Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.676/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_676/2014

Sentenza del 18 maggio 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Hugo Haab,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa,
opponente.

Oggetto
modifica della sentenza di divorzio,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2014
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Con decisione 14 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha
pronunciato il divorzio tra A.________ (1967) e B.________ (1968), ponendo il
mantenimento del figlio C.________ (2003) interamente a carico della madre ed
accertando il diritto di ogni coniuge alla metà della prestazione d'uscita
accumulata dall'altro in costanza di matrimonio. Laureato in scienza biologiche
con indirizzo fisiopatologico, l'ex marito non esercita alcuna attività
lucrativa; l'ex moglie lavora invece come insegnante di scuola per l'infanzia.

A.b. Il 27 dicembre 2012 B.________ ha chiesto la modifica della sentenza di
divorzio al medesimo Pretore, nel senso di obbligare A.________ a versare un
contributo alimentare per il figlio e di bloccare in garanzia del pagamento dei
contributi l'importo di fr. 66'900.-- (pari a metà dell'avere previdenziale
accumulato dall'ex moglie durante il matrimonio) depositato in favore dell'ex
marito presso la Fondazione istituto collettore LPP.
Con decreto supercautelare 28 dicembre 2012 il Pretore ha ordinato alla
Fondazione istituto collettore LPP il blocco del predetto importo.

Con decisione 2 agosto 2013 il Pretore ha respinto la petizione (revocando al
passaggio in giudicato della sua decisione il blocco cautelare), ha posto le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.-- a carico delle parti in ragione
di un mezzo ciascuno, ha compensato le ripetibili e ha respinto la domanda di
gratuito patrocinio dell'ex marito.

B. 
Entrambe le parti hanno impugnato la decisione pretorile del 2 agosto 2013
dinanzi alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. In
parziale accoglimento dell'appello presentato dall'ex moglie, con sentenza 3
luglio 2014 la Corte cantonale ha condannato A.________ a versare dal 1°
gennaio 2013 a B.________ un contributo alimentare mensile di fr. 200.-- per il
figlio e ad aprire a proprio nome un conto versamento capitale ("conto
bloccato") presso una banca svizzera, su cui la Fondazione istituto collettore
LPP dovrà versare su ordine del titolare fr. 36'000.-- e da cui il solo figlio,
anche tramite il suo rappresentante, potrà prelevare il menzionato contributo
di mantenimento. Il Tribunale d'appello ha inoltre precisato che, avvenuto il
versamento di fr. 36'000.--, l'ordine di blocco cautelare impartito il 28
dicembre 2012 si considererà revocato. L'appello dell'ex marito è invece stato
respinto, così come la sua domanda di gratuito patrocinio.

C. 
Con ricorso in materia civile 8 settembre 2014 A.________ ha impugnato la
sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulandone la riforma nel
senso di accogliere il proprio appello (revocando immediatamente il blocco
cautelare del 28 dicembre 2012 ed addossando spese processuali e ripetibili di
prima istanza all'opponente), di respingere integralmente l'appello dell'ex
moglie e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la
seconda istanza. Il ricorrente chiede inoltre la concessione del gratuito
patrocinio anche per la procedura dinanzi al Tribunale federale.

Con decreto presidenziale 2 ottobre 2014 al ricorso è stato conferito il
postulato effetto sospensivo con riferimento all'obbligo di apertura di un
conto versamento capitale.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il gravame è stato presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b e
100 cpv. 1 LTF) dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale (art.
76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso
dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa
civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore al limite di fr.
30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia
civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure
sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102
consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in
modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata,
perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le
esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione
di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se
la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto
dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo
chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che
modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244
consid. 2.2). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 133 III 589 consid.
2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o
completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art.
95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento
dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse
condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente
inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249
consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo
preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.

2. 
In questa sede sono ancora litigiose l'ammissibilità dell'appello
dell'opponente (infra consid. 3), la modifica dell'obbligo contributivo del
ricorrente fissato nella sentenza di divorzio (infra consid. 4), la
ripartizione delle spese processuali e ripetibili di prima istanza (infra
consid. 5) e la concessione al ricorrente del gratuito patrocinio per la
seconda istanza (infra consid. 6).

3.

3.1. Secondo l'art. 311 cpv. 1 CPC (RS 272) l'appello, scritto e motivato, deve
essere proposto all'autorità giudiziaria superiore. L'appello deve contenere
delle conclusioni precise e, se queste hanno per oggetto una somma di denaro,
quantificate. Questo obbligo sussiste anche nelle cause rette dalla massima
inquisitoria e dalla massima ufficiale (v. art. 296 cpv. 1 e 3 CPC).
Eccezionalmente, è possibile entrare nel merito di un appello che presenta
conclusioni formalmente viziate se dalla sua motivazione, eventualmente letta
in relazione con la decisione impugnata, emerge che cosa e quanto l'appellante
voglia ottenere (DTF 137 III 617 consid. 4-6).

3.2. L'autorità inferiore ha considerato che, malgrado l'appello dell'ex moglie
contenesse soltanto una conclusione cassatoria, dalla sua motivazione si poteva
desumere che ella perseguiva la condanna dell'ex marito al versamento di un
contributo alimentare per il figlio per un importo annuo di fr. 7'200.--,
ovvero di fr. 600.-- mensili. La Corte cantonale ha pertanto considerato che i
requisiti dell'art. 311 cpv. 1 CPC fossero adempiuti.

3.3. Il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore la violazione degli art.
311 cpv. 1 e 296 CPC e 29 Cost. per aver ammesso l'appello dell'ex moglie,
peraltro redatto da un legale, anche se sprovvisto di conclusioni riformatorie
precise e quantificate.

3.4. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte cantonale non ha
adottato un trattamento di favore nei confronti dell'opponente, bensì ha
correttamente applicato i principi giurisprudenziali suesposti. Dalla
motivazione dell'appello appare infatti evidente che l'ex moglie volesse
ottenere il versamento di un contributo di mantenimento per il figlio.
L'importo annuo di tale contributo (fr. 7'200.--) risulta pure dalla
motivazione del gravame, non importando che esso figuri nella parte
dell'appello nella quale l'opponente discute la sua richiesta di blocco del
capitale destinato al ricorrente. Il Tribunale d'appello ha poi giustamente
tenuto conto del fatto che il versamento di un contributo alimentare in favore
del figlio per un importo di fr. 600.-- mensili era già stato rivendicato
dinanzi al Giudice di prime cure. La critica di violazione degl i art. 311 cpv.
1 e 296 CPC si rivela quindi infondata. La censura di lesione dell'art. 29
Cost. appare invece di primo acchito inammissibile, poiché priva di una motivaz
ione conforme alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF.

4.

4.1. La modifica o la soppressione del contributo di mantenimento del figlio,
fissato in una sentenza di divorzio, è retta dall'art. 286 cpv. 2 CC,
applicabile su rinvio dell'art. 134 cpv. 2 CC. Tale modifica presuppone che
intervengano fatti nuovi, importanti e duraturi, tali da esigere una
regolamentazione diversa dell'obbligo contributivo. La procedura di modifica
non ha infatti lo scopo di correggere la sentenza di divorzio, ma di adattarla
alle nuove circostanze. Il momento determinante per apprezzare se siano
intervenute nuove circostanze è la data di inoltro dell'istanza di modifica (
DTF 137 III 604 consid. 4.1.1 con rinvii).
Per decidere se si è in presenza di una situazione che si è modificata in modo
notevole e duraturo ci si deve fondare sugli accertamenti di fatto e sul
pronostico effettuati nella sentenza di divorzio, da un lato, e sulle
circostanze attuali e future prevedibili, dall'altro. Una fattispecie futura
incerta e ipotetica non costituisce una causa di modifica del contributo.
Possono per contro essere tenuti in considerazione elementi concreti relativi
ad un prossimo cambiamento delle circostanze, in modo da evitare, per quanto
possibile, una nuova ulteriore procedura di modifica (DTF 120 II 285 consid.
4b; sentenze 5A_186/2012 del 28 giugno 2012 consid. 5.2.2; 5A_487/2010 del 3
marzo 2011 consid. 2.1.1; 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 5.2, in
FamPra.ch 2011 pag. 230).
Non ogni fatto nuovo, quand'anche importante e duraturo, ha quale conseguenza
automatica una modifica del contributo. Una siffatta modifica entra in
considerazione unicamente se l'onere di mantenimento diventa squilibrato fra i
genitori, alla luce delle circostanze prese in considerazione nel precedente
giudizio, in particolare se l'onere contributivo diventa eccessivamente pesante
per il genitore debitore di condizione modesta. Il giudice non può dunque
limitarsi a constatare una modifica della situazione di uno dei genitori, bensì
deve procedere ad una ponderazione degli interessi del figlio da un lato e di
ogni genitore dall'altro tale da permettergli di apprezzare correttamente la
necessità di modificare il contributo di mantenimento nel caso concreto.
Accertate tali condizioni, il giudice deve ricalcolare il contributo,
attualizzando tutti i criteri di calcolo adottati nel precedente giudizio (DTF
137 III 604 consid. 4.1.1 e 4.1.2 con rinvio).

4.2. In concreto, nella sentenza di divorzio il Pretore aveva valutato che la
situazione economica dell'ex marito non gli consentisse di versare alcun
contributo di mantenimento per il figlio. Quanto al capitale di sua spettanza
risultante dalla ripartizione dell'avere previdenziale accumulato dall'ex
moglie durante il matrimonio, il Pretore aveva previsto che, anche se fosse
stato pagato in contanti, sarebbe comunque rimasto destinato a garantire la
previdenza dell'ex marito.
Nel giudizio qui impugnato la Corte cantonale ha accertato che il pronostico
del giudice del divorzio non si è avverato. L'ex marito, la cui richiesta di
ottenere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita in virtù dell'art.
5 cpv. 1 lett. a LFLP (RS 831.42) è nel frattempo stata accolta, intende
infatti adoperare il capitale per "fare fronte a debiti contratti con i
fratelli, per la manutenzione dei propri immobili e semplicemente per arrivare
alla fine del mese". Il Tribunale d'appello ha pertanto considerato che la
situazione dell'ex marito fosse mutata in modo rilevante e duraturo, potendo
egli disporre liberamente della liquidazione di fr. 66'900.--, non destinata ad
alimentare una nuova forma di previdenza nel nuovo Stato di residenza.
Ponderati i vari interessi e ricalcolate le risorse (reddito e sostanza) dei
genitori, la Corte cantonale ha reputato che si giustificasse modificare la
sentenza di divorzio, imponendo all'ex marito di versare un contributo
alimentare per il figlio pari a fr. 200.-- mensili dal 1° gennaio 2013 (fino
alla sua maggiore età o fino al termine della sua formazione scolastica o
professionale se al compimento della maggiore età questa non fosse ancora
normalmente conclusa).

4.3. Il ricorrente lamenta un accertamento dei fatti arbitrario e la violazione
dell'art. 286 cpv. 2 CC.
Sostiene che, al momento dell'inoltro dell'istanza di modifica della sentenza
di divorzio, non vi era stato alcun cambiamento rilevante delle circostanze
rispetto alla sentenza di divorzio: la ricezione della quota riconosciutagli in
esito alla ripartizione dell'avere previdenziale maturato dall'ex moglie in
costanza di matrimonio ed il suo utilizzo per scopi estranei alla previdenza
non si sono ancora verificati, ed erano comunque già prevedibili in sede di
divorzio. L'accertamento dell'utilizzo della liquidazione di fr. 66'900.-- a
fini non previdenziali si fonderebbe del resto unicamente su un'affermazione
generica del ricorrente, "persona non cognita in materia previdenziale".
Egli considera inoltre che, in ogni modo, il futuro utilizzo della liquidazione
di fr. 66'900.-- a scopi non previdenziali non dovrebbe avere quale conseguenza
la modifica del contributo alimentare. Il Tribunale di appello avrebbe omesso
di verificare se l'onere di mantenimento tra i genitori ne risulta squilibrato
e di ponderare gli interessi delle varie parti coinvolte: prima di intaccare
l'eventuale e modesta eccedenza di reddito e la sostanza dell'ex marito si
sarebbe dovuto chiedere all'ex moglie un contributo più significativo.

4.4. Se si può ammettere che la commisurazione del contributo alimentare per il
figlio in sede di divorzio tenesse già in considerazione un possibile pagamento
in contanti all'ex marito del capitale riconosciutogli in esito alla
ripartizione dell'avere previdenziale accumulato dall'ex moglie durante il
matrimonio, è errato sostenere che prendesse pure in considerazione un
possibile impiego della liquidazione per finalità non previdenziali: il giudice
del divorzio aveva al contrario pronosticato che tale capitale, anche se
versato in contanti, sarebbe rimasto destinato a garantire la previdenza
dell'ex marito.
Nella sua risposta del 7 febbraio 2013 all'istanza di modifica della sentenza
di divorzio, così come all'udienza del 19 aprile 2013, l'ex marito, patrocinato
da un legale, ha ammesso che con la liquidazione in contanti della prestazione
d'uscita intende rimborsare i debiti verso i fratelli, effettuare la
manutenzione dei propri immobili ed "arrivare alla fine del mese". In tali
condizioni, l'accertamento dell'autorità inferiore secondo cui la liquidazione
di fr. 66'900.-- non è destinata ad alimentare una nuova forma di previdenza
nel nuovo Stato di residenza del ricorrente non appare manifestamente inesatto,
considerato inoltre che nella procedura di modifica di una sentenza di divorzio
si può tenere conto di fatti futuri, se prevedibili al momento dell'inoltro
dell'istanza (v. supra consid. 4.1).
Il mancato avverarsi del pronostico formulato nella sentenza di divorzio
modifica la situazione dell'ex marito in modo importante e duraturo, potendo
egli disporre di un capitale di fr. 66'900.-- non legato a finalità
previdenziali. Il ricorrente non contesta che tale capitale possa quindi
rientrare tra i mezzi economici da prendere in considerazione per calcolare il
contributo alimentare per il figlio, ma considera che il miglioramento della
sua situazione economica ancora non giustifichi una regolamentazione diversa
del suo obbligo contributivo. La ponderazione degli interessi delle parti
coinvolte proposta nel ricorso non riesce però ad indebolire quella effettuata
nel giudizio impugnato: malgrado la capacità economica dell'ex moglie rimanga
maggiore di quella dell'ex marito e basti a coprire il fabbisogno del figlio,
ciò non significa che il ricorrente possa essere esonerato dal versamento di un
contributo di mantenimento.
Il giudizio impugnato, conforme alla giurisprudenza in materia, resiste quindi
alle censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di violazione dell'art.
286 cpv. 2 CC.

5. 
Il ricorrente chiede, qualora il giudizio impugnato fosse rovesciato, di
modificare la ripartizione delle spese processuali e ripetibili di prima
istanza - confermata dal Tribunale d'appello- in quanto violerebbe in tal caso
gli art. 106 seg. CPC, poiché l'ex moglie risulterebbe interamente soccombente.
Sennonché, come visto ai considerandi precedenti, la sentenza di appello va
confermata. Non occorre pertanto esaminare oltre l'argomentazione ricorsuale.

6.

6.1. Secondo l'art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b).

6.2. L'autorità inferiore non ha concesso il gratuito patrocinio all'ex marito,
considerando che nessuna delle due condizioni cumulative dell'art. 117 CPC
fosse adempiuta: ha ritenuto che la sua incapacità di far fronte ai costi
dell'appello fosse dubbia, disponendo egli di sostanza immobiliare in Italia, e
che il suo rimedio appariva in ogni modo senza possibilità di buon esito fin
dall'inizio.

6.3. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 117 lett. b CPC, sostenendo
che il Tribunale d'appello avrebbe in realtà valutato tale requisito dopo aver
statuito sul suo appello e non al momento dell'inoltro della domanda di
gratuito patrocinio, quando le probabilità di successo non potevano essere
escluse a priori.

6.4. La critica non basta ad avversare il rifiuto del gratuito patrocinio in
sede di appello. Il ricorrente si limita infatti a sostenere che la condizione
dell'art. 117 lett. b CPC sarebbe stata soddisfatta, senza nemmeno tentare di
dimostrare che la Corte cantonale avrebbe anche a torto considerato inadempiuta
la condizione - cumulativa - dell'art. 117 lett. a CPC. La censura non può
pertanto essere accolta.

7. 
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è
ammissibile.
La domanda di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente non può essere
accolta già per mancanza di possibilità di esito favorevole del suo gravame
(art. 64 cpv. 1 LTF).
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, la quale non si è
espressa sull'istanza di effetto sospensivo al ricorso e non è stata invitata a
presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 maggio 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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