Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1253/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1253/2014

Sentenza del 27 gennaio 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Jacquemoud-Rossari, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.

Oggetto
Minaccia,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 novembre 2014 dalla Corte di appello e
di revisione penale del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 6 dicembre 2012, la Giudice della Pretura penale ha
riconosciuto A.________ autore colpevole di minaccia, per avere, il 5 luglio
2011 a Locarno, al termine di un'udienza in Pretura, proferendo la frase  "le
faremo la festa a lei in orizzontale", incusso spavento o timore all'avv.
B.________, patrocinatore in una causa civile della controparte C.________.
L'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere
di fr. 120.-- ciascuna, per complessivi fr. 3'600.--, alla multa di fr. 700.--
e al pagamento degli oneri processuali. L'esecuzione della pena pecuniaria è
stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni.

B. 
Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha
respinto l'appello con sentenza del 28 novembre 2014, confermando il giudizio
di primo grado.

C. 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale,
chiedendo di essere prosciolto dall'accusa di minaccia, di porre tutte le spese
giudiziarie a carico dell'accusatore privato e di accertare la mancata
applicazione dell'art. 398 cpv. 1-3 CPP nella procedura di appello. Il
ricorrente fa sostanzialmente valere l'accertamento manifestamente inesatto dei
fatti. Postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1. 
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa
in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza
cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art.
100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.

2.

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101
consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso
occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il
ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni
esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di
motivazione sono inoltre accresciute laddove è censurato l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò
equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di
garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale
federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo
chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in
materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I
83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa
misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli
atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113
consid. 2.1).

2.2. Il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è pertanto
inammissibile. Il ricorrente non si confronta infatti puntualmente con la
sentenza impugnata, spiegando conformemente agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2
LTF per quali motivi violerebbe il diritto o si fonderebbe su accertamenti di
fatto manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari. Egli si limita ad
esporre in modo appellatorio la propria versione dei fatti. Ignora che per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata,
contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale
motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono
manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la
fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante
il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 I 140 consid. 5.4; 132 III
209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii).

2.3. Il ricorrente si diffonde in considerazioni riguardanti i suoi rapporti
con C.________ e la controversia in materia di locazione, che ha dato origine
alla procedura dinanzi alla Pretura civile, ove, al termine di un'udienza, è
stata pronunciata l'espressione incriminata. Tali argomentazioni esulano
tuttavia dall'oggetto della causa in esame, di natura penale, e circoscritta
alla questione di sapere se il ricorrente ha effettivamente proferito
all'indirizzo dell'avv. B.________ la frase  "le faremo la festa a lei in
orizzontale"e se la fattispecie adempie gli estremi del reato di minaccia
giusta l'art. 180 CP. Poiché il ricorrente non si confronta puntualmente con
questi aspetti con una motivazione conforme alle citate esigenze, il gravame è
inammissibile. Laddove lamenta l'inaffidabilità delle dichiarazioni di
C.________, siccome contraddittorie, egli omette di considerare che le
contraddizioni concernono esclusivamente la presenza o meno di determinate
persone al momento in cui è stata proferita la minaccia. Riguardo al contenuto
dell'espressione incriminata rivolta all'avv. B.________, la Corte cantonale ha
per contro accertato che le dichiarazioni di C.________ erano lineari e
costanti. La Corte cantonale ha inoltre richiamato ulteriori espressioni di
biasimo formulate dal ricorrente nei confronti dell'avv. B.________ in altre
circostanze, nonché l'episodio di uno spintone e quello di un ulteriore
tentativo di contatto fisico. Ha altresì fatto riferimento ad una procedura
esecutiva avviata dal ricorrente sempre contro l'avv. B.________, ritenendo che
tutti questi elementi concorrevano a confermare i sentimenti di avversione e di
aggressività che animavano il ricorrente verso l'accusatore privato. Per quali
ragioni, tenuto conto dell'insieme di queste circostanze, la conclusione della
CARP, secondo cui il ricorrente ha effettivamente proferito l'espressione
incriminata, minacciando l'avv. B.________, sarebbe manifestamente in contrasto
con gli atti e pertanto arbitraria, il ricorrente non lo spiega con una
motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

2.4. Il ricorrente ravvisa una contraddizione nel fatto che la CARP da un lato
ha accertato che  "nell'ambito della presente procedura l'avv. B.________ ha
rappresentato il dr. C.________ sino al 24 ottobre 2014"e dall'altro lato ha
ritenuto che l'avv. B.________ avesse rinunciato al patrocinio di C.________
già tempo prima, a seguito delle persistenti intimidazioni da lui proferite,
culminate nella minaccia del 5 luglio 2011. Disattende tuttavia che
l'accertamento relativo alla durata fino al 24 ottobre 2014 del patrocinio di
C.________ da parte dell'avv. B.________ riguarda esclusivamente il
procedimento penale in esame. La precedente rinuncia al mandato, cui accenna il
ricorrente, concerne per contro altri procedimenti, di natura civile. Alla luce
di questa precisazione, la censura si rivela quindi d'acchito inconferente, il
ricorrente non dimostrando peraltro arbitrio alcuno.

2.5. Laddove lamenta la mancata audizione di tre testimoni, in questa sede il
ricorrente si limita a ribadire genericamente la richiesta probatoria formulata
dinanzi ai giudici cantonali. Non censura però, conformemente alle esposte
esigenze di motivazione, una violazione del suo diritto di essere sentito. In
particolare, non adduce per quali ragioni, tenuto conto degli elementi già agli
atti, in particolare la deposizione di C.________, ritenuta affidabile dai
giudici cantonali nonostante le inesattezze relative alle persone presenti
all'udienza, le audizioni testimoniali invocate sarebbero state rilevanti per
l'esito del procedimento penale. La garanzia del diritto di essere sentito, non
impediva infatti alla Corte cantonale di procedere a un apprezzamento
anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle se era convinta
che non potevano condurla a modificare il suo giudizio (cfr. DTF 134 I 140
consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).

3. 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame
fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese
giudiziarie sono di conseguenza poste a carico del ricorrente, in
considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua
situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di
giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 27 gennaio 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

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