Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.150/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_150/2014

Sentenza del 18 marzo 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________AG,
opponente.

Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 18
settembre 2014 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Con precetto esecutivo 12 giugno 2014 dell'Ufficio esecuzione e fallimenti
di Locarno, B.________AG ha escusso A.________ per l'importo di fr. 3'703.40
relativo a "rette mensili per l'appartamento xxx non pagate completamente più
spese amministrative di CHF 300.00". L'escussa ha interposto opposizione.

A.b. Statuendo in data 5 settembre 2014 sulla domanda di rigetto provvisorio
dell'opposizione presentata da B.________AG, il Giudice di pace supplente del
circolo di Locarno ha parzialmente accolto l'istanza e rigettato
provvisoriamente l'opposizione per l'importo di fr. 3'400.--.

B.
Adita da A.________ con reclamo 8 settembre 2014, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame
con la qui impugnata sentenza 18 settembre 2014.

C.
Con allegato 30 settembre 2014, redatto in lingua tedesca e denominato
"Rekurs", A.________ (qui di seguito: ricorrente) insorge contro la pronuncia
cantonale chiedendo la reiezione dell'ingiustificata pretesa di B.________AG
(qui di seguito: opponente) ed il rimborso delle spese processuali ed
eventualmente delle spese ripetibili; postula inoltre la concessione del
gratuito patrocinio.

 Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. La sentenza impugnata - emanata in materia di rigetto provvisorio
dell'opposizione - è stata pronunciata in una causa che non raggiunge il valore
di lite minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e non
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art.
74 cpv. 2 lett. a LTF. È dato pertanto unicamente il ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF; v. DTF 134 III 115 consid. 1.1). La
sentenza impugnata è una decisione finale (art. 117 LTF combinato con l'art. 90
LTF; DTF 134 III 141 consid. 2 con rinvio) pronunciata su ricorso dall'ultima
istanza cantonale (art. 114 LTF combinato con l'art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). La
ricorrente, soccombente in sede cantonale, è legittimata a ricorrere (art. 115
LTF). Il tempestivo (art. 117 LTF combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) gravame
è quindi in linea di principio ammissibile. Nel contesto, tenuto anche conto
del fatto che il gravame non è redatto da un professionista, si può senz'altro
ammettere (DTF 134 III 235 consid. 2; sentenza 4A_12/2014 del 6 marzo 2014
consid. 2) che la conclusione ricorsuale tendente alla reiezione
"dell'ingiustificata pretesa dell'opponente" va compresa siccome rivolta ad
ottenere l'integrale reiezione dell'istanza di rigetto provvisorio
dell'opposizione. Essa è pertanto sufficientemente chiara ed univoca.

1.2. Il ricorso in esame è stato redatto in lingua tedesca, ciò che era diritto
della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non viene tuttavia fatta
valere alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1
LTF. In ossequio a questa norma, la presente sentenza è quindi redatta nella
lingua della decisione impugnata, ossia in italiano.

1.3. Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale
può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Il
Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la parte
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 LTF combinato con
l'art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e
dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura
sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 138 I 232 consid. 3; 134 II
244 consid. 2.2; sentenza 2D_58/2013 del 24 settembre 2014 consid. 2.1, non
pubblicato in DTF 140 I 285).

1.4. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti
dall'autorità inferiore, che può unicamente completare se il loro accertamento
è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv.
1 e 2 LTF), ovvero in modo arbitrario, ciò che la parte ricorrente deve esporre
e dimostrare conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, applicabile
in virtù del rinvio all'art. 117 LTF (DTF 136 I 332 consid. 2.2; sentenza 2D_58
/2013 cit. consid. 2.2, non pubblicato in DTF 140 I 285). Il Tribunale federale
non entra nel merito di critiche di natura appellatoria concernenti i fatti o
l'apprezzamento delle prove (DTF 137 II 353 consid. 5.1; 136 II 101 consid. 3;
sentenza 2D_58/2013 cit. loc. cit.)

1.5. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che
ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve
debitamente esporre nel proprio gravame (art. 117 LTF combinato con l'art. 99
cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1).

2.
Il creditore che si avvale di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata può chiedere il rigetto provvisorio
dell'opposizione, che il giudice pronuncia a meno che il debitore non
giustifichi immediatamente eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito
(art. 82 LEF). La procedura di rigetto dell'opposizione è una procedura
documentale: il suo scopo non consiste nell'accertare l'esistenza del credito
posto in esecuzione, bensì la mera esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
esamina unicamente la forza probante del titolo prodotto dal creditore, la sua
natura formale - e non la validità del credito -, attribuendogli forza
esecutiva se il debitore non rende immediatamente verosimili le sue eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; v. anche DTF 139 III 444 consid.
4.1.1; sentenza 5A_40/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 2.2, in SJ 2014 I pag.
172).

3.
La ricorrente ribadisce di aver effettuato 10 pagamenti nel corso dell'anno
2013, incluso quello per il mese di ottobre 2013 (mese in cui si è concluso il
contratto di pensione), e 12 pagamenti rispettivamente per gli anni 2012 e
2011. La procedura trarrebbe origine dalla contabilità imprecisa dell'opponente
e dall'agire poco professionale delle istanze inferiori: tant'è che in un primo
tempo la procedura sembrava riferirsi al mancato pagamento della retta relativa
al mese di ottobre 2013, successivamente di quella relativa al mese di maggio
2013, e da ultimo di quella relativa al mese di novembre 2012. L'affermazione
secondo la quale la ricorrente avrebbe effettuato i propri pagamenti sempre a
inizio mese per il mese precedente sarebbe incompatibile con il regolamento
dell'opponente medesima, che esige il pagamento anticipato della retta. Non si
comprenderebbe allora perché l'opponente non abbia messo in mora la debitrice
ben prima.

4.

4.1. È a ragione rimasto incontestato che il contratto di pensione 26 novembre
2001 costituisce titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la retta
mensile di fr. 3'400.--, come già rettamente ritenuto dal Giudice di pace
supplente e dal Tribunale di appello: invero contratto innominato  sui generis
 con diverse componenti prese dai contratti di mandato, locazione, compera e
appalto (v. sentenza 4A_113/2012 del 13 novembre 2012 consid. 2), per le
esigenze dell'esecuzione forzata esso contiene le informazioni indispensabili
(creditore, debitore e montante dovuto  pro rata temporis ) che il giudice del
rigetto è chiamato a verificare (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1). In questo
senso può essere ammessa una similitudine con il più frequente contratto di
locazione (v. ad es. DTF 134 III 267 consid. 3) e la sua attitudine a fungere
da titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.2. Fra le parti sussiste un'unica divergenza: fondandosi sulla propria
contabilità, la creditrice qui opponente denuncia il mancato versamento di una
retta mensile della pensione, mentre la debitrice qui ricorrente ribadisce di
aver versato tutti gli importi dovuti. Litigioso è pertanto l'accertamento dei
fatti.

4.2.1. Secondo il Tribunale di appello manca il canone del mese di novembre
2012, mentre a detta del Giudice di pace supplente manca il versamento relativo
al mese di maggio 2013. La ricorrente si limita a menzionare l'imprecisione, ma
non eccepisce una violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei
fatti, né pretende e dimostra che la questione possa avere un qualsiasi
influsso sull'esito della vertenza. Qualora l'affermazione fosse da intendersi
quale formale censura, essa sarebbe insufficientemente motivata.

4.2.2. Esaminando le causali delle registrazioni bancarie prodotte avanti a
lui, il Giudice di pace supplente ha constatato che i bonifici mensili
effettuati da gennaio 2013 a maggio 2013 erano espressamente riferiti alle
rette di dicembre 2012 - aprile 2013, mentre il bonifico effettuato nel giugno
2013 era espressamente riferito alla retta di giugno 2013. Il Giudice di prime
cure ha pertanto ritenuto scoperto il mese di maggio 2013. A ciò, la ricorrente
si limita ad opporre, in termini assoluti, di aver sempre pagato le rette
mensili all'inizio del mese per il medesimo, come da regolamento - se così non
fosse, l'opponente l'avrebbe messa in mora ben prima. Una tale critica è basata
su mere speculazioni, e non permette comunque di ritenere che i fatti quali li
ha compresi il primo Giudice ed in seguito il Tribunale di appello siano stati
accertati in modo insostenibile. Puramente appellatoria, la critica ricorsuale
è inammissibile (supra consid. 1.4).

4.2.3. Il Tribunale di appello ha ipotizzato che le incongruenze esposte
traggano origine dal fatto che l'opponente non ha ricevuto il pagamento che la
ricorrente pretende di avere effettuato in data 9 novembre 2012. L'ipotesi è
verosimile. Di fatto, la ricorrente non ha provato, su base documentale come
richiesto (supra consid. 2), il preteso versamento del 9 novembre 2012: fra gli
estratti conto prodotti avanti al Giudice di pace supplente non figura alcun
documento che comprovi un pagamento all'opponente in quella data, come
rettamente sottolineato dalla Corte cantonale. Allegato soltanto al presente
ricorso vi è invero un ordine di versamento corrispondente; ma esso rappresenta
documento nuovo e come tale inammissibile, poiché la condizione dell'art. 99
cpv. 1 LTF non risulta adempiuta e la ricorrente stessa non pretende il
contrario (supra consid. 1.5).

5.
Il ricorso si rivela inammissibile. La ricorrente può semmai verificare la
proponibilità di un'azione giudiziaria.

 Non può essere concesso alla ricorrente il postulato gratuito patrocinio,
facendo sin dall'inizio difetto ogni e qualsiasi possibilità di esito
favorevole per il suo gravame (art. 64 cpv. 1 LTF). Una tassa di giustizia
ridotta, in considerazione dell'evidente ristrettezza economica della
ricorrente, è posta a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute
ripetibili, la ricorrente non avendone diritto già per l'esito del suo ricorso
e l'opponente non essendo incorsa in spese per la sede federale (art. 68 cpv. 1
LTF e contrario).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 marzo 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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