Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1058/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1058/2014

Sentenza del 26 gennaio 2015

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Violazione della legge federale sugli stupefacenti,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 10 settembre 2014 dalla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 20 giugno 2013 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha
riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione alla legge federale
sugli stupefacenti. Gli ha rimproverato di avere, senza essere autorizzato, nel
periodo da maggio 2007 al 20 settembre 2012, coltivato, prodotto e detenuto 957
piante di canapa, 1'070 talee, 8'554 grammi di canapa, 3'785 grammi di
marijuana, 4'640 grammi di resti di canapa, 194 semi di canapa (154 secondo la
Corte di appello e di revisione penale [CARP]) e 16 grammi di hashish.
L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di undici mesi, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e al pagamento delle tasse
e delle spese giudiziarie. La Corte delle assise correzionali ha inoltre
ordinato la confisca del materiale sequestrato e la distruzione della sostanza
stupefacente.

B. 
Con sentenza del 10 settembre 2014 la CARP ha parzialmente accolto l'appello
dell'imputato contro il giudizio di primo grado. Ha confermato le imputazioni
oggetto di condanna, riducendo tuttavia la pena detentiva a sette mesi, sempre
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, accollandogli la
tassa di giudizio.

C. 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di essere
prosciolto da ogni imputazione. In via subordinata, chiede l'annullamento del
giudizio impugnato e il rinvio degli atti alla precedente istanza per una nuova
decisione. Il ricorrente fa valere la violazione della LStup (RS 812.121) e la
violazione degli art. 314 cpv. 1 lett. b e 329 cpv. 1 e 2 CPP.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1. 
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa
in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza
cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art.
100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.

2.

2.1. Il ricorrente contesta l'adempimento dell'elemento soggettivo del reato.
Ribadisce di non avere mai perseguito l'obiettivo di produrre stupefacenti, ma
di essere esclusivamente interessato alla produzione di canapa a scopo di
ricerca scientifica. Evidenzia inoltre ch'egli ha dimostrato disponibilità a
consegnare alle autorità inquirenti le sostanze prodotte, dopo che le stesse
sono state analizzate. Rileva inoltre di avere chiesto nel giugno del 2011
all'Ufficio federale della sanità pubblica il rilascio di un'autorizzazione
eccezionale per la coltivazione di canapa a scopo di ricerca scientifica e per
un'applicazione medica limitata.

2.2. La Corte cantonale ha esaminato la fattispecie sotto il profilo della
LStup nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2011, per i fatti avvenuti fino a
quella data, e nella versione vigente dal 1° luglio 2011, per quelli
successivi. Questo modo di procedere è condiviso dal ricorrente, che non
solleva censure al riguardo.
Giusta l'art. 19 n. 1 vLStup, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2011,
chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa  per
produrre stupefacenti, è punito se ha agito intenzionalmente, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il diritto previgente
puniva quindi la coltivazione di canapa nella misura in cui era finalizzata
alla produzione di stupefacente (DTF 138 I 435 consid. 3.5.4; 130 IV 83 consid.
1.1). L'art. 19 cpv. 1 lett. a e d LStup nel tenore in vigore dal 1° luglio
2011 punisce chi, senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in
altro modo stupefacenti, rispettivamente che possiede, detiene, acquista o si
procura in altro modo stupefacenti. Tra gli stupefacenti che non possono essere
coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio, figurano gli
stupefacenti con effetti del tipo canapa (art. 8 cpv. 1 lett. d LStup). Secondo
l'ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti, del 30 maggio 2011
(OEStup-DFI; RS 812.121.11), sono considerate stupefacenti le piante di canapa
o parti delle stesse che presentano una concentrazione media di THC totale pari
almeno a 1,0 % (cfr. DTF 138 I 435 consid. 3.5.2). Il diritto vigente non è più
fondato sulla dimostrazione dell'uso illegale della canapa, ma essenzialmente
sul suo tenore di THC (DTF 138 I 435 consid. 3.5.4). Sotto il profilo
soggettivo, l'infrazione presuppone in entrambi i casi l'intenzione, il dolo
eventuale essendo sufficiente, quantomeno laddove siano venduti prodotti a base
di canapa con un tenore di THC superiore al limite legale (cfr. DTF 130 IV 83
consid. 1.2.2; 126 IV 198 consid. 2).

2.3. Contestando l'adempimento dell'elemento soggettivo, il ricorrente non
considera i fatti accertati dalla Corte cantonale, da cui essa ha dedotto la
realizzazione di tale elemento. Sono in effetti questioni di fatto, che
vincolano di principio questa Corte tranne quando i fatti sono stati accertati
in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105
LTF), quelle relative a ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in
considerazione (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii). È per contro una questione
di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione
circa l'esistenza del dolo sia giustificata o meno. Ora, la precedente istanza
ha accertato che nel 2007 l'imputato ha coltivato e detenuto canapa con un
tenore di THC elevato, compreso tra il 5,9 % e il 13,9 %, di varietà non
appartenente alla lista dell'Ufficio federale dell'agricoltura e per la quale
non ha chiesto né ottenuto l'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale
della sanità pubblica. La Corte cantonale ha altresì accertato, sulla base di
un manuale di coltivazione redatto dallo stesso imputato, ch'egli era un
conoscitore delle tecniche di coltivazione, essiccazione e conservazione della
canapa di qualità destinata al consumo, essendo inoltre un convinto sostenitore
di tale consumo, per il quale era già stato oggetto di una precedente condanna.
Limitandosi ad addurre genericamente il suo interesse a produrre canapa solo
per la ricerca scientifica, il ricorrente non si confronta con questi
accertamenti con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e
106 cpv. 2 LTF, dimostrandone l'arbitrio. Alla luce di queste circostanze, non
vi sono quindi ragioni per rivenire sulla conclusione della Corte cantonale,
che, sotto il profilo soggettivo, ha stabilito che il ricorrente coltivava
canapa per estrarne stupefacente, ritenuto che anche la prospettata
utilizzazione quale antidolorifico presuppone un effetto psicotropo e sedativo,
ottenibile soltanto con un determinato contenuto di THC.

2.4. Analogamente, riguardo ai fatti avvenuti nel periodo dal 2011 al 2012, la
CARP ha accertato che il ricorrente ha nuovamente coltivato canapa ad alto
tenore di THC sul terreno in suo uso a X.________. La canapa, in seguito
depositata e detenuta dal ricorrente, presentava un tasso di THC compreso tra
il 2,5 % e il 20 % e non rientrava nelle varietà della lista dell'Ufficio
federale dell'agricoltura. Secondo gli accertamenti contenuti nel giudizio
impugnato, l'Ufficio federale della sanità pubblica non ha mai rilasciato al
ricorrente un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 vecchia e
attuale LStup per la ricerca scientifica, per provvedimenti di lotta o per
un'applicazione medica limitata, rispettivamente per la coltivazione,
l'importazione, la fabbricazione, la messa in commercio e, se non vi ostano
convenzioni internazionali, per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di
medicamenti o per un'applicazione medica limitata. La CARP ha inoltre accertato
che il ricorrente sapeva sia del tenore di THC elevato della canapa, e quindi
della sua natura di stupefacente, sia del mancato rilascio di un'autorizzazione
sia ancora della necessità di ottenerla per potere operare legalmente. Questi
accertamenti non sono censurati d'arbitrio e sono quindi vincolanti per il
Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Il ricorrente si limita nuovamente a
ribadire il suo interesse esclusivamente scientifico e la relativa richiesta
inviata all'autorità federale. Disattende tuttavia che, come visto, la stessa
gli è stata negata e ch'egli era consapevole del fatto che, conoscendo
l'elevato tenore di THC e gli effetti della sostanza, stava coltivando e
detenendo canapa stupefacente. In tali circostanze, ritenendo il reato
adempiuto anche sotto il profilo soggettivo del dolo, la Corte cantonale non ha
violato il diritto federale.

3.

3.1. Il ricorrente lamenta la mancata sospensione del procedimento penale in
attesa della decisione definitiva sulla sua domanda di rilascio di
un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 8 cpv. 5 LStup. Adduce che, dinanzi
al Tribunale amministrativo federale, sarebbe tuttora pendente un suo ricorso
contro il diniego della richiesta pronunciato dall'Ufficio federale della
sanità pubblica. A suo dire, la sospensione della procedura penale si
giustificherebbe in applicazione degli art. 314 cpv. 1 lett. b e 329 cpv. 1 e 2
CPP.

3.2. L'art. 8 LStup disciplina gli stupefacenti vietati di principio,
segnatamente gli stupefacenti e le sostanze psicotrope particolari la cui
utilità medica è ritenuta minima, oppure che non sono stati sufficientemente
oggetto di ricerca scientifica. Vi figurano, come visto, gli stupefacenti con
effetti del tipo della canapa (art. 8 cpv. 1 lett. d LStup). Considerato l'alto
rischio di abuso e l'enorme attrazione esercitata sul mercato nero, il
legislatore ha dichiarato vietate queste sostanze siccome fondamentalmente non
idonee ad essere prescritte o commerciate. Ha contestualmente confermato la
possibilità per l'autorità federale di concedere a determinate condizioni
deroghe al divieto (cfr. Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e
della sanità del Consiglio nazionale del 4 maggio 2006, in: FF 2006 7879, in
particolare pag. 7912 seg.). L'art. 8 cpv. 5 LStup, nella versione in vigore
dal 1° luglio 2011, prevede quindi che l'Ufficio federale della sanità pubblica
può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione,
la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi
1 e 3 se non vi ostano convenzioni internazionali e tali stupefacenti sono
utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per
un'applicazione medica limitata.

3.3. La Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente ha coltivato, detenuto e
depositato canapa stupefacente senza essere autorizzato, giacché al momento in
cui ha iniziato l'attività incriminata e per tutta la durata dei fatti oggetto
del procedimento penale egli non disponeva di un permesso rilasciatogli
dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Ha precisato che la sua domanda,
inoltrata nel giugno del 2011, è stata respinta con decisione del 27 novembre
2012 e che un eventuale accoglimento del gravame inoltrato al Tribunale
amministrativo federale contro il diniego dell'autorizzazione sarebbe
irrilevante per l'esito del giudizio penale. Questa conclusione è corretta.
Solamente con il rilascio dell'autorizzazione viene infatti conferito al
richiedente il diritto di esercitare l'attività in questione, di principio
vietata dalla legge. Questo atto ha effetto costitutivo e accorda
all'interessato una specifica posizione giuridica, riconoscendo che l'attività
da lui esercitata è legale (cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6aed., 2010, n. 2527; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4aed., 2014, pag. 422 n. 27 seg.). In concreto, il ricorrente
non disponeva di alcuna autorizzazione dell'autorità federale prima dell'avvio
della sua attività e per tutta la durata dei fatti incriminati. La sua attività
era quindi illegale nel periodo considerato, non avendo ottenuto il diritto di
esercitarla. In tali circostanze, il risultato della procedura ricorsuale
contro il diniego dell'autorizzazione eccezionale non è determinante e non
muterebbe l'esito del giudizio penale relativo ai fatti in esame.
Contrariamente all'opinione del ricorrente, non si imponeva quindi di ordinare
la sospensione del procedimento penale in applicazione degli art. 314 e 329
CPP. Queste disposizioni non sono di conseguenza state violate dalle istanze
cantonali.

4. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 26 gennaio 2015

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

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