei citati invii nessuna procedura era pendente, come rettamente
obiettato nel gravame. In simili circostanze risulta arbitrario imputare
all'insorgente un dovere procedurale di prevedere la notifica di atti ufficiali
e di provvedere alla possibilità di farseli intimare. Sicché, contrariamente a
quanto ritenuto in sede cantonale, la notificazione delle prime due
raccomandate non può ritenersi avvenuta (v. sentenza 6A.100/2006 del 28 marzo
2007 consid. 2.2.1).
Una notificazione irregolare non può causare alcun pregiudizio alle parti (v.
DTF 139 IV 228 consid. 1.3 pag. 232). Con la raccomandata del 12 luglio 2012
all'insorgente veniva ordinato di tagliare la siepe per conformarsi ai limiti
di altezza previsti dalla pertinente regolamentazione. È solo dopo la
constatazione del mancato seguito a tale ingiunzione che è stato avviato un
procedimento contravvenzionale (la cui apertura a sua volta non è stata
validamente notificata). L'arbitraria applicazione della finzione di notifica
comporta quindi l'annullamento della procedura sfociata nella multa contestata,
ciò che non pregiudica se del caso l'avvio di un nuovo procedimento.

4. 
L'accoglimento dell'impugnativa su questo punto rende superfluo l'esame delle
ulteriori censure ricorsuali sulla pretesa inapplicabilità dell'adagio 
ignorantia legis non excusat a un'ordinanza municipale, sull'asserita sua
incostituzionalità e sulla commisurazione della multa.

5. 
Visto quanto precede, in quanto ammissibile, il ricorso si rivela fondato. La
decisione impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata al TRAM, affinché
annulli la multa inflitta dal Comune del Gambarogno e statuisca sulle spese
della procedura cantonale.

Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF) né si accordano
ripetibili, l'insorgente avendo agito personalmente dinanzi al Tribunale
federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza emanata
l'11 novembre 2013 dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
è annullata e la causa è rinviata al Tribunale cantonale amministrativo del
Cantone Ticino per nuovo giudizio.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 16 febbraio 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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