Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1134/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1134/2014

Sentenza del 24 febbraio 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi,
ricorrente,

contro

1. Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Stefania Vecellio,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
opponenti.

Oggetto
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), arbitrio,
violazione del diritto di essere sentito,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 17 ottobre 2014 dalla
Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.

Fatti:

A. 
Nel settembre del 2010 la Procura pubblica dei Grigioni ha aperto un
procedimento penale nei confronti di A.________ per reati commessi nell'ambito
dell'esercizio della caccia. Durante l'inchiesta, il 5 e 6 ottobre 2010, a
seguito del comportamento dell'imputato nei loro confronti, gli agenti di
polizia C.________ e B.________, nonché i guardiani della selvaggina D.________
e E.________ lo hanno querelato per il titolo di minaccia.

B. 
Con sentenza del 23 agosto 2012, il Tribunale distrettuale Moesa ha dichiarato
A.________ autore colpevole di reiterata violazione della legge sulla caccia
(LCP; RS 922.0), nonché di contravvenzione alla legge cantonale sulla caccia e
alle prescrizioni per l'esercizio della caccia. L'imputato è per contro stato
prosciolto dall'accusa di violenza o minaccia contro le autorità e i
funzionari. I giudici hanno quindi contestualmente respinto le azioni civili
degli accusatori privati.

C. 
Contro la sentenza del Tribunale distrettuale, B.________ ha presentato appello
dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni. Invitati a presentare osservazioni
sulla dichiarazione d'appello, la Procura pubblica ha comunicato di rinunciare
ad esprimersi, mentre D.________, E.________ e C.________ (quest'ultimo
dichiarando "appello incidentale") hanno chiesto la condanna dell'imputato per
il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Con decreto
del 16 aprile 2013 il Presidente della Prima Camera penale del Tribunale
cantonale dei Grigioni ha disposto la trattazione dell'appello in procedura
scritta.

D. 
Con sentenza del 17 ottobre 2014 la Prima Camera penale del Tribunale cantonale
dei Grigioni ha accolto sia l'appello sia gli appelli incidentali, questi
ultimi nella misura della loro ricevibilità. La Corte cantonale ha riformato il
giudizio di primo grado, riconoscendo in particolare l'imputato autore
colpevole di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.

E. 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Il ricorrente fa valere la
violazione degli art. 107, 344, 350 e 406 CPP, degli art. 34, 47, 50 e 285 CP,
degli art. 5, 9, 29 cpv. 1 e 30 cpv. 3 Cost., dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art.
14 n. 1 Patto ONU II.

F. 
La Corte cantonale propone di respingere il ricorso nella misura della sua
ricevibilità. La Procura pubblica dei Grigioni comunica di rinunciare a una
presa di posizione. B.________ postula la reiezione del gravame, mentre
C.________, D.________ e E.________ non si sono espressi.

Diritto:

1. 
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa
in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza
cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art.
100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.

2.

2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato l'art. 406
CPP, per avere riesaminato l'accertamento dei fatti nell'ambito di una
procedura di appello in forma scritta.

2.2. La procedura d'appello è disciplinata dagli art. 403 segg. CPP. Di
principio, essa è orale e pubblica e si svolge secondo le disposizioni
concernenti il dibattimento di primo grado (art. 405 cpv. 1 i.r.c. l'art. 69
cpv. 1 CPP). Può tuttavia svolgersi secondo una procedura scritta nei casi
enumerati esaustivamente dall'art. 406 cpv. 1 e 2 CPP, il legislatore avendo
previsto questa possibilità solamente a titolo eccezionale. La procedura
scritta è soggetta a condizioni severe: l'art. 406 cpv. 2 CPP disciplina i casi
in cui l'appello può essere oggetto della procedura scritta con il consenso
delle parti, mentre l'art. 406 cpv. 1 CPP enumera i casi nei quali il tribunale
può trattare l'appello in procedura scritta senza il loro accordo. Ciò è
segnatamente il caso quando occorre statuire esclusivamente in merito a
questioni giuridiche (lett. a). La procedura scritta è di conseguenza esclusa
quando sono in discussione anche i fatti (DTF 139 IV 290 consid. 1.1). L'art.
406 CPP prevede quindi una regolamentazione più rigida della giurisprudenza
resa in relazione con le garanzie dell'oralità e della pubblicità dei
dibattimenti, quali componenti del diritto a un processo equo, dedotte dagli
art. 29 cpv. 1, 30 cpv. 3 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 1 Patto ONU II (RS
0.103.2). Secondo questa giurisprudenza, il diritto di comparire personalmente
deve essere rispettato dinanzi alle autorità giudiziarie di prima istanza,
mentre la mancanza di un dibattimento in sede di appello o di cassazione non è
necessariamente contraria alla garanzia di un equo processo quando si tratta di
questioni di fatto che possono essere agevolmente decise sulla base degli atti
e che non richiedono un apprezzamento diretto della personalità dell'imputato
(cfr. DTF 119 Ia 316 consid. 2b). Simili eccezioni non sono per contro previste
dall'art. 406 CPP, che impone il dibattimento non appena è litigiosa
segnatamente una questione di fatto, riservato il consenso delle parti alla
procedura scritta. La distinzione tra gli aspetti di fatto e quelli di diritto
non è sempre agevole, sicché in caso di dubbio il tribunale d'appello deve
tenere il dibattimento (DTF 139 IV 290 consid. 1.1 e riferimenti).

2.3. In concreto la procedura scritta è stata ordinata in applicazione
dell'art. 406 cpv. 1 lett. a e b CPP. Nella sentenza impugnata la Corte
cantonale non ha tuttavia statuito esclusivamente su questioni giuridiche o sui
punti relativi agli aspetti civili, ma ha pure proceduto a una nuova
valutazione delle prove. Essa ha ritenuto di potere prescindere dal
dibattimento orale, poiché non assumeva nuove prove, ma fondava il proprio
giudizio su quelle già agli atti. A torto. Perché si imponga lo svolgimento del
procedimento di appello secondo la procedura orale, come visto, è determinante
(e sufficiente) che i precedenti giudici eseguano una nuova valutazione delle
prove, ripronunciandosi quindi su questioni relative all'accertamento dei
fatti. La Corte cantonale in particolare ha apprezzato in modo diverso rispetto
ai primi giudici il comportamento e il carattere dell'imputato, nonché la
serietà delle espressioni da lui proferite all'indirizzo dei funzionari. Ha
inoltre messo in dubbio la credibilità della sua versione dei fatti, ritenendo
altresì che, diversamente da quanto stabilito dalla prima istanza, le minacce
in oggetto erano gravi e tali da potere incutere timore agli opponenti.
Eseguendo un nuovo apprezzamento delle prove, la Corte cantonale ha anche
statuito su questioni di fatto, sulle quali ha poi fondato la nuova valutazione
giuridica, per cui non poteva esaminare l'appello in procedura scritta secondo
l'art. 406 cpv. 1 CPP (cfr. DTF 139 IV 290 consid. 1.3). D'altra parte, il
ricorrente non ha dato il suo consenso a questa procedura, avendo
esplicitamente ricordato nelle osservazioni alla motivazione scritta
dell'appello, che in tal caso la Corte cantonale non avrebbe potuto rivedere i
fatti accertati dai primi giudici. La censura ricorsuale di violazione
dell'art. 406 CPP è pertanto fondata e comporta l'annullamento del giudizio
impugnato.

3.

3.1. Il ricorrente lamenta inoltre la violazione del diritto di essere sentito,
siccome non avrebbe potuto esprimersi sugli allegati di D.________, E.________
e C.________, che non gli sarebbero stati trasmessi dalla Corte cantonale.
Quest'ultima li avrebbe altresì considerati a torto quali "appelli
incidentali". Ritiene la citata garanzia disattesa anche laddove egli non
avrebbe potuto prendere posizione sia sugli atti richiamati dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, concernenti una precedente condanna per lesioni
semplici e vie di fatto, sia su un'imprecisata cronaca giornalistica accennata
nel giudizio impugnato.

3.2. La censura sembra, perlomeno parzialmente, fondata, giacché la Corte
cantonale ha riconosciuto che la notificazione al ricorrente degli "appelli
incidentali" degli opponenti non risulta. Va altresì rilevato che, di massima,
il diritto di essere sentito impone all'autorità che inserisce nell'incarto
nuovi atti di cui intende prevalersi ai fini del giudizio, di avvisare le parti
e di concedere loro la possibilità di esprimersi al proposito (DTF 124 II 132
consid. 2b e rinvii; sentenza 1B_703/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 2.2, in:
RtiD II-2013, pag. 283 seg.). Visto l'esito del ricorso, la censura non deve
comunque essere esaminata oltre in questa sede. L'accesso agli atti e la
possibilità di esprimersi in merito, anche per quanto concerne la questione
dell'ammissibilità degli "appelli incidentali", potranno infatti ancora essere
garantiti al ricorrente nel prosieguo della procedura (cfr. art. 107 CPP).

4.

4.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è
annullata e la causa è rinviata alla Prima Camera penale del Tribunale
cantonale dei Grigioni per un nuovo giudizio.

4.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico
degli opponenti (art. 66 cpv. 1 LTF). Invitati a presentare una risposta,
C.________, D.________ e E.________ non si sono invero espressi sul ricorso e
non hanno quindi formulato conclusioni. Nondimeno, essi vanno ritenuti
soccombenti analogamente a B.________, poiché l'annullamento della decisione
impugnata è a loro sfavore (cfr. sentenza 2C_785/2013 del 28 maggio 2014
consid. 6, in: RDAF 2014 II, pag. 476; Bernard Corboz, in: Commentaire LTF,
2aed., 2014, n. 38 all'art. 66).
Non possono per contro essere prelevate spese giudiziarie a carico del Cantone
dei Grigioni (art. 66 cpv. 4 LTF), che è comunque tenuto a versare un'indennità
per ripetibili della sede federale al ricorrente (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 17 ottobre 2014 dalla Prima Camera
penale del Tribunale cantonale dei Grigioni è annullata e la causa le è
rinviata per un nuovo giudizio.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico di B.________,
C.________, D.________ e E.________.

3. 
Il Cantone dei Grigioni rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a
titolo di ripetibili della sede federale.

4. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Prima
Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.

Losanna, 24 febbraio 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

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