Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.331/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5A_331/2014

Sentenza del 27 novembre 2014

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________ SpA in amministrazione straordinaria,
patrocinata dagli avv. Ivan Paparelli
e Jonathan Bernasconi,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dagli avv. Luigi Mattei e Mattia Pontarolo,
opponente,

C.________,
patrocinato dall'avv. Luigi Mattei,

Oggetto
opposizione al sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2014
dal Vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
A.________ SpA in amministrazione straordinaria ha chiesto e ottenuto in data
14 dicembre 2012 il sequestro fino a concorrenza di euro 120'000'000.-- (pari a
fr. 145'398'000.--) "dei conti correnti, conti di investimento, conti deposito,
beni depositati in cassette di sicurezza di cui C.________ risulta
proprietario, specificatamente il conto presso la Banca D.________ SA Lugano,
relazione xxx (e relativi sottoconti) intestata alla Fondazione E.________".
Il 27 dicembre 2012 B.________ (moglie di C.________) ha rimesso alla posta
svizzera un atto intitolato " opposizione al sequestro ", inserito in una busta
indirizzata - invece c he alla Pretura del Distretto di Lugano - ad uno studio
legale di Lugano. In data 8 gennaio 2013 ella ha poi tramesso alla Pretura
l'opposizione al sequestro, chiedendo di dichiararla tempestiva e, in via
subordinata, di restituirle il termine per presentarla. Con decisione
incidentale 16 ottobre 2013 il Pretore ha dichiarato tempestiva l'opposizione
al sequestro.

B. 
Con sentenza 16 marzo 2014 il Vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo
presentato dalla sequestrante contro il giudizio pretorile, confermando la
tempestività dell'opposizione interposta da B.________ al sequestro pronunciato
nei confronti di C.________.

C. 
Con ricorso in materia civile 22 aprile 2014 A.________ SpA in amministrazione
straordinaria ha impugnato la sentenza 16 marzo 2014 dinanzi al Tribunale
federale postulando di dichiarare irricevibile per tardività l'opposizione al
sequestro e di respingere l'istanza di restituzione del termine,
subordinatamente di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché emetta
una nuova decisione.
Il 13 giugno 2014 l'autorità inferiore ha comunicato al Tribunale federale di
non avere osservazioni da formulare.
Con decreto 29 luglio 2014 la ricorrente è stata invitata a fornire fr.
15'000.-- a titolo di garanzie per eventuali spese ripetibili in favore
dell'opponente. Dopo il tempestivo versamento della cauzione processuale, con
risposta 22 settembre 2014 l'opponente ha postulato di dichiarare inammissibile
il ricorso, subordinatamente di respingerlo.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità
dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 con rinvio).

2. 
La sentenza impugnata, che conferma la tempestività dell'opposizione al
sequestro interposta dall'opponente, non pone fine alla vertenza, ma
costituisce una decisione incidentale, come ammesso dalla ricorrente stessa.
Notificata separatamente dal merito e non concernente la competenza o la
ricusazione, essa è impugnabile con ricorso immediato al Tribunale federale
alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF.

2.1. Un ricorso immediato è ammissibile se la decisione incidentale può causare
un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

Questa possibilità non entra in linea di conto nella fattispecie e la
ricorrente nemmeno pretende il contrario.

2.2. La decisione incidentale può pure essere impugnata subito se
l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93 cpv. 1 lett. b LTF).

2.2.1. La prima delle due condizioni previste da tale norma è in concreto data,
atteso che l'accoglimento del rimedio all'esame porrebbe fine alla procedura di
opposizione al sequestro.

2.2.2. Con riferimento al secondo presupposto è necessario rilevare che qualora
esso non sia manifesto, spetta al ricorrente dimostrare che l'immediata
pronuncia di una decisione finale permetterebbe di evitare una procedura
probatoria defatigante o dispendiosa. Egli deve in particolare indicare in modo
dettagliato quali questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove - già
offerte o richieste - devono ancora essere assunte e per quale motivo esse
creerebbero almeno uno dei citati inconvenienti (DTF 133 III 629 consid.
2.4.2). Un complemento istruttorio di ordinaria ampiezza non è sufficiente:
deve essere dimostrato che nel caso concreto la procedura probatoria si
differenzi in modo importante da quella di un procedimento di ampiezza normale.
Così, se le ulteriori esigenze probatorie si limitano all'audizione delle parti
o di testimoni, oppure all'acquisizione di nuovi documenti, un ricorso
immediato non si giustifica. Diversa si presenta la situazione se si deve
procedere all'erezione di una perizia complessa rispettivamente di più perizie,
oppure all'audizione di numerosi testi, oppure ancora all'invio di rogatorie in
paesi lontani (sentenze 2C_814/2012 del 7 maggio 2013 consid. 3.3, in SJ 2013 I
pag. 573; 4A_210/2010 del 1° ottobre 2010 consid. 3.3.1, non pubblicato in DTF
136 III 502). Giova inoltre ricordare che il ricorso immediato al Tribunale
federale contro una decisione incidentale o pregiudiziale per motivi di
economia processuale secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ha carattere
eccezionale e va ammesso in modo restrittivo (DTF 134 III 426 consid. 1.3.2),
atteso che le parti hanno la facoltà di impugnare con la sentenza finale le
decisioni che l'hanno preceduta e hanno influito sul suo contenuto (art. 93
cpv. 3 LTF; DTF 133 IV 288 consid. 3.2).
In concreto non appare manifesto che l'assunzione delle prove nella procedura
di opposizione al sequestro sarà defatigante o dispendiosa. Incombeva quindi
alla ricorrente dimostrare tale presupposto.
Nel suo gravame ella indica che "il sequestro è stato chiesto contestualmente
al riconoscimento in Svizzera della condanna al pagamento di una provvisionale
immediatamente esecutiva pronunciata dal Tribunale di Parma nei confronti del
Sig. C.________ (ed altri). È sufficiente scorrere l'atto di opposizione 27
dicembre 2012/8 gennaio 2013 e le censure in esso contenute, per avere la
dimostrazione che l'istruttoria necessaria al fine dell'evasione
dell'opposizione risulterebbe giocoforza dispendiosa, in quanto il Pretore (e
le successive istanze di ricorso) dovrebbero pronunciarsi sull'immediata
esecutività del provvedimento, sull'esistenza del credito in favore della
ricorrente nonché sulla proprietà dei beni oggetto di sequestro, intestati ad
una fondazione di famiglia del Liechtenstein e che la moglie di C.________
pretenderebbe sostenere non essere riconducibili a quest'ultimo". Come
rettamente osservato dall'opponente nella sua risposta, tali generiche
considerazioni della ricorrente, che nemmeno indica quali prove dovranno essere
assunte (testimonianze, perizie, rogatorie all'estero), non soddisfano le
predette esigenze di motivazione. Il rinvio agli allegati di causa in sede
pretorile non può essere tenuto in alcuna considerazione, visto che la
motivazione del ricorso deve essere contenuta nello stesso (DTF 140 III 115
consid. 2). La ricorrente disattende inoltre che l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF
concerne soltanto la procedura probatoria, vale a dire l'assunzione delle
prove: la circostanza che l'esame delle questioni di diritto implichi ricerche
dispendiose e riflessioni giuridiche approfondite, o che la complessità della
causa comporti la redazione di memorie corpose, non è per contro decisiva
(sentenza 4A_210/2010 del 1° ottobre 2010 consid. 3.3.1, non pubblicato in DTF
136 III 502). In contrasto con l'onere a lei incombente, la ricorrente non ha
dunque adeguatamente sostanziato che l'immediata pronuncia di una decisione
finale permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa.

2.3. Le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF non possono essere ritenute
soddisfatte nella fattispecie, sicché il gravame non può essere esaminato nel
merito.

3. 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa inammissibile. Le spese
giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1
e 2 LTF) e sono pertanto poste a carico della ricorrente. L'indennità per
ripetibili spettante all'opponente è prelevata dall'importo depositato a tale
scopo dalla ricorrente presso la Cassa del Tribunale federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 15'000.-- a titolo di
ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. L'indennità per
ripetibili spettante all'opponente è prelevata dall'importo depositato a tale
scopo dalla ricorrente presso la Cassa del Tribunale federale.

4. 
Comunicazione ai patrocinatori dei partecipanti al procedimento e al
Vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Losanna, 27 novembre 2014

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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