Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.7/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_7/2014

Sentenza del 15 gennaio 2014

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,

contro

C.________,
opponente.

Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'11
dicembre 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che con decisione 25 novembre 2013 il Giudice di pace del circolo delle Isole
ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da A.A.________ al
precetto esecutivo fattogli notificare da C.________ per il pagamento di fr.
4'300.-- (oltre interessi e spese) a titolo di pigione;
che con sentenza 11 dicembre 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato
inammissibile il reclamo presentato da A.A.________ avverso la sentenza del
Giudice di pace;
che secondo l'appena menzionato Presidente il contratto di locazione presentato
dal creditore procedente costituisce valido titolo di rigetto provvisorio
dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, mentre le eccezioni (art. 82
cpv. 2 LEF) sollevate dall'escusso (pretesi difetti dell'ente locato
comportanti la riduzione dell'affitto ed il ripristino della situazione) sono
nuove e perciò inammissibili in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC);
che con ricorso 11 gennaio 2014 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la
sentenza 11 dicembre 2013 al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posti
al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio);
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore
litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF),
motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di
diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in
relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati
violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con
rinvii);
che il ricorso va dichiarato di primo acchito inammissibile nella misura in cui
è presentato da B.A.________, quest'ultima non essendo toccata dalla sentenza
impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF);
che nella misura in cui è presentato da A.A.________ il gravame non soddisfa
invece le predette esigenze di motivazione, il ricorrente non prevalendosi di
una violazione di garanzie costituzionali e non prendendo in alcun modo
posizione sull'argomentazione del giudizio querelato;
che pertanto il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e non motivato
in modo sufficiente, e può essere deciso nella procedura semplificata dei
combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per
mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido.

4. 
Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 gennaio 2014

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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