Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.752/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_752/2014

Sentenza del 21 agosto 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Escher, Marazzi, Herrmann, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________ S.p.A.,
patrocinata dall'avv. Gabriele Banfi,
ricorrente,

contro

B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Antonio Monti,
opponente.

Oggetto
exequatur di un decreto straniero (sequestro),

ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2014 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Con decreto ingiuntivo 30 settembre 2011, dichiarato contestualmente
all'emanazione provvisoriamente esecutivo giusta l'art. 642 CPC italiano, il
Tribunale ordinario di Milano ha ingiunto all'impresa ticinese B.________ SA di
pagare alla società italiana A.________ S.p.A. euro 235'618.06 oltre interessi
e spese giudiziarie, specificando che il debitore ingiunto aveva diritto di
proporre la sua opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica e che
in mancanza di una tale opposizione il decreto sarebbe divenuto definitivo. È
seguito l'atto di precetto 21 ottobre 2011 e la notifica degli atti a
B.________ SA in data 8 novembre 2011. Quest'ultima ha chiesto al Tribunale
ordinario di Milano la sospensione ex art. 649 CPC italiano dell'esecuzione
provvisoria, che il giudice ha rifiutato a due riprese (23 dicembre 2011 e 29
maggio 2012). Con decisione 6 settembre 2013 il giudice di merito ha respinto
l'opposizione interposta in data non specificata da B.________ SA contro il
decreto ingiuntivo, decisione poi appellata dalla debitrice ingiunta in data 14
novembre 2013.

A.b. Nel frattempo, A.________ S.p.A. ha chiesto in data 22 febbraio 2012 ed
ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano due giorni più tardi il
riconoscimento e l'esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo, nonché il
sequestro di specificati beni di pertinenza di B.________ SA fino a concorrenza
del credito risultante dal predetto decreto.

A.c. Con reclamo 26 marzo 2012 B.________ SA ha chiesto alla II Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in via principale, di negare
l'esecutività in Svizzera al decreto ingiuntivo e di annullare il sequestro dei
suoi beni. Con sentenza 14 agosto 2013 il Tribunale d'appello ha accolto tale
reclamo. In accoglimento del ricorso in materia civile 18 settembre 2013
proposto da A.________ S.p.A., il Tribunale federale con sentenza 5A_685/2013
del 6 novembre 2013 ha annullato la sentenza cantonale per violazione del
diritto di essere sentita della ricorrente, rinviando parimenti l'incarto alla
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione
nel senso dei considerandi.

B. 
Riavviata la procedura di reclamo, le parti hanno (abbondantemente) esercitato
il loro diritto di essere sentite. Il Tribunale d'appello ha allora pronunciato
la propria sentenza 26 agosto 2014 qui impugnata, con la quale ha accolto il
reclamo 26 marzo 2012 ed ha riformato la decisione pretorile nel senso della
reiezione dell'istanza volta ad ottenere il riconoscimento e l'esecutività in
Svizzera del decreto ingiuntivo 30 settembre 2011 del Tribunale ordinario di
Milano e dell'annullamento del sequestro poggiante sul menzionato decreto. Il
Tribunale d'appello ha posto spese e ripetibili a carico di A.________ S.p.A.

C. 
Contro la pronuncia cantonale insorge avanti al Tribunale federale con ricorso
in materia civile 29 settembre 2014 A.________ S.p.A. (qui di seguito:
ricorrente), chiedendone in via principale l'annullamento e la riforma nel
senso della reiezione del reclamo cantonale, in via subordinata l'annullamento
e la trasmissione dell'incarto al Tribunale d'appello per nuovo giudizio, ed in
via ancor più subordinata la modifica circa la ripartizione di spese e
ripetibili di seconda istanza.
Con decreto presidenziale 21 ottobre 2014, al gravame è stato concesso
l'effetto sospensivo. Nel merito, l'autorità inferiore ha rinunciato a proporre
osservazioni, mentre B.________ SA (qui di seguito: opponente) ne propone la
reiezione.

Diritto:

1. 
La decisione impugnata, con cui il Tribunale superiore del Cantone Ticino
(Allegato III della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale [CLug; RS 0.275.12]) ha accolto un ricorso ai
sensi dell'art. 43 CLug, è suscettiva di un ricorso in materia civile (art. 44
e Allegato IV CLug in relazione con gli art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 e 75 cpv. 1
LTF), atteso che anche il valore di lite supera la soglia prevista dall'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF. Il gravame, proposto peraltro tempestivamente dalla parte
soccombente in istanza cantonale (art. 100 cpv. 1 risp. art. 76 cpv. 1 LTF), è
pertanto ammissibile (DTF 139 III 232 consid. 1).

2.
La principale questione litigiosa è quella a sapere se il decreto ingiuntivo
italiano 30 settembre 2011 possa essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera.

2.1. Il Tribunale d'appello, riferendosi a numerose sentenze nazionali, estere
e della CGCE (Corte di Giustizia delle Comunità europee) e ribadito il
principio che un decreto ingiuntivo italiano può costituire decisione ai sensi
dell'art. 32 CLug e dunque essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera a
condizione che sia munito della dichiarazione di esecutività giusta gli art.
647, 648 o 653 seg. CPC italiano, ha ritenuto che il decreto ingiuntivo oggetto
della presente procedura non può essere qualificato quale decisione secondo
l'art. 32 CLug poiché dichiarato provvisoriamente esecutivo in applicazione
dell'art. 642 CPC italiano, ovvero prima che la parte convenuta potesse
esercitare il proprio diritto al contraddittorio. Il rimedio della sospensione
dell'esecuzione provvisoria fondato sull'art. 649 CPC italiano non
costituirebbe mezzo di impugnazione con effetto sospensivo e devolutivo.
L'opinione divergente espressa da alcune Corti cantonali sarebbe superata dalla
topica sentenza del Tribunale federale (DTF 139 III 232).

2.2. La ricorrente lamenta una violazione degli art. 32 e 34 n. 2 CLug.
Ridiscutendo in extenso la giurisprudenza e la dottrina già esaminate dalla
Corte cantonale e nella DTF 139 III 232, essa evidenzia che la concreta
fattispecie concernerebbe sì un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente
esecutivo sulla base dell'art. 642 CPC italiano; tuttavia, essa si
distinguerebbe dai precedenti discussi per il fatto che il debitore sarebbe
intervenuto nella procedura italiana interponendo opposizione e vedendosi
persino respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria - e
tutto ciò, prima che venisse introdotta in Svizzera una domanda di
riconoscimento ed esecuzione del decreto ingiuntivo. Le giurisprudenze
nazionali, estere e della CGCE / CGUE (Corte di giustizia dell'Unione europea)
relative alla riconoscibilità del decreto ingiuntivo porrebbero come criterio
che il debitore abbia potuto esercitare il proprio diritto di essere sentito
prima dell'inoltro della domanda di exequatur, non già prima dell'emanazione
del decreto medesimo. Adduce poi che l'art. 34 n. 2 della nuova Convenzione di
Lugano fa obbligo al convenuto di attivarsi nel Paese d'origine del
provvedimento, laddove possibile, deducendone che qualora ciò sia possibile
(come nel caso di specie), pure un decreto ingiuntivo emesso in forma
immediatamente esecutiva potrebbe venire riconosciuto dopo la definitiva
reiezione dell'opposizione interposta dal debitore ex art. 645 CPC italiano
oppure dopo che una richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria giusta
l'art. 649 CPC italiano sia stata respinta. In altre parole: se il destinatario
di un provvedimento dichiarato immediatamente esecutivo avvia il
contraddittorio in Italia, al decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente
esecutivo in applicazione dell'art. 642 CPC italiano non può più essere negata
la qualità di decisione ai sensi dell'art. 32 CLug; la DTF 139 III 232
riguarderebbe unicamente la fattispecie nella quale il destinatario del
provvedimento non si sia attivato in Italia e sia rimasto contumace. A titolo
sussidiario, la ricorrente censura - siccome contrario all'art. 97 LTF, al
proprio diritto di essere sentita ed al divieto d'arbitrio - che il Tribunale
d'appello non abbia esaminato la fattispecie nella prospettiva dell'art. 34 n.
2 CLug ed abbia in particolare omesso di esaminare la reale portata dell'art.
649 CPC italiano.

2.3. L'opponente ritiene il ricorso a tal punto infondato da giustificare di
venir evaso senza risposta, e chiede severe sanzioni contro la ricorrente per
voler reiterare tesi in netto contrasto con dottrina e giurisprudenza. Passa
nondimeno il gravame in rassegna, contestualizzando le numerose sentenze e la
dottrina italiana addotte dalla ricorrente, per concludere confermando
l'opinione del Tribunale d'appello. Evade in seguito la motivazione sussidiaria
del ricorso, constatando in particolare l'irrilevanza degli art. 34 n. 2 CLug e
649 CPC italiano per il caso concreto.

2.4. Ai fini della CLug, con "decisione" si intende, a prescindere dalla
denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato
vincolato dalla presente convenzione, quale ad esempio decreto, sentenza,
ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese
giudiziali da parte del cancelliere (art. 32 CLug).

2.4.1. La giurisprudenza considera che il decreto ingiuntivo italiano, munito
della dichiarazione di esecutività, sia una decisione nel senso dell'art. 32
CLug, riconoscibile ed eseguibile in Svizzera (v. DTF 135 III 623 consid. 2.1;
sentenza 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 4.1, in RtiD I-2011 pag. 783).
Sulla base della nota sentenza della CGCE del 13 luglio 1995 C-474/93  Hengst
Import BV (Racc. 1995 I-2113 punti 14, 19 e 20), il Tribunale federale - così
come peraltro le massime autorità giudiziarie francese, tedesca ed austriaca -
ritiene tuttavia indispensabile l'attivazione del contraddittorio prima
dell'esecutorietà della pronuncia (DTF 139 III 232 consid. 2.3), o almeno
l'istituzione di una procedura che dia la possibilità di esercitare
preventivamente il diritto al contraddittorio (sentenza 4A_145/2010 cit.
consid. 4.2). Soddisfa questo requisito il decreto ingiuntivo dichiarato
esecutivo per mancata opposizione o mancata attività dell'opponente (art. 647
CPC italiano; DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenza 4A_145/2010 cit. consid.
4.1), per rigetto o parziale accoglimento dell'opposizione (art. 653 seg. CPC
italiano), infine dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di
opposizione (art. 648 CPC italiano; sentenza 4A_80/2007 del 31 agosto 2007
consid. 4.2). Non soddisfa questa condizione, per contro, il decreto ingiuntivo
dichiarato provvisoriamente esecutivo sulla base dell'art. 642 CPC italiano: in
questa particolare forma, il decreto ingiuntivo è dichiarato immediatamente
esecutivo con la sua emanazione, dunque prima che il debitore sia stato sentito
e abbia avuto la possibilità di opporsi (DTF 139 III 232 consid. 2.1 e 2.3, con
rinvii anche a dottrina italiana; 129 III 626 consid. 5.2.1). Questa
considerazione ha portato il Tribunale d'appello all'accoglimento del reclamo
dell'opponente ed al rigetto dell'istanza della ricorrente.

2.4.2. La posizione della ricorrente (v. supra consid. 2.2) consiste per
l'essenziale a dire che la giurisprudenza dedotta dal caso  Hengst Import BV
 non esigerebbe che il debitore abbia la possibilità di esercitare il proprio
diritto di essere sentito prima che il decreto ingiuntivo venga dichiarato
esecutivo nello Stato d'origine, ma unicamente prima che venga formulata
l'istanza volta ad ottenerne il riconoscimento e l'esecutività all'estero. Dato
che la via dell'opposizione ex art. 645 CPC italiano è aperta anche al
destinatario di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 642 CPC italiano, e così pure la possibilità di chiedere la
sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 CPC italiano, nulla
osterebbe alla riconoscibilità di tale decreto nei confronti del quale il
debitore abbia - prima della presentazione della domanda di exequatur -
esercitato senza successo uno dei rimedi cennati, a maggior ragione alla luce
del "nuovo" testo dell'art. 34 n. 2 CLug e dell'identico tenore dell'art. 34 n.
2 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16 gennaio 2001 pag. 1; detto pure
Regolamento Bruxelles I).

2.4.3. Per costante prassi, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di
Lugano si tiene conto della giurisprudenza e della dottrina attinenti sia alla
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
sia al Regolamento Bruxelles I, che ha sostituito quest'ultima Convenzione (DTF
139 III 232 consid. 2.2 con rinvio; 135 III 623 consid. 3.2 con rinvii; 135 III
185 consid. 3.2 con rinvii; 121 III 336 consid. 5c).

2.4.3.1. Punto di partenza della discussione è la constatazione che le norme
topiche della Convenzione di Bruxelles hanno subito dei cambiamenti nel
successivo Regolamento Bruxelles I; in particolare è stata modificata la
disposizione corrispondente all'art. 34 n. 2 CLug, in virtù della quale è ormai
sufficiente, per il riconoscimento di una decisione estera, che il convenuto
contumace abbia avuto a disposizione un rimedio di diritto efficace del quale
non ha fatto uso (v., fra i tanti, Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et
exécution des jugements en Europe, 4a ed. 2010, pag. 436). Parte della dottrina
ne deduce che la giurisprudenza in tema emanata sotto l'egida del diritto
previgente non può essere pedissequamente confermata. Di tale giurisprudenza
viene in particolare criticata l'impossibilità di far riconoscere all'estero
misure provvisionali ex parte che devono avere, per essere efficaci, un effetto
sorpresa (Stefan Leible, in Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht,
2011, n. 36 e 36b ad art. 31, n. 12 e 12a ad art. 32 Regolamento Bruxelles I;
Reinhold Geimer, in Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3a ed. 2010, n. 107 ad
art. 34 Regolamento Bruxelles I).

2.4.3.2. Tuttavia, la giurisprudenza posteriore all'entrata in vigore del
Regolamento Bruxelles I non ha seguito tale corrente dottrinale: il
Bundesgerichtshof tedesco ha in particolare posto in evidenza che il
legislatore comunitario ha scientemente omesso di modificare il contenuto degli
art. 32 segg. del Regolamento Bruxelles I rispetto agli art. 25 segg. della
Convenzione di Bruxelles, seppure la criticata giurisprudenza emanata sotto
l'egida del diritto previgente gli fosse ben nota (Leible, op. cit., n. 36b ad
art. 31 Regolamento Bruxelles I, con rinvio, alla nota a piè di pagina 130,
alla sentenza del Bundesgerichtshof tedesco IX ZB 150/05 del 21 dicembre 2006
punto 15; Geimer, loc. cit., nota a piè di pagina 196).

La giurisprudenza  Hengst Import BVemanata dalla CGCE sotto l'egida della
Convenzione di Bruxelles in materia di decreto ingiuntivo italiano mantiene
quindi la sua validità anche dopo l'emanazione del Regolamento Bruxelles I: il
criterio discriminante per fruire del regime di riconoscimento e di esecuzione
rimane la possibilità, per il debitore, di esercitare il proprio diritto di
essere sentito prima che il decreto ingiuntivo venga dichiarato esecutivo nello
Stato d'origine (in questi termini: Domej/Oberhammer, Lugano-Übereinkommen zum
internationalen Zivilverfahrensrecht, 2011, n. 12 ad art. 32 CLug; v. anche
Jolanta Kren Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, n. 8 ad art. 32 CLug).

2.4.3.3. Il decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo in
applicazione dell'art. 642 CPC italiano continua pertanto ad essere considerato
un provvedimento ex parte non suscettibile di cadere sotto la definizione di
"decisione" giusta l'art. 32 CLug (supra consid. 2.4.1). La sua utilità resta
limitata al creditore procedente che intende porre in esecuzione la propria
pretesa facendo capo a beni del debitore siti nel Paese di pronuncia, nel caso
di specie in Italia (v. DTF 129 III 626 consid. 5.2.1; Walter/Domej,
Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 5a ed. 2012, pag. 467 seg., pag.
566 seg.).

2.4.3.4. Conformemente ai principi sull'interpretazione uniforme del
Regolamento Bruxelles I e della CLug (supra consid. 2.4.3), pronunciando la
fondamentale DTF 139 III 232 il Tribunale federale non ha fatto altro che
allinearsi sulla posizione del Bundesgerichtshof tedesco, non senza considerare
che la stessa è condivisa anche dalle Corti supreme francese e austriaca.

2.4.4. Peraltro, nonostante la ricorrente si sforzi di dimostrare il contrario
citando estratti giurisprudenziali e dottrinali avulsi dal contesto e, di
conseguenza, fraintendibili (è ciò il caso per la citazione di Caterina
Silvestri, La tutela del credito contrattuale nell'Unione europea, 2011, pag.
198), anche la dottrina italiana è, de lege lata, quasi unanime nel considerare
non suscettibile di riconoscimento ed esecuzione all'estero il decreto
ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo sulla base dell'art. 642 CPC
italiano.

2.4.4.1. Già vi sarebbe da chiedersi, preliminarmente - quantunque le parti non
sollevino la questione -, se il decreto ingiuntivo italiano possa considerarsi
semplice misura superprovvisionale, relativamente alla quale la dottrina
lamenta l'impossibilità di riconoscimento all'estero (supra consid. 2.4.3.1);
autorevoli autori gli attribuiscono piuttosto natura condannatoria (in tal
senso v. fra i tanti Edoardo Garbagnati, Il procedimento d'ingiunzione, 2a ed.
2012, pag. 31 segg.), ciò che sminuirebbe di parecchio la pertinenza della
critica dottrinale discussa, ed inoltre potrebbe dare origine ad ulteriori
difficoltà in vista di un exequatur estero (segnatamente in caso di pronuncia
da parte di un tribunale non necessariamente competente nel merito, v. art. 31
CLug; v. in merito e in extenso Walter/Domej, op. cit., pag. 567-572).

2.4.4.2. Indipendentemente da ciò, impedisce il riconoscimento e l'esecuzione
il "fatto che non si è, per definizione, attuato o almeno profilato
virtualmente possibile un previo contraddittorio con il debitore ingiunto"
(Claudio Consolo, La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la
"circolazione" comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti
ingiuntivi, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991
pag. 624, v. anche pag. 626 seg.; v. anche Caterina Silvestri, La
disapplicazione dell'art. 633, ultimo comma, c.p.c., a fronte del diritto
comunitario, in Il foro italiano 1998 I pag. 2705 n. 2). Le rare opinioni
dottrinali maggiormente possibiliste invocate dalla ricorrente non mettono in
dubbio il tenore dell'attuale giurisprudenza, limitandosi a proposte di
reinterpretazione fondate almeno in parte sul nuovo Regolamento (UE) n. 1215/
2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (GU L 351 del 20 dicembre 2012 pag. 1; detto pure
Regolamento Bruxelles I bis; Elena Zucconi Galli Fonseca, La provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile 2009 pag. 209; Marco Farina, Per una prima lettura del
regolamento "Bruxelles I bis": il nuovo regime in tema di esecutività delle
sentenze straniere, 2013, <http://aldricus.com/2013/01/13/farina-exequatur/>,
consultato il 22 luglio 2015).

2.4.5. Ciò premesso, le differenze nella fattispecie qui a giudizio non
giustificano di dipartirsi dalla recente DTF 139 III 232.
Infatti, ribadito che il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente
esecutivo in applicazione dell'art. 642 CPC italiano non costituisce una
decisione nel senso dell'art. 32 CLug suscettibile di essere riconosciuta ed
eseguita in Svizzera, poiché dichiarato immediatamente esecutivo con la sua
emanazione e quindi prima che il debitore ingiunto possa esercitare il proprio
diritto al contraddittorio, poco importa che in concreto l'opponente abbia
successivamente proposto l'opposizione, nonché l'istanza di sospensione
dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 CPC italiano.

Abbondanzialmente si può però sottolineare come il rimedio offerto dall'art.
649 CPC italiano sia comunque accordato solo in presenza di gravi motivi
(limitando così la discussione in contraddittorio), sia sprovvisto di effetto
devolutivo o sospensivo circa la pronuncia di esecutività dell'art. 642 CPC
italiano (Leible, op. cit., n. 12a ad art. 32 Regolamento Bruxelles I, con
rinvio, alla nota a piè di pagina 48, ad una sentenza dell'Oberlandsgericht
Zweibrücken del 22 settembre 2005, debitamente menzionata anche in DTF 139 III
232 consid. 2.3) ed esplichi unicamente effetti ex nunc, lasciando in essere
gli atti esecutivi già compiuti (v. fra i tanti Garbagnati, op. cit., pag. 241
seg.). Sulla portata dell'opposizione non occorre invece in concreto
esprimersi, in quanto ancora sub iudice al momento dell'introduzione del
presente ricorso.
Ne discende che la ricorrente non riesce a convincere che la fattispecie in
discussione consenta, o addirittura esiga, una decisione che diverga dalla DTF
139 III 232. Le sue censure contro il diniego della riconoscibilità del decreto
ingiuntivo 30 settembre 2011 vanno respinte nella misura della loro
ammissibilità.

3. 
Da ultimo, la ricorrente contesta la ripartizione delle spese e ripetibili di
seconda istanza poste a suo carico dall'autorità inferiore, ripartizione che
considera arbitraria, lesiva dell'art. 97 LTF e contraria al divieto della
reformatio in peius, atteso che essa era uscita vincente nella procedura che ha
portato al rinvio dell'incarto alla Corte cantonale.
L'opponente ritiene tale censura priva di sufficiente motivazione.
Ora, il richiamo all'art. 97 LTF (comunque manifestamente infondato, trattando
la disposizione dell'accertamento dei fatti) ed all'art. 9 Cost. è sprovvisto
di una qualsiasi motivazione, sicché risulta in effetti inammissibile.
L'evocazione del divieto della reformatio in peius appare infondata: da un
lato, la ricorrente non si avvale di alcuna norma legale concernente la
fissazione di spese e ripetibili applicata - a suo dire - arbitrariamente;
d'altro lato, la menzione del divieto della reformatio in peius nelle DTF 135
III 334 consid. 2 e 131 III 91 consid. 5.2, da essa richiamate, concerne il
merito della causa e non le spese e ripetibili. Nella misura in cui sia
ricevibile, la censura è infondata.

4. 
L'opponente, dal canto suo, chiede un riesame (al rialzo) delle ripetibili
assegnatele in prima e seconda istanza, a suo giudizio irrispettose della
complessità del caso e del costo della procedura.

L'opponente non ha inoltrato ricorso in materia civile avanti al Tribunale
federale contro la sentenza impugnata, e la LTF non conosce il ricorso adesivo
(DTF 134 III 332 consid. 2.5; sentenza 8C_446/2014 del 12 gennaio 2015 consid.
2.1, non pubblicato in DTF 141 V 5, ma in SVR 2015 IV n. 19 pag. 56), che
l'opponente peraltro nemmeno ha inoltrato. Senza parlare del fatto che un
riesame della sentenza di primo grado è improponibile avanti al Tribunale
federale (art. 75 cpv. 1 LTF). La sua conclusione è dunque per più rag ioni
manifestamente inammissibile.

5. 
In conclusione, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente (art.
66 cpv. 1 LTF). Essa è inoltre condannata a versare un'adeguata indennità per
ripetibili all'opponente (art. 68 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 8'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 9'000.-- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino e per informazione alla Pretura del Distretto di
Lugano.

Losanna, 21 agosto 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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