Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1245/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1245/2014

Sentenza del 21 gennaio 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Denys, Presidente,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (falsa testimonianza, abuso di autorità),

ricorso contro la sentenza emanata il 20 novembre 2014 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che, con scritto del 17 ottobre 2014, A.________ ha denunciato diverse persone
e autorità per vari reati in relazione a procedure di curatela e in materia di
locazione concernenti suo nipote B.________;
che, con decisione del 22 ottobre 2014, il Procuratore pubblico (PP) ha
decretato il non luogo a procedere in mancanza dei presupposti processuali e
degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati;
che contro il decreto di non luogo a procedere il denunciante ha presentato il
30 ottobre 2014 un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello (CRP);
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e
385 CPP, il 31 ottobre 2014 la CRP ha invitato il reclamante ad emendarlo;
che il 14 novembre 2014 il reclamante ha presentato delle precisazioni,
allegando ulteriore documentazione;
che, con giudizio del 20 novembre 2014, la CRP ha dichiarato irricevibile il
reclamo per difetto di legittimazione del reclamante e per carenze formali
sotto il profilo delle esigenze di motivazione;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale
federale, chiedendo in particolare di rinviare l'incarto a un altro PP,
affinché esamini in modo approfondito gli atti e statuisca nuovamente al
riguardo;
che il ricorrente ha successivamente prodotto altra documentazione a sostegno
del suo gravame;
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato
l'incarto della CRP;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi
e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo
sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il
ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato
giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata
decisione violerebbe il diritto;
che la Corte cantonale ha infatti dichiarato irricevibile il reclamo sia
perché, quale semplice denunciante, il ricorrente non era legittimato a
presentarlo sia per il fatto che il gravame non rispettava le esigenze di forma
e di motivazione previste dall'art. 385 CPP;
che perciò la sentenza impugnata poggia su due diverse motivazioni indipendenti
e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa;
che in tale circostanza il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a
dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 e
riferimenti);
che spettava quindi al ricorrente spiegare perché la CRP avrebbe violato il
diritto negandogli la legittimazione ricorsuale e per quali ragioni,
rifiutandosi a suo dire a torto di entrare nel merito del gravame, avrebbe
accertato, sempre in modo lesivo del diritto, l'assenza dei presupposti
formali;
che il ricorrente non si confronta puntualmente con le argomentazioni della
Corte cantonale, adducendo per quali motivi il diniego della legittimazione
violerebbe l'art. 382 CPP e il rifiuto di procedere all'esame di merito l'art.
385 CPP;
che il ricorrente critica in generale le autorità cantonali, in particolare per
quanto riguarda le modalità di nomina dei magistrati, esponendo per il resto
argomenti che si riferiscono al merito delle procedure civili e amministrative
concernenti il nipote;
che tali questioni esulano tuttavia dall'oggetto del litigio, come visto
circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo;
che il ricorrente sembra invero pure contestare la considerazione della CRP,
secondo cui egli dinanzi alla stessa non ha agito quale rappresentante del
nipote, in mancanza di esplicite indicazioni in tal senso, di una procura o di
un documento analogo;
che tuttavia l'accertata mancanza della procura o di un atto di rappresentanza
da parte della Corte cantonale si riferisce solo al procedimento penale in
oggetto e non alle vertenze in materia di curatela o di contratto di locazione
accennate dal ricorrente, la cui critica esula quindi nuovamente dal tema della
causa in esame;
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso
sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 gennaio 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

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