Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.887/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_887/2014

Sentenza del 14 luglio 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Pietro Croce,
opponente,

Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, 6710 Biasca.

Oggetto
pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2014 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Fatti:

A. 
Nell'ambito della procedura esecutiva avviata da B.________ contro l'ex marito
A.________ per l'incasso di fr. 30'718.75 dovuti in base alla sentenza di
divorzio 8 marzo 2013, in data 24 giugno 2014 l'Ufficio esecuzione e fallimenti
di Riviera (di seguito: UEF), accertata la mancanza di reddito pignorabile, ha
pignorato il fondo n. 2041 RFD di X.________, di proprietà dell'escusso. Il
fondo è gravato da ipoteche per un totale di fr. 200'000.-- nonché da un
diritto d'usufrutto e d'abitazione vita natural durante a favore della madre di
A.________.

B. 
In data 21 agosto 2014 A.________ ha ricorso contro la decisione dell'UEF
presso la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, chiedendo di sostituire il fondo
pignorato con la quota di un mezzo spettantegli sulla particella n. 2370 RFD di
Y.________ (già abitazione familiare delle parti). Il Tribunale di appello ha
respinto il ricorso con decisione 30 ottobre 2014.

C. 
Con ricorso in materia civile 13 novembre 2014 A.________ (qui di seguito:
ricorrente) ha impugnato avanti al Tribunale federale la decisione cantonale
chiedendone l'annullamento e postulando la rettifica del verbale di
pignoramento mediante sostituzione del fondo pignorato con quello da lui
proposto in sede cantonale.

Con decreto presidenziale 1° dicembre 2014 è stato conferito al ricorso
l'effetto sospensivo (nel senso che è stato fatto divieto di realizzare il
fondo pignorato). Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a
LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una
decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata
dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE,
in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2
^aed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art.
72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di
vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa - comunque
in concreto sufficiente - è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF
133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in
materia civile appare pertanto ammissibile.

1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad
applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, in
ragione dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2
LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il
Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580
consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto
spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste
la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene
impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
(art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza
impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
(DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvio; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) -
il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste
dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).

2. 
Contestata è la scelta dell'UEF di pignorare non già l'immobile proposto dal
ricorrente, bensì un altro immobile di sua proprietà.

2.1. Come rettamente ricorda il Tribunale di appello, riguardo ai beni da
pignorare la LEF prevede un preciso ordine gerarchico: in prima battuta vanno
pignorati i beni mobili; in seconda battuta quelli immobili, a condizione che
quelli mobili non siano sufficienti; infine, i beni sequestrati, i beni che a
detta del debitore appartengono a terzi ed i beni rivendicati da terzi (art. 95
cpv. 1, 2 e 3 LEF; DTF 117 III 61 consid. 2; 134 III 122 consid. 4.1). Prima
dei beni rivendicati da terzi può essere pignorata la parte dei diritti del
debitore in una comunione, ma solo in mancanza di altri beni sufficienti,
redditi compresi (art. 3 del regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio
1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione
[RDC; RS 281.41]; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 5a ed. 2012, n. 927; Jaeger/Walder/Kull, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 5a ed. 2006, n. 20 ad art. 95 LEF). L'ufficiale
può scostarsi da questo ordine se le circostanze lo giustificano oppure se
creditore e debitore si accordano per chiederlo (art. 95 cpv. 4 bis LEF; Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 22
n. 40 segg.). La soluzione prospettata dall'ufficiale deve comunque tutelare a
sufficienza gli interessi del creditore (art. 95 cpv. 5 LEF), che prevalgono su
quelli del debitore (Jaeger/Walder/Kull, op. cit., n. 24 ad art. 95 LEF).

2.2. Il Tribunale di appello ha respinto in primo luogo la richiesta di
citazione del ricorrente: avendo egli indicato, su richiesta dell'UEF, i beni
pignorabili, menzionando il reddito da attività professionale (poi ritenuto
impignorabile) nonché i due immobili oggetto della presente decisione, una sua
citazione non avrebbe portato alcun ulteriore elemento utile per il giudizio.
Il Tribunale di appello, constatata l'assenza di un accordo fra creditore e
debitore sui beni da pignorare, ha osservato che il pignoramento è avvenuto in
modo conforme all'ordine stabilito dalla legge: i beni immobili (art. 95 cpv. 2
LEF) devono essere pignorati prima dei diritti in comunione (art. 3 RDC). Ha in
seguito respinto le censure sollevate dal ricorrente contro l'esercizio del
potere di apprezzamento da parte dell'UEF: da un lato, il diritto d'usufrutto e
d'abitazione a favore della madre dell'escusso graverebbe un solo appartamento
dell'immobile di X.________ e sussisterebbe anche in caso di vendita forzata
dell'immobile; d'altro lato, nella convenzione sugli effetti accessori del
divorzio il debito posto in esecuzione è incondizionato, mentre soggiacente
alla condizione della vendita dell'immobile di Y.________ è l'esigibilità di un
altro debito di oltre fr. 18'000.-- nei confronti della ex moglie. Rifiutandosi
espressamente di sindacare la regolamentazione del divorzio avallata dal
Pretore, il Tribunale di appello ha da ultimo considerato che il valore del
fondo pignorato, confrontato con il carico ipotecario in essere, offre
all'escusso un margine d'azione per chiedere un aumento dell'ipoteca al fine di
saldare il debito posto in esecuzione, mentre quello proposto dal ricorrente è
già oggi pesantemente ipotecato. Non sussistendo circostanze che
giustificassero di scostarsi dall'ordine di pignoramento prescritto dalle legge
(art. 95 cpv. 4 bis LEF), il Tribunale di appello ha quindi confermato il
provvedimento impugnato.

3. 
Riprendendo per l'essenziale il ricorso avanti all'autorità cantonale di
vigilanza, il ricorrente propone le censure seguenti.

3.1. In primo luogo, egli ribadisce che l'immobile di Y.________, che egli
detiene in comproprietà con la ex moglie, sia più strettamente connesso con il
credito alla base del procedimento esecutivo in questione, tant'è che il
pagamento del credito era condizionato alla vendita dell'immobile, già
abitazione familiare. Lamenta la violazione del principio della proporzionalità
e del principio della buona fede.

Già si è detto che il Tribunale di appello ha constatato che il credito qui
posto in esecuzione è incondizionato (supra consid. 2.2) : la semplice
affermazione del contrario, non sostenuta da una censura di arbitrario
accertamento dei fatti debitamente motivata (supra consid. 1.2) non può
sovvertire la constatazione cantonale. Che dunque il pignoramento della
particella di Y.________ rappresenti la "migliore opzione", è mera opinione
personale del ricorrente e configura pertanto un'inammissibile critica
appellatoria. Quando afferma che "pure seguendo l'ordine stabilito dalla
legge", l'UEF avrebbe dovuto pignorare il bene in comproprietà, il ricorrente
si discosta dalla divergente chiara norma legale, senza spiegazione e senza
indicazione di un disposto di legge a suffragio della propria affermazione.
Anche questa censura è inammissibile. Inammissibile è infine pure l'apodittica
affermazione di arbitrarietà del pignoramento dell'immobile di X.________.

3.2. Il ricorrente ribadisce poi "la congruità e la legale fondatezza della
richiesta" di pignorare la sua quota di comproprietà invece del fondo di
X.________. Già si è detto che la richiesta non può basarsi sul testo di legge,
ed appare pertanto infondata. Peraltro, le considerazioni ricorsuali proposte a
sostegno della pretesa congruità della propria richiesta possono essere al più
comprese come critica dell'apprezzamento operato dai Giudici cantonali. Ora,
diversamente da quanto vale per il ricorso all'autorità cantonale di
sorveglianza giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, al quale si richiama erroneamente il
ricorrente, avanti al Tribunale federale non è possibile censurare l'esercizio
del potere di apprezzamento del giudice cantonale: il Tribunale federale
interviene unicamente in caso di abuso o eccesso nell'esercizio del potere di
apprezzamento (DTF 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90
consid. 1 con rinvii; Amonn/Walther, op. cit., § 6 n. 16; Gilliéron, op. cit.,
n. 270 seg. e 943 segg.), che il ricorrente nemmeno adduce. La censura,
appellatoria, si rivela pertanto inammissibile.

3.3. Sempre ribadendo considerazioni di congruità con il contesto del giudizio
di divorzio, il ricorrente tematizza l'opposizione della ex moglie alla vendita
di quella che fu l'abitazione coniugale ed il vantaggio economico che le deriva
dalla decisione impugnata, e che consiste nel poter far capo, per il pagamento
del proprio credito, ad un immobile estraneo alla causale del credito e non di
sua pertinenza. Si fatica invero a seguire il ragionamento del ricorrente.
Comunque sia, egli non fa menzione di una norma legale che obbligherebbe l'UEF
a pignorare preferibilmente un bene (asseritamente) connesso con il credito
posto in esecuzione, né una norma di questo genere si rinviene nella LEF. Di
violazione della legge, dunque, non vi è traccia. Volendosi poi considerare la
censura nella prospettiva dell'esercizio del potere d'apprezzamento
dell'autorità inferiore, non si può non constatare, ancora una volta, che la
pretesa arbitrarietà è soltanto affermata ma non certo nelle forme richieste
(supra consid. 1.2), e che il mero esercizio del potere d'apprezzamento non può
essere censurato in questa sede (supra consid. 3.2). Nella ridotta misura della
sua ammissibilità, la censura è chiaramente infondata.

3.4. Il ricorrente si dilunga poi sul valore degli immobili in discussione,
ribadendo che il valore del fondo di Y.________ detenuto in comproprietà con la
ex moglie sarebbe ampiamente sufficiente per soddisfare il credito di lei.
Esprimendosi in tali termini, il ricorrente propone ancora una volta una
critica meramente appellatoria, senza assolutamente confrontarsi con
l'argomento sostenuto dal Tribunale di appello, secondo cui il fatto che il
valore del fondo pignorato ecceda in " larghissima " misura l'importo del
debito posto in esecuzione non ostacola il suo pignoramento, ma offre anzi
all'escusso un margine d'azione per chiedere un aumento dell'ipoteca al fine di
saldare tale debito, mentre quello proposto dal ricorrente è già oggi
pesantemente ipotecato. La critica ricorsuale si appalesa di conseguenza, una
volta ancora, inammissibile.

3.5. La censura di violazione del diritto di essere sentito, alla quale il
ricorrente accenna di passaggio, non è minimamente motivata e deve essere
pertanto dichiarata inammissibile.

4. 
Ne discende che il ricorso deve essere respinto nella ridottissima misura della
sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente
soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che
non ha dovuto esprimersi sul merito del ricorso e che ha visto respinta la
propria conclusione contro la concessione dell'effetto sospensivo (art. 68 cpv.
1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio esecuzione e fallimenti
di Riviera e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 14 luglio 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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