Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.426/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_426/2014

Sentenza del 10 febbraio 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinate dagli avv. Pierfranco Riva e Gaia Zgraggen,
ricorrenti,

contro

1. C.________SA,
2. D.________,
patrocinati dall'avv. Maurizio Collenberg,
opponenti.

Oggetto
eredità, liquidazione d'ufficio,

ricorso contro la sentenza emanata il 1° aprile 2014
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Il 4 aprile 2013, su istanza delle eredi A.________ (moglie) e B.________
(figlia), il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha delegato l'avv.
Pierfranco Riva, patrocinatore delle eredi, quale notaio alla confezione
dell'inventario della successione del fu E.________, già domiciliato a
X.________.

A.b. Determinatesi le eredi, in data 7 agosto 2013, per la liquidazione
d'ufficio della successione, con decisione 13 settembre 2013 il Pretore ha
nominato in qualità di liquidatori gli avv. F.________ e G.________,
prescrivendo loro di agire congiuntamente.

B.

B.a. Contro la nomina dei liquidatori sono insorti, con appello 24 settembre
2013, C.________SA e D.________ - due creditori iscritti a inventario della
successione.

B.b. Il Tribunale di appello del Cantone Ticino, con la qui impugnata sentenza
1° aprile 2014, ha accolto il gravame, annullando la decisione pretorile e
rinviando l'incarto al primo giudice per la nomina di un liquidatore unico nei
sensi dei considerandi.

C. 
Contro la decisione del Tribunale di appello, in data 21 maggio 2014 le eredi
(qui di seguito: ricorrenti) hanno proposto un ricorso in materia civile,
postulando la conferma del giudizio pretorile.

Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1. 
Il presente gravame è rivolto contro una decisione pronunciata su ricorso
dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una
vertenza concernente altri rappresentanti previsti dal diritto successorio
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Karrer/Vogt/Leu, in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 4aed. 2011 n. 36 ad art. 595 CC) di natura pecuniaria.
L'autorità inferiore ritiene che in concreto il valore litigioso sia di oltre
fr. 1'000'000.-- e le ricorrenti stesse confermano tale importo. Il valore
minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF appare quindi
manifestamente superato. Il ricorso è peraltro tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett.
a e 100 cpv. 1 LTF) ed emana dalle parti che hanno viste respinte le proprie
conclusioni in sede di appello e sono pertanto legittimate a ricorrere (art. 76
cpv. 1 LTF).

2.
Decisioni di ultima istanza cantonale che soddisfano i requisiti esposti sono
impugnabili con ricorso in materia civile se mettono fine alla vertenza (art.
90 LTF); lo stesso vale per decisioni finali quantunque parziali (art. 91 LTF).
Parimenti impugnabili sono decisioni non finali, bensì pregiudiziali o
incidentali, se esse sono state notificate separatamente alle parti e
concernono due temi ben precisi: la competenza o domande di ricusa (art. 92
cpv. 1 LTF). Altre decisioni pregiudiziali o incidentali notificate
separatamente, per contro, possono essere impugnate avanti al Tribunale
federale unicamente se suscettibili di causare un pregiudizio irreparabile
(art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Decisioni di
rinvio all'istanza inferiore per nuova decisione sono in linea di principio
decisioni incidentali (DTF 140 II 315 consid. 1.3.1; 138 I 143 consid. 1.2; 133
V 477 consid. 4.2 e 5.1).

2.1. Nel caso qui in discussione il Tribunale di appello non ha designato una
determinata persona quale liquidatore, accogliendo rispettivamente respingendo
un rimedio cantonale presentato contro la nomina dell'autorità di prima
istanza, bensì ha annullato la scelta del primo giudice e rinviato l'incarto
per nuova nomina. La procedura di designazione del liquidatore, in altre
parole, non è conclusa, bensì dovrà essere ripresa e portata a compimento dal
Pretore con la designazione di un'altra persona. Contro la decisione pretorile,
le parti potranno nuovamente adire il Tribunale di appello. La decisione
impugnata è incidentale, sicché può far oggetto di ricorso immediato al
Tribunale federale unicamente alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF.

2.2. L'art. 93 cpv. 1 LTF consacra un'eccezione al principio che vuole che il
Tribunale federale sia chiamato a statuire una volta sola su di una
controversia, alla fine della procedura (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2). Essa va
pertanto ammessa con riserbo (DTF 133 IV 288 consid. 3.2; sentenza 8C_817/2008
del 19 giugno 2009 consid. 4.2.1). Incombe alla parte ricorrente dimostrare che
sono adempiute le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 134 III 426
consid. 1.2 in fine), a meno che ciò non appaia con evidenza dalla sentenza
impugnata o non sia insito nella natura medesima della vertenza (DTF 138 III 46
consid. 1.2).

2.3. Nel presente caso, le ricorrenti si limitano a rammentare il loro ruolo di
parti ed il loro interesse personale, giuridico e virtuale.

Non evocano del tutto, per contro, l'eventualità che possa derivar loro dalla
sentenza impugnata un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Né
un tale pregiudizio appare evidente a prima vista (sulla nozione di danno
irreparabile v. DTF 140 V 321 consid. 3.6 con rinvii) : le ricorrenti avranno
infatti la possibilità di far valere i loro argomenti contro la decisione
incidentale nel quadro di un eventuale ricorso contro la decisione finale del
Tribunale d'appello, così come previsto dall'art. 93 cpv. 3 LTF, e di ottenere
- qualora tali argomenti dovessero rivelarsi fondati - la nomina in qualità di
liquidatori degli avv. F.________ e G.________.
Né evocano le ricorrenti la possibilità che l'accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF) : a
ragione, poiché non si vede come tale evenienza possa presentarsi nelle
circostanze concrete.
Il gravame non può pertanto essere esaminato nel merito per mancato adempimento
delle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per l'impugnazione immediata di
decisioni incidentali.

3.
Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, con
conseguenza di tassa e spese a carico delle ricorrenti soccombenti, in parti
eguali e con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non sono dovute
ripetibili, posto che le controparti non sono state invitate ad esprimersi e
non sono pertanto incorse in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF e
contrario).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti in
solido.

3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 10 febbraio 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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