Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 8D.10/2013
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
8D_10/2013

Sentenza del 17 gennaio 2014

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Maillard,
cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento
M.________,
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
ricorrente,

contro

Ospedale X.________,
opponente.

Oggetto
Diritto della funzione pubblica,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione dell'Ospedale
X.________ del 6 novembre 2013.

Fatti:

A. 
Con decisione del 6 novembre 2013 il Servizio Y.________ dell'Ospedale
X.________ ha ammonito formalmente il proprio dipendente M.________ comminando
di licenziarlo nel caso dovessero ripetersi situazioni o comportamenti non in
linea con quanto richiesto dalla sua funzione.

B. 
Avverso questa decisione M.________, patrocinato dall'avv. dott. Carlo
Postizzi, ha presentato un ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale al quale, protestate spese e ripetibili, chiede di
annullarla integralmente, mentre in via subordinata ne postula l'annullamento
quanto alla comminatoria di licenziamento.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.

2.1. Giusta l'art. 113 LTF, esso giudica i ricorsi in materia costituzionale
interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia
ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89, le disposizioni
del capitolo 3 concernenti le autorità cantonali inferiori (art. 75 e 86)
applicandosi per analogia (art. 114 LTF).

2.2. Secondo l'art. 86 cpv. 1 LTF, il ricorso (in materia di diritto pubblico)
è ammissibile contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale (lett.
a), del Tribunale penale federale (lett. b), dell'autorità indipendente di
ricorso in materia radiotelevisiva (lett. c) e delle autorità cantonali di
ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale
amministrativo federale (lett. d). Per il secondo capoverso di tale disposto, i
Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado
immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge
federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono
impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.

2.3. Secondo la giurisprudenza, si intende quale tribunale superiore ai sensi
dell'art. 86 cpv. 2 LTF un'autorità giudiziaria cantonale le cui decisioni non
siano suscettibili di un ricorso ordinario a livello cantonale e che non
dipenda sotto l'aspetto gerarchico da un'altra autorità giudiziaria cantonale (
DTF 135 II 94 consid. 4.1 pag. 97; 134 I 125 consid. 3.5 pag. 134 con
riferimenti).

3. 
Oggetto di esame da parte di questo Tribunale è, in concreto, la decisione del
Servizio Y.________ dell'Ospedale X.________, che manifestamente non
costituisce un tribunale cantonale superiore, come invece richiesto dall'art.
86 cpv. 2 LTF. Il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, le
spese giudiziarie, ridotte, essendo poste a carico del ricorrente soccombente
(art. 66 cpv. 1 LTF).

4.

4.1. Occorre però anche soggiungere che il Regolamento organico per il
personale occupato presso gli Istituti dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC)
del Cantone Ticino non prevede la possibilità di ricorrere contro le decisioni
di ammonimento emesse nei confronti di un dipendente dalla Direzione
dell'Istituto per infrazione agli obblighi di servizio (art. 20 cpv. 2 in
relazione con l'art. 19 del regolamento medesimo).

4.2. Ora, alla luce di un primo esame, questo disposto regolamentare sembra
contrastare con la garanzia della via giudiziaria sancita dagli art. 29a Cost.
e 110 LTF. Si impone quindi di trasmettere gli atti al Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale suprema autorità giudiziaria cantonale (art. 42 segg.
della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 [LOG;
RL/TI 3.1.1.1]), affinché chiarisca questo aspetto e si pronunci, se del caso,
sul tema dell'impugnabi-lità della decisione amministrativa in lite (cfr. a tal
proposito le sentenze 8C_217/2011 del 1° luglio 2011, in SJ 2012 I pag. 53,
8C_639/2009 del 9 ottobre 2009, in SJ 2010 I pag. 122, e in particolare P.1636/
1983 del 22 dicembre 1983 consid. 1, in Zbl 85/1984 pag. 308).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Gli atti sono trasmessi per (eventuale) trattazione al Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti.

Lucerna, 17 gennaio 2014

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Schäuble

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben