Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.699/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_699/2014

Sentenza del 1° giugno 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
opponente.

Oggetto
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (esecuzione
di obblighi derivanti da una sentenza di divorzio),

ricorso contro la sentenza emanata il 31 luglio 2014 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Nella sentenza di divorzio 7 febbraio 2008 concernente A.________ e
B.________ era stato, tra l'altro, regolamentato il trapasso della proprietà
immobiliare che le parti detenevano a X.________ in Francia.

A.b. Con istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 24 gennaio 2012
B.________ ha chiesto che l'ex coniuge venisse obbligato, sotto la comminatoria
dell'art. 292 CP, ad eseguire alcuni obblighi derivanti dalla sentenza di
divorzio, segnatamente a costituire e far iscrivere una cartella ipotecaria, a
consegnarle tutte le chiavi dell'immobile, ad informare l'amministratore che
ella assumeva la gestione ordinaria dell'immobile, infine a consegnarle tutta
la documentazione utile.

B.

B.a. Con decisione 10 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto
l'istanza. L'ex marito è insorto in appello con gravame 23 aprile 2012.

B.b. In data 18 luglio 2012, nell'ambito di un'altra procedura avviata da
B.________, le parti hanno raggiunto un'intesa anche sulle questioni oggetto
della precitata procedura. L'accordo, risolutivo della seconda procedura,
prevedeva che l'ex marito ritirasse l'appello interposto contro la decisione
pretorile 10 aprile 2012.

B.c. Non avendo dato seguito a tale impegno, con ordinanza 8 luglio 2014 l'ex
marito è stato sollecitato dal Vicepresidente della I Camera civile del
Tribunale di appello del Cantone Ticino a prendere posizione; con scritto 16
luglio 2014 A.________ ha comunicato come l'appello mantenesse un interesse per
lui, atteso che controparte non aveva adempiuto ad alcuni impegni presi, ed ha
chiesto la sospensione della procedura. L'ex moglie vi si è opposta.

B.d. Con decreto 31 luglio 2014 la I Camera civile del Tribunale di appello
(qui di seguito: Tribunale di appello) ha dichiarato l'appello privo di
interesse e l'ha stralciato dai ruoli, ponendo le spese processuali a carico
delle parti in ragione di metà ciascuna e compensando le ripetibili. Il
Tribunale di appello ha anche precisato che l'emanazione del suo giudizio
rendeva senza oggetto la domanda di sospensione della procedura di appello.

C. 
In data 12 settembre 2014 A.________ (qui di seguito: ricorrente) interpone
ricorso in materia civile contro il decreto summenzionato, chiedendone
l'annullamento ed il rinvio degli atti al Tribunale di appello per decisione
nel merito.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1. 
Il presente ricorso è diretto contro una decisione di stralcio (finale ai sensi
dell'art. 90 LTF) di un appello avente per oggetto un'istanza di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti scaturente dal (preteso) mancato adempimento
di impegni assunti da una delle parti in sede di convenzione di divorzio. Si
tratta pertanto di una vertenza in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF), nel
caso di specie avente carattere pecuniario (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); il
valore di lite è raggiunto. Tempestivo (art. 100 cpv. 1 e art. 46 cpv. 1 lett.
b LTF) ed introdotto da una parte che ha partecipato alla procedura in istanza
inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), il gravame soddisfa i menzionati
requisiti formali e può essere esaminato oltre.

2. 
Merita per contro disamina separata la condizione di ammissibilità del ricorso
che consiste nell'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento
o alla modifica della decisione impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF).

2.1. La legittimazione a ricorrere giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF esige
dalla parte ricorrente un interesse attuale e pratico all'ammissione del
ricorso - interesse che deve sussistere ancora al momento della sentenza del
Tribunale federale (v. DTF 131 I 153 consid. 1.2; 120 II 5 consid. 2a; sentenza
4A_364/2014 del 18 settembre 2014 consid. 1.1). Se tale interesse viene a
cadere in corso di pendenza del ricorso avanti al Tribunale federale,
quest'ultimo diviene privo d'oggetto (Matthias Härri, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2013, n. 12 ad art. 32 LTF; Florence Aubry
Girardin, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 12 ad art. 32 LTF); se tale
interesse faceva difetto già al momento dell'introduzione del gravame avanti al
Tribunale federale, quest'ultimo è dichiarato inammissibile (DTF 137 I 23
consid. 1.3.1).

2.2. I fatti e le circostanze atti a giustificare l'interesse degno di
protezione del ricorrente vanno addotti - nonostante l'esame di ammissibilità
del ricorso avvenga d'ufficio (DTF 139 III 133 consid. 1 con rinvii) - e
provati allo stadio preliminare dell'esame dell'ammissibilità (v. sentenza
4A_28/2014 del 10 dicembre 2014 consid. 4.2.1). Fanno eccezione quei fatti
detti di doppia pertinenza, ovvero che allo stesso tempo costituiscono una
premessa per l'entrata nel merito del ricorso, ma pure il punto centrale della
discussione di merito: in tali circostanze, la giurisprudenza ammette che la
loro prova venga rinviata alla fase di esame di merito, e che allo stadio
dell'ammissibilità il giudice si pronunci sulla scorta dei soli fatti allegati
dalla parte ricorrente (v. sentenza 4A_28/2014 cit. consid. 4.2.2). Si procede
per analogia nel medesimo modo per l'esame di una questione di diritto
rilevante sia nella prospettiva dell'ammissibilità del ricorso, sia per la sua
trattazione nel merito (sentenza 2C_701/2014 del 13 aprile 2015 consid. 2.2.2).

2.3. Il motivo che ha condotto il Tribunale di appello allo stralcio della
procedura di appello introdotta dal qui ricorrente contro la decisione
pretorile del 10 aprile 2012 risiede nell'accordo giudiziale che le parti hanno
raggiunto in data 18 luglio 2012 nell'ambito di un altro procedimento, quello
promosso avanti al Pretore in data 14 giugno 2012 dalla ex moglie (qui di
seguito: opponente). Questo accordo rappresenta un fatto doppiamente rilevante:
da un lato, perché qualora esso dovesse regolare la totalità degli impegni
reciproci fra le parti, permetterebbe di sostenere che l'evasione dell'appello
cantonale mediante pronuncia giudiziale sarebbe effettivamente priva
d'interesse degno di protezione per il ricorrente ai sensi dell'art. 76 cpv. 1
lett. b LTF; dall'altro, perché oggetto della discussione di merito è proprio
la validità e la portata di detto accordo, siccome riferito alla procedura di
appello oggetto della decisione di stralcio qui impugnata. Pertanto, in
applicazione dei principi esposti, si giustifica esaminare materialmente il
ricorso ed evaderlo nel merito.

3.

3.1. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF
140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il
ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto
impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di
motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti
fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte
ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art.
106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e
dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo
sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid.
2.2). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 133 III 589 consid. 2).

3.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico
sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1
LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105
cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può
essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un
accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III
226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve
sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2
LTF.

3.3. Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne
dà motivo la sentenza impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF; cf. DTF 135 V 194 consid.
2.2; 133 III 393 consid. 3 con rinvii).

4.

4.1. Secondo il Tribunale di appello, "con l'accordo raggiunto il 18 luglio
2012 dalle parti davanti al Pretore, l'appello in esame è superato dagli
eventi": in effetti, gli impegni che nel quadro di detto accordo si è assunto
il ricorrente "corrispondono sostanzialmente a quanto il Pretore gli ha imposto
di eseguire nella decisione impugnata. Ciò premesso sapere se quest'ultima sia
stata adottata a ragione o a torto non ha più alcun interesse pratico né
attuale". Per l'autorità inferiore, inoltre, il fatto che l'opponente "non
abbia adempiuto ad alcuni punti dell'accordo, circostanza per altro contestata,
non inficia gli impegni dell'appellante".

4.2. Il ricorrente lamenta per l'essenziale un'applicazione errata del diritto
federale, segnatamente per aver fatto capo il Tribunale di appello all'art. 242
CPC, quando la fattispecie avrebbe invece dovuto essere esaminata da parte di
un giudice di prima istanza nell'ambito di una procedura di esecuzione a norma
degli art. 335 segg. CPC; in tal modo, il Tribunale di appello si sarebbe
arrogato una competenza che non ha. La mancata adozione della procedura di
esecuzione degli art. 335 segg. CPC lederebbe inoltre l'art. 8 CC ed il diritto
del ricorrente di essere sentito. Il diritto di essere sentito sarebbe anche
stato violato con riferimento al suo scritto 16 luglio 2014. Il Tribunale di
appello avrebbe omesso di verificare l'esecutività dell'accordo transattivo, a
suo giudizio non adempiuta. E comunque, l'art. 242 CPC sarebbe stato applicato
in modo errato anche per il fatto che l'appello non poteva essere considerato
privo di interesse. Il ricorrente contesta infine la ripartizione delle spese e
ripetibili di appello.

5.

5.1. Il codice di procedura civile, incontestatamente applicabile alla presente
fattispecie, prevede lo stralcio della procedura senza giudizio in due forme:
con effetto di cosa giudicata in caso di transazione, acquiescenza o desistenza
(art. 241 CPC) e mero stralcio nel caso in cui il procedimento sia divenuto
privo d'oggetto per un altro motivo (art. 242 CPC), segnatamente il realizzarsi
di una situazione di fatto tale da non potersi più ammettere l'interesse a che
la vertenza venga decisa giudizialmente (Naegeli/Richers, Kurzkommentar ZPO, 2a
ed. 2014, n. 2 ad art. 242 CPC; Daniel Steck, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2a ed. 2013, n. 5 ad art. 242 CPC).

5.2. Nel presente caso, a ragione il Tribunale di appello ha applicato alla
presente fattispecie l'art. 242 e non l'art. 241 CPC: l'accordo giudiziale del
18 luglio 2012, infatti, venne formalizzato in un'altra procedura, indipendente
da quella oggetto dell'appello qui in discussione. Per l'autorità inferiore,
l'accordo giudiziale del 18 luglio 2012 ha però avuto quale effetto di privare
di interesse pratico e attuale tale appello, ciò che rappresenta un altro
motivo ai sensi dell'art. 242 CPC.

6.

6.1. Gli art. 241 e 242 CPC non sono caratteristici di una specifica procedura
civile. Essi costituiscono piuttosto un modo particolare di portare una
procedura pendente alla sua conclusione: la fine del procedimento senza
decisione del giudice (Parte seconda, Titolo terzo, Capitolo sesto del CPC). Il
giudice è chiamato ad applicarli quando la procedura che ha in esame può e deve
essere conclusa senza un suo giudizio di merito. È pertanto errato argomentare,
come fa il ricorrente, che il Tribunale di appello non aveva la competenza di
stralciare la causa dai ruoli: l'applicazione delle norme in questione non è
limitata ad un determinato stadio della procedura (Naegeli/Richers, op. cit.,
n. 1 ad art. 241 CPC).

6.2. Il ricorrente considera che, invece di applicare l'art. 242 CPC, la
fattispecie avrebbe dovuto essere esaminata da parte di un giudice di prima
istanza nell'ambito di una procedura di esecuzione a norma degli art. 335 segg.
CPC, procedura che controparte avrebbe dovuto avviare per mettere in esecuzione
l'accordo del 18 luglio 2012 e che avrebbe permesso di verificare l'esecutività
dell'accordo transattivo. Non si vede però per quale motivo l'opponente avrebbe
dovuto presentare una domanda di esecuzione dell'accordo del 18 luglio 2012,
anche perché a lamentarsi della mancata esecuzione dello stesso è semmai il
ricorrente. Egli sembra in realtà confondere l'esecuzione dell'accordo del 18
luglio 2012 con l'esecuzione della sentenza di divorzio (nella decisione qui
impugnata, il Tribunale di appello aveva infatti ammesso che la scelta
dell'opponente di introdurre un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi
manifesti per far eseguire la sentenza di divorzio, invece di una procedura di
esecuzione ai sensi degli art. 335 segg. CPC, fosse opinabile).

La critica appare pertanto manifestamente infondata.

6.3. Il ricorrente contesta che la perdita di oggetto dell'appello sia
assolutamente palese e indiscutibile, come a suo dire esige la dottrina per
un'applicazione dell'art. 242 CPC.
L'accordo del 18 luglio 2012 è un accordo giudiziale. Come tale, esso è
pienamente partecipe della forza di cosa giudicata (art. 241 cpv. 2 CPC) in
quanto concluso, verbalizzato e menzionato nella decisione pretorile di
medesima data nell'altro procedimento promosso sempre dall'opponente (v. art.
241 cpv. 1 e 3 CPC). Ora, salvo eccezioni qui non realizzate, un accordo
giudiziale non può avere forza di cosa giudicata in una procedura, invece
esserne privo in un'altra. L'accordo rappresenta pertanto titolo esecutivo, e
nessun tribunale può nuovamente pronunciarsi sulle medesime pretese senza
violare, appunto, l'effetto di cosa giudicata che gli è immanente (Naegeli/
Richers, op. cit., n. 35 ad art. 241 CPC) - riservata, ovviamente, la
possibilità di chiederne la revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). L'opinione
ricorsuale secondo la quale l'accordo possa non essere esecutivo appare dunque
errata: se voleva far valere l'inefficacia della transazione giudiziaria, il
ricorrente doveva impugnarla mediante revisione.
Ora, il Tribunale di appello ha accertato che gli impegni che il ricorrente si
è assunto nell'accordo del 18 luglio 2012 corrispondono a quanto il Pretore gli
aveva imposto di eseguire nella decisione poi impugnata in appello. Il
ricorrente non contesta tale constatazione di fatto.
Il Tribunale di appello ha inoltre osservato che il fatto (comunque contestato)
che l'opponente non avrebbe adempiuto ad alcuni punti dell'accordo del 18
luglio 2012 "non inficia gli impegni dell'appellante, già contemplati nella
convenzione sugli effetti del divorzio". Il ricorrente ritiene che l'autorità
inferiore avrebbe però omesso di considerare che tale accordo era, in sostanza,
condizionato al fatto che l'opponente eseguisse per prima i suoi impegni. La
critica è però fondata su una circostanza - l'esistenza di una condizione
all'accordo del 18 luglio 2012 - che non emerge dagli accertamenti di fatto
della sentenza impugnata, senza che siano soddisfatte le esigenze di
motivazione che permettono al Tribunale federale di tenere conto di una
fattispecie diversa da quella accertata dall'autorità inferiore (supra consid.
3.2 e 3.3). La censura si rivela quindi inammissibile.

7. 
Le ulteriori censure ricorsuali non hanno miglior esito.

7.1. Le censure di violazione dell'art. 8 CC e del diritto di essere sentito
non hanno portata propria, bensì mascherano la critica di fondo al Tribunale di
appello per il mancato svolgimento della procedura di esecuzione, ovvero di
quella che il ricorrente ritiene la corretta procedura; tale critica è già
stata evasa (supra consid. 6.2).

7.2. Il ricorrente, sollecitato con ordinanza 8 luglio 2014 del Tribunale di
appello a comunicare se la sua impugnativa avesse ancora interesse concreto e
attuale, afferma che il suo nuovo legale aveva segnalato, il 16 luglio 2014, di
"necessitare altro tempo per verificare con la necessaria tranquillità quali
fossero i presupposti e le conseguenze del ritiro dell'appello"; il Tribunale
di appello avrebbe ignorato tale scritto e in tal modo violato il suo diritto
di essere sentito.
Ciò non corrisponde a quanto constatato dal Tribunale di appello, a detta del
quale il ricorrente, nel proprio scritto 16 luglio 2014, aveva dichiarato che
l'appello manteneva per lui un interesse, chiedendo la sospensione della
procedura, ciò a cui l'opponente si era opposta. La divergente esposizione
ricorsuale dei fatti non è sostenuta da una censura di arbitrio
nell'accertamento dei fatti debitamente motivata (supra consid. 3.2); essa non
può pertanto essere presa in considerazione.
È pertanto accertato che il ricorrente ha potuto esprimersi sul prospettato
stralcio della procedura di appello, ma che il Tribunale di appello gli ha
semplicemente dato torto. Peraltro, nemmeno il ricorrente pretende di aver
chiesto la concessione di un congruo lasso di tempo per esprimersi; si è
limitato a chiedere di sospendere la procedura di appello.
La presente censura di violazione del proprio diritto di essere sentito è di
conseguenza non solo infondata, nella misura in cui è ammissibile, bensì al
limite del temerario.

7.3. Il ricorrente chiede che le spese e le ripetibili di appello siano messe
integralmente a carico dell'opponente in quanto da lei generate violando gli
impegni assunti nell'accordo del 18 luglio 2012: se ella avesse eseguito tali
impegni, il ricorrente avrebbe ritirato l'appello. Una tale critica si fonda
però, ancora una volta, inammissibilmente su fatti non constatati dall'autorità
inferiore (segnatamente la violazione degli impegni da parte dell'opponente e
l'intenzione del ricorrente di ritirare l'appello qualora l'opponente avesse
adempiuto all'accordo). Il secondo argomento ricorsuale - l'assenza di
possibilità di esito positivo della procedura introdotta dall'opponente - è
meramente speculativo e comunque divenuto caduco con l'impossibilità del
Tribunale di appello di decidere a seguito dell'accordo 18 luglio 2012.
Rammentato che la messa a carico delle spese giudiziarie avviene secondo equità
(art. 107 cpv. 1 lett. e CPC; Naegeli/Richers, op. cit., n. 10 ad art. 242
CPC), si constata infine che non vi è traccia nel ricorso di una censura per
arbitrio nell'esercizio del margine di apprezzamento di spettanza del Tribunale
di appello.

Tale censura si rivela pertanto inammissibile.

8. 
Ne discende che il ricorso va respinto nella misura in cui esso sia
ammissibile. Tassa e spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
LTF). In assenza di oneri processuali a carico della parte opponente in sede
federale, non sono attribuite ripetibili (ar t. 68 cpv. 1 LTF).

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° giugno 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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