Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.60/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C_60/2013

Sentenza dell'11 aprile 2013
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Heine,
cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento
S.________, Italia,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, 6002
Lucerna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 10 dicembre 2012.

Fatti:

A.
A.a In data 20 dicembre 2006, S.________, nato nel 1963, all'epoca dei fatti
alle dipendenze dell'impresa di costruzioni D.________ SA in qualità di
meccanico, montatore gru e autista e come tale assicurato presso l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), con un
furgone della ditta si è recato in Italia per comprare una pompa benzina di
seconda mano. Nel corso del ritorno la pompa si è rovesciata facendo
fuoriuscire della benzina, i cui vapori sono stati inalati dall'assicurato. Una
ulteriore inalazione è avvenuta durante il montaggio del pezzo.

Il mattino seguente S.________ si è svegliato privo della vista in entrambi gli
occhi. Gli esami effettuati dagli specialisti dell'Ospedale X.________ hanno
permesso di diagnosticare una neurite ottica retrobulbare. L'evento è stato
annunciato all'INSAI nell'aprile 2007.

Con decisione su opposizione del 18 aprile 2008, l'INSAI ha negato il proprio
obbligo contributivo sostenendo, da un lato, che la problematica non era da
porre in relazione a un infortunio e ritenendo, dall'altro, carenti i
presupposti per ammettere l'esistenza di una lesione corporale parificabile a
infortunio.
A.b Adito dall'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
ha accolto il ricorso, annullato la decisione su opposizione e rinviato gli
atti all'amministrazione per appurare il tema della repentinità dell'azione
lesiva (pronuncia del 7 agosto 2008).

Compiuto il necessario complemento istruttorio, con decisione del 17 marzo
2009, sostanzialmente confermata il 27 aprile seguente anche in seguito
all'opposizione dell'interessato, l'assicuratore infortuni ha nuovamente negato
il proprio obbligo di prestazioni in quanto, da una parte, non era adempiuto il
presupposto della repentinità e, dall'altra, i disturbi della vista non si
trovavano in relazione causale con l'evento annunciato.

B.
S.________ si è nuovamente aggravato al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il quale, disposti i propri accertamenti, tra i quali
l'allestimento di due perizie mediche giudiziarie affidate al dott. B.________,
responsabile del servizio di neuro-oftalmologia presso l'Ospedale Y.________, e
alla prof.ssa A.________, direttrice dell'istituto Z.________, ha respinto il
gravame. Lasciando indecisa la questione relativa all'esistenza di un
infortunio ai sensi di legge, i primi giudici non hanno ritenuto dimostrato,
perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido in
materia di assicurazioni sociali, che la neuropatia ottica bilaterale
presentata dall'insorgente costituisse una naturale conseguenza dell'evento del
20 dicembre 2006 (pronuncia del 10 dicembre 2012).

C.
S.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale chiede il
riconoscimento dell'esistenza di un infortunio e del nesso di causalità tra la
benzina e i danni fisici subiti.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

D.
Invitato a fornire un anticipo delle spese, il ricorrente ha formulato una
domanda di assistenza giudiziaria.

Ritenendo a un primo esame il gravame privo di possibilità di successo, con
decreto del 4 marzo 2013 il Tribunale federale ha respinto la domanda e ha
fissato al ricorrente un termine suppletorio per pagare l'anticipo di fr.
800.-, poi versato entro il termine stabilito.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è sapere se l'INSAI, come hanno ritenuto i primi
giudici, ha correttamente rifiutato la propria responsabilità per i disturbi
della vista annunciati dal ricorrente.

1.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità di ricorso cantonale
ha in modo esatto ed esauriente esposto i principi che governano la materia,
rilevando in particolare la necessità - indispensabile per ammettere l'obbligo
contributivo dell'assicuratore infortuni - di stabilire un nesso di causalità
naturale tra l'evento infortunistico e il conseguente danno alla salute.

1.2 A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non
senza tuttavia ribadire che la relazione causale naturale tra infortunio e
danno alla salute deve essere dimostrata secondo il grado della verosimiglianza
preponderante, una semplice possibilità non bastando.

2.
2.1 Per determinarsi sull'esistenza di un rapporto di causalità naturale, il
Tribunale deve ricorrere, in ambito medico, per necessità di cose, alle
indicazioni del personale sanitario specializzato.

2.2 Nel caso di specie, i giudici cantonali hanno ritenuto di non potere
condividere il parere del primo perito giudiziario interpellato, dott.
B.________, nella misura in cui egli, in sede di complemento peritale, ha
definito probabile l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento
verificatosi nel dicembre 2006 e la patologia accusata dall'assicurato. Essi
hanno in particolare rilevato che il dott. B.________ aveva omesso di
confrontarsi con gli argomenti sviluppati dall'oftalmologa di fiducia
dell'INSAI, dott.ssa I.________, espressasi riguardo all'esistenza della
necessaria relazione causale tra evento e danno alla salute in termini di
semplice possibilità. Donde la necessità, per l'istanza precedente, di
rivolgersi alla prof.ssa A.________ chiedendole di completare la valutazione
peritale del dott. B.________ dal punto di vista della medicina del lavoro e di
pronunciarsi segnatamente sulle obiezioni dell'oftalmologa di fiducia
dell'assicuratore infortuni. Allineandosi all'opinione del medico
dell'amministrazione, nel suo referto del 26 settembre 2012 l'esperta
giudiziaria ha concluso essere improbabile che la neuropatia ottica lamentata
dall'assicurato sia stata causata dall'esposizione ai vapori di benzina. La
prof.ssa A.________ ha innanzitutto osservato che anche fondandosi sulla
versione dei fatti secondo cui il finestrino del furgone sarebbe rimasto aperto
solo per qualche minuto dopo che la pompa benzina si era rovesciata, e non per
tutto il tratto di strada, il livello di esposizione non aveva comunque
raggiunto il valore limite di esposizione sul posto di lavoro fissato dalla
relativa ordinanza. Inoltre, l'assicurato non avrebbe avvertito alcun sintomo,
ad eccezione della perdita del visus l'indomani dell'evento, quando è noto
invece che i solventi suscettibili di causare una neuropatia ottica hanno in
primo luogo una tossicità generale sul cervello e sono accompagnati da sintomi
d'intossicazione generale del cervello. La perita ha infine rilevato come la
letteratura medica specialistica non riferisca di casi in cui una neuropatia
ottica è insorta a seguito di un'esposizione acuta all'una o all'altra delle
componenti della benzina.

2.3 I primi giudici si sono fondati su queste valutazioni per respingere il
gravame dell'interessato e confermare la decisione su opposizione. In
particolare, l'autorità cantonale, sulla base dell'apprezzamento peritale della
prof.ssa A.________, ha reputato non essere data, con la necessaria
verosimiglianza, l'esistenza di un rapporto causale naturale tra il danno agli
occhi e l'evento annunciato all'INSAI. Il Tribunale federale condivide
l'opinione dell'istanza precedente. Come i primi giudici, anche questa Corte
non ravvisa serie ragioni per scostarsi dal convincente apprezzamento della
predetta specialista. A ciò nulla mutano le obiezioni ricorsuali di S.________.

2.4 In esito a queste considerazioni può, come già in sede cantonale, rimanere
irrisolto il tema di sapere se l'evento annunciato dal ricorrente costituisca
un infortunio ai sensi di legge.

3.
Ne segue che il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono
poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 11 aprile 2013

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Schäuble