Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.709/2014
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_709/2014

Sentenza del 18 luglio 2016

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Roberto Haab,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. dott. Alberto Agustoni,
opponente.

Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 agosto 2014
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ ha escusso l'ex moglie B.________ per l'incasso di fr. 29'050.--
oltre interessi, indicando quali titoli di credito la sentenza 20 dicembre 2012
della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e la sentenza
31 ottobre 2013 del Tribunale federale.
A.________ ha chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da
B.________ al precetto esecutivo. Con decisione 17 marzo 2014 il Pretore del
Distretto di Lugano ha accolto l'istanza, rigettando in via definitiva
l'opposizione limitatamente a fr. 23'577.50 oltre interessi (vale a dire fr.
29'050.-- meno fr. 5'472.50 che l'escussa aveva nel frattempo già versato
all'ufficio di esecuzione).

B. 
Con sentenza 8 agosto 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo interposto da
B.________, rigettando in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr.
83.35 oltre interessi. A differenza del Pretore, la Corte cantonale ha accolto
l'eccezione di compensazione sollevata dall'escussa relativa ad un suo credito
nei confronti del creditore precedente per contributi alimentari provvisionali.

C. 
Con ricorso in materia civile 16 settembre 2014, subordinatamente ricorso
sussidiario in materia costituzionale, A.________ ha impugnato la sentenza
cantonale dinanzi al Tribunale federale postulandone la riforma nel senso di
una reiezione integrale del reclamo.

Con risposta 8 giugno 2015 B.________ ha chiesto di respingere il ricorso in
materia civile, nella misura in cui sia ammissibile, ed anche il ricorso
sussidiario in materia costituzionale. L'autorità inferiore ha invece
comunicato di non avere nessuna osservazione da formulare.

Diritto:

1.

1.1. Decisioni in tema di rigetto definitivo dell'opposizione possono fare
l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 133
III 399 consid. 1.2) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.3). Se quest'ultimo requisito non
è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Quando un ricorso è ammissibile solo a condizione che si ponga una questione di
diritto di importanza fondamentale, il ricorrente deve spiegare la ragione per
la quale questa condizione è adempiuta (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 501
consid. 1.3). 
Nel presente caso il valore di lite, pari a fr. 23'577.50, non raggiunge la
soglia fissata all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorrente considera che in
concreto si sarebbe però in presenza di varie questioni di diritto di
importanza fondamentale, e meglio la questione a sapere se i contributi
alimentari stabiliti in via provvisionale dal giudice del divorzio siano dovuti
anche a partire dal momento in cui il giudizio sui contributi alimentari ex
art. 125 CC è divenuto definitivo, la questione a sapere se una volta emanata
la sentenza di merito di prima istanza un coniuge possa pretendere un
contributo alimentare provvisionale superiore a quello che chiede giusta l'art.
125 CC in appello ed infine la questione a sapere se le esigenze probatorie di
cui all'art. 81 LEF si applichino anche al creditore procedente che si oppone
alla compensazione dell'escusso basata su un titolo di rigetto definitivo
dell'opposizione.
Il ricorrente considera che le predette questioni non risultano ancora essere
state decise dal Tribunale federale e rischiano di restare irrisolte " visto
che questo genere di vertenze raramente supera la soglia di Fr. 30'000 ". Egli
non si cura però di approfondire questa seconda asserzione e, quanto alla
prima, dimentica che il solo fatto che il Tribunale federale non si sarebbe
ancora espresso al riguardo non basterebbe comunque a qualificare tali
questioni di importanza fondamentale (sentenza 5A_1/2008 del 14 aprile 2008
consid. 2.3, in Pra 2008 n. 145 pag. 938), vale a dire questioni che danno
luogo ad un'incertezza qualificata che richiede in maniera impellente un
chiarimento da parte del Tribunale federale quale autorità giudiziaria suprema
incaricata di assicurare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF
141 III 159 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3). L'argomentazione ricorsuale
appare quindi del tutto insufficiente a giustificare una deroga al requisito
del valore litigioso minimo previsto dalla LTF per l'inoltro di un ricorso in
materia civile. Quest'ultimo si rivela così inammissibile.

1.2. In tali condizioni, è unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), la cui ammissibilità non pone
problemi, siccome il gravame è stato interposto tempestivamente (art. 117
combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte parzialmente soccombente in
sede cantonale (art. 115 LTF) contro una decisione finale (art. 117 combinato
con l'art. 90 LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.4) pronunciata dall'autorità
ticinese di ultima istanza (art. 114 con rinvio all'art. 75 LTF).
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere
censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale
federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se la parte
ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 LTF combinato con
l'art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e
dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura
sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità
inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è
avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1
e 2 LTF).

Gli argomenti contenuti nel gravame qui all'esame saranno pertanto unicamente
trattati nella misura in cui invochino la lesione di diritti costituzionali.

2. 
Il ricorrente contesta innanzitutto l'ammissibilità del reclamo di controparte.

2.1. Il Tribunale d'appello ha osservato che nel suo reclamo l'escussa aveva
dimenticato di formulare una conclusione nel merito. Il gravame cantonale era
tuttavia ricevibile dato che dalla sua motivazione si evinceva chiaramente,
anche se in modo implicito, che esso tendeva alla reiezione dell'istanza di
rigetto definitivo dell'opposizione, " dal momento che - secondo la reclamante
- l'importo del credito posto in compensazionee del versamento di fr. 5'472.50
all'ufficio d'esecuzione è superiore all'amm ontare del credito posto in
esecuzione ".

2.2. Il ricorrente lamenta una lesione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. A suo dire, la
Corte cantonale sarebbe entrata nel merito del reclamo dell'opponente
nonostante non formulasse delle proposte di giudizio abbastanza precise,
favoreggiando così una parte a danno dell'altra.

2.3. La censura di violazione del diritto alla parità ed equità di trattamento
è infondata. L'argomentazione del Tribunale d'appello è infatti conforme alla
giurisprudenza secondo cui un gravame cantonale contenente conclusioni
insufficienti va eccezionalmente considerato ammissibile se la motivazione
dello stesso, eventualmente letta unitamente alla decisione impugnata, permette
di comprendere ciò che l'insorgente voglia ottenere nel merito (DTF 137 III 617
consid. 6.1 e 6.2; sentenza 4D_72/2014 del 12 marzo 2015 consid. 3 e 4).

3. 
Il ricorrente contesta poi l'accoglimento dell'eccezione di compensazione
sollevata dall'escussa.

3.1. Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (art.
80 cpv. 1 LEF). Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un
tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è
rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo
l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81
cpv. 1 LEF).
L'art. 81 cpv. 1 LEF esige, per il mantenimento dell'opposizione, la prova per
mezzo di documenti dell'estinzione del debito. A differenza di quanto avviene
per il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), non è
sufficiente rendere verosimile l'estinzione: il titolo di rigetto
dell'opposizione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF creando la presunzione che il
debito esiste, tale presunzione può soltanto essere rovesciata dalla prova
piena del contrario. All'escusso incombe di dimostrare, per mezzo di documenti,
non soltanto la causa dell'estinzione, ma anche l'importo esatto a concorrenza
del quale il debito è estinto. Per estinzione del debito la legge non intende
solo il pagamento, ma anche qualsiasi altra causa di diritto civile,
segnatamente la compensazione. Il credito compensante deve tuttavia fondarsi
esso stesso su un titolo esecutivo o essere riconosciuto senza riserve dal
creditore procedente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e 4.2.3 con rinvii). Al
giudice adito con un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione non compete
statuire su questioni delicate di diritto materiale o per la cui soluzione il
potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo
essendo riservata al giudice di merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con
rinvio).

3.2. Nel caso concreto, al credito posto in esecuzione l'escussa ha opposto in
compensazione una pretesa di fr. 40'901.25, fondata sul decreto pretorile
cautelare del 10 agosto 2006 con il quale il ricorrente è stato condannato a
versarle un contributo alimentare provvisionale mensile di fr. 1'000.-- giusta
l'ormai abrogato art. 137 CC. L'importo si riferisce al periodo dal 1° agosto
2010 al 31 ottobre 2013 (fr. 39'000.--) ed ai relativi interessi scalari del 3
% (fr. 1'901.25).

3.3. Il Tribunale d'appello ha accolto tale eccezione di compensazione. Ha
innanzitutto riconosciuto che l'obbligo di versare un contributo alimentare
provvisionale mensile di fr. 1'000.-- sia perdurato non solo fino alla sentenza
di appello del 18 ottobre 2012, con la quale il contributo di mantenimento dopo
il divorzio in favore dell'ex moglie - fissato in fr. 720.-- mensili con
decisione pretorile del 10 agosto 2010 - è stato definitivamente negato, bensì
fino alla sentenza del Tribunale federale del 31 ottobre 2013 e cioè fino al
passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. I Giudici cantonali
hanno inoltre ritenuto che l'ex marito non sia riuscito ad addurre la prova
rigorosa che l'escussa abbia tacitamente rinunciato al pagamento integrale dei
contributi alimentari provvisionali e che il suo debito nei confronti di
quest'ultima si sia quindi, almeno in parte, estinto.

Secondo il giudizio impugnato, il credito posto in esecuzione, pari a fr.
46'457.09 (interessi compresi), risulta pertanto estinto a concorrenza di fr.
46'373.75 - cioè fr. 40'901.25 mediante compensazione e fr. 5'472.50 mediante
pagamento all'ufficio di esecuzione - e l'opposizione va rigettata in via
definitiva soltanto per la differenza di fr. 83.35.

3.4. Il ricorrente ritiene che il Tribunale d'appello sarebbe incorso in una
violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. Le sue generiche argomentazioni circa
una lesione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. non rispettano invece le esigenze di
motivazione poste dai combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF e risultano di primo
acchito inammissibili.
Prima di trattare le censure del ricorrente sia tuttavia premesso quanto segue.
Il credito opposto in compensazione si fonda anch'esso su un titolo di rigetto
definitivo dell'opposizione nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF (v. sentenze
5A_419/2009 del 15 settembre 2009 consid. 7.1; 5A_104/2007 del 9 agosto 2007
consid. 2.1). Ora, secondo la Corte cantonale, in virtù del principio di pari
trattamento delle parti l'escutente che si oppone alla compensazione fatta
valere dall'escusso fondata su un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione
può unicamente prevalersi delle eccezioni liberatorie previste all'art. 81 cpv.
1 LEF (v. PETER STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 239 in alto) e deve
soddisfare le relative esigenze probatorie. Il ricorrente ritiene questa tesi
non convincente, ma non pretende né tantomeno dimostra che essa sia arbitraria.
Le sue obiezioni alla pretesa opposta in compensazione saranno pertanto
esaminate in quest'ottica.

3.4.1. Il ricorrente sostiene innanzitutto che il suo debito alimentare nei
confronti dell'escussa non potrebbe estendersi oltre il 18 ottobre 2012 ed
oltre l'importo di fr. 866.-- mensili.

3.4.1.1. Egli considera infatti arbitraria la soluzione adottata dalla Corte
cantonale, peraltro condivisa dall'opponente, circa la durata del suo obbligo
alimentare provvisionale. Sostiene che tale obbligo si sarebbe interrotto con
la crescita in giudicato del dispositivo della sentenza di appello del 18
ottobre 2012 che ha negato all'ex moglie un contributo di mantenimento dopo il
divorzio - dispositivo che non è stato impugnato - e non con il passaggio in
giudicato dell'intera sentenza di divorzio il 31 ottobre 2013.
Nella procedura di divorzio intercorsa tra le parti, in effetti, la questione
dei contributi di mantenimento dopo il divorzio in favore dell'ex moglie è
cresciuta in giudicato al momento della pronuncia della sentenza di appello del
18 ottobre 2012, poiché il diniego di tali contributi da parte della Corte
cantonale non è stato attaccato innanzi al Tribunale federale (sul momento
della crescita in giudicato di effetti accessori del divorzio stabiliti in una
sentenza cantonale v. sentenza 5A_346/2011 del 1° settembre 2011 consid. 3.1,
con rinvio a FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2a ed. 2010, n. 2636).
Ora, se la sentenza di divorzio cresce parzialmente in giudicato su alcuni
effetti accessori del divorzio, i provvedimenti cautelari concernenti tali
effetti decadono (sentenza 5A_659/2014 del 31 ottobre 2014 consid. 2.3.2,
riferita agli abrogati art. 137 e 148 cpv. 1 CC, con rinvio a DENIS TAPPY, in
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 26 ad art. 137 CC; v. anche, con
riferimento all'art. 276 CPC [RS 272] che ha ripreso in parte l'abrogato art.
137 CC, ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, 2012, n. 22 ad art. 276 CPC;
DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 50 ad art. 276 CPC;
ANNETTE DOLGE, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 20 ad art.
276 CPC).

Di conseguenza, il decreto pretorile cautelare del 10 agosto 2006 concernente i
contributi alimentari provvisionali ha cessato di esplicare i suoi effetti in
data 18 ottobre 2012 (sulla cessazione degli effetti di un giudizio di condanna
a contributi di mantenimento cautelari esaminata nel quadro di procedure di
rigetto definitivo dell'opposizione v. ad esempio sentenze 5A_217/2012 del 9
luglio 2012 consid. 5, non pubblicato in DTF 138 III 583 ma in Pra 2013 n. 25
pag. 191; 5A_419/2009 del 15 settembre 2009 consid. 7.3.1 con rinvii; 5P.82/
2002 dell'11 aprile 2002 consid. 3b con rinvii; sull'art. 126 cpv. 1 CC e sul
principio dell'inizio dell'obbligo di versamento del contributo di mantenimento
dopo il divorzio con il passaggio in giudicato della sentenza che statuisce
definitivamente su tale contributo, con conseguente cessazione delle relative
misure provvisionali, v. sentenza 5C.228/2006 del 9 ottobre 2006 consid. 2.2).
La Corte cantonale è pertanto incorsa nell'arbitrio quando ha stabilito che
l'opponente potesse opporre in compensazione un credito per contributi
cautelari di fr. 1'000.-- mensili per il periodo dal 1° agosto 2010 fino al 31
ottobre 2013, e cioè fino al passaggio in giudicato de ll'intera sentenza di
divorzio. La censura risulta fondata.
La causa va perciò rinviata all'autorità inferiore affinché tenga conto del
fatto che il titolo prodotto dall'escussa per mantenere la sua opposizione
fonda l'esistenza di un credito compensante per contributi alimentari
provvisionali di fr. 1'000.-- mensili soltanto per il periodo dal 1° agosto
2010 al 18 ottobre 2012 (oltre interessi).

3.4.1.2. Il ricorrente invoca poi l'arbitrio anche in relazione all'ammontare
mensile del suo obbligo alimentare provvisionale. Ritiene infatti che l'escussa
non potrebbe esigere un contributo cautelare superiore a quello che ella
rivendicava, nel merito, con il suo appello adesivo contro la decisione
pretorile di divorzio del 10 agosto 2010, vale a dire fr. 866.-- mensili.
Non risulta che, nelle sue osservazioni al reclamo di controparte, il
ricorrente si sia prevalso di tale argomentazione giuridica. La censura, nuova,
è inammissibile nel quadro di un ricorso sussidiario in materia costituzionale
(v. DTF 133 III 638 consid. 2; sentenze 5D_107/2014 del 5 marzo 2015 consid.
2.1; 5A_544/2015 del 9 febbraio 2016 consid. 1.4 e 2.2) e sfugge quindi ad un
esame di merito.

3.4.2. Il ricorrente propone poi due motivi di estinzione (parziale) della
pretesa opposta in compensazione dall'escussa.

3.4.2.1. In primo luogo, egli eccepisce di aver già pagato complessivi fr.
23'078.-- a titolo di contributi alimentari, e più precisamente fr. 1'000.-- ad
agosto 2010, fr. 720.-- mensili da settembre a novembre 2010 e fr. 866.--
mensili da dicembre 2010 ad ottobre 2012. Considera che il Tribunale d'appello
avrebbe violato il suo obbligo di motivare sufficientemente la sentenza
impugnata per non aver spiegato perché non ha tenuto conto di tali versamenti
nel calcolo finale.
Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende vari aspetti, tra
cui quello di ottenere una decisione motivata. L'esigenza della motivazione ha
essenzialmente quale scopo di permettere alle parti interessate di rendersi
conto della portata del provvedimento e di poterlo se del caso impugnare con
cognizione di causa. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi
in modo esplicito ed esaustivo su tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure
addotte dalle parti; essa può in effetti occuparsi delle sole circostanze
rilevanti per il giudizio (DTF 139 IV 179 consid. 2.2 con rinvio).
Nella decisione qui impugnata, i Giudici cantonali hanno accertato che l'ex
marito ha già effettuato dei versamenti all'ex moglie a titolo di contributi di
mantenimento (essi si riferiscono difatti ad una "parte degli alimenti
cautelari rimasta impagata "), ma non hanno spiegato per quale motivo tali
versamenti non vadano a parzialmente estinguere il credito opposto in
compensazione dall'escussa, come preteso dal ricorrente nelle sue osservazioni
al reclamo. Dalla motivazione del giudizio querelato non si può nemmeno
determinare se la mancata presa in considerazione dei pagamenti sia
intenzionale oppure il frutto di una svista. Ciò ha impedito al ricorrente di
comprendere la ragione dell'omissione e di impugnarla con cognizione di causa.
Di conseguenza, la Corte cantonale è venuta meno al suo obbligo di motivare e
la censura di violazione del diritto di essere sentito risulta fondata.

La causa va perciò rinviata all'autorità inferiore affinché si esprima in
merito ai versamenti di complessivi fr. 23'078.-- effettuati dal creditore
procedente. Come giustamente rileva l'opponente nella sua risposta, i Giudici
cantonali non dovranno tuttavia trascurare il fatto (anch'esso accertato nel
giudizio impugnato) che ella, in data 16 novembre 2012, ha restituito al
ricorrente fr. 8'113.16 quale eccedenza tra quanto ricevuto dopo il 1° agosto
2010 ed il contributo di mantenimento dopo il divorzio di fr. 720.-- fissato
dal Pretore.
Vista la natura formale del diritto garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF
137 I 195 consid. 2.2), non occorre esaminare la fondatezza materiale delle
ulteriori critiche sollevate dal ricorrente circa l'arbitrarietà della mancata
presa in considerazione dell'importo di fr. 23'078.--.

3.4.2.2. In secondo luogo, l'insorgente eccepisce una rinuncia dell'ex moglie
alla parte dei contributi di mantenimento provvisionali rimasta impagata. Al
contrario di quanto arbitrariamente stabilito dal Tribunale d'appello, la prova
di tale rinuncia sarebbe "lampante e fondata su soli documenti" e si
desumerebbe "con la massima chiarezza" dal fatto che ella ha accettato per
circa due anni, senza formulare obiezioni, di ricevere dei contributi
alimentari mensili di importo inferiore (fr. 720.--, rispettivamente fr.
866.--) rispetto a quanto fissato nel decreto pretorile cautelare del 10 agosto
2006.
Secondo la giurisprudenza, l'esistenza di un'offerta di annullamento del debito
(art. 115 CO) mediante atti concludenti da parte del creditore può essere
ammessa dal giudice solo con la massima cautela, poiché, in linea di massima e
salvo circostanze particolari, nessuno rinuncia senza controprestazione ad una
pretesa. La rinuncia del creditore al suo credito può unicamente essere ammessa
se il suo comportamento, interpretato secondo il principio dell'affidamento,
può essere inteso come una chiara manifestazione della sua volontà di
rinunciare definitivamente (in tutto o in parte) al suo credito. Un
atteggiamento passivo del creditore durante un periodo più o meno lungo non
basta ancora per concludere ad una rinuncia al credito, ma può tutt'al più
costituire un indizio in tal senso (sentenza 4C.55/2007 del 26 aprile 2007
consid. 4.2 con rinvii).

Alla luce di questa prassi, bisogna pertanto ammettere che il ricorrente non è
riuscito ad addurre la prova piena dell'asserita tacita rinuncia definitiva
dell'ex moglie al pagamento integrale dei contributi di mantenimento
provvisionali e che tale questione costituisce una delicata questione di
diritto materiale, che oltrepassa la cognizione accordata al giudice del
rigetto definitivo dell'opposizione. Di conseguenza, nella misura in cui non
riconosce una parziale estinzione, per tacita rinuncia, del credito alimentare
opposto in compensazione dall'escussa, il giudizio impugnato non lede il
divieto dell'arbitrio. La censura è infondata.

4. 
Da quanto precede discende che il ricorso sussidiario in materia costituzionale
va parzialmente accolto nella misura in cui è ammissibile. La sentenza
impugnata va annullata e la causa va rinviata all'autorità inferiore per nuova
decisione (art. 107 cpv. 2 LTF) : tale autorità dovrà tenere conto del fatto
che il titolo prodotto dall'escussa per mantenere la sua opposizione fonda
l'esistenza di un credito compensante per contributi alimentari provvisionali
di fr. 1'000.-- mensili soltanto per il periodo dal 1° agosto 2010 al 18
ottobre 2012 (oltre interessi; supra consid. 3.4.1.1), e dovrà esprimersi in
merito ai pagamenti effettuati dal creditore precedente (supra consid.
3.4.2.1). Per il resto, il ricorso va respinto.
Dato l'esito del ricorso, l'opponente va considerata in gran parte soccombente
(v. DTF 137 V 210 consid. 7.1 sulla ripartizione della soccombenza in caso di
rinvio per nuova decisione dall'esito ancora aperto). Si giustifica quindi
porre le spese giudiziarie per 1/8 a carico del ricorrente e per 7/8 a carico
all'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'opponente è tenuta a versare ripetibili
ridotte al ricorrente (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso in materia civile è inammissibile.

2. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la
causa è rinviata alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino per nuova decisione nel senso dei considerandi. Per il
resto, il ricorso è respinto.

3. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 2'000.--, sono poste a carico
del ricorrente in misura di fr. 250.-- e dell'opponente in misura di fr.
1'750.--.

4. 
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 1'875.-- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

5. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 luglio 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben