Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.629/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_629/2014

Sentenza del 29 settembre 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
patrocinati dall'avv. Flavio Canonica,
ricorrenti,

contro

D.________,
patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni,
opponente.

Oggetto
divisione ereditaria, contestazione d'inventario,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2014 dalla I Camera civile del
Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
E.________ ed il marito F.________ sono deceduti a X.________, loro ultimo
domicilio, rispettivamente nel 1965 e nel 1979, lasciando quali eredi i tre
figli G.________, H.________ e I.________. Su richiesta di G.________ e
H.________, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato la divisione
delle eredità dei genitori, nominando un notaio divisore.
Con sentenza 26 ottobre 1992 il Pretore ha statuito sulle contestazioni sorte
in merito all'inventario delle eredità eretto dal notaio (v. art. 479 cpv. 1
del codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971), ordinando di
inserire tra i passivi un credito di fr. 9'600.-- oltre interessi a favore di
G.________ per cure ed assistenza prestate alla madre e tra gli attivi dei
crediti a carico dei tre eredi per godimento di beni successori immobili (più
precisamente fr. 16'795.75 oltre interessi a carico di I.________, fr.
17'128.95 oltre interessi a carico di H.________, fr. 21'277.70 oltre interessi
a carico di H.________ e G.________, fr. 80'131.90 oltre interessi a carico di
H.________ e fr. 81'179.-- oltre interessi a carico di G.________).
I tre eredi sono in seguito deceduti. A G.________ e H.________ è subentrato
D.________, mentre a I.________ sono subentrati A.________, B.________ e
C.________.
Il 23 settembre 2008 gli eredi subentranti hanno raggiunto un accordo
sull'assegnazione degli immobili, ma sono poi nuovamente sorte contestazioni
circa i crediti iscritti nell'inventario delle eredità (in merito alle modalità
di calcolo degli stessi, alla durata del godimento degli immobili ed alle
eventuali prescrizioni nel frattempo intervenute). Statuendo su tali
contestazioni, con decisione 7 agosto 2012 il Pretore ha ordinato la modifica
dell'inventario. Al passivo è stato iscritto un credito a favore di D.________
di fr. 30'620.65 per spese di gestione di beni ereditari, mentre le ulteriori
spese sono state considerate prescritte (in virtù dell'art. 127 CO). All'attivo
sono invece stati iscritti dei crediti a carico di D.________ di fr. 5'252.50,
fr. 34'380.-- e fr. 659.50 per godimento di beni successori posteriore alla
sentenza del 26 ottobre 1992, mentre il resto delle pigioni e dei fitti
relativo a tale periodo è stato ritenuto prescritto (in virtù dell'art. 128 n.
1 CO). Il Giudice di prime cure ha altresì considerato prescritti tutti i
crediti riconosciuti mediante la sentenza del 26 ottobre 1992 (in virtù
dell'art. 137 cpv. 2 CO).

B. 
Con sentenza 11 giugno 2014 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto l'appello principale introdotto da A.________,
B.________ e C.________ contro la sentenza pretorile 7 agosto 2012, mentre ha
parzialmente accolto (in merito alla ripartizione di spese e ripetibili di
prima istanza) l'appello incidentale presentato da D.________.

C. 
Con " ricorso in materia di diritto privato " 14 agosto 2014 A.________,
B.________ e C.________ hanno impugnato la sentenza di appello dinanzi al
Tribunale federale. Essi denunciano la lite all'avv. J.________ e propongono
conclusioni - in via principale, in via subordinata ed in via ancora più
subordinata - tendenti alla modifica dei crediti iscritti al passivo ed
all'attivo dell'inventario successorio.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il gravame è presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b combinato
con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalle parti soccombenti davanti all'autorità
cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF)
pronunciata su ricorso dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza
(art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore
di lite superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio
ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF
140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il
ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e
confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto
impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di
motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti
fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale. II Tribunale federale
esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate
e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il
ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi
della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti
costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei
fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o
completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art.
95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento
dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse
condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa
influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

1.3. Nella procedura di ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale
la denuncia di lite non è ammissibile (DTF 141 III 84 consid. 4.5.2). L'istanza
dei ricorrenti va pertanto dichiarata inammissibile.

2. 
Mediante le conclusioni n. 1.1 e 1.2 formulate in via principale, i ricorrenti
si oppongono a che i crediti delle successioni nei confronti degli eredi che
hanno beneficiato in modo esclusivo dei beni immobili ereditari siano
considerati prescritti.

2.1. È innanzitutto controversa la questione a sapere se le indennità dovute
dagli eredi per l'uso (e/o il godimento) esclusivo dei beni successori si
prescrivano anche durante l'indivisione.

2.1.1. Quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di
tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità
fino alla divisione (art. 602 cpv. 1 CC). I coeredi diventano proprietari in
comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti
inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o
d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (art. 602
cpv. 2 CC). Secondo la giurisprudenza, l'erede che ha fatto uso esclusivo di un
bene successorio prima della divisione deve indennizzare gli altri eredi (DTF
101 II 36 consid. 3; sentenza 5A_338/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 6.1 con
rinvii, in SJ 2011 I pag. 185).

Il Tribunale federale ha stabilito che durante l'indivisione non vi è
sospensione della prescrizione del credito di un erede contro la successione
(DTF 71 II 219 consid. 1) e ha anche avuto modo di confermare che durante tale
periodo si prescrive pure il credito della successione contro un erede
risultante dall'uso esclusivo di un bene successorio (v. DTF 101 II 36 consid.
3; sentenza 5A_776/2009 del 27 maggio 2010 consid. 10.4.1). Quest'ultima
giurisprudenza è condivisa da PAUL-HENRI STEINAUER (Conséquences successorales
du partage d'une succession seize ans après le décès du de cujus: comment tenir
compte de l'usage qu'un héritier a fait des biens meubles servant à
l'exploitation d'une entreprise?, successio 2011 pag. 123 seg.) e da NICOLAS
ROUILLER ( in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 34b ad art. 602
CC).

2.1.2. Il Tribunale d'appello ha ritenuto che il credito di un erede nei
confronti della successione e viceversa - e quindi pure l'indennità dovuta da
un erede alla comunione ereditaria per l'uso esclusivo di un bene successorio -
si prescriva anche durante l'indivisione, fondandosi sulla giurisprudenza e
sulla dottrina appena citate e sul fatto che questo genere di credito non
figura nell'elenco esaustivo dei casi di sospensione della prescrizione
dell'art. 134 cpv. 1 CO.

2.1.3. Secondo i ricorrenti, la decisione dell'autorità cantonale si pone in
contrasto con il diritto privato, con la giurisprudenza del Tribunale federale
e con autorevole dottrina. A loro dire, la prescrizione dell'indennità dovuta
da un erede per aver beneficiato in modo esclusivo di un bene successorio non
decorre o comunque rimane sospesa finché dura l'indivisione.

2.1.3.1. Richiamando vari disposti di legge (segnatamente gli art. 610 e 614
CC) e vari concetti di diritto successorio, i ricorrenti sostengono che con la
divisione ereditaria i "rapporti giuridici di cui è composta l'indivisione
perdono la loro essenza ereditaria per sottostare alle regole applicabili del
diritto reale, del diritto obbligatorio ecc." e che soltanto a tale momento i
crediti relativi alla successione vengono stabiliti e diventano esigibili,
sicché, in virtù dell'art. 130 cpv. 1 CO, finché dura la comunione ereditaria
la prescrizione della pretesa risultante dall'uso (e/o dal godimento) esclusivo
di un bene successorio da parte di un erede non inizierebbe nemmeno a
decorrere. Se anche così non fosse, essi considerano che la prescrizione in
ogni modo rimarrebbe sospesa durante l'indivisione, "la situazione dei coeredi"
rientrando "nello scopo perseguito dall'art. 134 cpv. 1 CO", norma che
illustrerebbe soltanto "una serie di principi, che possono senz'altro essere
estesi".
La censura risulta infondata. Come già stabilito dalla giurisprudenza, la ratio
della prescrizione vale infatti, in linea di massima, anche nel campo
successorio (DTF 71 II 219 consid. 1). Inoltre, proprio la dottrina relativa
all'indennità dovuta da un erede per l'uso esclusivo di un bene successorio
precisa che il pagamento di tale indennità è esigibile anche prima della
divisione, non costituendo una pretesa che possa unicamente essere trattata
nella liquidazione della comunione ereditaria (v. ROUILLER, op. cit., n. 34b ad
art. 602 CC). Nemmeno ricorrendo all'analogia (v. PAUL EITEL, Grundfragen der
Erbteilung, in Nachlassplanung und Nachlassteilung, 2014, pag. 343 nota a piè
di pagina n. 102) è del resto possibile includere la costellazione qui discussa
tra i casi di impedimento e di sospensione della prescrizione enumerati
all'art. 134 cpv. 1 CO, il cui elenco, contrariamente a quanto sembrano
pretendere i ricorrenti, è esaustivo (v. DTF 100 II 339 consid. 4; STEINAUER,
op. cit., pag. 124; riservati alcuni altri motivi di sospensione previsti dal
diritto federale, comunque estranei alla presente fattispecie, v. PASCAL
PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 17
seg. ad art. 134 CO).

2.1.3.2. Secondo i ricorrenti non vi sarebbe prescrizione anche per
un'applicazione analogica della giurisprudenza e della dottrina secondo le
quali, prima della divisione ereditaria, sia la confusione (v. THOMAS WEIBEL,
in Praxiskommentar Erbrecht, 3a ed. 2015, n. 19 ad art. 602 CC; ROUILLER, op.
cit., n. 30 ad art. 602 CC) sia la compensazione (v. DTF 44 II 255 consid. 1;
sentenza 4A_47/2009 del 15 settembre 2009 consid. 3.1) sarebbero escluse. Tale
argomento non tiene però conto del fatto che, rispetto alla prescrizione,
questi due modi di estinzione di un debito richiedono una corrispondenza tra il
creditore ed il debitore, corrispondenza che in talune costellazioni emerge per
l'appunto solo allo scioglimento della comunione ereditaria con l'attribuzione
di un credito (o di un debito) della successione ad un determinato erede.
Pure la proposta analogia con l'usucapione, esclusa per gli eredi se il bene fa
parte di una successione indivisa (v. DTF 122 III 150 consid. 2a; 116 II 267)
non è calzante, poiché non tiene minimamente conto delle differenze tra la
prescrizione acquisitiva e la prescrizione dei crediti.

2.1.3.3. I ricorrenti considerano poi che la giurisprudenza citata dal
Tribunale d'appello sarebbe irrilevante. Sostengono che la DTF 71 II 219
avrebbe lasciato aperta la questione a sapere se la prescrizione del credito di
un erede contro la successione rimanga sospesa durante l'indivisione. A torto,
poiché il Tribunale federale ha espressamente scartato tale possibilità.
Secondo gli insorgenti, inoltre, nella DTF 101 II 36 il Tribunale federale
avrebbe affermato che la prescrizione dell'indennità dovuta dall'erede per
l'uso anticipato di un bene successorio fosse insostenibile. In realtà, questo
aggettivo non è riferito alla prescrizione della pretesa, bensì
all'argomentazione sviluppata dal giudice distrettuale. Infine, i ricorrenti
sostengono che al considerando 10.4.2 della sentenza 5A_776/2009 del 27 maggio
2010 il tema della prescrizione non sarebbe stato affrontato. Anche in questo
caso gli insorgenti fanno prova di grande imprecisione: nel giudizio qui
impugnato il Tribunale d'appello si è infatti riferito ad un altro
considerando, ovvero al considerando 10.4.1, con il quale il Tribunale federale
ha confermato le considerazioni del giudice cantonale che aveva applicato
all'indennità dovuta dall'erede un termine di prescrizione di cinque anni.

A dire degli insorgenti, l'autorità inferiore avrebbe pure omesso di tenere
conto della giurisprudenza che suffraga la loro posizione. Ritengono che dalla
sentenza 5A_141/2007 del 21 dicembre 2007 "[s]i può (...) inferire - certo
indirettamente - che non vi è prescrizione di sorta per i crediti di
occupazione", dato che il Tribunale federale non l'ha rilevata quando ha
verificato il calcolo dell'indennità dovuta dall'erede. Tale argomento risulta
tuttavia infondato già per il fatto che omette di considerare che la
prescrizione non è constatata d'ufficio (art. 142 CO). Quanto alle altre
sentenze menzionate dai ricorrenti, sia semplicemente detto che il fatto che il
periodo di calcolo dell'indennità vada dall'apertura della successione fino al
momento della divisione (sentenze 5A_338/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 6.1;
5A_572/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 5.3) non è determinante ai fini della
questione qui all'esame.
L'argomentazione ricorsuale appare perciò infondata.

2.1.3.4. I ricorrenti sostengono che l'autorità inferiore non avrebbe nemmeno
tenuto conto della dottrina dominante. Tra gli autori da loro indicati, però,
unicamente FRANÇOIS LOGOZ (L'indemnité due par un héritier qui a la jouissance
exclusive d'un actif propriété de l'hoirie, successio 2011 pag. 75 segg.) si
pronuncia espressamente contro la prescrizione della pretesa risultante dal
godimento esclusivo di un bene successorio da parte di un erede durante
l'indivisione. Gli altri autori, invece, non si pronunciano direttamente sulla
questione: KARL SPIRO (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, 1975, § 51 pag. 103 seg.) analizza
soltanto la prescrizione nel caso in cui il creditore abbia l'uso di beni del
debitore, ARTHUR JOST (Der Erbteilungsprozess, 1960, pag. 75) non fa che
affermare l'imprescrittibilità del diritto di partecipazione dei coeredi al
bene successorio detenuto esclusivamente da un solo erede, mentre T UOR/
PICENONI (Berner Kommentar, 2a ed. 1964, n. 35 segg. ad art. 602 CC) si
limitano a trattare il tema della confusione e della compensazione prima della
divisione ereditaria. In tali condizioni non si può certamente parlare di
dottrina maggioritaria.

Nemmeno tale argomentazione ricorsuale riesce pertanto a far apparire contraria
al diritto la decisione dell'autorità cantonale.

2.2. Pure controversa è la questione a sapere se l'eccezione di prescrizione
sollevata dall'opponente costituisca un manifesto abuso di diritto ai sensi
dell'art. 2 cpv. 2 CC.

2.2.1. Per il Tribunale di appello, l'eccezione non è in concreto abusiva: se i
ricorrenti hanno tardato ad interrompere la prescrizione, ciò non può essere
attribuito all'affidamento suscitato in loro dalla controparte (v. DTF 126 II
145 consid. 3b/aa).

2.2.2. Gli insorgenti considerano invece che l'eccezione di prescrizione
rappresenti un manifesto abuso di diritto, poiché la decisione pretorile del 26
ottobre 1992 stabiliva l' adeguamento dei crediti per godimentoesclusivo dei
beni successori " sino al momento della divisione effettiva " e non faceva
menzione della prescrizione già intervenuta a quel momento, sicché tutti gli
eredi potevano in buona fede ritenere che " l'indennità di occupazione "
sarebbe stata calcolata sino alla divisione ereditaria senza "[n]essuna
possibilità di una prescrizione nel frattempo". A loro dire l'eccezione sarebbe
abusiva anche per il motivo che i predecessori dell'opponente avevano
"esplicitamente richiesto al Pretore che tutti gli eredi fossero trattati in
maniera paritaria con riferimento alla divisione effettiva".
I ricorrenti omettono però, nuovamente, di considerare che il Pretore non era
tenuto a rilevare d'ufficio la prescrizione (v. art. 142 CO). Per il resto,
essi non riescono a dimostrare l'esistenza di un comportamento abusivo da parte
della controparte, già per il fatto che la loro argomentazione si fonda su
circostanze che non emergono dalla sentenza qui impugnata senza che siano
soddisfatte le condizioni che permettono al Tribunale federale di tenere conto
di una fattispecie diversa da quella accertata dall'autorità inferiore (supra
consid. 1.2). Nella misura in cui è ammissibile, la censura si rivela
infondata.

3. 
La conclusione n. 1.3 formulata in via principale è priva di qualsiasi
motivazione nel gravame. Anche tutte le conclusioni introdotte in via
subordinata ed in via ancor più subordinata non sono minimamente motivate. Tali
proposte di giudizio si rivelano pertanto inammissibili.

4. 
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è
ammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti
soccombenti, in parti uguali e con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5
LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, il quale non è
incorso in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
La denuncia di lite all'avv. J.________ è inammissibile.

2. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 8'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino e all'avv. J.________.

Losanna, 29 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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