Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.404/2014
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_404/2014

Sentenza del 29 luglio 2015

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann, Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Francesco Wicki,
opponente.

Oggetto
azione di rivendicazione e azione di rendiconto,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 aprile 2014
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Dal 1984 B.________ è proprietario della particella xxx RFD di X.________,
su cui sorge una casa d'abitazione. Da allora l'immobile è occupato da
A.________, già cittadino germanico.

A.b. Il 28 novembre 2003 B.________ ha promosso un'azione di rivendicazione
perché fosse ordinato a A.________ - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - di
sgomberare immediatamente il predetto immobile e di consegnarglielo con le
installazioni funzionanti, nonché di versargli un risarcimento danni per
l'occupazione abusiva dell'abitazione. Asserendo di essere il "proprietario
economico" dell'immobile, con la risposta il convenuto ha avversato la
petizione e ha introdotto un'azione riconvenzionale volta ad ottenere da
B.________ - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - la produzione di tutta la
documentazione relativa all'uso delle somme di denaro da lui ricevute, in
particolare di DM 1'300'000.-- versatigli proprio per l'acquisto della
particella di X.________ e di fr. 8'500'000.-- confluiti fin dal 1984 sui conti
di una fondazione, come pure la produzione di tutti i documenti inerenti ai
loro rapporti patrimoniali.
Il Pretore del distretto di Lugano, con decisione 1° dicembre 2004, ha respinto
la riconvenzione in ordine, accogliendo l'eccezione di incompetenza del giudice
ticinese sollevata da B.________ nella sua risposta all'azione riconvenzionale.
Tale giudizio è stato riformato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, il
quale con sentenza 7 settembre 2005 ha accertato la competenza territoriale del
giudice adito in via riconvenzionale limitatamente alla questione del
rendiconto sull'uso di DM 1'300'000.-- versati da A.________ a B.________. Con
sentenza 4C.356/2005 del 21 marzo 2006 il Tribunale federale ha respinto il
ricorso introdotto contro tale sentenza di appello.
Con decisione 2 settembre 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
ordinando a A.________ - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - di sgomberare e
di riconsegnare a B.________ la casa ed il terreno di cui alla particella xxx
RFD di X.________ con le istallazioni funzionanti entro 30 giorni dalla
crescita in giudicato della decisione, mentre ha respinto l'azione
riconvenzionale di rendiconto. Il Giudice di prime cure aveva in precedenza
respinto la richiesta di A.________ di sentire la sua ex moglie C.________ come
testimone.

B. 
La I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza 8
aprile 2014, ha respinto gli appelli presentati da entrambe le parti e ha
confermato la decisione pretorile. Anche il Tribunale d'appello ha rifiutato
l'assunzione della testimonianza dell'ex coniuge di A.________.

C. 
Con ricorso in materia civile 14 maggio 2014 A.________ si è aggravato dinanzi
al Tribunale federale chiedendo in via principale di annullare la sentenza
cantonale e di rinviare la causa all'autorità inferiore affinché, assunta come
teste la sua ex moglie, statuisca di nuovo, in via subordinata di respingere la
petizione di controparte e di accogliere la propria azione riconvenzionale nel
senso di ordinare a B.________ - sotto comminatoria dell'art. 292 CP - di
fornire tutta la documentazione in merito all'utilizzo della somma di DM
1'300'000.--.
Con decreto presidenziale 5 giugno 2014 al ricorso è stato conferito il
postulato effetto sospensivo con riferimento all'ordine di sgombero e di
riconsegna della casa e del terreno.
Con decreto 16 marzo 2015 il ricorrente è stato invitato a versare l'importo di
fr. 17'000.-- a titolo di garanzie per eventuali spese ripetibili in favore
dell'opponente. Dopo il tempestivo versamento della cauzione processuale, con
risposta 29 aprile 2015 B.________ ha postulato la reiezione del ricorso.
L'autorità inferiore ha invece comunicato al Tribunale federale di non avere
osservazioni da formulare.

Diritto:

1.

1.1. Il gravame è presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. a combinato
con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76
cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso
dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF)
in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore al
limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in
materia civile risulta pertanto in linea di massima ammissibile.

1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF).
Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art.
42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del
gravame, il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure
sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102
consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in
modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata,
perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le
esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione
di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale. II Tribunale
federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente
sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa
che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai
motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi
diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accerta-mento
dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene
o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere
censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione
dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della
causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2. 
Il ricorrente postula in via principale il rinvio della causa al Tribunale
d'appello affinché, assunta come teste la sua ex moglie, si pronunci di nuovo.
Tale conclusione cassatoria è in concreto ammissibile (v. DTF 133 III 489
consid. 3.1 con rinvii).

2.1. Nella presente fattispecie la procedura di prima istanza era ancora retta
dal diritto cantonale (v. art. 404 cpv. 1 CPC). L'art. 228 n. 1 del codice di
procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (CPC/TI) prevede che il
fidanzato o il coniuge di una parte, ancorché divorziato, non può essere
sentito come testimone.
In forza dell'art. 405 cpv. 1 CPC, all'appello si applicava per contro il nuovo
diritto procedurale civile. Secondo l'art. 316 cpv. 3 CPC, l'autorità
giudiziaria superiore può procedere all'assunzione di prove. Essa può così
ordinare la riassunzione di prove già esperite in prima istanza, esperire prove
che sono state scartate dal giudice di prime cure o decidere l'assunzione di
altre prove (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), in particolare dei nuovi mezzi di
prova ammessi in applicazione dell'art. 317 cpv. 1 CPC (Messaggio del 28 giugno
2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6747
ad art. 313 del disegno di CPC [D-CPC]). Se i fatti devono essere completati in
punti essenziali, l'autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa alla
giurisdizione inferiore (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; DTF 138 III 374
consid. 4.3.2 in fine). Il CPC non prevede un'esclusione a priori della
testimonianza di persone in stretto legame con una parte in causa (FF 2006 6687
ad art. 154 D-CPC).

2.2. In prima istanza il ricorrente ha chiesto l'assunzione della testimonianza
della sua ex moglie. Il Pretore ha respinto tale offerta di prova in
applicazione dell'art. 228 n. 1 CPC/TI.
In seconda istanza il Tribunale d'appello ha respinto la richiesta del
ricorrente di rinviare la causa alla giurisdizione inferiore affinché assuma
tale prova, ora consentita dal CPC, considerando che un rinvio non avrebbe
comunque senso perché il Pretore dovrebbe riprendere la trattazione del
processo in base alla previgente procedura civile cantonale, ritrovandosi al
punto di prima. I Giudici cantonali hanno anche respinto la richiesta
subordinata di assumere tale mezzo di prova in appello sulla scorta degli art.
316 cpv. 3 e 317 cpv. 1 CPC, considerando da un lato che il processo di seconda
istanza, retto dalla nuova procedura civile, non permette di aggirare il
divieto dell'art. 228 CPC/TI poiché "l'art. 405 cpv. 1 CPC non [è] destinato a
riaprire un processo su nuove basi in appello, modificando lo stato di fatto
correttamente accertato dal primo giudice", dall'altro che la testimonianza
dell'ex coniuge non rappresenta un mezzo di prova nuovo ai sensi dell'art. 317
cpv. 1 CPC, bensì un mezzo di prova che già si sarebbe potuto esperire se la
procedura applicabile ne avesse consentito l'assunzione.

2.3. Il ricorrente considera che il Tribunale d'appello gli avrebbe impedito di
assumere una prova pertinente e decisiva per il giudizio.

2.3.1. Egli censura il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata sulla
questione a sapere se un mezzo di prova non ammesso dal diritto cantonale che
ha retto la procedura di prima istanza possa essere assunto - dall'autorità
giudiziaria superiore o, su rinvio, dal giudice di prime cure - in virtù del
nuovo diritto procedurale applicabile in seconda istanza, lamentando la
violazione degli art. 316 cpv. 3, 317 cpv. 1 e 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC,
nonché del suo diritto di essere sentito, del divieto del formalismo eccessivo
e del divieto dell'arbitrio.

 La suesposta argomentazione del Tribunale d'appello, interamente condivisa
dall'opponente, lascia invero perplessi nella misura in cui nega la richiesta
del ricorrente di rinviare l'incarto al Pretore affinché assuma la
testimonianza dell'ex moglie per il motivo che il giudice di prime cure
dovrebbe in ogni modo riapplicare la procedura cantonale previgente, e quindi
l'art. 228 n. 1 CPC/TI. Tale ragionamento elude la norma transitoria dell'art.
405 cpv. 1 CPC ed omette di considerare che il Pretore, anche se deve
continuare ad applicare il CPC/TI, sarebbe vincolato alla decisione di rinvio
(v. Daniel Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2a ed. 2013, n. 14 ad art. 405 CPC).
Per il resto, l'esame dell'argomentazione della Corte cantonale imporrebbe di
risolvere la questione a sapere se la richiesta, formulata in appello dal
ricorrente, di assumere una prova conosciuta dal CPC, ma esclusa dal CPC/TI,
andava considerata come offerta di un mezzo di prova nuovo, la cui
ammissibilità avrebbe dovuto essere esaminata secondo il nuovo diritto
procedurale (art. 317 cpv. 1 CPC), il quale non prevede alcuna esclusione a
priori della testimonianza dell'ex coniuge di una parte, oppure - più
formalmente - andava ritenuta come offerta di prova già presentata (ma
scartata) in prima istanza, la cui ammissibilità avrebbe dovuto essere
esaminata in virtù del previgente diritto procedurale cantonale, il quale vieta
invece di sentire l'ex coniuge come teste (v. sentenza 4A_390/2012 del 13
novembre 2012 consid. 2.5). La questione può tuttavia essere lasciata aperta. A
prescindere dal cambiamento di procedura civile, il ricorso merita infatti in
ogni modo accoglimento per violazione del diritto alla prova in virtù dei
motivi esposti qui di seguito.

2.3.2. Il ricorrente ripropone anche l'argomento secondo cui l'art. 228 n. 1
CPC/TI sarebbe incompatibile con il diritto alla prova "nella misura in cui
ritiene non degna di fede la testimonianza dell'ex coniuge, senza lasciare che
sia il giudice nell'ambito del libero apprezzamento a decidere a posteriori, di
caso in caso".
Il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i fatti
giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova offerti
siano pertinenti e vengano prodotti in tempo utile e nelle forme prescritte (D
TF 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6; 122 III 219 consid. 3c).
Nell'ambito del diritto privato, il diritto alla prova è retto dall'art. 8 CC,
quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenze 4A_228/
2012 del 28 agosto 2012 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 138 III 625; 5A_726/
2009 del 30 aprile 2010 consid. 3.1, non pubblicato in DTF 136 III 365; ora v.
anche art. 152 cpv. 1 CPC). Gli art. 8 CC e 29 cpv. 2 Cost. non escludono
tuttavia un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1
con rinvii).
Il diritto processuale civile moderno tende a privilegiare il principio
fondamentale secondo cui il giudice deve formare il proprio convincimento
apprezzando liberamente le prove (v. art. 90 CPC/TI, art. 157 CPC) e ad
abbandonare quindi le regole di prova legali (v. Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8a ed. 2006, pagg. 265 seg. n. 58-62; Fabienne Hohl,
Procédure civile, vol. I, 2001, n. 1101). Nel CPC, entrato in vigore il 1°
gennaio 2011, si è ad esempio rinunciato, in linea di principio, ad adottare
delle norme probatorie fisse (FF 2006 6686 seg. ad art. 154 D-CPC; v. anche
Franz Hasenböhler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO],
2a ed. 2013, n. 7, 8 e 12 ad art. 157 CPC; Nicolas Passadelis, in Stämpflis
Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 3 ad art. 157
CPC).
L'esclusione probatoria della testimonianza del fidanzato o dell' (ex) coniuge
di una parte prevista dall'art. 228 n. 1 CPC/TI contrasta con siffatta
evoluzione giuridica in tema di prove. Tale esclusione a priori persegue lo
scopo di proteggere la certezza giuridica, ma comporta il rischio che, accanto
a testimoni non credibili, vengano estromessi anche testimoni degni di fede.
Nell'interesse dell'accertamento della verità materiale, la valutazione della
credibilità di una testimonianza va perciò affidata al libero apprezzamento del
giudice (v. Hasenböhler, op. cit., n. 12 ad art. 157 CPC; Gerhard Walter, Il
diritto alla prova in Svizzera, Rivista trimestrale di diritto e procedura
civile 45/1991 pagg. 1199-1200; Urs Kaufmann, Freie Beweiswürdigung im
Bundesprivatrecht und in ausgewählten Zivilprozessordnungen, 1986, pagg. 75-77;
v. anche FF 2006 6687 ad art. 154 D-CPC).
Occorre tuttavia ammettere che il divieto di audizione, come testimoni, di
persone in stretto legame con una parte in causa di cui all'art. 228 n. 1 CPC/
TI mira a proteggere, oltre alla certezza giuridica, anche i legami familiari,
nonché ad evitare conflitti di interessi e di lealtà (v. Hasenböhler, op. cit.,
n. 13 ad art. 157 CPC; Walter, op. cit., pag. 1199). Di tale aspetto può
tuttavia essere tenuto adeguatamente conto in altro modo, segnatamente
accordando a tali persone il diritto di rifiutarsi di cooperare all'assunzione
delle prove (v. Hasenböhler, op. cit., n. 13 ad art. 157 CPC; Walther J.
Habscheid, Das Recht auf den Beweis und der Grundsatz der Effektivität des
Rechtsschutzes, SJZ 80/1984 pag. 386). Con l'adozione del CPC, tale diritto è
ora espressamente disciplinato al suo art. 165 (FF 2006 6687 ad art. 154 D-CPC
e 6690 ad art. 162-164 D-CPC).
Alla luce di quanto precede, occorre quindi riconoscere che l'art. 228 n. 1 CPC
/TI limita in modo troppo severo il diritto alla prova sgorgante dall'art. 8
CC, norma di diritto privato federale che ha la preminenza sul diritto
procedurale civile cantonale (v. DTF 122 I 18 consid. 2b/aa; 104 Ia 105 consid.
4a).
Nel caso concreto, pertanto, confermando la decisione del Pretore di escludere
a priori la testimonianza dell'ex coniuge, il Tribunale d'appello è incorso in
una lesione del diritto alla prova del ricorrente. La pertinenza di tale mezzo
di prova può del resto essere ammessa, atteso che secondo il ricorrente la sua
ex moglie avrebbe "attivamente partecipato a tutte le fasi della trattativa
(concernente l'immobile, n.d.r.), in particolare gli accordi fiduciari presi
verbalmente al momento dell'acquisto, il finanziamento e la successiva
costituzione degli oneri immobiliari", per cui la testimonianza non può nemmeno
essere scartata procedendo ad un apprezzamento anticipato delle prove.

3. 
Per i motivi esposti il ricorso va accolto. La sentenza impugnata è annullata e
la causa è rinviata all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova
decisione dopo che C.________ sarà stata sentita come testimone. Rimane
riservato il diritto dell'ex coniuge del ricorrente di rifiutarsi di cooperare
all'assunzione delle prove.
Le spese giudiziarie e ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a
carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Le garanzie depositate
dal ricorrente per eventuali spese ripetibili saranno liberate.

 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata
alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova
decisione nel senso dei considerandi.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 15'000.-- sono poste a carico dell'opponente.

3. 
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 17'000.-- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. 
La cassa del Tribunale federale restituirà al ricorrente l'importo di fr.
17'000.-- depositato a titolo di garanzia per eventuali spese ripetibili.

5. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 29 luglio 2015

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben