Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.780/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_780/2014

Sentenza del 9 gennaio 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Romina Biaggi,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci,
opponente.

Oggetto
effetto sospensivo (sostituzione del curatore),

ricorso contro la decisione emanata il 4 settembre 2014 dalla Vicepresidente
della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Dalla relazione tra A.________ e B.________ è nato nel 2003 C.________. Tra i
genitori vi è una situazione di forte conflitto, con coinvolgimento del figlio,
che ha dato luogo a numerose procedure, segnatamente relative al diritto di
visita del padre. Per quanto qui di rilievo basti precisare che con sentenza
5A_513/2013 dell'8 maggio 2014 il Tribunale federale ha incaricato l'Autorità
regionale di protezione 1 sede di Chiasso di nominare al minore un nuovo
curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2
CC), precisando inoltre che fino a tale nomina l'esercizio dei diritti di
visita sarebbe stato sospeso. Con decisione 5 giugno 2014 l'Autorità regionale
di protezione 1 ha pertanto nominato al minore una nuova curatrice.

B. 
B.________ ha impugnato la decisione dell'Autorità regionale di protezione 1
mediante reclamo, ritenendo sostanzialmente inidonea la curatrice nominata
(poiché non sarebbe formata in ambito di mediazione e sarebbe in conflitto
d'interessi con la reclamante) e formulando pure istanza di ricusa nei
confronti del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino. Con decisione 4 settembre 2014 la Vicepresidente di tale Camera
ha respinto la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo al reclamo
presentata da A.________.

C. 
Con ricorso in materia civile 7 ottobre 2014 A.________ si è aggravato al
Tribunale federale, postulando di annullare la predetta decisione 4 settembre
2014 e di dichiarare immediatamente esecutiva la decisione 5 giugno 2014
dell'Autorità regionale di protezione 1.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. La contestata decisione, con la quale l'autorità inferiore ha respinto la
richiesta del qui ricorrente di revocare l'effetto sospensivo al reclamo
introdotto dall'opponente, costituisce una decisione incidentale notificata
separatamente che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione,
unicamente suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale se può
causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 cpv. 1 lett. b LTF). In concreto il giudizio impugnato è suscettibile di
causare un danno irreparabile, poiché sospende l'esercizio delle relazioni
personali tra padre e figlio per la durata della procedura di reclamo: anche
emanando una decisione finale favorevole al ricorrente, egli non potrebbe
ottenere alcuna riparazione per il periodo già trascorso (DTF 137 III 475
consid. 1 con rinvii).
La via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella
della vertenza di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4). Atteso che il merito
della controversia concerne la protezione di un minore (art. 72 cpv. 2 lett. b
n. 6 LTF), il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile,
inoltrato dalla parte soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF) innanzi all'autorità
cantonale di ultima istanza che ha deciso nell'ambito di una procedura di
ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424
consid. 2.2), si rivela in linea di principio ammissibile.

1.2. La decisione impugnata è una decisione cautelare nel senso dell'art. 98
LTF (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5), motivo per cui il
ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti
costituzionali. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la
violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e
motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e
dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo
sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid.
1.2; 133 III 393 consid. 6).
Per giurisprudenza invalsa l'arbitrio è ravvisabile solo quando la decisione
impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e
indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento
di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel
suo risultato e non solo nella sua motivazione. Non si è inoltre in presenza di
arbitrio per il semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in
linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 139 III 334 consid. 3.2.5
con rinvio). Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio
non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura
d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo
semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II
349 consid. 3).

2.

2.1. Giusta l'art. 450c CC, applicabile anche alle procedure concernenti i
minori su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC, il reclamo ha effetto sospensivo,
salvo che l'autorità di protezione o l'autorità giudiziaria di reclamo disponga
altrimenti.
La giurisprudenza ha stabilito che la concessione, la revoca o la restituzione
dell'effetto sospensivo dipendono da una ponderazione prima facie dei diversi
interessi in gioco, cioè dall'esame se i motivi a sostegno di un'immediata
esecutività della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli in favore
di un mantenimento del regime precedente sino alla pronuncia di un giudizio
definitivo (DTF 129 II 286 consid. 3; v. anche Thomas Geiser, in Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5a ed. 2014, n. 7 ad art. 450c CC). Nella propria
valutazione l'autorità tiene conto del presumibile esito della lite soltanto se
quest'ultimo appare certo (DTF 129 II 286 consid. 3).

2.2. In concreto l'autorità inferiore non ha ravvisato sufficienti motivi per
revocare l'effetto sospensivo. Ha osservato che il presumibile esito del
reclamo non è di rilievo, poiché non appare univoco sin dall'inizio. Ponderando
i vari interessi in gioco, ha poi rilevato che l'importanza di riuscire quanto
prima a riallacciare i rapporti tra padre e figlio non costituisce un caso di
pericolo di ritardo o di urgenza per il minore e che la revoca dell'effetto
sospensivo appare anzi contraria all'interesse di quest'ultimo, poiché avrebbe
per effetto l'inizio concreto del mandato della nuova curatrice con il rischio,
in caso di accoglimento del reclamo, di doverla sostituire con un'altra
persona.

2.3. Nel gravame all'esame è censurata la violazione dell'art. 9 Cost.

2.3.1. Il ricorrente considera che la decisione impugnata sarebbe arbitraria
laddove omette di tenere conto dell'assenza di possibilità di successo del
reclamo, a suo dire manifestamente infondato e di scopo meramente dilatorio già
solo ad un esame sommario.
Come già spiegato, le possibilità di successo di un gravame possono costituire
un criterio pertinente per il giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo
soltanto qualora il presumibile esito della lite sia certo. Nel presente
ricorso sottoposto alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente avrebbe
quindi dovuto dimostrare che ritenere incerto il presumibile esito del reclamo
introdotto dall'opponente, come fatto dalla Vicepresidente della Camera di
protezione, è manifestamente insostenibile. Egli si limita invece, di fatto, ad
indicare che gli argomenti sollevati dall'opponente contro la nomina della
nuova curatrice sarebbero da respingere per questo o quell'altro motivo. La sua
critica non basta pertanto a sostanziare il preteso arbitrio nel quale sarebbe
incorsa l'autorità inferiore per non avere tenuto conto, nella sua valutazione,
delle possibilità di successo del reclamo.

Nella misura in cui è ammissibile, la censura risulta infondata.

2.3.2. Il ricorrente sostiene poi che la ponderazione degli interessi in gioco
adottata nel contestato giudizio sarebbe arbitraria. A suo dire, essa dovrebbe
pendere a favore di un'immediata esecutività della decisione di nomina della
nuova curatrice, poiché il perdurare dell'interruzione delle relazioni
personali tra padre e figlio sarebbe più pregiudizievole dell'eventuale
inconveniente di dover nuovamente sostituire il curatore al minore.
Nella fattispecie concreta è pacifico che esistono gravi difficoltà
nell'esercizio del diritto di visita, interrotto oramai dal 2010 per la forte
opposizione del figlio ad incontrare il padre. In tali condizioni, non si può
rimproverare all'autorità cantonale di aver arbitrariamente escluso il
sussistere di una situazione di urgenza richiedente l'immediata entrata in
funzione della nuova curatrice (v. Geiser, op. cit., n. 7 ad art. 450c CC) e
scelto di non esporre il minore al rischio di una successione di differenti
curatori. In ogni modo, con la sua critica il ricorrente si limita a sostituire
il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, ciò che è inidoneo a
dimostrare che quest'ultima avrebbe violato l'art. 9 Cost. effettuando una
ponderazione manifestamente insostenibile degli interessi in causa.

Nella misura in cui è ammissibile, la censura si appalesa infondata.

3. 
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è
ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
mentre non occorre assegnare ripetibili all'opponente, la quale non è stata
invitata a presentare una risposta e non è quindi incorsa in spese della
procedura dinanzi al Tribunale federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Vicepresidente della Camera di
protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione
all'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso.

Losanna, 9 gennaio 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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