Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.756/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_756/2014

Sentenza del 23 giugno 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Mauro Belgeri,
opponente,

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.

Oggetto
perenzione dell'esecuzione,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 settembre 2014 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Fatti:

A.

A.a. A.________ procede contro B.________ per l'incasso di fr. 905.--.
Rigettata l'opposizione interposta dall'escussa contro il precetto esecutivo,
l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (qui di seguito: UEF) ha
pignorato un letto antico della debitrice; la relativa asta è andata deserta.
L'UEF ha allora pignorato un fondo dell'escussa, di valore - secondo la stima
ufficiale - di fr. 4'585.--, a favore della creditrice ed anche del Comune di
X.________ (nell'ambito di un'altra esecuzione). B.________ ha in seguito
saldato il debito con il Comune.

A.b. In data 20 settembre 2009, A.________ ha chiesto la realizzazione del
fondo pignorato. Con diffida 21 febbraio 2011, l'UEF le ha chiesto di
anticipare fr. 3'000.-- per le presunte spese di realizzazione, avvertendola
che l'esecuzione sarebbe stata dichiarata perenta se non avesse versato detto
importo entro 10 giorni. L'UEF ha inviato all'escutente una diffida di
pagamento l'8 marzo 2011, con la quale era chiesto il versamento di fr.
2'470.-- "per l'aggiornamento delle vostre pratiche esecutive" (con menzione
pure di un'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino) e preannunciato
l'immediata realizzazione del fondo previa perizia. L'UEF ha poi inviato a
A.________ un'ulteriore diffida in data 5 maggio 2011, contenente la medesima
comminatoria della precedente del 21 febbraio 2011. A.________ non ha impugnato
le citate diffide.

A.c. Il 4 giugno 2014, A.________ ha sollecitato l'UEF a riavviare l'esecuzione
nei confronti di B.________. L'UEF le ha risposto in data 27 giugno 2014 che,
dato il mancato versamento dell'anticipo richiesto, considerava l'esecuzione
perenta giusta l'art. 121 LEF.

B. 
Con la sentenza qui impugnata del 12 settembre 2014, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino quale autorità di
vigilanza (e per essa il Presidente quale giudice unico) ha respinto il ricorso
10 luglio 2014, mediante il quale A.________ chiedeva di dichiarare nulla la
decisione di perenzione, di ordinare la riapertura dell'incarto e di
trasmettere l'incarto nuovamente all'UEF affinché questo procedesse alle
proprie incombenze.

C. 
Contro la sentenza cantonale insorge ora A.________ (qui di seguito:
ricorrente). Con ricorso 26 settembre 2014 chiede l'annullamento della sentenza
cantonale, che sia fatto obbligo all'UEF di riprendere la pratica esecutiva con
una regolare intimazione della lettera 5 maggio 2011 e che la decisione di
dichiarare perenta la procedura esecutiva sia annullata. 

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a
LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una
decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata
dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE,
in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2
^aed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art.
72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di
vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di
rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica
dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto
ammissibile.

1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del
diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad
applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, in
ragione dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2
LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il
Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580
consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto
spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste
la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene
impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF
(art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza
impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità
cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario
(DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvii; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) -
il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste
dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).

1.3. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che
non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve
debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261
consid. 4.1).
Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 cpv. 2 LTF). A questo titolo
inammissibile è pertanto la nuova conclusione n. 2, mediante la quale la
ricorrente vorrebbe obbligare l'UEF ad una nuova notifica della diffida 5
maggio 2011, non richiesta con il ricorso avanti all'autorità inferiore.

2. 
La ricorrente contesta di aver voluto rinunciare alla continuazione della
procedura esecutiva da lei avviata nei confronti dell'opponente B.________: il
tempestivo inoltro della domanda di vendita ne sarebbe la prova. In fatto,
afferma che a ricezione della domanda di anticipo spese 21 febbraio 2011, ella
avrebbe contattato il funzionario dell'UEF incaricato della sua pratica per
esporgli le sue difficoltà a versare l'anticipo richiesto, e questi le avrebbe
assicurato che " la procedura proseguiva anche senza anticipo ". Afferma poi di
non aver ricevuto l'ultima diffida di versamento dell'anticipo datata 5 maggio
2011, peraltro non intimata quale raccomandata, come invece prescritto
dall'art. 34 LEF.

2.1. Dalla decisione impugnata non emerge che la ricorrente abbia in precedenza
affermato di aver ottenuto una qualsiasi assicurazione sulla possibilità che la
procedura esecutiva potesse proseguire anche senza il versamento dell'anticipo
richiesto. Avanti al Tribunale federale, la ricorrente si limita a proporre
questa sua affermazione, senza lamentare il mancato accertamento da parte del
Tribunale di appello di quanto da lei addotto, né pretendere di essere
confrontata con un accertamento dei fatti, da parte della medesima istanza,
insostenibile o comunque tale da violare il divieto d'arbitrio sancito
dall'art. 9 Cost. La censura è pertanto inammissibile (art. 106 cpv. 2 LTF;
supra consid. 1.2).

2.2. L'affermazione della ricorrente di non aver ricevuto la diffida 5 maggio
2011 è nuova in quanto non presentata avanti al Tribunale di appello, e già per
questo motivo inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; supra consid. 1.3). Inoltre,
non è rispettosa delle esigenze di motivazione facendo addirittura difetto,
ancora una volta, l'invocazione di un qualsiasi diritto costituzionale
considerato leso (art. 106 cpv. 2 LTF; supra consid. 1.2). Abbondanzialmente,
essa è pure in manifesta contraddizione con quanto affermato in sede cantonale:
nel proprio gravame, la ricorrente - rispettivamente i suoi legali - affermava
positivamente che le era stato chiesto di anticipare le spese di realizzazione,
e ciò mediante l'invio del medesimo scritto già trasmessole in data 21 febbraio
2011.

2.3. Ne discende che, per il presente giudizio, fanno stato i fatti come li ha
accertati il Tribunale di appello. In particolare, non è provato che la
ricorrente abbia beneficiato di assicurazioni sulla possibilità che la
procedura esecutiva potesse proseguire anche senza il versamento dell'anticipo
richiesto, né che ella non abbia ricevuto la diffida 5 maggio 2011, quand'anche
la medesima non sia stata intimata quale raccomandata.

3. 
È vero, come ricorda la ricorrente, che giusta l'art. 34 cpv. 1 LEF la notifica
di avvisi o decisioni dell'Ufficio d'esecuzione deve avvenire per posta
raccomandata (salvo disposizione contraria della legge). Tuttavia, dovendosi -
lo si rammenta - considerare che ella abbia ricevuto per tempo la diffida 5
maggio 2011, la sua lagnanza è ampiamente tardiva, e come ta le inammissibile.
Abbondanzialmente, si rileva peraltro che conformemente a giurisprudenza
costante, una notifica non è nulla per il solo fatto di non essere avvenuta nel
pieno rispetto delle regole (DTF 132 I 249 consid. 6; sentenze 5A_548/2012 del
28 settembre 2012 consid. 5.3.2; 7B.75/2006 del 6 luglio 2006 consid. 2.2.2).
La censura di violazione dell'art. 34 LEF è pertanto inammissibile.

4. 
Come ha rettamente spiegato il Tribunale di appello, avvalendosi di pertinenti
ed incontestate dottrina e giurisprudenza, una domanda di realizzazione non
seguita da tempestivo versamento dell'anticipo spese richiesto dall'Ufficio di
esecuzione è da considerarsi siccome ritirata dal creditore escutente. Se una
tale domanda non è ripresentata entro il termine previsto dall'art. 116 LEF,
l'esecuzione si estingue senz'altro per perenzione (art. 121 LEF). Ovviamente,
il creditore può introdurre una nuova procedura esecutiva (Markus Frey, in
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 ^
aed. 2010, n. 13 in fine ad art. 121 LEF; JAEGER/WALDER/KULL, SchKG, 5 ^aed.
2006, n. 13 ad art. 121 LEF).
A ragione la ricorrente non contesta la correttezza della conclusione alla
quale è giunto il Tribunale di appello.

5. 
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e
spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono
dovute ripetibili, non essendo state chieste determinazioni (art. 68 cpv. 1
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 23 giugno 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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