Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.821/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_821/2014

Sentenza del 12 febbraio 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
patrocinati dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrenti,

contro

Comunione dei comproprietari del Condominio
C.________,
patrocinata dall'avv. Tiziano Bernaschina,
opponente.

Oggetto
proprietà per piani, contestazione di risoluzione assembleare,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 settembre 2014 dalla I Camera civile
del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.A.________ e B.A.________ sono comproprietari, in ragione di un mezzo
ciascuno, dell'unità di proprietà per piani n. 10343 (88/1000 del fondo base)
situata nel blocco E del Condominio C.________.
L'art. 2 del regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per
piani depositato a registro fondiario prevede l'assegnazione alle singole unità
dei diritti d'uso preclusivi su posteggi, terrazze, scale, entrate e cantine,
mentre l'art. 3 assoggetta all'uso comune tutte le altre parti del fondo
(terreno ed edifici) non menzionate, ad eccezione dei posteggi esterni A, B, C
e D (servitù di posteggio), come pure dei locali contenenti apparecchiature
tecniche.
Il 17 luglio 2010 ha avuto luogo un'assemblea generale dei comproprietari, la
quale ha tra l'altro deciso - con risoluzioni n. 8.2, 8.3 e 8.4 - di conformare
la situazione riportata a registro fondiario alla realtà dei fatti, assegnando
a singole unità dei diritti d'uso preclusivi su determinate parti comuni (più
precisamente, una superficie di giardino attorno al blocco A alle unità n.
10326, 10327 e 10328, una porzione di giardino attorno al blocco C all'unità n.
10338, il deposito posto sotto la terrazza del blocco D all'unità n. 10339 e
l'ingrandimento della terrazza antistante l'unità n. 10339 a quest'ultima).
Tali risoluzioni sono state adottate da tutti i comproprietari, ad eccezione
dei coniugi A.________.
Il 16 agosto 2010 A.A.________ e B.A.________ hanno convenuto la Comunione dei
comproprietari del Condominio C.________ davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città, chiedendo di dichiarare nulle o di annullare le risoluzioni
assembleari n. 4.1, 4.3, 4.4, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4. Con decisione 5 settembre
2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, annullando le risoluzioni
n. 4.1 e 4.3.

B. 
Con sentenza 15 settembre 2014 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto l'appello mediante il quale A.A.________ e
B.A.________ hanno chiesto di riformare la sentenza pretorile nel senso di
annullare anche le risoluzioni n. 8.2, 8.3 e 8.4.

C. 
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale
22 ottobre 2014, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza di
appello dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullare
anche le risoluzioni n. 8.2, 8.3 e 8.4, e in via subordinata di rinviare la
causa all'istanza precedente per nuova decisione.
Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. Nella fattispecie è pacifico che il valore di lite non raggiunge la soglia
di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un
ricorso in materia civile in una causa di carattere pecuniario. I ricorrenti
reputano tuttavia tale rimedio di diritto ammissibile, perché la controversia
concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso
dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, ovvero quella della "interpretazione dell'art.
712g cpv. 4 CC in modo conforme alla garanzia della proprietà e alla garanzia
della fedefacenza del Registro Fondiario".
La nozione di questione di diritto di importanza fondamentale è da interpretare
in modo restrittivo (DTF 133 III 493 consid. 1.1) e spetta al ricorrente
spiegare perché si sarebbe in presenza di questa eccezione che permette di
derogare al requisito del valore litigioso (DTF 136 II 489 consid. 2.6), ovvero
una questione di diritto che dà luogo ad un'incertezza qualificata che richiede
in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale quale
autorità giudiziaria suprema incaricata di assicurare un'interpretazione
uniforme del diritto federale (DTF 139 III 209 consid. 1.2 con rinvii).
I ricorrenti si richiamano a torto all'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. Come
vedremo, la lite può infatti essere risolta facendo riferimento a
giurisprudenza già nota. Ora, secondo costante prassi, quando si tratta
unicamente di applicare i principi sviluppati dalla giurisprudenza ad un caso
concreto, non si è manifestamente di fronte ad una questione di diritto di
importanza fondamentale (DTF 135 III 1 consid. 1.3). Ne segue che il ricorso in
materia civile si rivela inammissibile.

1.2. Può per contro essere esaminato nel merito il ricorso sussidiario in
materia costituzionale, la cui ricevibilità non pone problemi, siccome
interposto tempestivamente (art. 117 LTF combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF)
dalle parti soccombenti in sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione
finale (art. 117 LTF combinato con l'art. 90 LTF) pronunciata su ricorso
dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 LTF con rinvio all'art. 75
LTF).

 Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può
unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Il
Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la parte
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 LTF combinato con
l'art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e
dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura
sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2 ). I
l Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità
inferiore, che può unicamente completare se il loro accertamento è avvenuto in
violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF).

2.

2.1. I diritti d'uso preclusivi sono diritti d'utilizzazione concessi ad un
proprietario di un'unità di proprietà per piani su una parte comune (come una
terrazza, un parcheggio oppure una porzione di giardino) aventi una funzione
esclusiva nei confronti degli altri comproprietari non autorizzati (DTF 122 III
145 consid. 4b; 121 III 24 consid. 2a). I diritti d'uso preclusivi possono
rivestire più forme: possono essere costituiti quali diritti reali limitati,
essere oggetto di un contratto tra il comproprietario beneficiario e la
comunione dei comproprietari oppure - come nel caso concreto - essere concessi
tramite il regolamento per l'amministrazione e l'uso (sentenza 5A_44/2014 del
10 novembre 2014 consid. 3.3.1 con rinvii, non pubblicato in DTF 140 III 561).
La costituzione di un diritto d'uso preclusivo nel quadro del regolamento per
l'amministrazione e l'uso deve soddisfare l'esigenza della doppia maggioranza
dell'art. 712g cpv. 3 CC (maggioranza di comproprietari che rappresenti in pari
tempo la maggior parte del valore della cosa); all'unanimità i comproprietari
possono tuttavia prevedere che la creazione, rispettivamente la modifica, di un
tale diritto sia sottoposta all'esigenza di una decisione unanime (sentenza
5A_44/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.3.2 con rinvii, non pubblicato in DTF
140 III 561). Secondo l'art. 712g cpv. 4 CC, entrato in vigore il 1° gennaio
2012, la modifica dell'attribuzione per regolamento di diritti d'uso preclusivi
richiede, in ogni caso, anche il consenso dei comproprietari direttamente
interessati; tale norma si applica ad ogni diritto d'uso preclusivo già
esistente o creato in seguito, indipendentemente dell'esistenza o meno di tale
"diritto di veto" nel regolamento (art. 3 Tit. fin. CC in relazione con l'art.
17 cpv. 2 Tit. fin. CC; sentenza 5A_44/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.3.1
con rinvio, non pubblicato in DTF 140 III 561).

2.2. La Corte cantonale ha osservato che in concreto il regolamento per
l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani non impone una decisione
unanime per l'attribuzione di un diritto d'uso preclusivo, ma riprende anzi
testualmente la formulazione dell'art. 712g cpv. 3 CC, sicché le risoluzioni
litigiose (concernenti del resto parti comuni che per loro destinazione non
dovevano essere usate dall'insieme dei comproprietari) potevano essere adottate
con una doppia maggioranza. Secondo l'autorità inferiore, inoltre, tali
risoluzioni non richiedevano il consenso dei ricorrenti in applicazione
dell'art. 712g cpv. 4 CC, poiché l'assemblea dei comproprietari non ha
modificato il regolamento togliendo loro dei diritti d'uso preclusivi.

2.3. I ricorrenti si dolgono della violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.) e della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.).
Occorre dapprima precisare che, nella misura in cui le argomentazioni
ricorsuali si limitano ad esprimere considerazioni generiche senza nemmeno
tentare di spiegare in che modo i predetti diritti costituzionali sarebbero
stati lesi oppure si fondano su circostanze che non risultano dal giudizio
impugnato senza pretendere che l'accertamento dei fatti operato dall'autorità
inferiore sia stato svolto in maniera incostituzionale, il gravame risulta
motivato in modo manifestamente insufficiente (v. supra consid. 1.2) e non può
essere esaminato nel merito. Ciò avviene, ad esempio, quando i ricorrenti si
prevalgono della pubblica fede del registro fondiario, dell'esistenza di vizi
di forma nelle risoluzioni assembleari all'esame oppure di una riduzione della
" superficie delle parti comuni a libera disposizione di tutti i condomini
nella misura di oltre il 40 % ".

2.3.1. I ricorrenti pretendono che la Corte cantonale sarebbe incorsa
nell'arbitrio per non avere ritenuto che l'adozione delle decisioni assembleari
litigiose richiedeva anche il loro consenso, e ciò in virtù dell'art. 712g cpv.
4 CC, rispettivamente dell'art. 648 cpv. 2 CC.
Sostengono innanzitutto che, in quanto aventi diritto delle parti comuni
assegnate in uso preclusivo mediante le contestate risoluzioni, erano
"direttamente interessati" ai sensi dell'art. 712g cpv. 4 CC. A torto. La
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che i comproprietari che si
vedono togliere l'uso di parti comuni non possono invocare il "diritto di veto"
previsto da tale disposto di legge (sentenza 5A_44/2014 del 10 novembre 2014
consid. 3.4.1, non pubblicato in DTF 140 III 561).
I ricorrenti sembrano affermare che il loro consenso sarebbe stato necessario
anche per il fatto che l'attribuzione di diritti d'uso preclusivi su parti
comuni a disposizione di tutti i comproprietari rappresenterebbe un cambiamento
di destinazione ai sensi dell'art. 648 cpv. 2 CC e necessiterebbe quindi il
consenso di tutti i comproprietari. Il solo richiamo alle DTF 136 III 261 e 131
III 459 ed alla " tutela minima per i proprietari minoritari " non permette
però di comprendere in che modo l'art. 9 Cost. sarebbe stato violato.
L'argomento non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e
106 cpv. 2 LTF.
Nella misura in cui è ammissibile, la censura di violazione del divieto
dell'arbitrio appare quindi infondata.

2.3.2. Secondo i ricorrenti, la Corte cantonale avrebbe inoltre interpretato
l'art. 712g cpv. 4 CC in modo contrario all'art. 26 Cost. A loro dire,
un'interpretazione conforme alla garanzia della proprietà condurrebbe a
concludere che la costituzione di diritti d'uso preclusivi " su parti comuni
non attribuite e pertanto al beneficio di tutti i comproprietari può essere
decisa solo con il consenso di tutti i comproprietari ".
I ricorrenti non spendono però una parola per dimostrare, conformemente ai
combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF, che tale diritto costituzionale esplichi
un effetto orizzontale nei rapporti tra privati. Insufficientemente motivata,
la censura risulta inammissibile (sentenze 5A_599/2013 del 14 aprile 2014
consid. 3; 5A_307/2012 dell'11 aprile 2013 consid. 5.2).

3. 
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va dichiarato
inammissibile, mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale va
respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili
all'opponente, la quale non è stata invitata a presentare una risposta al
ricorso e non è pertanto incorsa in spese della procedura dinanzi al Tribunale
federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso in materia civile è inammissibile.

2. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale è respinto.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 febbraio 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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